Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2025, proposto da
Santo Suraci, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Leanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio sito in Reggio Calabria, Via Placido Geraci, 3;
contro
Comune di Sant’Alessio in Aspromonte, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo nr. 660/2024 (RG 1938/2024), provvisoriamente esecutivo reso il 21/11/2024, pubblicato in pari data con nr. di rep. 1943/2024, notificato a mezzo p.e.c. il 21/11/2024; non opposto, reso definitivamente esecutivo con decreto del 10/1/2025 (decreto di esecutorietà n. cron. 45/2025);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EP RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che:
- con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 30/04/2025 e depositato in data 21/05/2025, il ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo nr. 660/2024 (RG 1938/2024), provvisoriamente esecutivo reso il 21/11/2024, pubblicato in pari data con nr. di rep. 1943/2024, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 45 del 10/1/2025;
- il Comune di Sant’Alessio in Aspromonte, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito;
- alla camera di consiglio dell’11/02/2026, la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione, previo avviso alla parte ricorrente ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., come da verbale di udienza, di un probabile profilo di irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, avvenuto oltre i termini dimidiati;
RITENUTO che:
- il ricorso sia irricevibile perché tardivamente depositato;
- ai sensi dell'art. 87, commi 2 e 3, c.p.a. nei giudizi di ottemperanza di cui all'art. 112 e ss. c.p.a., tutti i termini processuali, compreso, quindi, il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso con modalità telematiche ex art. 45 c.p.a., sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario;
- in conseguenza, è irricevibile, ai sensi dell'art. 35 comma 1, lett. a), c.p.a., il ricorso introduttivo dell'azione di ottemperanza ex art. 112 e ss. c.p.a. depositato oltre il termine dimidiato di 15 giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione per il destinatario;
- nel caso in esame, il ricorrente ha notificato il ricorso in data 30/04/2025 e lo ha depositato il successivo 21/05/2025, e, dunque, oltre il termine perentorio di quindici giorni;
- per le ragioni sopra esposte va, dunque, dichiarata l'irricevibilità del ricorso per tardività del relativo deposito;
RITENUTO, infine, che le spese processuali possano essere compensate tra le parti, in ragione della natura in rito della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER TI, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
EP RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP RO | ER TI |
IL SEGRETARIO