Ordinanza cautelare 19 luglio 2024
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 07/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00457/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01021/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di NO, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
del decreto di rigetto del rinnovo di pistola per difesa personale, emesso dal Prefetto di NO in data-OMISSIS- e notificato il -OMISSIS- recante protocollo -OMISSIS- (AREA I STAFF), e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 5 giugno 2024 e depositato il successivo 21 giugno, il sig. -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale in epigrafe indicato, formulando a sostegno del gravame, a mezzo di due motivi, censure di violazione di legge (artt. 39, 42 e 43 R.D. n. 773 del 18/06/1931; artt. 3, 6 e 10 bis l. 7 agosto 1990 n. 241; art. 97 Cost.) ed eccesso di potere (difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità, manifesta contraddittorietà e ingiustizia, motivazione generica, erronea ed insufficiente).
2. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di NO, insistendo per il rigetto del gravame siccome infondato.
3. Con ordinanza n. 257 del 17 luglio 2024 è stata respinta la domanda cautelare.
4. All’udienza pubblica del 5 marzo 2025 la causa è stata introitata in decisione.
5. Il ricorrente, in sintesi, deduce che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente esternato le ragioni della ritenuta insussistenza del “dimostrato bisogno” (ad onta delle circostanze di fatto e degli episodi puntualmente rappresentati nell’istanza e nelle controdeduzioni difensive) né evidenziato situazioni sopravvenute tali da giustificare valutazioni antitetiche rispetto a quelle che avevano sorretto, negli anni antecedenti, il rilascio del titolo di polizia, con ciò contravvenendo all’onere di motivazione rafforzata su di essa gravante in considerazione dei pregressi e trentennali rinnovi.
6. Le censure, che possono essere congiuntamente trattate in quanto strettamente connesse, non si prestano ad una favorevole delibazione.
7. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 42 del T.U.L.P.S., " il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65 ".
Per consolidata giurisprudenza il rilascio o il rinnovo, da parte del Prefetto, della licenza di porto di pistola per difesa personale ha carattere eccezionale, costituendo principio generale dell'ordinamento quello per cui l'autotutela può essere consentita soltanto nei casi di estrema necessità, qualora ogni altra via sia preclusa (T.A.R. Toscana, sez. II, 3 giugno 2016 n. 935, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 23 luglio 2016 n. 838).
Ai fini del rilascio del porto d'armi per difesa personale non è quindi sufficiente la buona condotta dell'istante o l'assenza in capo al medesimo di condanne o condotte che ne inficino l'affidabilità, ma occorre il dimostrato bisogno del porto d'armi, che si traduce nella comprovata sussistenza di una attuale ed eccezionale esigenza di difesa personale, non altrimenti surrogabile con altri rimedi.
L’onere di tale prova grava sul privato richiedente, il quale ogni volta che insta per il rinnovo deve dimostrare l'attualità delle esigenze di difesa personale, non essendo sufficiente a tal fine la mera appartenenza ad una categoria lavorativa, professionale o personale (" in assenza di episodi specifici che dimostrino un effettivo e presente pericolo per la propria incolumità fisica…l'assoluto bisogno di portare l'arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta e dalle modalità del suo dispiegarsi, ovvero dal fatto di operare in zone asseritamente pericolose, trattandosi piuttosto di un mero rischio potenziale, di per sé inidoneo a dimostrare una sovraesposizione al pericolo di divenire vittima di fatti delittuosi "T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 30 gennaio 2024, n. 16).
Dal canto suo, l'Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo per l'incolumità personale dell'istante, che giustifica il "dimostrato bisogno dell'arma", con la precisazione che il precedente rilascio della licenza (e il suo rinnovo, anche più volte intervenuto) “ non preclude all'Amministrazione la possibilità di operare opposte valutazioni in sede di un'ulteriore richiesta di rinnovo, sia adducendo il sopravvenire di elementi di novità, sia soltanto sulla base di un ripensamento delle considerazioni svolte originariamente, per una nuova discrezionale valutazione della convenienza e opportunità della scelta originariamente compiuta…purché basata su elementi istruttori adeguati e su una motivazione accurata " (Consiglio di Stato, sez. III, 31.5.2022, n. 4418).
Va infatti osservato che l'art. 42, comma 1, ultimo periodo, del T.U.L.P.S, prevede che " la licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale ", con ciò richiedendo che la verifica dei presupposti per il rilascio di questo specifico titolo di polizia avvenga con frequente periodicità.
In questo modo, la legge attribuisce all'Autorità di pubblica sicurezza il dovere di rinnovare anno per anno la propria valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per derogare eccezionalmente al normale divieto di detenere armi, tenendo conto sia della situazione personale del richiedente, aggiornata con informazioni attuali, sia della situazione oggettiva dell'ordine pubblico e dell'idoneità allo scopo di prevenzione dello stesso.
In altri termini, ogni volta che esamina una istanza di rinnovo, l'Autorità di Pubblica Sicurezza esprime una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti, finalizzata alla concreta salvaguardia dell'ordine pubblico (Consiglio di Stato, Sez. III, 14.12.2016, n. 5276, T.A.R. Milano, 15.9.2020, n. 1665) e può legittimamente denegare il rinnovo del porto d'arma non solo in caso di sopravvenuto mutamento delle circostanze fattuali o per sopravvenute ragioni ostative, ma anche sulla base di una semplice rivalutazione delle circostanze addotte originariamente a fondamento della necessità dell'arma a difesa personale, dato che se un tale potere di rivalutazione (di circostanze anche note) non fosse consentito in via di principio, la pregressa titolarità dell'autorizzazione a portare l'arma si trasformerebbe automaticamente in una sorta di diritto quesito, in manifesto contrasto con quanto previsto dalla norma e con l'indirizzo costante della giurisprudenza circa il carattere eccezionale dell'autorizzazione di cui trattasi (T.A.R. Toscana, sez. IV, 3 gennaio 2025, n. 3).
Ne consegue che, per consolidato indirizzo pretorio, il rilascio del titolo di porto d'armi – ponendosi come deroga al divieto imposto ai cittadini di detenere e, soprattutto, di portare in giro armi ai sensi dell'art. 699 c.p. e dell'art. 4 della L. n. 110 del 1975 - non genera diritti né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all'atto del periodico rinnovo e che abilita l'amministrazione a valutare non solo l'uso (o non abuso) del titolo o il permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all'autorizzazione, ma anche ad operare una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica.
In subiecta materia , inoltre, le valutazioni dell'autorità di Pubblica Sicurezza sono connotate da ampia discrezionalità, poiché l'espansione della sfera di libertà del privato recede innanzi al bene della sicurezza collettiva, sicché il provvedimento con il quale l'amministrazione ritiene insufficienti le condizioni per il rilascio è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti.
8. Orbene, premesso che, come sopra rammentato e diversamente da quanto postulato dal ricorrente, la normativa di riferimento non prevede alcun aggravio motivazionale in caso di mancato rinnovo del porto d'armi, in quanto pone in capo al richiedente la necessità di provare, ai fini di ogni rilascio della licenza per uso difesa personale, l'esistenza del "dimostrato bisogno" (“ la prova del "dimostrato bisogno" ricade sempre sul richiedente e la circostanza che il porto d'armi sia stato autorizzato in precedenza non genera alcuna inversione dell'onere probatorio, né tantomeno un onere rafforzato in capo all'Amministrazione con riferimento agli elementi sopravvenuti idonei a superare le circostanze fattuali che, in precedenza, avevano determinato la concessione della licenza ” Consiglio di Stato, sez. III, 18 novembre 2022, n. 10177), deve ritenersi che nel caso di specie l’onere motivazionale sia stato correttamente assolto dall'Autorità di pubblica sicurezza, avendo il Prefetto dato conto in maniera puntuale, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 241/1990, delle ragioni per cui ha ritenuto insussistente, nel caso de quo , elementi di esposizione a rischio utili a supportare adeguatamente il requisito del "dimostrato bisogno", cui l'art. 42 del T.U.L.P.S. subordina il rilascio del titolo di polizia.
Il provvedimento impugnato evidenzia infatti che dall’analisi della situazione personale del ricorrente, sulla base delle circostanze da lui indicate, “ non sono emersi elementi in grado di evidenziare specifici, concreti ed attuali rischi per l’incolumità fisica del richiedente che, invece sono del tutto potenziali ed indeterminati tali da non giustificare la necessità di andare armato…. non risultando denunciati episodi di minacce, aggressioni, intimidazioni od atti ritorsivi sia nello svolgimento della sua professione come medico che in qualità di assessore comunale ”, risultando peraltro adeguatamente esternate anche le motivazioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni articolate dal ricorrente (“ le ulteriori motivazioni poste a sostegno della sua istanza hanno il merito di disegnare una realtà caratterizzata da un insieme di fattori sicuramente condizionanti ma non conducenti a creare una situazione di pericolo concreto tale per cui l’istante debba continuare ad essere autorizzato a circolare armato ”).
Le valutazioni compendiate nel diniego - corroborate dai riscontri forniti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di NO, siccome ivi richiamati, e pertanto immuni dal denunciato vizio istruttorio - si sottraggono inoltre a censure di illogicità, considerato che le circostanze richiamate a supporto dell’istanza ( i.e. le condizioni di lavoro del ricorrente, medico responsabile del Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Scafati, tenuto a spostarsi di notte in regime di reperibilità in un territorio notoriamente ad alto tasso di criminalità; le frequenti aggressioni nei confronti del personale medico, e, in particolare, le aggressioni “ verbali e anche fisiche da parte di familiari di pazienti che pretendevano ricovero pur non essendoci posti letto disponibili ”, avvenute, soprattutto durante il periodo COVID, presso il presidio ospedaliero ove opera il ricorrente, tuttavia non denunciate “ per sfiducia verso la magistratura ”; il timore per la propria incolumità fisica correlato alla circostanza di aver organizzato, in qualità di ex Assessore Comunale alla sicurezza a Scafati, “ attività di polizia sul territorio, partecipando in prima persona, con particolare riferimento a quelle inquadrate in servizi mirati alla lotta all’abusivismo edilizio e all’immigrazione clandestina ”; la circostanza di sentirsi “ minacciato dalla malavita per aver denunciato un soggetto che girava con un furgone rubato e clonato legato alla criminalità della propria città di residenza ”, con la conseguenza che “ sempre negli ultimi mesi, il -OMISSIS-è vittima di pedinamenti e da anni di atti intimidatori da parte di esponenti del clan locale ”) si traducono – in assenza di episodi specifici fatti oggetto di denuncia - in un'indicazione generica di rischi, che il ricorrente ritiene di correre in ragione della semplice appartenenza ad una categoria professionale (e pertanto comuni ad altri professionisti operanti nel medesimo territorio), della carica a suo tempo rivestita (peraltro cessata dal 2012) o del transito in determinate aree del territorio nazionale, indicazioni dalle quali tuttavia - alla luce dei condivisi orientamenti giurisprudenziali riepilogati al precedente § 7 - non può essere desunto, automaticamente, alcun differenziato bisogno di circolare armato; mentre l’unico episodio specifico, relativo al furto presso la propria abitazione denunciato in data 15 gennaio 2024, non costituisce una forma di illecito riconducibile ad un'aggressione all’incolumità personale, risultando pertanto inidoneo ad assolvere all'onere probatorio circa la sussistenza del dimostrato bisogno.
9. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
9.1. Il Collegio ravvisa nondimeno giusti motivi, stante la peculiarità della vicenda, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Andolfi, Presidente FF
Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Antonio Andolfi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.