TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile nella persona del giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6433/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Marco Bernardi e Benedetta Pasotto ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del primo
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Gian Luca Morselli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Corso Canalgrande, 86
CONVENUTO
Avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 17.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio per ivi sentire accertare Parte_1 CP_1
e dichiarare la legittimità del recesso dalla proposta di acquisto immobiliare del 30.03.2022 per inadempimento del promittente venditore e per l'effetto condannarlo alla restituzione della caparra nella misura doppia pari ad €. 6.000,00=. Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto della CP_1
domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
Valutato il complesso delle risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
Parte attrice ritiene legittimo il recesso dalla proposta di acquisto immobiliare in quanto si avvedeva che l'immobile descritto come attorniato da area cortiliva annessa su tre lati, in realtà aveva solo ed esclusivamente un'area cortiliva posta a nord (in fregio all'argine), senza alcuna altra area sui restanti due lati.
Anzitutto, giova sottolineare il principio per il quale una proposta d'acquisto può essere revocata o modificata fino a quando il venditore non l'ha accettata, nel qual caso diviene vincolante per entrambe le parti secondo l'art. 1328 c.c.
Nel caso de quo non è contestato che la proposta di acquisto non veniva redatta dal venditore, col quale è emerso che mai l'attore si era incontrato.
Inoltre, nella proposta di acquisto, si ribadisce non redatta dal venditore, veniva indicata “porzione di casa arredata di mq 58 c.a. + mq 17 di cantina, una soffitta di mq 75 ca. La casa ha due ingressi indipendenti con cortile annesso su tre lati con servitù di passaggio: ingresso, 2 camere matrimoniali, una cucina abitabile, antibagno e bagno, cantina e soffitta”.
Al riguardo, da un attento esame della documentazione prodotta, non emergono discrepanze significative tra la reale consistenza dell'immobile e quella indicata nella proposta, né un errore essenziale, tali da giustificarne il recesso, atteso che lo stesso attore nel suo atto introduttivo evidenzia come in effetti sussistano tre aree cortilive, sebbene due di esse, su cui grava la servitù di passaggio indicata nella proposta, appartengano ad altro proprietario.
Pag. 2 di 3 Tali circostanze escludono che possa configurarsi un comportamento scorretto e in mala fede da parte del venditore, considerato che l'attore era già a conoscenza della reale consistenza dell'immobile.
Difatti, lo stesso nel suo interrogatorio confermava di non avere Pt_1
mai incontrato il confermava che già nel dicembre 2021, CP_1
quindi qualche mese prima della proposta di acquisto, aveva visionato l'immobile e dichiarava anche, rispondendo al cap. 5 della memoria istruttoria di parte convenuta, che in occasione di due sopralluoghi avvenuti nel gennaio 2022 aveva potuto visionare l'immobile, l'area cortiliva e valutare con l'aiuto di tecnici l'esistenza di due servitù di passaggio.
Ne discende, alla luce dell'art. 1385 c.c., che non emerge alcun inadempimento del convenuto, se non dello stesso il quale una Pt_1
volta che la proposta veniva accettata dal venditore ha deciso di non procedere all'acquisto, sulla base di deduzioni che non hanno trovato alcun fondamento, stante la sua conoscenza, già prima della sottoscrizione della proposta d'acquisto, della reale consistenza dell'immobile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6433/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
3.000,00=, oltre accessori.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile nella persona del giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6433/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Marco Bernardi e Benedetta Pasotto ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del primo
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Gian Luca Morselli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Corso Canalgrande, 86
CONVENUTO
Avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 17.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio per ivi sentire accertare Parte_1 CP_1
e dichiarare la legittimità del recesso dalla proposta di acquisto immobiliare del 30.03.2022 per inadempimento del promittente venditore e per l'effetto condannarlo alla restituzione della caparra nella misura doppia pari ad €. 6.000,00=. Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto della CP_1
domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
Valutato il complesso delle risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
Parte attrice ritiene legittimo il recesso dalla proposta di acquisto immobiliare in quanto si avvedeva che l'immobile descritto come attorniato da area cortiliva annessa su tre lati, in realtà aveva solo ed esclusivamente un'area cortiliva posta a nord (in fregio all'argine), senza alcuna altra area sui restanti due lati.
Anzitutto, giova sottolineare il principio per il quale una proposta d'acquisto può essere revocata o modificata fino a quando il venditore non l'ha accettata, nel qual caso diviene vincolante per entrambe le parti secondo l'art. 1328 c.c.
Nel caso de quo non è contestato che la proposta di acquisto non veniva redatta dal venditore, col quale è emerso che mai l'attore si era incontrato.
Inoltre, nella proposta di acquisto, si ribadisce non redatta dal venditore, veniva indicata “porzione di casa arredata di mq 58 c.a. + mq 17 di cantina, una soffitta di mq 75 ca. La casa ha due ingressi indipendenti con cortile annesso su tre lati con servitù di passaggio: ingresso, 2 camere matrimoniali, una cucina abitabile, antibagno e bagno, cantina e soffitta”.
Al riguardo, da un attento esame della documentazione prodotta, non emergono discrepanze significative tra la reale consistenza dell'immobile e quella indicata nella proposta, né un errore essenziale, tali da giustificarne il recesso, atteso che lo stesso attore nel suo atto introduttivo evidenzia come in effetti sussistano tre aree cortilive, sebbene due di esse, su cui grava la servitù di passaggio indicata nella proposta, appartengano ad altro proprietario.
Pag. 2 di 3 Tali circostanze escludono che possa configurarsi un comportamento scorretto e in mala fede da parte del venditore, considerato che l'attore era già a conoscenza della reale consistenza dell'immobile.
Difatti, lo stesso nel suo interrogatorio confermava di non avere Pt_1
mai incontrato il confermava che già nel dicembre 2021, CP_1
quindi qualche mese prima della proposta di acquisto, aveva visionato l'immobile e dichiarava anche, rispondendo al cap. 5 della memoria istruttoria di parte convenuta, che in occasione di due sopralluoghi avvenuti nel gennaio 2022 aveva potuto visionare l'immobile, l'area cortiliva e valutare con l'aiuto di tecnici l'esistenza di due servitù di passaggio.
Ne discende, alla luce dell'art. 1385 c.c., che non emerge alcun inadempimento del convenuto, se non dello stesso il quale una Pt_1
volta che la proposta veniva accettata dal venditore ha deciso di non procedere all'acquisto, sulla base di deduzioni che non hanno trovato alcun fondamento, stante la sua conoscenza, già prima della sottoscrizione della proposta d'acquisto, della reale consistenza dell'immobile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6433/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
3.000,00=, oltre accessori.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3