TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4223/ 2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23 Ottobre 2024, depositate:
- per parte attrice dall'Avv. SE DA;
- per parte convenuta dall'Avv. Michela Di Santo;
pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
TO IC
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 4223 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
OR PP (c.f. , difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c. C.F._1 quale avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Pescara, elettivamente domiciliato in
Pescara, Via Alessandro Valignani n° 24
attore
CONTRO
(c.f. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato in San Giovanni Teatino (CH), Via Mazzini n°113, presso lo studio dell'Avv. Michela Di Santo, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
OGGETTO: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23
Ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 281 281 decies c.p.c. notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, DA SE, quale condomino, unitamente a Parte_1
, in quanto comproprietario dell'unità abitativa ricompresa nel complesso
[...]
condominale di Via Marco Polo nn. 40/46, deducendo la nullità della delibera dell'assemblea del condominio del 16/10/2023 per difetto delle maggioranze richieste dall'art. 1136 co. III c.c., deducendo la nullità e/o l'annullabilità del verbale impugnato per falsità della verbalizzazione per infedele verbalizzazione, anche in relazione alla presenza in assemblea di condomini assenti, nonché in relazione all'attestazione della regolarità della convocazione assembleare, deducendo la nullità e/o l'annullabilità della delibera impugnata per convocazione dell'assemblea al di fuori dai confini della città in cui sorge l'edificio condominiale, deducendo la nullità e/o annullabilità della delibera impugnata per violazione dell'art. 32 Reg. Cond. da parte dell'amministratore, deducendo l'annullabilità della delibera impugnata per difetto di allegazione a ogni rendiconto della nota esplicativa sintetica della gestione, tanto premesso, conveniva in giudizio il , Controparte_2
invocando in via preliminare la sospensione inaudita altera parte della cennata delibera, chiedendo nel merito la declaratoria di nullità e/o comunque di annullabilità del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese del giudizio.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva il Controparte_2
, chiedendo, previo rigetto dell'istanza sospensiva, di accertare e dichiarare la validità
[...]
e legittimità delle delibere adottate dall'assemblea condominiale in data 16/10/2023 e l'infondatezza del ricorso con conseguente rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva del ricorrente, per carenza di interesse ad agire, infondatezza e ininfluenza delle motivazioni esposte sulla validità delle delibere assunte, con ogni conseguenza di legge, con vittoria delle spese del giudizio.
3) Nel corso del giudizio, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. per l'udienza del 23/10/2023. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4) All'esito della disamina degli atti di causa, la domanda appare infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata.
5) Partendo dal primo motivo di impugnazione, sostiene il ricorrente che la delibera di cui si controverte è affetta da nullità per mancanza delle maggioranze richieste dall'art.1136 co. III
c.c., essendosi incorsi in errore nella totalizzazione dei millesimi relativi ai condomini presenti in assemblea, calcolati in 482,90 millesimi, anziché in 444,88 millesimi nonché errando nell'approvazione che, detratti i millesimi dei condomini contrari, non raggiungeva il prescritto valore di 1/3 dell'edificio (nello specifico, millesimi 317 in luogo dei prescritti millesimi 333. Il motivo proposto è infondato. Risulta dal verbale di assemblea (cfr allegato n°2 di parte convenuta) che, dopo l'apertura della discussione sul primo punto dell'ordine del giorno, all'iniziale elenco dei presenti, alle ore 18:15, si è aggiunto altro condominio
(tale ), rappresentante 38,02 millesimi, il quale ebbe a votare Persona_1
favorevolmente quella delibera. Per effetto della partecipazione di tale condomino all'assemblea e della relativa manifestazione di approvazione, ne consegue che la delibera è stata votata dai condomini favorevoli rappresentanti in totale 355,15 millesimi (su 415,86 millesimi presenti), ergo secondo le maggioranza previste dall'art. 1136 co. III c.c., ovvero dalla maggioranza degli intervenuti con numero di voti rappresentanti almeno un terzo del valore dell'edificio.
6) Circa il secondo motivo di impugnazione, sostiene il ricorrente che vi è stata una infedele verbalizzazione, in quanto è stato riportato che “..alle ore 18:30 l'assemblea, con il voto Per_ contrario di per delega DA SE ( 0,04), DA SE CP_3
- (Mil.36,70), DA SE – - DA - Parte_1 Persona_3
- (Mil.30,34), per delega Persona_4 Persona_5 Controparte_4 Tes_1
(Mil.30,67), e di per delega di , approvava
[...] Controparte_4 Testimone_1 il punto 1) all'O.d.g. e alle ore 18:40 il ricorrente abbandonava la riunione”. Al contrario, sostiene il ricorrente che alla sua presenza è avvenuta una prima votazione sul capo al punto
1 dell'Odg concernente l'approvazione dei rendiconti 2019/2020/2021 e 2022, ma che non venne approvato per difetto della maggioranza prevista dall'art.1136 co. III c.c., a causa del voto contrario espresso dai condomini dissenzienti e della astensione di un condomino
( . Quindi, sostiene il ricorrente che di tale evento non v'è traccia del Controparte_5
verbale di assemblea, aggiungendo anche di aver abbandonato quel consesso, non appena preso atto dell'esito negativo della prima consultazione e di aver appreso solo in seguito da altra condomina dell'approvazione di quei rendiconti, mentre in realtà non era presente.
Ciò nondimeno sul punto è il caso rilevare, oltre al fatto che il ricorrente in quella circostanza si è allontanato, che la delibera è stata assunta con le maggioranze previste.
7) Sostiene il ricorrente che il verbale è stato redatto in maniera infedele, avendo l'amministratore inserito di propria iniziativa tra i condomini presenti tutti gli eredi della defunta condomina ossia “DA SE - - Persona_6 Persona_3
per millesimi 30,34, e , Persona_7 Parte_1
anziché inserire, come richiesto dal ricorrente in quella sede, la porzione di quota di cui era titolare (1/4 di 30,34). Il motivo è infondato. E' il caso rilevare che, ai sensi dell'art. 67 co. 2 disp. att. c.c., qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'art.1106 c.c. Vale inoltre rilevare che, qualora si fosse trattato di un vizio, legittimati a dedurlo in giudizio non è il delegato, cioè l'attuale ricorrente, ma i deleganti, ovvero gli altri comproprietari dell'unità abitativa. 8) Sostiene il ricorrente che il verbale è stato redatto in maniera infedele, essendo stata assentita la regolare convocazione di tutti i partecipanti al condominio, non essendo stata effettuata alcuna verifica in tal senso. Sul punto deve rilevarsi la genericità della questione proposta, non essendo stato indicato quali condomini non sarebbero stati convocati.
9) Sostiene il ricorrente che la delibera è nulla e/o annullabile, in quanto la convocazione dell'assemblea è avvenuta in un Comune (Sambuceto) diverso da quello ove sorge il condominio (Pescara). Il motivo è infondato. Risulta per tabulas che l'assemblea si sia svolta presso lo studio dell'amministratore del condominio, in Sambuceto (CH) e non appare che in questo caso possa essere ravvisata una illegittimità, non sussistendo una norma regolamentare che imponga determinati vincoli nella scelta del luogo di convocazione dell'assemblea. Né è emersa prova contraria circa il difetto di certezza del luogo ove si è svolta l'assemblea, circa il difetto di accessibilità ovvero la concreta impossibilità per i condomini di partecipazione a quel consesso, circa il difetto di adeguatezza ovvero la non conformità del luogo alle esigenze funzionali della riunione, nonché circa il difetto di riservatezza ai fini delle discussioni assembleari. Nel caso in esame è notorio che l'ubicazione ove si è svolta l'assemblea, sia pure in altro Comune (lo studio dell'amministratore), dista circa 5 km dal luogo ove si trova il condominio.
10) Sostiene il ricorrente che la delibera è nulla e/o annullabile, in quanto il presidente ed il segretario non sono stati scelti tra i partecipanti al , ma tali cariche sono state CP_2 ricoperte entrambe dall'amministratore e così facendo costui avrebbe violato l'art. 32 del regolamento del contenente espressa proibizione a tale ipotesi. Il motivo non CP_2
trova conforto negli atti di causa e, segnatamente dal verbale, da cui è dato evincersi che in quel consesso furono eletti nelle rispettive cariche di presidente e di segretario due soggetti condomini distinti rispetto all'amministratore, come peraltro è dato evincersi dalle relative sottoscrizioni apposte in calce, valutato pure che lo stesso ricorrente ha ammesso di aver abbandonato la seduto alla prima delibera dell'odg.
11) Sostiene il ricorrente che la delibera è annullabile non essendo stato allegato ad ogni rendiconto la nota esplicativa della gestione. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, risulta che la nota esplicativa è stata inviata in allegato al plico contenente i diversi bilanci, approvati nell'assemblea (cfr. allegato n° 12 Pec DA consegna invio rendiconto 2019; doc. nr. 13 Pec DA consegna convocazione 22.4.22; doc nr. 14 Pec DA consegna convocazione 16.10.2023).
12) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (ex D.M. n°55/2014 e s.m.i., valore indeterminabile basso, fase studio, fase introduttiva, fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria, valore minimo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4 co. I°, decreto cennato, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio in complessivi euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 24 Febbraio 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23 Ottobre 2024, depositate:
- per parte attrice dall'Avv. SE DA;
- per parte convenuta dall'Avv. Michela Di Santo;
pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
TO IC
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 4223 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
OR PP (c.f. , difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c. C.F._1 quale avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Pescara, elettivamente domiciliato in
Pescara, Via Alessandro Valignani n° 24
attore
CONTRO
(c.f. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato in San Giovanni Teatino (CH), Via Mazzini n°113, presso lo studio dell'Avv. Michela Di Santo, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
OGGETTO: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23
Ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 281 281 decies c.p.c. notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, DA SE, quale condomino, unitamente a Parte_1
, in quanto comproprietario dell'unità abitativa ricompresa nel complesso
[...]
condominale di Via Marco Polo nn. 40/46, deducendo la nullità della delibera dell'assemblea del condominio del 16/10/2023 per difetto delle maggioranze richieste dall'art. 1136 co. III c.c., deducendo la nullità e/o l'annullabilità del verbale impugnato per falsità della verbalizzazione per infedele verbalizzazione, anche in relazione alla presenza in assemblea di condomini assenti, nonché in relazione all'attestazione della regolarità della convocazione assembleare, deducendo la nullità e/o l'annullabilità della delibera impugnata per convocazione dell'assemblea al di fuori dai confini della città in cui sorge l'edificio condominiale, deducendo la nullità e/o annullabilità della delibera impugnata per violazione dell'art. 32 Reg. Cond. da parte dell'amministratore, deducendo l'annullabilità della delibera impugnata per difetto di allegazione a ogni rendiconto della nota esplicativa sintetica della gestione, tanto premesso, conveniva in giudizio il , Controparte_2
invocando in via preliminare la sospensione inaudita altera parte della cennata delibera, chiedendo nel merito la declaratoria di nullità e/o comunque di annullabilità del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese del giudizio.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva il Controparte_2
, chiedendo, previo rigetto dell'istanza sospensiva, di accertare e dichiarare la validità
[...]
e legittimità delle delibere adottate dall'assemblea condominiale in data 16/10/2023 e l'infondatezza del ricorso con conseguente rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva del ricorrente, per carenza di interesse ad agire, infondatezza e ininfluenza delle motivazioni esposte sulla validità delle delibere assunte, con ogni conseguenza di legge, con vittoria delle spese del giudizio.
3) Nel corso del giudizio, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. per l'udienza del 23/10/2023. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4) All'esito della disamina degli atti di causa, la domanda appare infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata.
5) Partendo dal primo motivo di impugnazione, sostiene il ricorrente che la delibera di cui si controverte è affetta da nullità per mancanza delle maggioranze richieste dall'art.1136 co. III
c.c., essendosi incorsi in errore nella totalizzazione dei millesimi relativi ai condomini presenti in assemblea, calcolati in 482,90 millesimi, anziché in 444,88 millesimi nonché errando nell'approvazione che, detratti i millesimi dei condomini contrari, non raggiungeva il prescritto valore di 1/3 dell'edificio (nello specifico, millesimi 317 in luogo dei prescritti millesimi 333. Il motivo proposto è infondato. Risulta dal verbale di assemblea (cfr allegato n°2 di parte convenuta) che, dopo l'apertura della discussione sul primo punto dell'ordine del giorno, all'iniziale elenco dei presenti, alle ore 18:15, si è aggiunto altro condominio
(tale ), rappresentante 38,02 millesimi, il quale ebbe a votare Persona_1
favorevolmente quella delibera. Per effetto della partecipazione di tale condomino all'assemblea e della relativa manifestazione di approvazione, ne consegue che la delibera è stata votata dai condomini favorevoli rappresentanti in totale 355,15 millesimi (su 415,86 millesimi presenti), ergo secondo le maggioranza previste dall'art. 1136 co. III c.c., ovvero dalla maggioranza degli intervenuti con numero di voti rappresentanti almeno un terzo del valore dell'edificio.
6) Circa il secondo motivo di impugnazione, sostiene il ricorrente che vi è stata una infedele verbalizzazione, in quanto è stato riportato che “..alle ore 18:30 l'assemblea, con il voto Per_ contrario di per delega DA SE ( 0,04), DA SE CP_3
- (Mil.36,70), DA SE – - DA - Parte_1 Persona_3
- (Mil.30,34), per delega Persona_4 Persona_5 Controparte_4 Tes_1
(Mil.30,67), e di per delega di , approvava
[...] Controparte_4 Testimone_1 il punto 1) all'O.d.g. e alle ore 18:40 il ricorrente abbandonava la riunione”. Al contrario, sostiene il ricorrente che alla sua presenza è avvenuta una prima votazione sul capo al punto
1 dell'Odg concernente l'approvazione dei rendiconti 2019/2020/2021 e 2022, ma che non venne approvato per difetto della maggioranza prevista dall'art.1136 co. III c.c., a causa del voto contrario espresso dai condomini dissenzienti e della astensione di un condomino
( . Quindi, sostiene il ricorrente che di tale evento non v'è traccia del Controparte_5
verbale di assemblea, aggiungendo anche di aver abbandonato quel consesso, non appena preso atto dell'esito negativo della prima consultazione e di aver appreso solo in seguito da altra condomina dell'approvazione di quei rendiconti, mentre in realtà non era presente.
Ciò nondimeno sul punto è il caso rilevare, oltre al fatto che il ricorrente in quella circostanza si è allontanato, che la delibera è stata assunta con le maggioranze previste.
7) Sostiene il ricorrente che il verbale è stato redatto in maniera infedele, avendo l'amministratore inserito di propria iniziativa tra i condomini presenti tutti gli eredi della defunta condomina ossia “DA SE - - Persona_6 Persona_3
per millesimi 30,34, e , Persona_7 Parte_1
anziché inserire, come richiesto dal ricorrente in quella sede, la porzione di quota di cui era titolare (1/4 di 30,34). Il motivo è infondato. E' il caso rilevare che, ai sensi dell'art. 67 co. 2 disp. att. c.c., qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'art.1106 c.c. Vale inoltre rilevare che, qualora si fosse trattato di un vizio, legittimati a dedurlo in giudizio non è il delegato, cioè l'attuale ricorrente, ma i deleganti, ovvero gli altri comproprietari dell'unità abitativa. 8) Sostiene il ricorrente che il verbale è stato redatto in maniera infedele, essendo stata assentita la regolare convocazione di tutti i partecipanti al condominio, non essendo stata effettuata alcuna verifica in tal senso. Sul punto deve rilevarsi la genericità della questione proposta, non essendo stato indicato quali condomini non sarebbero stati convocati.
9) Sostiene il ricorrente che la delibera è nulla e/o annullabile, in quanto la convocazione dell'assemblea è avvenuta in un Comune (Sambuceto) diverso da quello ove sorge il condominio (Pescara). Il motivo è infondato. Risulta per tabulas che l'assemblea si sia svolta presso lo studio dell'amministratore del condominio, in Sambuceto (CH) e non appare che in questo caso possa essere ravvisata una illegittimità, non sussistendo una norma regolamentare che imponga determinati vincoli nella scelta del luogo di convocazione dell'assemblea. Né è emersa prova contraria circa il difetto di certezza del luogo ove si è svolta l'assemblea, circa il difetto di accessibilità ovvero la concreta impossibilità per i condomini di partecipazione a quel consesso, circa il difetto di adeguatezza ovvero la non conformità del luogo alle esigenze funzionali della riunione, nonché circa il difetto di riservatezza ai fini delle discussioni assembleari. Nel caso in esame è notorio che l'ubicazione ove si è svolta l'assemblea, sia pure in altro Comune (lo studio dell'amministratore), dista circa 5 km dal luogo ove si trova il condominio.
10) Sostiene il ricorrente che la delibera è nulla e/o annullabile, in quanto il presidente ed il segretario non sono stati scelti tra i partecipanti al , ma tali cariche sono state CP_2 ricoperte entrambe dall'amministratore e così facendo costui avrebbe violato l'art. 32 del regolamento del contenente espressa proibizione a tale ipotesi. Il motivo non CP_2
trova conforto negli atti di causa e, segnatamente dal verbale, da cui è dato evincersi che in quel consesso furono eletti nelle rispettive cariche di presidente e di segretario due soggetti condomini distinti rispetto all'amministratore, come peraltro è dato evincersi dalle relative sottoscrizioni apposte in calce, valutato pure che lo stesso ricorrente ha ammesso di aver abbandonato la seduto alla prima delibera dell'odg.
11) Sostiene il ricorrente che la delibera è annullabile non essendo stato allegato ad ogni rendiconto la nota esplicativa della gestione. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, risulta che la nota esplicativa è stata inviata in allegato al plico contenente i diversi bilanci, approvati nell'assemblea (cfr. allegato n° 12 Pec DA consegna invio rendiconto 2019; doc. nr. 13 Pec DA consegna convocazione 22.4.22; doc nr. 14 Pec DA consegna convocazione 16.10.2023).
12) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (ex D.M. n°55/2014 e s.m.i., valore indeterminabile basso, fase studio, fase introduttiva, fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria, valore minimo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 4 co. I°, decreto cennato, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio in complessivi euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 24 Febbraio 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi