Decreto cautelare 31 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 1 marzo 2023
Decreto collegiale 6 aprile 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/10/2023, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/10/2023
N. 00879/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Tramontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ARPAL - Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione n. -OMISSIS-, rettificata con determinazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui non ha ammesso la ricorrente alla procedura concorsuale;
- di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, ivi incluse, ove occorrer possa, la determinazione n. -OMISSIS-, recante l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità di assistente tecnico cat. C del C.C.N.L. comparto Sanità, e la determinazione n. -OMISSIS-, con cui è stata rinominata la commissione esaminatrice;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2023, la dott.ssa Liliana Felleti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di non ammissione al concorso pubblico indetto dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure - ARPAL per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità di assistente tecnico cat. C del C.C.N.L. comparto Sanità.
Con l’atto gravato l’Amministrazione ha contestato alla candidata il mancato possesso del titolo prescritto dal bando, vale a dire il diploma di maturità tecnica di perito chimico, o di maturità scientifica ad indirizzo chimico - biologico o biologico - sanitario, ovvero altri diplomi similari.
Con decreto cautelare n. -OMISSIS- e con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la -OMISSIS- è stata ammessa con riserva alla procedura concorsuale, perché, pur sprovvista dei diplomi richiesti dalla lex specialis , possiede la laurea magistrale in chimica organica e bioorganica (oltre che l’abilitazione all’esercizio della professione di chimico), ossia un titolo superiore ed “assorbente”.
La -OMISSIS- ha, quindi, superato la prova scritta, ma, in seguito, non si è presentata al colloquio orale fissato per la data del -OMISSIS-, senza trasmettere alla commissione esaminatrice alcuna giustificazione e/o richiesta di rinvio.
Con nota del 6 ottobre 2023 l’ente intimato, oltre a rappresentare la suddetta circostanza fattuale, ha formulato eccezioni senza il ministero di un difensore.
Alla vigilia dell’udienza di discussione il legale della ricorrente ha depositato irritualmente una memoria tardiva, nonché un’istanza per la liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2023 il Collegio ha rilevato l’inammissibilità sia delle deduzioni difensive di ARPAL, sia della memoria della -OMISSIS-. Inoltre, il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione.
1. Preliminarmente, si dichiara inammissibile la nota di ARPAL, nella parte in cui l’Amministrazione ha svolto difese senza il patrocinio di un avvocato, obbligatorio nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 22, comma 1, c.p.a. Si dichiara, altresì, inammissibile la memoria depositata dalla ricorrente il 19 ottobre 2023, contenente controdeduzioni alla nota di ARPAL, in violazione dei termini stabiliti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. ed in assenza di autorizzazione del Tribunale (nemmeno richiesta).
2. L’impugnativa è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., dal momento che, non avendo sostenuto la prova orale, la -OMISSIS- non potrebbe ricavare alcuna utilità dalla sentenza di annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso (v. T.A.R. Liguria, sez. -OMISSIS-).
3. In considerazione dell’ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, si ritiene di dichiarare irripetibili le spese di lite, poiché la condanna di ARPAL alla refusione si risolverebbe, sotto il profilo della contabilità pubblica, in una sostanziale partita di giro fra Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
4. L’istanza per la determinazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato depositata in data 19 ottobre 2023 dal difensore della ricorrente, avv. Mario Tramontana, si appalesa inaccoglibile, giacché:
- l’onorario per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio è già stato liquidato con decreto di pagamento n. 404 del 6 aprile 2023, accanto al compenso per le fasi cautelari monocratica e collegiale (a seguito della richiesta dell’avv. Tramontana in data 7 marzo 2023);
- non può essere riconosciuto l’onorario per la fase istruttoria / di trattazione, che non ha avuto luogo;
- non spetta l’onorario per la fase decisionale, attese la definizione in rito della causa per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, dec. 29 novembre 2021, n. 2201; Id., sez. I, decc. 10 giugno 2019, nn. 1134-1135) e la declaratoria di inammissibilità della memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Rigetta l’istanza di liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato depositata dall’avv. Mario Tramontana in data 19 ottobre 2023.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO