CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6840/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240051152647000 .
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21815/2025 depositato il 10/12/2025
conclusioni delle parti
La difesa del ricorrente conclude affinché la Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado, per tutto quanto prodotto, dedotto e contrariis rejectis,
VOGLIA 1) in via preliminare, annullare l'imposizione di cui alla cartella esattoriale n. 0282024005152647000, avente ad oggetto il pagamento di imposte di registro relativamente al ruolo n. 932/2024, di cui vorrà dichiarare l'inefficacia ed illegittimità;
2) condannare, nel contempo, l'Agenzia delle Entrate a restituire l'importo di euro 956,32, indebitamente preteso ed illegittimamente incamerato, oltre spese ed interessi di mora, decorrenti dal 02.04.2025 al soddisfo;
3) Condannare essi resistenti, con vincolo di solidarietà e/o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni connessi e derivanti, da liquidarsi pro bono et equo, anche ex art. 96
c.p.c.
4) condannare essi resistenti al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore tributario
La Agenzia delle Entrate – SC conclude chiedendo che l'On. Commissione di Giustizia Provinciale adita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione, per i motivi tutti riportati in narrativa:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ADER e, per l'effetto l'estromissione dal presente giudizio dell'agente della riscossione se non anche limitatamente ad una eventuale condanna alle spese di lite;
- In via assolutamente subordinata in caso di accoglimento della presente opposizione condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze professionali
2 difensive oltre R.F. 15% e CPA 4% con attribuzione al sottoscritto avvocato dichiaratosi anticipatario.
La Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli: richiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato ritualmente, impugnava nei confronti della Agenzia Entrate SC e della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli una cartella esattoriale n. 0282024005152647000, avente ad oggetto il pagamento di imposte di registro relativamente al ruolo n. 932/2024 emesso dal Tribunale di Nola, Sezione esecuzioni mobiliare, per un importo complessivo di euro 956,32.
Esponeva la parte istante che la cartella esattoriale in oggetto ineriva i seguenti avvisi di accertamento e liquidazione di imposta:
1) 2018/001/EM/00001186/0 relativo ad ordinanza di assegnazione somme pignorate, rep. 1186/2018, per un imposta complessiva di euro 237,61 comprensiva di costo notifica ed interessi;
2) 2018/001/EM/00001185/0 relativo ad ordinanza di assegnazione somme pignorate, rep. 1185/2018, per un imposta complessiva di euro 237,61 comprensiva di costo notifica ed interessi;
3) 2018/001/EM/00001183/0 relativo ad ordinanza di assegnazione somme pignorate, rep. 1183/2018, per un imposta complessiva di euro 237,61 comprensiva di costo notifica ed interessi;
4) 2018/001/EM/00001181/0 relativo ad ordinanza di assegnazione somme pignorate, rep.
1181/2018, per un'imposta complessiva di euro 237,61 comprensiva di costo notifica ed interessi;
3 - che il ricorrente onde evitare esecuzioni e/o azioni cautelari in danno, in data 02.04.2025, provvedeva a versare l'importo ingiunto, mediante CBILL n. 31521450 (identificativo pagamento n. 445209245);
c) che a seguito di ulteriori ed approfonditi accertamenti, anche presso il rispettivo Istituto bancario e presso il soggetto terzo pignorato (GESET s.p.a.), emergeva che le imposte di registro di cui alla cartella esattoriale opposta erano state tutte regolarmente solute, a seguito della notifica dei rispettivi avvisi di liquidazione, e segnatamente:
TEV2018001EM0000011810002; TEV2018001EM0000011830002; TEV2018001EM0000011850002; TEV2018001EM0000011860002;
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – SC che concludeva chiedendo che l'On. Commissione di Giustizia Provinciale adita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione, per i motivi tutti riportati in narrativa:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ADER e, per l'effetto l'estromissione dal presente giudizio dell'agente della riscossione se non anche limitatamente ad una eventuale condanna alle spese di lite;
- In via assolutamente subordinata in caso di accoglimento della presente opposizione condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze professionali difensive oltre R.F. 15% e CPA 4% con attribuzione al sottoscritto avvocato dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva anche la Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli che richiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'esito della discussione, esaminati gli atti e documenti di causa, si decideva come da separato dispositivo.
4
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Sempre in via preliminare, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge
7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
Nel caso in esame la Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, titolare delle partite tributarie di debito, ha dato atto della cessazione della materia del contendere ed ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
5 L'Ufficio costituito, sulla scorta di quanto allegato da parte avversa e di quanto riscontrato nei propri sistemi informatici, a seguito di approfondita e ulteriore istruttoria, ha preso atto del tempestivo pagamento effettuato dal ricorrente con riferimento a tutte le quattro partite di ruolo in contestazione e ha provveduto ad adottare altrettanti provvedimenti di sgravio delle partite di ruolo confluite nella cartella impugnata che si allegano (v. all. 6 7 8 e 9).
Banca_1Il sopravvenuto annullamento giudiziale dell'atto impugnato un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese, il comportamento processuale delle parti e gli esiti della lite, inducono questo GU a disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti costituite, tenendo anche conto dei principi della soccombenza.
6
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 10 dicembre 2025.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
7
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6840/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240051152647000 .
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21815/2025 depositato il 10/12/2025
conclusioni delle parti
La difesa del ricorrente conclude affinché la Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado, per tutto quanto prodotto, dedotto e contrariis rejectis,
VOGLIA 1) in via preliminare, annullare l'imposizione di cui alla cartella esattoriale n. 0282024005152647000, avente ad oggetto il pagamento di imposte di registro relativamente al ruolo n. 932/2024, di cui vorrà dichiarare l'inefficacia ed illegittimità;
2) condannare, nel contempo, l'Agenzia delle Entrate a restituire l'importo di euro 956,32, indebitamente preteso ed illegittimamente incamerato, oltre spese ed interessi di mora, decorrenti dal 02.04.2025 al soddisfo;
3) Condannare essi resistenti, con vincolo di solidarietà e/o per quanto di ragione, al risarcimento dei danni connessi e derivanti, da liquidarsi pro bono et equo, anche ex art. 96
c.p.c.
4) condannare essi resistenti al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore tributario
La Agenzia delle Entrate – SC conclude chiedendo che l'On. Commissione di Giustizia Provinciale adita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione, per i motivi tutti riportati in narrativa:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ADER e, per l'effetto l'estromissione dal presente giudizio dell'agente della riscossione se non anche limitatamente ad una eventuale condanna alle spese di lite;
- In via assolutamente subordinata in caso di accoglimento della presente opposizione condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze professionali
2 difensive oltre R.F. 15% e CPA 4% con attribuzione al sottoscritto avvocato dichiaratosi anticipatario.
La Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli: richiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato ritualmente, impugnava nei confronti della Agenzia Entrate SC e della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli una cartella esattoriale n. 0282024005152647000, avente ad oggetto il pagamento di imposte di registro relativamente al ruolo n. 932/2024 emesso dal Tribunale di Nola, Sezione esecuzioni mobiliare, per un importo complessivo di euro 956,32.
Esponeva la parte istante che la cartella esattoriale in oggetto ineriva i seguenti avvisi di accertamento e liquidazione di imposta:
1) 2018/001/EM/00001186/0 relativo ad ordinanza di assegnazione somme pignorate, rep. 1186/2018, per un imposta complessiva di euro 237,61 comprensiva di costo notifica ed interessi;
2) 2018/001/EM/00001185/0 relativo ad ordinanza di assegnazione somme pignorate, rep. 1185/2018, per un imposta complessiva di euro 237,61 comprensiva di costo notifica ed interessi;
3) 2018/001/EM/00001183/0 relativo ad ordinanza di assegnazione somme pignorate, rep. 1183/2018, per un imposta complessiva di euro 237,61 comprensiva di costo notifica ed interessi;
4) 2018/001/EM/00001181/0 relativo ad ordinanza di assegnazione somme pignorate, rep.
1181/2018, per un'imposta complessiva di euro 237,61 comprensiva di costo notifica ed interessi;
3 - che il ricorrente onde evitare esecuzioni e/o azioni cautelari in danno, in data 02.04.2025, provvedeva a versare l'importo ingiunto, mediante CBILL n. 31521450 (identificativo pagamento n. 445209245);
c) che a seguito di ulteriori ed approfonditi accertamenti, anche presso il rispettivo Istituto bancario e presso il soggetto terzo pignorato (GESET s.p.a.), emergeva che le imposte di registro di cui alla cartella esattoriale opposta erano state tutte regolarmente solute, a seguito della notifica dei rispettivi avvisi di liquidazione, e segnatamente:
TEV2018001EM0000011810002; TEV2018001EM0000011830002; TEV2018001EM0000011850002; TEV2018001EM0000011860002;
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – SC che concludeva chiedendo che l'On. Commissione di Giustizia Provinciale adita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione, per i motivi tutti riportati in narrativa:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'ADER e, per l'effetto l'estromissione dal presente giudizio dell'agente della riscossione se non anche limitatamente ad una eventuale condanna alle spese di lite;
- In via assolutamente subordinata in caso di accoglimento della presente opposizione condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze professionali difensive oltre R.F. 15% e CPA 4% con attribuzione al sottoscritto avvocato dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva anche la Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli che richiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'esito della discussione, esaminati gli atti e documenti di causa, si decideva come da separato dispositivo.
4
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Sempre in via preliminare, va detto che non emergono censure relative alla legittimità formale dell'atto impugnato e del suo contenuto, per violazione dell'art. 3 della legge
7/8/1990, n. 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti, avendo la difesa della parte ricorrente avuto modo di comprendere le ragioni dell'atto di preavviso di fermo e di svolgere le sue difese in sede contenziosa tributaria anche in relazione agli atti presupposti.
Nel caso in esame la Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, titolare delle partite tributarie di debito, ha dato atto della cessazione della materia del contendere ed ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
5 L'Ufficio costituito, sulla scorta di quanto allegato da parte avversa e di quanto riscontrato nei propri sistemi informatici, a seguito di approfondita e ulteriore istruttoria, ha preso atto del tempestivo pagamento effettuato dal ricorrente con riferimento a tutte le quattro partite di ruolo in contestazione e ha provveduto ad adottare altrettanti provvedimenti di sgravio delle partite di ruolo confluite nella cartella impugnata che si allegano (v. all. 6 7 8 e 9).
Banca_1Il sopravvenuto annullamento giudiziale dell'atto impugnato un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese, il comportamento processuale delle parti e gli esiti della lite, inducono questo GU a disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti costituite, tenendo anche conto dei principi della soccombenza.
6
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 10 dicembre 2025.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
7