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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 06/11/2023 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
RE RN, Presidente
PP AR, Relatore
LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 06/11/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5851/2019 depositato il 30/09/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 566/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 12 e pubblicata il 01/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H603491 2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H603491 2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H603491 2017 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H603491 2017 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H603491 2017 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 566/12/2019, depositata l'1.2.2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez.
12, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo a IRPEF, IRAP ed IVA, oltre addizionali, sanzioni ed interessi, per il periodo d'imposta 2014, fondato sul confronto tra l'ammontare dei ricavi dichiarati dal contribuente e gli imponibili risultanti dall'applicativo “Spesometro” presentato per il medesimo anno 2014 dalle Società_2 e Società_3 S.r.l. che hanno avuto rapporti commerciali con il contribuente.
I giudici di primo grado, ritenendo non conducenti le difese del ricorrente in ordine alla errata rettifica del reddito d'impresa dichiarato nel 2014, confermavano l'accertamento dei maggiori ricavi non contabilizzati con condanna alle spese.
Avverso la suindicata sentenza proponeva appello Ricorrente_1 il quale, ribadendo l'illegittimità dell'avviso di accertamento e riproponendo i motivi di impugnazione formulati nel giudizio di prime cure, chiedeva la riforma della pronuncia dei giudici di primo grado con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo la quale, ribadendo le difese spiegate nel giudizio di prime cure a sostegno della legittimità dell'avviso di accertamento, chiedeva la conferma della pronuncia dei giudici di primo grado con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 26.10.2023 la parte appellante replicava alle argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, insistendo nei motivi di impugnazione.
Alla pubblica udienza del 6.11.2023 la controversia, sentito il Relatore e le parti, viene assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene, per ragioni di priorità logica, di dover esaminare preliminarmente, ai sensi dell'art. 276, co.2, c.p.c., il quarto motivo di impugnazione con il quale la sentenza è censurata per “Error in iudicando: in ordine al rigetto del quarto motivo di ricorso con il quale si è contestata, nel merito, la ricostruzione ex adverso operata, trattandosi di importi afferenti fatture emesse dal contribuente nel precedente anno di imposta e regolarmente confluite in dichiarazione”. A tal fine l'appellante ribadisce la circostanza secondo cui gli imponibili indicati nello “Spesometro” presentato per l'anno 2014 dalle Società_2 e Società_3 S.r.l., pari ad € 36.344,00, e che secondo l'Ufficio accertatore non sarebbero stati contabilizzati dal contribuente, risultano al contrario regolarmente dichiarati, seppure nell'anno 2013, in quanto emergenti da fatture emesse in quell'anno.
Ad avviso del Collegio la doglianza deve essere accolta.
Invero, dalla documentazione prodotta dalla parte appellante già nel giudizio di primo grado e non esaminata dal giudice di prime cure, emerge incontrovertibilmente che i predetti ricavi, pari ad € 36.344,00, sono stati contabilizzati e dichiarati nel 2013 come risulta dalle corrispondenti fatture emesse nei confronti dell'
Società_2 S.r.l., per un complessivo imponibile di € 26.344,00, nonché nei confronti di Società_3 S.r.l., per un imponibile di € 10.000,00. In particolare, nei confronti dell'Società_2 S.r.l. sono state emesse le fatture n. 1 del 3.06.2013 (con imponibile pari ad € 4.132,23 e IVA al 21%), la n. 3 del 4.09.2013 (con imponibile pari ad € 9.917,35 e IVA al 21%), la n. 4 del 2.12.2013 (con imponibile pari ad € 4.098,34 e IVA al 22%) e la n. 5 del 16.12.2013 (con imponibile pari ad € 8.196,72 e IVA al 22%), per un imponibile complessivo di € 26.344,00, di cui € 14.049,58 con IVA al 21% ed € 12.295,08 con IVA al 22% (€ 14.049,58 + 12.295,08 = € 26.344,66). Nei confronti dalla Società_3 s.r.l., è stata emessa la fattura n. 2 del 27.06.2013, con imponibile pari ad € 10.000,00 e IVA al 21%.
Il totale dei suddetti importi (€ 26.344,66 + 10.000,00 = € 36.344,66) risulta essere esattamente corrispondente all'ammontare dei maggiori ricavi che l'Ufficio, odierna parte appellata, assume essere stati conseguiti dal contribuente nel 2014 e non dichiarati nel medesimo anno.
Appare evidente l'errore in cui è incorso l'Ufficio accertatore, nonché il giudice di prime cure, ove si consideri che le predette fatture sono state annotate nel Registro delle fatture emesse per l'anno 2013 (la cui copia
è stata depositata nel fascicolo del giudizio di primo grado) e i relativi imponibili risultano indicati sia nel
Modello IVA che nel Modello Reddito di impresa del Modello Unico 2014, relativo al 2013 (anch'esso depositato nel fascicolo del giudizio di primo grado).
Invero in seno al Quadro VE (Operazioni attive e determinazione del volume d'affari), al rigo VE22 (Operazioni imponibili con IVA al 21%) risulta indicato l'importo di € 24.050,00, pari alla somma degli imponibili delle fatture n. 1 del 3.06.2013 e n. 3 del 4.09.2013, emesse nei confronti dell'Società_2 S.r.l., per un totale di € 14.049,58, e della fattura n. 2 del 27.06.2013, emessa nei confronti dalla Società_3 s.r.l., con imponibile pari ad € 10.000,00 (€ 14.049,58 + 10.000,00 = € 24.049,58, arrotondato in dichiarazione ad € 24.050,00).
Al rigo VE23 (Operazioni imponibili con IVA al 22%) risulta invece indicato l'importo di € 12.295,00, pari alla somma degli imponibili delle fatture n. 4 del 2.12.2013 e n. 5 del 16.12.2013, emesse nei confronti dell'
Società_2 S.r.l., per un totale di € 12.295,06 (€ 4.098,34 + 8.196,72 = € 12.295,06, arrotondato in dichiarazione ad € 12.295,00). Al rigo VE24, recante il totale dell'imponibile per l'anno 2013, risulta indicato l'importo di
€ 36.345,00 (importo arrotondato del totale risultante dal Registro delle fatture emesse, pari ad € 36.344,66).
Allo stesso modo, i ricavi (pari ad € 36.344,00) che l'Ufficio, assume essere stati conseguiti dal contribuente nel 2014 e non dichiarati nel medesimo anno, risultano indicati al RG2 del Quadro RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) del Modello Unico 2014, relativo al 2013: anche in questo caso l'ammontare di € 36.344,66, pari alla somma degli importi indicati nelle fatture emesse nei confronti dell'Società_2 S.r.l. e di Società_3 S.r.l., è stato arrotondato ad € 36.345,00. Ne consegue che, risultando dimostrato che gli importi indicati nello spesometro 2014 dai committenti
Società_2 S.r.l. e da Società_3 S.r.l. si riferiscono a prestazioni rese, fatturate e dichiarate dal contribuente nel 2013 sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, la rettifica operata dall'Ufficio si appalesa infondata.
Né, in contrario, assumono rilievo le difese spiegate nelle controdeduzioni dalla parte appellata ad avviso della quale sarebbe dirimente la circostanza secondo cui dall'applicativo “Spesometro” 2013 non risultano né le operazioni effettuate in qualità di prestatore di servizi dalla Ricorrente_1 (odierno appellante) nei confronti delle Società_2 S.r.l. e Società_3 S.r.l., né le fatture da queste ultime ricevute in qualità di committenti dalla predetta Ricorrente_1. A questo proposito il Collegio osserva in primo luogo che l'omessa compilazione del c.d. “Spesometro” da parte del contribuente Ricorrente_1 avrebbe potuto comportare l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista per tale violazione, ma non può certamente giustificare il disconoscimento del contenuto probatorio dei documenti fiscali e contabili prodotti in giudizio: da tali documenti, non specificamente contestati dalla parte appellata, emerge chiaramente come i maggiori ricavi che l'Ufficio assume essere stati conseguiti nel
2014 e non dichiarati, afferiscono, invece, a prestazioni rese e regolarmente fatturate nel 2013 dal contribuente nei confronti dell'Società_2 s.r.l. e della Società_3 Emerge altresì che tali ricavi hanno concorso a formare il reddito imponibile per l'anno d'imposta 2013 e sono stati dichiarati in seno al modello
UNICO-PF 2014.
A conclusione analoghe deve pervenirsi con riguardo all'assenza delle predette fatture nell'applicativo
“Spesometro” 2013 delle Società_2 S.r.l. e Società_3, dalla documentazione prodotta nel primo grado del giudizio emerge chiaramente che le suddette Società hanno inserito le medesime fatture, emesse nel 2013 nei loro confronti dalla Ricorrente_1, nel c.d. “Spesometro” 2014 in quanto, pur essendo state ricevute nel 2013, sono state registrate nel proprio registro IVA degli acquisti nel 2014, in conformità
a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19 e 25 del D.P.R. n.633/1972, ai sensi dei quali, nel testo vigente ratione temporis, la registrazione degli acquisti poteva essere effettuata anche in anni successivi a quello della ricezione delle relative fatture.
In particolare, come risulta agli atti del giudizio, le fatture ricevute nel 2013 dalla Ricorrente_1 sono state registrate dalla Società_2 S.r.l. in data 1.10.2014 e dalla Società_4 S.r.l. in data 31.10.2014.
Appare evidente che, essendo state registrate nel 2014, le predette fatture di acquisto non potevano che essere inserite nel c.d. “Spesometro” del medesimo anno 2014: in tal senso prevedeva espressamente l'art. 6, punto 6.3., del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013 ai sensi del quale, in attuazione dell'art. art. 21 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, “ai fini della comunicazione degli elementi informativi …, il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 …”. Deve concludersi nel senso che deve ritenersi infondata la pretesa di sottoporre a tassazione nel periodo d'imposta 2014 ricavi ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, nonché imponibili ai fini dell'Iva, scaturenti da fatture emesse dall'odierno appellante Ricorrente_1 a fronte di prestazioni di servizi rese nel 2013, che sono stati regolarmente contabilizzati e dichiarati nel medesimo anno 2013, con la conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento per cui si verte.
L'accoglimento del quarto motivo di impugnazione in ordine all'infondatezza nel merito della pretesa impositiva fatta valere con l'avviso di accertamento per cui si verte, consente di dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi contenuti nell'appello, nonché le eccezioni sollevate dalla parte resistente.
*********
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, l'appello deve pertanto essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi l'infondatezza nel merito della pretesa impositiva fatta valere con l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, che deve conseguentemente essere annullato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in dipendenza del mancato riscontro del contribuente all'invito formulato dall'Ufficio a seguito dell'avvenuta presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. Invero, se il contribuente già in sede di contraddittorio avesse fornito gli elementi, chiarito fatti e circostanze, nonché prodotto i documenti sottoposti solo in sede processuale al vaglio dell'organo giudicante, si sarebbe consentito all'odierna parte appellata di prendere in considerazione nella fase amministrativa le ragioni giustificative della discrasia esistente tra il volume d'affari dichiarato nel 2014 e l'importo degli imponibili comunicati dai propri clienti Società_2 S.r.l. e Società_3 S.r.l. nel c.d. “Spesometro” relativo al medesimo anno 2014.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. IX, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez. 12,
n. 566/12/2019, depositata l'1.2.2019, annulla l'avviso di accertamento originariamente impugnato.
Spese compensate per le ragioni indicate in motivazione.
Così deciso in Palermo addì 6 novembre 2023
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AR PP RN RE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 06/11/2023 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
RE RN, Presidente
PP AR, Relatore
LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 06/11/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5851/2019 depositato il 30/09/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 566/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 12 e pubblicata il 01/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H603491 2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H603491 2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H603491 2017 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H603491 2017 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H603491 2017 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 566/12/2019, depositata l'1.2.2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez.
12, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo a IRPEF, IRAP ed IVA, oltre addizionali, sanzioni ed interessi, per il periodo d'imposta 2014, fondato sul confronto tra l'ammontare dei ricavi dichiarati dal contribuente e gli imponibili risultanti dall'applicativo “Spesometro” presentato per il medesimo anno 2014 dalle Società_2 e Società_3 S.r.l. che hanno avuto rapporti commerciali con il contribuente.
I giudici di primo grado, ritenendo non conducenti le difese del ricorrente in ordine alla errata rettifica del reddito d'impresa dichiarato nel 2014, confermavano l'accertamento dei maggiori ricavi non contabilizzati con condanna alle spese.
Avverso la suindicata sentenza proponeva appello Ricorrente_1 il quale, ribadendo l'illegittimità dell'avviso di accertamento e riproponendo i motivi di impugnazione formulati nel giudizio di prime cure, chiedeva la riforma della pronuncia dei giudici di primo grado con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo la quale, ribadendo le difese spiegate nel giudizio di prime cure a sostegno della legittimità dell'avviso di accertamento, chiedeva la conferma della pronuncia dei giudici di primo grado con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 26.10.2023 la parte appellante replicava alle argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, insistendo nei motivi di impugnazione.
Alla pubblica udienza del 6.11.2023 la controversia, sentito il Relatore e le parti, viene assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene, per ragioni di priorità logica, di dover esaminare preliminarmente, ai sensi dell'art. 276, co.2, c.p.c., il quarto motivo di impugnazione con il quale la sentenza è censurata per “Error in iudicando: in ordine al rigetto del quarto motivo di ricorso con il quale si è contestata, nel merito, la ricostruzione ex adverso operata, trattandosi di importi afferenti fatture emesse dal contribuente nel precedente anno di imposta e regolarmente confluite in dichiarazione”. A tal fine l'appellante ribadisce la circostanza secondo cui gli imponibili indicati nello “Spesometro” presentato per l'anno 2014 dalle Società_2 e Società_3 S.r.l., pari ad € 36.344,00, e che secondo l'Ufficio accertatore non sarebbero stati contabilizzati dal contribuente, risultano al contrario regolarmente dichiarati, seppure nell'anno 2013, in quanto emergenti da fatture emesse in quell'anno.
Ad avviso del Collegio la doglianza deve essere accolta.
Invero, dalla documentazione prodotta dalla parte appellante già nel giudizio di primo grado e non esaminata dal giudice di prime cure, emerge incontrovertibilmente che i predetti ricavi, pari ad € 36.344,00, sono stati contabilizzati e dichiarati nel 2013 come risulta dalle corrispondenti fatture emesse nei confronti dell'
Società_2 S.r.l., per un complessivo imponibile di € 26.344,00, nonché nei confronti di Società_3 S.r.l., per un imponibile di € 10.000,00. In particolare, nei confronti dell'Società_2 S.r.l. sono state emesse le fatture n. 1 del 3.06.2013 (con imponibile pari ad € 4.132,23 e IVA al 21%), la n. 3 del 4.09.2013 (con imponibile pari ad € 9.917,35 e IVA al 21%), la n. 4 del 2.12.2013 (con imponibile pari ad € 4.098,34 e IVA al 22%) e la n. 5 del 16.12.2013 (con imponibile pari ad € 8.196,72 e IVA al 22%), per un imponibile complessivo di € 26.344,00, di cui € 14.049,58 con IVA al 21% ed € 12.295,08 con IVA al 22% (€ 14.049,58 + 12.295,08 = € 26.344,66). Nei confronti dalla Società_3 s.r.l., è stata emessa la fattura n. 2 del 27.06.2013, con imponibile pari ad € 10.000,00 e IVA al 21%.
Il totale dei suddetti importi (€ 26.344,66 + 10.000,00 = € 36.344,66) risulta essere esattamente corrispondente all'ammontare dei maggiori ricavi che l'Ufficio, odierna parte appellata, assume essere stati conseguiti dal contribuente nel 2014 e non dichiarati nel medesimo anno.
Appare evidente l'errore in cui è incorso l'Ufficio accertatore, nonché il giudice di prime cure, ove si consideri che le predette fatture sono state annotate nel Registro delle fatture emesse per l'anno 2013 (la cui copia
è stata depositata nel fascicolo del giudizio di primo grado) e i relativi imponibili risultano indicati sia nel
Modello IVA che nel Modello Reddito di impresa del Modello Unico 2014, relativo al 2013 (anch'esso depositato nel fascicolo del giudizio di primo grado).
Invero in seno al Quadro VE (Operazioni attive e determinazione del volume d'affari), al rigo VE22 (Operazioni imponibili con IVA al 21%) risulta indicato l'importo di € 24.050,00, pari alla somma degli imponibili delle fatture n. 1 del 3.06.2013 e n. 3 del 4.09.2013, emesse nei confronti dell'Società_2 S.r.l., per un totale di € 14.049,58, e della fattura n. 2 del 27.06.2013, emessa nei confronti dalla Società_3 s.r.l., con imponibile pari ad € 10.000,00 (€ 14.049,58 + 10.000,00 = € 24.049,58, arrotondato in dichiarazione ad € 24.050,00).
Al rigo VE23 (Operazioni imponibili con IVA al 22%) risulta invece indicato l'importo di € 12.295,00, pari alla somma degli imponibili delle fatture n. 4 del 2.12.2013 e n. 5 del 16.12.2013, emesse nei confronti dell'
Società_2 S.r.l., per un totale di € 12.295,06 (€ 4.098,34 + 8.196,72 = € 12.295,06, arrotondato in dichiarazione ad € 12.295,00). Al rigo VE24, recante il totale dell'imponibile per l'anno 2013, risulta indicato l'importo di
€ 36.345,00 (importo arrotondato del totale risultante dal Registro delle fatture emesse, pari ad € 36.344,66).
Allo stesso modo, i ricavi (pari ad € 36.344,00) che l'Ufficio, assume essere stati conseguiti dal contribuente nel 2014 e non dichiarati nel medesimo anno, risultano indicati al RG2 del Quadro RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) del Modello Unico 2014, relativo al 2013: anche in questo caso l'ammontare di € 36.344,66, pari alla somma degli importi indicati nelle fatture emesse nei confronti dell'Società_2 S.r.l. e di Società_3 S.r.l., è stato arrotondato ad € 36.345,00. Ne consegue che, risultando dimostrato che gli importi indicati nello spesometro 2014 dai committenti
Società_2 S.r.l. e da Società_3 S.r.l. si riferiscono a prestazioni rese, fatturate e dichiarate dal contribuente nel 2013 sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, la rettifica operata dall'Ufficio si appalesa infondata.
Né, in contrario, assumono rilievo le difese spiegate nelle controdeduzioni dalla parte appellata ad avviso della quale sarebbe dirimente la circostanza secondo cui dall'applicativo “Spesometro” 2013 non risultano né le operazioni effettuate in qualità di prestatore di servizi dalla Ricorrente_1 (odierno appellante) nei confronti delle Società_2 S.r.l. e Società_3 S.r.l., né le fatture da queste ultime ricevute in qualità di committenti dalla predetta Ricorrente_1. A questo proposito il Collegio osserva in primo luogo che l'omessa compilazione del c.d. “Spesometro” da parte del contribuente Ricorrente_1 avrebbe potuto comportare l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista per tale violazione, ma non può certamente giustificare il disconoscimento del contenuto probatorio dei documenti fiscali e contabili prodotti in giudizio: da tali documenti, non specificamente contestati dalla parte appellata, emerge chiaramente come i maggiori ricavi che l'Ufficio assume essere stati conseguiti nel
2014 e non dichiarati, afferiscono, invece, a prestazioni rese e regolarmente fatturate nel 2013 dal contribuente nei confronti dell'Società_2 s.r.l. e della Società_3 Emerge altresì che tali ricavi hanno concorso a formare il reddito imponibile per l'anno d'imposta 2013 e sono stati dichiarati in seno al modello
UNICO-PF 2014.
A conclusione analoghe deve pervenirsi con riguardo all'assenza delle predette fatture nell'applicativo
“Spesometro” 2013 delle Società_2 S.r.l. e Società_3, dalla documentazione prodotta nel primo grado del giudizio emerge chiaramente che le suddette Società hanno inserito le medesime fatture, emesse nel 2013 nei loro confronti dalla Ricorrente_1, nel c.d. “Spesometro” 2014 in quanto, pur essendo state ricevute nel 2013, sono state registrate nel proprio registro IVA degli acquisti nel 2014, in conformità
a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19 e 25 del D.P.R. n.633/1972, ai sensi dei quali, nel testo vigente ratione temporis, la registrazione degli acquisti poteva essere effettuata anche in anni successivi a quello della ricezione delle relative fatture.
In particolare, come risulta agli atti del giudizio, le fatture ricevute nel 2013 dalla Ricorrente_1 sono state registrate dalla Società_2 S.r.l. in data 1.10.2014 e dalla Società_4 S.r.l. in data 31.10.2014.
Appare evidente che, essendo state registrate nel 2014, le predette fatture di acquisto non potevano che essere inserite nel c.d. “Spesometro” del medesimo anno 2014: in tal senso prevedeva espressamente l'art. 6, punto 6.3., del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013 ai sensi del quale, in attuazione dell'art. art. 21 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, “ai fini della comunicazione degli elementi informativi …, il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 …”. Deve concludersi nel senso che deve ritenersi infondata la pretesa di sottoporre a tassazione nel periodo d'imposta 2014 ricavi ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, nonché imponibili ai fini dell'Iva, scaturenti da fatture emesse dall'odierno appellante Ricorrente_1 a fronte di prestazioni di servizi rese nel 2013, che sono stati regolarmente contabilizzati e dichiarati nel medesimo anno 2013, con la conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento per cui si verte.
L'accoglimento del quarto motivo di impugnazione in ordine all'infondatezza nel merito della pretesa impositiva fatta valere con l'avviso di accertamento per cui si verte, consente di dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi contenuti nell'appello, nonché le eccezioni sollevate dalla parte resistente.
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Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, l'appello deve pertanto essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi l'infondatezza nel merito della pretesa impositiva fatta valere con l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, che deve conseguentemente essere annullato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in dipendenza del mancato riscontro del contribuente all'invito formulato dall'Ufficio a seguito dell'avvenuta presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. Invero, se il contribuente già in sede di contraddittorio avesse fornito gli elementi, chiarito fatti e circostanze, nonché prodotto i documenti sottoposti solo in sede processuale al vaglio dell'organo giudicante, si sarebbe consentito all'odierna parte appellata di prendere in considerazione nella fase amministrativa le ragioni giustificative della discrasia esistente tra il volume d'affari dichiarato nel 2014 e l'importo degli imponibili comunicati dai propri clienti Società_2 S.r.l. e Società_3 S.r.l. nel c.d. “Spesometro” relativo al medesimo anno 2014.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. IX, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez. 12,
n. 566/12/2019, depositata l'1.2.2019, annulla l'avviso di accertamento originariamente impugnato.
Spese compensate per le ragioni indicate in motivazione.
Così deciso in Palermo addì 6 novembre 2023
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AR PP RN RE