Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16790/2024 R.G. Prev.
TRA
c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore Serpico, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti
Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario Vanda De Cesare, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A.
De Gasperi n. 55
Resistente
OGGETTO: pagamento ratei
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2024, la ricorrente in epigrafe indicata- premesso di avere ottenuto, verbale della competente Commissione Medica definito in data 7 dicembre 2023, il riconoscimento della propria condizione di invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura dell'80% a decorrere dalla domanda amministrativa del 17 ottobre 2023- ha esposto che in data 7 febbraio 2024 provvedeva a trasmettere all , in via telematica, il CP_1 modello AP70, contenente specifica indicazione delle modalità di pagamento, nonché dei requisii socio-economici per beneficiare della prestazione sanitaria
che nonostante la successiva diffida del luglio 2024, l' CP_2 rimaneva inerte e non dava corso alla liquidazione della prestazione.
Chiedeva, pertanto, condannarsi l'ente convenuto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi a titolo di assegno di invalidità civile parziale, dal 1° novembre 2023 all'attualità, oltre interessi dal 121° giorno dalla insorgenza del diritto;
vinte le spese di lite con attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'avvenuta liquidazione della prestazione in CP_1 favore della ricorrente, con tutti gli arretrati, ad agosto 2024, prima della notifica del ricorso (settembre 2024); concludeva quindi per sentire dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Alla odierna udienza, il procuratore della parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito – a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge
1034/1971) – individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994).
Nel caso di specie, l'intervenuta liquidazione della prestazione, con tutti gli arretrati sin dalla domanda amministrativa, intervenuta in data 7.08.2024, come risulta dalla documentazione versata in atti dall , è idonea senza CP_1 dubbio alcuno a far cessare la materia del contendere tra le parti.
Non vi è motivo di dubitare dell'assetto degli interessi così definito, atteso che il procuratore di parte ricorrente si è associato alle richieste dell . CP_2
Quanto alle spese, l'intervenuto pagamento della prestazione in epoca (7.08.2024) successiva alla introduzione del ricorso (17.07.2024) ma anteriore alla notifica dello stesso (19.09.2024), giustifica la integrale compensazione delle stesse tra le parti (Cass. sez. lav. sent. n. 32593 del 15.12.2024)
P.Q.M.
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese tra le parti .
Napoli, 9.04.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi