Art. 1. Articolo unico.
Il diritto annuo per la quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori di Torino e' stabilito in Lit. 50 (cinquanta) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale della societa', cui le azioni appartengono, o di ammontare complessivo di ogni singolo tipo di obbligazione, o altro titolo dell'istituto, ente o societa', ammessi alla quotazione ufficiale.
L'impegno di quotazione e' annuale e decorre dal 1 gennaio.
L'anno in corso si computa per anno intero, quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel 1°, semestre; quando invece l'iscrizione avvenga nel 2° semestre, il diritto da corrispondersi e' ridotto a meta'.
L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli gia' ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto; nel caso di emissione avvenuta nel 20 semestre il diritto dovuto e' ridotto a meta'.
Sono esenti da tassa i valori, che la legge ammette di diritto a quotazione in Borsa.
Il diritto annuo per la quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori di Torino e' stabilito in Lit. 50 (cinquanta) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale della societa', cui le azioni appartengono, o di ammontare complessivo di ogni singolo tipo di obbligazione, o altro titolo dell'istituto, ente o societa', ammessi alla quotazione ufficiale.
L'impegno di quotazione e' annuale e decorre dal 1 gennaio.
L'anno in corso si computa per anno intero, quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel 1°, semestre; quando invece l'iscrizione avvenga nel 2° semestre, il diritto da corrispondersi e' ridotto a meta'.
L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli gia' ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto; nel caso di emissione avvenuta nel 20 semestre il diritto dovuto e' ridotto a meta'.
Sono esenti da tassa i valori, che la legge ammette di diritto a quotazione in Borsa.