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15 agosto 1939
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24 agosto 1999
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Art. 37.
Sulle navi che trafficano in zone ove abbondano le zanzare devono esistere opportune installazioni per ostacolare la penetrazione di tali insetti nei locali dove vive l'equipaggio (reti ai finestrini, alle porte, ventilatori e altri mezzi idonei). Tali installazioni devono essere particolarmente efficienti nei porti ove esiste malaria, febbre gialla, dengue, filariosi.
Agli effetti della protezione dalle zanzare, dalle mosche e da altri ditteri, le infermerie, le cambuse, le riposterie e i depositi di biancheria usata, devono essere convenientemente difesi mediante reticelle metalliche.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Sulle navi che trafficano in zone ove abbondano le zanzare devono esistere opportune installazioni per ostacolare la penetrazione di tali insetti nei locali dove vive l'equipaggio (reti ai finestrini, alle porte, ventilatori e altri mezzi idonei). Tali installazioni devono essere particolarmente efficienti nei porti ove esiste malaria, febbre gialla, dengue, filariosi.
Agli effetti della protezione dalle zanzare, dalle mosche e da altri ditteri, le infermerie, le cambuse, le riposterie e i depositi di biancheria usata, devono essere convenientemente difesi mediante reticelle metalliche.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".