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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione Minorenni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione Minorenni, riunita in camera di consiglio e composta da: Dott. Carmelo BLATTI Presidente relatore Dott. Bruno SAGONE Consigliere Dott.ssa Daria ORLANDO Consigliere Dott. Tindaro BELLINVIA Componente privato Dott.ssa Maria ANCIONE Componente privato
Udita la relazione della causa fatta dal dott. Carmelo Blatti all'udienza fissata ex art. 127 ter
c.p.c.;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero rappresentato dal S. Procuratore Generale della
Repubblica dott. nonché gli atti di causa e gli scritti difensivi delle parti. Persona_1
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 1222/2024 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione, promosso
DA nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
Valentia il 31.05.1988, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Stefania
Gullo del Foro di Palmi (PEC: , che li rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in calce al presente atto
-appellanti -
CONTRO
n.q. di curatore speciale dei minori nata a [...] CP_1 Persona_2
(ME) il 25.10.2022 e nato a [...] il [...] CP_2 Persona_3
-appellati- E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
-interveniente-
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina n. 92/2024 il 15.10.2024 in materia di decadenza della responsabilità genitoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con ricorso depositato il 13.11.2024 hanno Parte_2 Parte_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale per i minorenni di Messina ha disposto lo stato di adottabilità dei minori nata a [...] il Persona_2
25.10.2022 e , figlio di una precedente relazione della con Persona_4 Parte_1
nato a [...] il [...]. Il Tribunale ha, altresì, dichiarato la Controparte_3 decadenza della responsabilità genitoriale di e Parte_2 Parte_1 [...]
sui minori sopra generalizzati. CP_3 In particolare, il Tribunale per i minorenni di Messina prendeva atto delle criticità che investivano il nucleo familiare in questione, caratterizzato da scarsa comunicazione e da evidenti fragilità. Invero, i minori si presentavano non curati nell'igiene, denutriti e trascurati;
l'abitazione presso la quale vivevano i bambini era in pessime condizioni strutturali, pericolante e intrisa di odori sgradevoli. Preso atto di tali problematiche, in data 02.01.2024 i minori venivano condotti in comunità, in assenza della madre, la quale si rifiutava di seguirli. Dalla relazione del Consultorio familiare di Pistunina del 07.03.2024 emergevano le fragilità psichiche e le difficoltà all'autoregolazione affettiva della con specifico Parte_1 riferimento al si rilevava la personalità, scarsamente introspettiva, di Parte_2 quest'ultimo. Con nota in data 12.06.2024 della Comunità nella quale erano stati collocati i minori, si evidenziava che il padre del piccolo non si era mai recato a fare visita a l figlio mentre, quanto alle visite Per_1 della coppia , si evidenziava che durante i colloqui i bambini non interagivano Persona_5 con i genitori in modo spontaneo, “e soprattutto la madre, signora non ha un interesse alla Parte_1 relazione coi figli, tanto che i bambini alla fine dell'incontro si allontanano senza alcuna difficoltà; i genitori sembrano concentrati, essenzialmente sul loro rapporto”, segnato da evidenti conflittualità. Dalla relazione della NPIA di Messina emergeva un compromesso quadro clinico dei minori, caratterizzato da ritardo globale dello sviluppo psicomotorio, combinato a carenze legate al gruppo primario di supporto e che lo stesso Servizio di NPI ha rilasciato la prescrizione del Progetto riabilitativo a favore dei minori finalizzato a favorire l'acquisizione delle tappe dello sviluppo cognitivo e motorio in linea all'età di sviluppo e a migliorare la partecipazione ambientale. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale disponeva lo stato di adottabilità dei minori e dichiarava la decadenza della responsabilità genitoriale di , e Parte_2 Parte_1
sui predetti minori. Controparte_4
Con l'appello proposto da e si eccepiva, in via preliminare, la Parte_2 Parte_1 nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 8 L. 184/1983 così come modificata dalla legge 149/2001, che espressamente richiede l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti sin dall'inizio del procedimento di adottabilità. Ebbene, nel procedimento in esame, il genitore era stato sentito dal Tribunale all'udienza del 6 febbraio senza essere Controparte_3 assistito da un difensore, in spregio alla normativa sopra indicata. Nel merito, secondo l'appellante, il TdM non avrebbe adeguatamente valutato e la possibilità di un percorso di recupero della madre e del padre per migliorare le loro capacità genitoriali. Di Parte_2 ostacolo alla partecipazione ad esso per il era stata la circostanza che lavorava in Calabria. Parte_2
Quanto alla madre, non era stato dato il giusto peso anche al suo legame affettivo con i figli e all'interesse del minore di volerlo mantenere. Il Tribunale era giunto a considerare entrambi i genitori appellanti privi delle competenze genitoriali solo ed esclusivamente sulla base delle risultanze delle relazioni dei servizi sociali, omettendo di disporre una C.T.U. per meglio chiarire e verificare le cause dell'incapacità genitoriali delle parti. Gli appellanti chiedevano, quindi, la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per omessa nomina di un difensore d'ufficio al genitore privo di assistenza legale, in subordine di revocare lo stato di adottabilità dei minori ed applicare l'affidamento extrafamiliare con un Persona_6 programma di recupero delle competenze genitoriali. In data 20.12.2024 si costituiva l'avv. in qualità di curatore speciale dei minori, CP_1 chiedendo il rigetto del reclamo proposto perché infondato, in quanto, alla luce della documentazione analizzata e dei colloqui intrattenuti, appariva evidente la totale assenza di consapevolezza dei genitori riguardo alle necessità della prole. Invero, quanto all'eccezione preliminare di nullità, si evidenziava che l'audizione del in CP_3 assenza di legale era avvenuta in una fase antecedente alla dichiarazione di adottabilità e, pertanto, l'eventuale mancata assistenza da parte del difensore non comportava la nullità del giudizio celebrato. Quanto alla valutazione della concreta recuperabilità delle competenze genitoriali, le copiose relazioni versate in atti rilevavano l'inadeguatezza dei ricorrenti a svolgere in maniera consapevole le responsabilità genitoriali.
In data 20.12.2024 si costituiva l'avv. in qualità di curatore speciale dei minori, CP_1 chiedendo il rigetto del reclamo proposto perché infondato.
Con nota in data 15.01.2025 il Procuratore Generale chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Le parti depositavano note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita di essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono. Deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile l'eccezione di nullità degli atti per la mancata nomina di un difensore di ufficio a poiché essa è stata sollevata da Controparte_3 soggetti diversi dall'interessato. Per quel che riguarda le competenze genitoriali, è evidente l'inidoneità dei ricorrenti ad assumere una consapevole capacità genitoriale, che risulta ormai compromessa. Invero, le gravissime condotte degli appellanti – da sempre incuranti dei bisogni della prole - evidenziano le figure fortemente disfunzionali degli stessi. I servizi sociali, fin dalla prima segnalazione pervenuta da parte delle forze dell'ordine, hanno constato il grave stato di trascuratezza dei due bambini: questi ultimi, oltre a non essere in regola a livello sanitario, si presentavano in pessime condizioni igieniche. Pertanto, preso atto di tali problematiche, i servizi sociali attivavano un piano d'azione per il superamento delle accertate criticità. Tuttavia, il percorso intrapreso non aveva dato gli esiti sperati a causa della scarsa collaborazione dei genitori. Difatti, nel momento in cui il Tribunale aveva disposto il collocamento in apposita struttura dei minori, la madre si rifiutava di seguire i figli in comunità, preferendo separarsi dagli stessi piuttosto che lasciare la propria abitazione. Ciò non desta meraviglia, là dove si consideri che i genitori non hanno neanche ritenuto opportuno accompagnare i figli in comunità, malgrado gli operatori dei servizi sociali ne avessero ravvisato la necessità al fine di rendere meno destabilizzante l'allontanamento dalla casa familiare. Dalla relazione del consultorio familiare di Pistunina datata 07.03.2024 emergeva il significativo disagio socioculturale del , il quale si presenta come una persona superficiale ed incapace Parte_2 di prendersi cura dei bisogni essenziali della prole;
analogamente, la appare una persona Parte_1 estremamente fragile ed impulsiva, tanto da anteporre i propri interessi a quelli dei figli come, peraltro, dimostrato dalla scelta di non seguirli in comunità. Inoltre, con nota dei servizi sociali del 01.08.2024 si appurava la forte conflittualità intercorrente tra i genitori, i quali non sono riusciti a preservare i minori dai loro problemi relazionali. Peraltro, a seguito di un costante monitoraggio dei bambini nonché degli incontri tra questi ultimi e i genitori emergeva, da un lato, che i minori non interagivano spontaneamente con i genitori. D'altro canto, non si ravvisava alcuna volontà dei ricorrenti nel consolidare un legame affettivo con i propri figlioletti, di talché gli operatori specializzati esprimevano un giudizio negativo circa l'opportunità di continuare a garantire i momenti di visita dei genitori (vd. Relazione dei servizi sociali del 12.06.2024). Le gravi inadeguatezze genitoriali hanno avuto delle inevitabili ripercussioni nella crescita e nello sviluppo della prole: in particolare, dalla relazione del dipartimento di neuropsichiatria infantile di Messina Nord emergeva il grave quadro clinico dei minori, caratterizzato da un ritardo globale dello sviluppo psicomotorio. Difatti, gli esperti ritenevano opportuno l'avvio di un percorso riabilitativo volto a favorire l'acquisizione delle tappe e dello sviluppo cognitivo e motorio. Per non considerare che le pessime condizioni igieniche in cui erano stati cresciuti i minori avevano causato alla piccola delle infezioni genitali. Per_2
Malgrado l'impegno profuso da parte degli esperti nel tentare di fare intraprendere un percorso di acquisizione delle competenze genitoriali, è chiaro che gli appellanti non manifestano alcun interesse reale per i figli, dal momento che impiegano tutte le loro energie nei loro problemi personali, omettendo ogni forma di cura materiale e morale della prole. La convergenza delle emergenze istruttorie rende manifesta l'inutilità di ulteriori indagini circa la capacità degli appellanti di recuperare le loro competenze genitoriali. A prescindere dalle difficoltà personali riscontrate nel seguire programmi di recupero, ciò che risulta evidente è che anche durante i colloqui che gli stessi hanno avuto in comunità con la prole, gli stessi non hanno manifestato neanche in quelle occasioni un interesse reale a relazionarsi con i figli, tanto che questi ultimi hanno dimostrato di essere sostanzialmente indifferenti nei loro confronti. Alla luce delle considerazioni suesposte, un eventuale riavvicinamento dei genitori, avrebbe certamente un effetto devastante sui minori, annientando il percorso intrapreso da questi ultimi e rallentando o, meglio, azzerando il lavoro messo in atto dagli esperti. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dalla lite tra le parti.
P.Q.M.
nella causa d'appello promossa da contro Parte_1 Parte_2 CP_1
n.q. di curatore speciale dei minori e
[...] Persona_2 Persona_7
, così dispone:
[...] rigetta l'appello e conferma la sentenza emessa il 15.10.2024 dal Tribunale per i minorenni di Messina n. 92/2024; compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il Presidente Est. Carmelo Blatti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione Minorenni, riunita in camera di consiglio e composta da: Dott. Carmelo BLATTI Presidente relatore Dott. Bruno SAGONE Consigliere Dott.ssa Daria ORLANDO Consigliere Dott. Tindaro BELLINVIA Componente privato Dott.ssa Maria ANCIONE Componente privato
Udita la relazione della causa fatta dal dott. Carmelo Blatti all'udienza fissata ex art. 127 ter
c.p.c.;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero rappresentato dal S. Procuratore Generale della
Repubblica dott. nonché gli atti di causa e gli scritti difensivi delle parti. Persona_1
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 1222/2024 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione, promosso
DA nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
Valentia il 31.05.1988, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Stefania
Gullo del Foro di Palmi (PEC: , che li rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in calce al presente atto
-appellanti -
CONTRO
n.q. di curatore speciale dei minori nata a [...] CP_1 Persona_2
(ME) il 25.10.2022 e nato a [...] il [...] CP_2 Persona_3
-appellati- E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
-interveniente-
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina n. 92/2024 il 15.10.2024 in materia di decadenza della responsabilità genitoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con ricorso depositato il 13.11.2024 hanno Parte_2 Parte_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale per i minorenni di Messina ha disposto lo stato di adottabilità dei minori nata a [...] il Persona_2
25.10.2022 e , figlio di una precedente relazione della con Persona_4 Parte_1
nato a [...] il [...]. Il Tribunale ha, altresì, dichiarato la Controparte_3 decadenza della responsabilità genitoriale di e Parte_2 Parte_1 [...]
sui minori sopra generalizzati. CP_3 In particolare, il Tribunale per i minorenni di Messina prendeva atto delle criticità che investivano il nucleo familiare in questione, caratterizzato da scarsa comunicazione e da evidenti fragilità. Invero, i minori si presentavano non curati nell'igiene, denutriti e trascurati;
l'abitazione presso la quale vivevano i bambini era in pessime condizioni strutturali, pericolante e intrisa di odori sgradevoli. Preso atto di tali problematiche, in data 02.01.2024 i minori venivano condotti in comunità, in assenza della madre, la quale si rifiutava di seguirli. Dalla relazione del Consultorio familiare di Pistunina del 07.03.2024 emergevano le fragilità psichiche e le difficoltà all'autoregolazione affettiva della con specifico Parte_1 riferimento al si rilevava la personalità, scarsamente introspettiva, di Parte_2 quest'ultimo. Con nota in data 12.06.2024 della Comunità nella quale erano stati collocati i minori, si evidenziava che il padre del piccolo non si era mai recato a fare visita a l figlio mentre, quanto alle visite Per_1 della coppia , si evidenziava che durante i colloqui i bambini non interagivano Persona_5 con i genitori in modo spontaneo, “e soprattutto la madre, signora non ha un interesse alla Parte_1 relazione coi figli, tanto che i bambini alla fine dell'incontro si allontanano senza alcuna difficoltà; i genitori sembrano concentrati, essenzialmente sul loro rapporto”, segnato da evidenti conflittualità. Dalla relazione della NPIA di Messina emergeva un compromesso quadro clinico dei minori, caratterizzato da ritardo globale dello sviluppo psicomotorio, combinato a carenze legate al gruppo primario di supporto e che lo stesso Servizio di NPI ha rilasciato la prescrizione del Progetto riabilitativo a favore dei minori finalizzato a favorire l'acquisizione delle tappe dello sviluppo cognitivo e motorio in linea all'età di sviluppo e a migliorare la partecipazione ambientale. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale disponeva lo stato di adottabilità dei minori e dichiarava la decadenza della responsabilità genitoriale di , e Parte_2 Parte_1
sui predetti minori. Controparte_4
Con l'appello proposto da e si eccepiva, in via preliminare, la Parte_2 Parte_1 nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 8 L. 184/1983 così come modificata dalla legge 149/2001, che espressamente richiede l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti sin dall'inizio del procedimento di adottabilità. Ebbene, nel procedimento in esame, il genitore era stato sentito dal Tribunale all'udienza del 6 febbraio senza essere Controparte_3 assistito da un difensore, in spregio alla normativa sopra indicata. Nel merito, secondo l'appellante, il TdM non avrebbe adeguatamente valutato e la possibilità di un percorso di recupero della madre e del padre per migliorare le loro capacità genitoriali. Di Parte_2 ostacolo alla partecipazione ad esso per il era stata la circostanza che lavorava in Calabria. Parte_2
Quanto alla madre, non era stato dato il giusto peso anche al suo legame affettivo con i figli e all'interesse del minore di volerlo mantenere. Il Tribunale era giunto a considerare entrambi i genitori appellanti privi delle competenze genitoriali solo ed esclusivamente sulla base delle risultanze delle relazioni dei servizi sociali, omettendo di disporre una C.T.U. per meglio chiarire e verificare le cause dell'incapacità genitoriali delle parti. Gli appellanti chiedevano, quindi, la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per omessa nomina di un difensore d'ufficio al genitore privo di assistenza legale, in subordine di revocare lo stato di adottabilità dei minori ed applicare l'affidamento extrafamiliare con un Persona_6 programma di recupero delle competenze genitoriali. In data 20.12.2024 si costituiva l'avv. in qualità di curatore speciale dei minori, CP_1 chiedendo il rigetto del reclamo proposto perché infondato, in quanto, alla luce della documentazione analizzata e dei colloqui intrattenuti, appariva evidente la totale assenza di consapevolezza dei genitori riguardo alle necessità della prole. Invero, quanto all'eccezione preliminare di nullità, si evidenziava che l'audizione del in CP_3 assenza di legale era avvenuta in una fase antecedente alla dichiarazione di adottabilità e, pertanto, l'eventuale mancata assistenza da parte del difensore non comportava la nullità del giudizio celebrato. Quanto alla valutazione della concreta recuperabilità delle competenze genitoriali, le copiose relazioni versate in atti rilevavano l'inadeguatezza dei ricorrenti a svolgere in maniera consapevole le responsabilità genitoriali.
In data 20.12.2024 si costituiva l'avv. in qualità di curatore speciale dei minori, CP_1 chiedendo il rigetto del reclamo proposto perché infondato.
Con nota in data 15.01.2025 il Procuratore Generale chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Le parti depositavano note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita di essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono. Deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile l'eccezione di nullità degli atti per la mancata nomina di un difensore di ufficio a poiché essa è stata sollevata da Controparte_3 soggetti diversi dall'interessato. Per quel che riguarda le competenze genitoriali, è evidente l'inidoneità dei ricorrenti ad assumere una consapevole capacità genitoriale, che risulta ormai compromessa. Invero, le gravissime condotte degli appellanti – da sempre incuranti dei bisogni della prole - evidenziano le figure fortemente disfunzionali degli stessi. I servizi sociali, fin dalla prima segnalazione pervenuta da parte delle forze dell'ordine, hanno constato il grave stato di trascuratezza dei due bambini: questi ultimi, oltre a non essere in regola a livello sanitario, si presentavano in pessime condizioni igieniche. Pertanto, preso atto di tali problematiche, i servizi sociali attivavano un piano d'azione per il superamento delle accertate criticità. Tuttavia, il percorso intrapreso non aveva dato gli esiti sperati a causa della scarsa collaborazione dei genitori. Difatti, nel momento in cui il Tribunale aveva disposto il collocamento in apposita struttura dei minori, la madre si rifiutava di seguire i figli in comunità, preferendo separarsi dagli stessi piuttosto che lasciare la propria abitazione. Ciò non desta meraviglia, là dove si consideri che i genitori non hanno neanche ritenuto opportuno accompagnare i figli in comunità, malgrado gli operatori dei servizi sociali ne avessero ravvisato la necessità al fine di rendere meno destabilizzante l'allontanamento dalla casa familiare. Dalla relazione del consultorio familiare di Pistunina datata 07.03.2024 emergeva il significativo disagio socioculturale del , il quale si presenta come una persona superficiale ed incapace Parte_2 di prendersi cura dei bisogni essenziali della prole;
analogamente, la appare una persona Parte_1 estremamente fragile ed impulsiva, tanto da anteporre i propri interessi a quelli dei figli come, peraltro, dimostrato dalla scelta di non seguirli in comunità. Inoltre, con nota dei servizi sociali del 01.08.2024 si appurava la forte conflittualità intercorrente tra i genitori, i quali non sono riusciti a preservare i minori dai loro problemi relazionali. Peraltro, a seguito di un costante monitoraggio dei bambini nonché degli incontri tra questi ultimi e i genitori emergeva, da un lato, che i minori non interagivano spontaneamente con i genitori. D'altro canto, non si ravvisava alcuna volontà dei ricorrenti nel consolidare un legame affettivo con i propri figlioletti, di talché gli operatori specializzati esprimevano un giudizio negativo circa l'opportunità di continuare a garantire i momenti di visita dei genitori (vd. Relazione dei servizi sociali del 12.06.2024). Le gravi inadeguatezze genitoriali hanno avuto delle inevitabili ripercussioni nella crescita e nello sviluppo della prole: in particolare, dalla relazione del dipartimento di neuropsichiatria infantile di Messina Nord emergeva il grave quadro clinico dei minori, caratterizzato da un ritardo globale dello sviluppo psicomotorio. Difatti, gli esperti ritenevano opportuno l'avvio di un percorso riabilitativo volto a favorire l'acquisizione delle tappe e dello sviluppo cognitivo e motorio. Per non considerare che le pessime condizioni igieniche in cui erano stati cresciuti i minori avevano causato alla piccola delle infezioni genitali. Per_2
Malgrado l'impegno profuso da parte degli esperti nel tentare di fare intraprendere un percorso di acquisizione delle competenze genitoriali, è chiaro che gli appellanti non manifestano alcun interesse reale per i figli, dal momento che impiegano tutte le loro energie nei loro problemi personali, omettendo ogni forma di cura materiale e morale della prole. La convergenza delle emergenze istruttorie rende manifesta l'inutilità di ulteriori indagini circa la capacità degli appellanti di recuperare le loro competenze genitoriali. A prescindere dalle difficoltà personali riscontrate nel seguire programmi di recupero, ciò che risulta evidente è che anche durante i colloqui che gli stessi hanno avuto in comunità con la prole, gli stessi non hanno manifestato neanche in quelle occasioni un interesse reale a relazionarsi con i figli, tanto che questi ultimi hanno dimostrato di essere sostanzialmente indifferenti nei loro confronti. Alla luce delle considerazioni suesposte, un eventuale riavvicinamento dei genitori, avrebbe certamente un effetto devastante sui minori, annientando il percorso intrapreso da questi ultimi e rallentando o, meglio, azzerando il lavoro messo in atto dagli esperti. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dalla lite tra le parti.
P.Q.M.
nella causa d'appello promossa da contro Parte_1 Parte_2 CP_1
n.q. di curatore speciale dei minori e
[...] Persona_2 Persona_7
, così dispone:
[...] rigetta l'appello e conferma la sentenza emessa il 15.10.2024 dal Tribunale per i minorenni di Messina n. 92/2024; compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il Presidente Est. Carmelo Blatti