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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/07/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 395 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
C.F.: , con l'avv. Tullio Calfa;
Parte_1 C.F._1
Opponente
CONTRO
C.F.: , con l'avv. Vanessa Cardamone;
Controparte_1 C.F._2
Opposta
OGGETTO: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha rappresentato: -che, in Parte_1
data 23.02.2021, ha ricevuto la notifica da parte di di un atto di Controparte_2
precetto con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 6.652,38, a titolo di rivalutazione monetaria sul ritardato pagamento dell'assegno di mantenimento, spese straordinarie, spese di fornitura elettrica e utenze varie;
- che l'intimante ha fondato la richiesta sul provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme all'esito della comparizione personale dei coniugi nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra - che in detta causa esso opponente CP_2
ha avanzato, in via riconvenzionale, domanda tendente ad ottenere il 50% della proprietà dell'abitazione coniugale, intestata alla perché pagata interamente dallo CP_2
e, in via subordinata, il rimborso della somma pagata per la ristrutturazione della Parte_1
casa coniugale e revisione delle condizioni separazione consensuale con riferimento al pagamento, di cui si era fatto carico, delle varie utenze e delle spese straordinarie relative alle figlie, all'epoca minorenni;
- che l'azione intrapresa dalla è improcedibile CP_2
poiché soggetta a mediazione obbligatoria atteso che il titolo sottostante è un comodato d'uso gratuito che rientra nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1 bis del d. lgs. n. 28 del
2010; - che, contrariamente a quanto ritenuto dalla il Presidente del Tribunale, CP_2
con l'emesso provvedimento ha “voluto confermare, tra le condizioni stabilite con la separazione consensuale, solo quelle in punto di assegnazione della casa familiare e dell'assegno di mantenimento”; - che la situazione economica dello è andata Parte_1
peggiorando anche a causa della crisi economica che ha e sta attanagliando l'editoria in genere;
- che, invece, la situazione economica della è decisamente migliorata, dal CP_2
momento che quest'ultima percepisce il reddito di cittadinanza che le consente di vivere dignitosamente e di affrontare le spese per le utenze;
- che è sua intenzione chiedere in via riconvenzionale la revoca dell'impegno relativo al pagamento delle utenze o la riduzione della somma a suo carico ai sensi dell'art. 1468 c.c.; - che le fatture di pagamento utenze gas e luce non sono titoli sui quali si può fondare un atto di precetto, ma tutt'al più sono idonei al fine di richiedere un decreto ingiuntivo;
- che in virtù del principio di buona fede contrattuale inteso come dovere giuridico espressione del dovere di solidarietà, l'atto di precetto opposto rappresenta una forma di aggravamento della posizione del debitore, non ammissibile.
Tutto ciò premesso, ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale CP_2 adito, contrariis reiectis 1) Dichiarare l'improcedibilità dell'atto di precetto impugnato;
2) Ordinare la sospensione dell' impugnato atto di precetto;
3) Dichiarare nullo, annullare o revocare l'impugnato atto perché infondato in fatto ed in diritto, inammissibile;
4) Disporre, in via riconvenzionale, l'annullamento o la revoca della clausola apposta al comodato per eccessiva onerosità.”
Si è costituita in giudizio contestando punto per punto l'avverso atto Controparte_2
di citazione in opposizione a precetto e chiedendone rigetto con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata assegnata a sentenza senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata la questione concernente l'improcedibilità dell'azione intrapresa da attraverso la notifica dell'atto di precetto per Controparte_2
mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis del D. lgs. n.
28 del 2010.
Ebbene, emerge inequivocabilmente che l'atto di precetto azionato dalla è fondato CP_2
su provvedimento giudiziale ed in particolare sull'ordinanza con la quale il Presidente del
Tribunale di Lamezia Terme, all'esito della comparizione personale dei coniugi nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, ex art. 4, legge n. 898 del 1970.
Risulta pertanto evidente che la concreta fattispecie - diversamente da quanto sostenuto dall'opponente - si pone al di fuori dell'ambito applicativo del richiamato art. 5, comma
1 bis.
Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di mancanza di titolo.
Con l'ordinanza del 25 gennaio 2018, costituente il titolo fondante il precetto, il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, ha diversamente disciplinato il diritto di visita dei figli minori da parte del genitore non collocatario ed ha confermato in toto le condizioni della separazione (cfr. ord. del 25.01.2018): “Il Presidente sciogliendo la riserva: conferma le condizioni di separazione come omologate” sottolineando, in particolare, la conferma delle condizioni concernenti l'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento (cfr. ord. richiamata: “rimangono confermate tutte le altre condizioni già fissate nella separazione in punto di assegnazione della casa familiare e dell'assegno di mantenimento”).
Detta ordinanza costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 4, comma 8, legge divorzio (applicabile temporalmente), e, dunque, per espressa affermazione di legge.
Deve, poi, evidenziarsi che ogni questione concernente l'eventuale modifica delle condizioni di divorzio, per sopraggiunti mutamenti della situazione economico- patrimoniale delle parti dovrà essere fatta valere, nella sede competente, attraverso gli appositi strumenti predisposti dal nostro ordinamento.
Conseguentemente del tutto inammissibile si appalesa la domanda riconvenzionale avanzata dal sig. Parte_1
Dagli svolti rilievi consegue il rigetto dell'opposizione.
La natura della causa e la particolarità degli interessi coinvolti inducono a compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 395 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, così provvede:
-rigetta l'opposizione a precetto;
-compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
Cosi deciso in Lamezia Terme in data 11.07.2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 395 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
C.F.: , con l'avv. Tullio Calfa;
Parte_1 C.F._1
Opponente
CONTRO
C.F.: , con l'avv. Vanessa Cardamone;
Controparte_1 C.F._2
Opposta
OGGETTO: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha rappresentato: -che, in Parte_1
data 23.02.2021, ha ricevuto la notifica da parte di di un atto di Controparte_2
precetto con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 6.652,38, a titolo di rivalutazione monetaria sul ritardato pagamento dell'assegno di mantenimento, spese straordinarie, spese di fornitura elettrica e utenze varie;
- che l'intimante ha fondato la richiesta sul provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme all'esito della comparizione personale dei coniugi nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra - che in detta causa esso opponente CP_2
ha avanzato, in via riconvenzionale, domanda tendente ad ottenere il 50% della proprietà dell'abitazione coniugale, intestata alla perché pagata interamente dallo CP_2
e, in via subordinata, il rimborso della somma pagata per la ristrutturazione della Parte_1
casa coniugale e revisione delle condizioni separazione consensuale con riferimento al pagamento, di cui si era fatto carico, delle varie utenze e delle spese straordinarie relative alle figlie, all'epoca minorenni;
- che l'azione intrapresa dalla è improcedibile CP_2
poiché soggetta a mediazione obbligatoria atteso che il titolo sottostante è un comodato d'uso gratuito che rientra nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1 bis del d. lgs. n. 28 del
2010; - che, contrariamente a quanto ritenuto dalla il Presidente del Tribunale, CP_2
con l'emesso provvedimento ha “voluto confermare, tra le condizioni stabilite con la separazione consensuale, solo quelle in punto di assegnazione della casa familiare e dell'assegno di mantenimento”; - che la situazione economica dello è andata Parte_1
peggiorando anche a causa della crisi economica che ha e sta attanagliando l'editoria in genere;
- che, invece, la situazione economica della è decisamente migliorata, dal CP_2
momento che quest'ultima percepisce il reddito di cittadinanza che le consente di vivere dignitosamente e di affrontare le spese per le utenze;
- che è sua intenzione chiedere in via riconvenzionale la revoca dell'impegno relativo al pagamento delle utenze o la riduzione della somma a suo carico ai sensi dell'art. 1468 c.c.; - che le fatture di pagamento utenze gas e luce non sono titoli sui quali si può fondare un atto di precetto, ma tutt'al più sono idonei al fine di richiedere un decreto ingiuntivo;
- che in virtù del principio di buona fede contrattuale inteso come dovere giuridico espressione del dovere di solidarietà, l'atto di precetto opposto rappresenta una forma di aggravamento della posizione del debitore, non ammissibile.
Tutto ciò premesso, ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale CP_2 adito, contrariis reiectis 1) Dichiarare l'improcedibilità dell'atto di precetto impugnato;
2) Ordinare la sospensione dell' impugnato atto di precetto;
3) Dichiarare nullo, annullare o revocare l'impugnato atto perché infondato in fatto ed in diritto, inammissibile;
4) Disporre, in via riconvenzionale, l'annullamento o la revoca della clausola apposta al comodato per eccessiva onerosità.”
Si è costituita in giudizio contestando punto per punto l'avverso atto Controparte_2
di citazione in opposizione a precetto e chiedendone rigetto con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata assegnata a sentenza senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata la questione concernente l'improcedibilità dell'azione intrapresa da attraverso la notifica dell'atto di precetto per Controparte_2
mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis del D. lgs. n.
28 del 2010.
Ebbene, emerge inequivocabilmente che l'atto di precetto azionato dalla è fondato CP_2
su provvedimento giudiziale ed in particolare sull'ordinanza con la quale il Presidente del
Tribunale di Lamezia Terme, all'esito della comparizione personale dei coniugi nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, ex art. 4, legge n. 898 del 1970.
Risulta pertanto evidente che la concreta fattispecie - diversamente da quanto sostenuto dall'opponente - si pone al di fuori dell'ambito applicativo del richiamato art. 5, comma
1 bis.
Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di mancanza di titolo.
Con l'ordinanza del 25 gennaio 2018, costituente il titolo fondante il precetto, il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, ha diversamente disciplinato il diritto di visita dei figli minori da parte del genitore non collocatario ed ha confermato in toto le condizioni della separazione (cfr. ord. del 25.01.2018): “Il Presidente sciogliendo la riserva: conferma le condizioni di separazione come omologate” sottolineando, in particolare, la conferma delle condizioni concernenti l'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento (cfr. ord. richiamata: “rimangono confermate tutte le altre condizioni già fissate nella separazione in punto di assegnazione della casa familiare e dell'assegno di mantenimento”).
Detta ordinanza costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 4, comma 8, legge divorzio (applicabile temporalmente), e, dunque, per espressa affermazione di legge.
Deve, poi, evidenziarsi che ogni questione concernente l'eventuale modifica delle condizioni di divorzio, per sopraggiunti mutamenti della situazione economico- patrimoniale delle parti dovrà essere fatta valere, nella sede competente, attraverso gli appositi strumenti predisposti dal nostro ordinamento.
Conseguentemente del tutto inammissibile si appalesa la domanda riconvenzionale avanzata dal sig. Parte_1
Dagli svolti rilievi consegue il rigetto dell'opposizione.
La natura della causa e la particolarità degli interessi coinvolti inducono a compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 395 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, così provvede:
-rigetta l'opposizione a precetto;
-compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
Cosi deciso in Lamezia Terme in data 11.07.2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda