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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/09/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5626/2020 R.G., cui è riunito il procedimento n. 5721/2020 R.G. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Casamassima presso il cui studio in Canosa di Parte_1
Puglia via C. Goldoni n. 12 ha eletto domicilio
ATTRICE/OPPONENTE nel proc. r.g. n. 5626/2020
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Spina Francesco Carlo presso il cui studio in Bisceglie Parte_2
via Sant'Andrea n. 56 ha eletto domicilio
ATTORE/OPPONENTE nel proc. r.g. n.5721/2020
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Antonella Tesla ed elettivamente domiciliata in Barletta, via Indipendenza n.16, presso lo studio dell'avv.
Ruggierfrancesco Maria Piccolo
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”.
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 25.9.2025):
Per le parti costituite come da verbale di udienza del 25.9.2025, che deve intendersi integralmente trascritto, costituente parte integrante della presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1477/2020 emesso Controparte_1
il 17/10/2020 nel procedimento n. 2634/2020 R.G. con cui veniva ingiunto nei confronti di
[...]
[.. , nonché nei confronti di e Parte_3 Parte_2 Parte_1
il pagamento della somma di € 62.518,77, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché le spese
[...]
del procedimento liquidate in complessivi € 2.514,50 di cui € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre R.F.S.G. al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
in persona del legale rappresentante p.t., aveva agito in sede monitoria Controparte_1
assumendo di essere creditrice della somma di € 62.518,77 in virtù di fattura n. 072553140061332A del
16.9.2015 e che vano era risultato il tentativo di ottenere il pagamento dell'importo, da ultimo sollecitato con raccomandata a.r. del 3.3.2020.
Con l'atto di citazione in opposizione chiedeva: “in via preliminare dichiarare la Parte_1
estromissione dal giudizio della sig.ra per difetto di legittimazione passiva stante l'avvenuto Parte_1
recesso dalla qualità di socio della con vittoria di spese, diritti, onorari ed Parte_4
accessori come per legge;
– nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto di ingiunzione di pagamento n. 1477/2020 del 17/10/2020 concesso dall'Ill.mo Tribunale di Trani nel giudizio iscritto al R.G. n. 2634/2020 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla società opposta Servizio già Parte_1 Controparte_1
denominata per le causali sopra esposte e rigettare tutte le domande formulate Controparte_2
nel relativo ricorso per ingiunzione, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
A fondamento della domanda sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il credito vantato dall'opposta sarebbe successivo all'esercizio del recesso dalla qualità di socia di cui alle comunicazioni del
07/08/2019; nel merito, evidenziava l'infondatezza della richiesta di pagamento in quanto basata su una sola fattura (n. 072553140061332A) solo citata e non allegata all'interno di missiva del 03/03/2020, in assenza inoltre di relativi conteggi;
che l'opposta non teneva in considerazione i pagamenti già effettuati dalla Pt_3
tra cui il bonifico effettuato in data 19/07/2019, dell'importo di € 2.000,00.
[...]
Con comparsa di costituzione del 1.3.2021 si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo: “in via preliminare, giusta la pendenza del presente procedimento e del procedimento n.r.g.
5721/20 con udienza di prima comparizione fissata avanti a codesto Giudice per il giorno 01.06.2021 disporne la riunione al fine di consentirne la trattazione congiunta e all'esito concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1477/2020 nei confronti degli opponenti in quanto
l'opposizione non è di pronta soluzione e non è fondata su prova scritta;
nel merito, rigettare l'opposizione, respingere le avverse richieste, confermare il decreto ingiuntivo n.1477/2020 e, in ogni caso, accertare e
2 dichiarare la sig.ra , tenuta al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di €.62.518,77giusta la fattura n.72553140061332A del 16.09.2015oltre interessi maturati e maturandi dalla scadenza della fattura al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14”.
Evidenziava, in particolare l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente, in quanto dalla documentazione versata in atti, non risulta depositata alcuna comunicazione di recesso della socia e che inoltre il recesso sarebbe irrilevante atteso che l'obbligazione è sorta nel 2015; che la stessa proponeva opposizione in proprio e non anche quale socia della nei cui confronti il Parte_3
decreto ingiuntivo risulta definitivo per mancata opposizione ex art. 647 c.p.c.; che la società Controparte_1
si limita a vendere l'energia elettrica che viene consegnata al cliente dal diverso soggetto
[...]
proprietario della rete elettrica di distribuzione, e-Distribuzione s.p.a. che si occupa della tenuta dei misuratori e delle relative verifiche;
che in data 03.07.2015, i tecnici di e-Distribuzione s.p.a. si recavano presso la fornitura “altri usi” con potenza impegnata di 60kW intestata alla avente Parte_3
presa n.753159771, ove redigevano il verbale attestante la presenza di un “super magnete” che influiva sui circuiti interni del misuratore causando una riduzione nella misura dell'energia e della potenza prelevata;
che il verbale di accertamento, avente efficacia probatoria qualificata, quantificava l'energia irregolarmente
Con prelevata, notiziando della circostanza il e la titolare dell'utenza; che Controparte_1
provvedeva alla valorizzazione economica del prelievo irregolare e trasmetteva la fattura n.72553140061332Adel 16.09.2015 per €.62.518,77; che alcuna contestazione veniva sollevata dalla debitrice neppure in occasione del sollecito di pagamento inviato e che il tenore dell'atto di opposizione dimostra inequivocabilmente come l'opponente fosse a conoscenza della motivazione della emissione della fattura;
che la circostanza dell'asserito versamento della somma di €.2.000,00, mai ricevuto dalla odierna opposta, costituisce ulteriore riconoscimento della debenza della somma ingiunta.
Alla udienza di prima comparizione del 6.4.2021 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, richiesti i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., la causa rinviata all'udienza del 22.9.2022 quando veniva disposta la riunione al presente procedimento del procedimento n.
5721/2020 R.G. e la causa rinviata per la decisione sull'ammissione degli eventuali mezzi istruttori richiesti dalle parti all'1.12.2022. Con ordinanza del 17.3.2023 veniva ammessa la prova orale richiesta da parte attrice limitatamente ad 1 teste, la cui audizione avveniva nel corso dell'udienza del 7.11.2024. A scioglimento della riserva assunta in quella sede, ritenuta la chiesta c.t.u. non rilevante ai fini del decidere e la causa matura per
3 la decisione si rinviava all'odierna udienza del 25.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive che depositavano parte opponente, , e parte opposta. Parte_1
In particolare, quanto al giudizio n. 5721/2020 R.G. va detto che lo stesso veniva instaurato da
[...]
al fine di proporre opporre opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 1477/2020 Parte_2
emesso il 17/10/2020 da questo Tribunale nel procedimento n. 2634/2020 R.G.
In quella sede, eccepiva la prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo Parte_2
opposto, nonché l'infondatezza dello stesso in quanto la documentazione di controparte con contemplerebbe i documenti dallo stesso effettuati. Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito o, in subordine, l'infondatezza dello stesso e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti e competenze del giudizio, oltre spese generali, cpa come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta del 12.5.2021, chiedeva, in via preliminare, la Controparte_1
riunione del procedimento al n.5626/2020 R.G. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14. Evidenziava: l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto l'opponente riceveva regolarmente le comunicazioni e, da ultimo, l'intimazione stragiudiziale ad adempiere, senza sollevare alcuna contestazione e spiegando, nel merito, le medesime difese articolate nel procedimento n.
5626/2020 R.G.
Diritto.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di (legittimazione) titolarità passiva sollevata da parte opponente . Parte_1
Sul punto la stessa ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva per aver esercitato recesso dalla qualità di socia della società con comunicazioni del 07/08/2019, quindi anteriormente all'insorgenza del credito. L'assunto non coglie nel segno sulla base di due considerazioni.
Vi è infatti che il credito è riferibile all'anno 2015, come indicato nella fattura alla base del ricorso monitorio e come emerge dal verbale di verifica ispettiva dal quale procedimento ha avuto origine la fattura per cui è causa.
In secondo luogo, parte opponente non ha poi allegato la prova del recesso dalla società né ha dimostrato di aver portato a conoscenza, con mezzi idonei, ai sensi dell'art. 2290 c.c., lo scioglimento del vincolo societario
4 nei confronti dei terzi.
Esaminando il merito dell'opposizione spiegata da e , va rilevato che Parte_1 Parte_2
l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata. aveva agito in sede monitoria assumendo di essere creditrice della somma Controparte_1
di € 62.518,77 in virtù di fattura n. 072553140061332A del 16.9.2015.
Instaurati i giudizi di opposizione (poi riuniti) sulla base delle motivazioni esposte, l'opposta si costituiva evidenziando che in data 03.07.2015 venne eseguita sulla fornitura “altri usi” con potenza impegnata di 60kW intestata alla avente presa n.753159771, all'esito della quale veniva Parte_3
attestata la presenza di un “super magnete” che influiva sui circuiti interni del misuratore causando una riduzione nella misura dell'energia e della potenza prelevata, con conseguente successiva attività di ricostruzione dei consumi manomessi.
In materia di contratti di somministrazione è principio consolidato in giurisprudenza (ex multis, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 23699 del 22/11/2016), quello per cui, in caso di consumi registrati mediante un contatore, quest'ultimo, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e gode, quindi, di una presunzione (iuris tantum e superabile con prova contraria) di correttezza (Cass., Sez. III, 21/05/2019, n. 13605; conforme, Cass., Sez. VI, Ordinanza
n. 297 del 9/01/2020).
In tema di somministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione del contatore e conseguente inattendibilità dei dati da esso registrati, è configurabile il diritto al risarcimento del danno in capo al somministrante, che ne può provare l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti (legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente), come, ad esempio, il criterio metodologico della "potenza tecnicamente prelevabile", di cui va affermato il carattere non arbitrario (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 5219 del 27/02/2025).
Nella specie, parte opposta ha fornito convincente prova del credito.
Vi è infatti che l'accertamento contenuto nel verbale del 03/07/2015 in merito all'irregolarità dei prelievi al momento della verifica ispettiva può dirsi acclarato non essendo lo stesso stato disconosciuto;
lo stesso può dirsi in relazione alla quantificazione dei consumi in quanto non vi è stata specifica contestazione della stessa né gli opponenti hanno fornito una quantificazione alternativa dei consumi.
Sul punto va altresì detto che la prova testimoniale appare irrilevante alla luce dell'accertamento contenuto nel verbale di verifica ispettiva.
5 Infine, non possono trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente
[...]
e l'eccezione di compensazione formulata dagli opponenti in quanto genericamente formulate. Parte_2
L'opposizione proposta da e non è fondata ed è pertanto rigettata, con Parte_1 Parte_5
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e e sono liquidate in Parte_1 Parte_2
applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei criteri enunciati dalla Suprema Corte in materia di giudizi riuniti (“In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa”, cfr. Cass. 31 maggio 2022 n.17693).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
5626/2020 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, conferma il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1477/2020 emesso il 17/10/2020 da questo Tribunale nel procedimento n. 2634/2020
R.G. che, pertanto, dichiara esecutivo;
2. condanna al pagamento in favore di delle competenze Parte_1 Controparte_1
di lite che, in relazione al valore della controversia, liquida, per il procedimento n. 5626/2020 R.G. nelle fasi antecedenti alla riunione in € 3.507,50 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione – quest'ultima calcolata riducendo del 50% l'importo per la fase istruttoria e di trattazione essendo il compenso calcolato per il solo deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. - ) già applicata la riduzione del
50% ex art. 4 co. 1 in adeguamento del valore della controversia al valore dello scaglione;
condanna
[...]
in relazione al procedimento r.g. n. 5721/2020 R.G. al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1
delle competenze di lite che, in relazione al valore della controversia, liquida in € 2.090,00
[...]
(per le fasi antecedenti alla riunione: fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio) già applicata la riduzione del 50% ex art. 4 co. 1 in adeguamento del valore della controversia al valore dello scaglione, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge;
condanna Parte_1
e in solido tra loro al pagamento in favore di
[...] Parte_2 Controparte_1
6 delle competenze successive alla riunione che, in relazione al valore delle controversie riunite, liquida in euro
2.480,50 (fase istruttoria, fase decisionale, ridotta quest'ultima del 50% in ragione delle decisione in forma semplificata), già applicata la riduzione del 50% ex art. 4 co. 1 in adeguamento del valore della controversia al valore dello scaglione, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge.
Trani, 25.9.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5626/2020 R.G., cui è riunito il procedimento n. 5721/2020 R.G. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Casamassima presso il cui studio in Canosa di Parte_1
Puglia via C. Goldoni n. 12 ha eletto domicilio
ATTRICE/OPPONENTE nel proc. r.g. n. 5626/2020
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Spina Francesco Carlo presso il cui studio in Bisceglie Parte_2
via Sant'Andrea n. 56 ha eletto domicilio
ATTORE/OPPONENTE nel proc. r.g. n.5721/2020
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Antonella Tesla ed elettivamente domiciliata in Barletta, via Indipendenza n.16, presso lo studio dell'avv.
Ruggierfrancesco Maria Piccolo
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”.
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 25.9.2025):
Per le parti costituite come da verbale di udienza del 25.9.2025, che deve intendersi integralmente trascritto, costituente parte integrante della presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1477/2020 emesso Controparte_1
il 17/10/2020 nel procedimento n. 2634/2020 R.G. con cui veniva ingiunto nei confronti di
[...]
[.. , nonché nei confronti di e Parte_3 Parte_2 Parte_1
il pagamento della somma di € 62.518,77, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché le spese
[...]
del procedimento liquidate in complessivi € 2.514,50 di cui € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre R.F.S.G. al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
in persona del legale rappresentante p.t., aveva agito in sede monitoria Controparte_1
assumendo di essere creditrice della somma di € 62.518,77 in virtù di fattura n. 072553140061332A del
16.9.2015 e che vano era risultato il tentativo di ottenere il pagamento dell'importo, da ultimo sollecitato con raccomandata a.r. del 3.3.2020.
Con l'atto di citazione in opposizione chiedeva: “in via preliminare dichiarare la Parte_1
estromissione dal giudizio della sig.ra per difetto di legittimazione passiva stante l'avvenuto Parte_1
recesso dalla qualità di socio della con vittoria di spese, diritti, onorari ed Parte_4
accessori come per legge;
– nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto di ingiunzione di pagamento n. 1477/2020 del 17/10/2020 concesso dall'Ill.mo Tribunale di Trani nel giudizio iscritto al R.G. n. 2634/2020 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla società opposta Servizio già Parte_1 Controparte_1
denominata per le causali sopra esposte e rigettare tutte le domande formulate Controparte_2
nel relativo ricorso per ingiunzione, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
A fondamento della domanda sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il credito vantato dall'opposta sarebbe successivo all'esercizio del recesso dalla qualità di socia di cui alle comunicazioni del
07/08/2019; nel merito, evidenziava l'infondatezza della richiesta di pagamento in quanto basata su una sola fattura (n. 072553140061332A) solo citata e non allegata all'interno di missiva del 03/03/2020, in assenza inoltre di relativi conteggi;
che l'opposta non teneva in considerazione i pagamenti già effettuati dalla Pt_3
tra cui il bonifico effettuato in data 19/07/2019, dell'importo di € 2.000,00.
[...]
Con comparsa di costituzione del 1.3.2021 si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo: “in via preliminare, giusta la pendenza del presente procedimento e del procedimento n.r.g.
5721/20 con udienza di prima comparizione fissata avanti a codesto Giudice per il giorno 01.06.2021 disporne la riunione al fine di consentirne la trattazione congiunta e all'esito concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1477/2020 nei confronti degli opponenti in quanto
l'opposizione non è di pronta soluzione e non è fondata su prova scritta;
nel merito, rigettare l'opposizione, respingere le avverse richieste, confermare il decreto ingiuntivo n.1477/2020 e, in ogni caso, accertare e
2 dichiarare la sig.ra , tenuta al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di €.62.518,77giusta la fattura n.72553140061332A del 16.09.2015oltre interessi maturati e maturandi dalla scadenza della fattura al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14”.
Evidenziava, in particolare l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente, in quanto dalla documentazione versata in atti, non risulta depositata alcuna comunicazione di recesso della socia e che inoltre il recesso sarebbe irrilevante atteso che l'obbligazione è sorta nel 2015; che la stessa proponeva opposizione in proprio e non anche quale socia della nei cui confronti il Parte_3
decreto ingiuntivo risulta definitivo per mancata opposizione ex art. 647 c.p.c.; che la società Controparte_1
si limita a vendere l'energia elettrica che viene consegnata al cliente dal diverso soggetto
[...]
proprietario della rete elettrica di distribuzione, e-Distribuzione s.p.a. che si occupa della tenuta dei misuratori e delle relative verifiche;
che in data 03.07.2015, i tecnici di e-Distribuzione s.p.a. si recavano presso la fornitura “altri usi” con potenza impegnata di 60kW intestata alla avente Parte_3
presa n.753159771, ove redigevano il verbale attestante la presenza di un “super magnete” che influiva sui circuiti interni del misuratore causando una riduzione nella misura dell'energia e della potenza prelevata;
che il verbale di accertamento, avente efficacia probatoria qualificata, quantificava l'energia irregolarmente
Con prelevata, notiziando della circostanza il e la titolare dell'utenza; che Controparte_1
provvedeva alla valorizzazione economica del prelievo irregolare e trasmetteva la fattura n.72553140061332Adel 16.09.2015 per €.62.518,77; che alcuna contestazione veniva sollevata dalla debitrice neppure in occasione del sollecito di pagamento inviato e che il tenore dell'atto di opposizione dimostra inequivocabilmente come l'opponente fosse a conoscenza della motivazione della emissione della fattura;
che la circostanza dell'asserito versamento della somma di €.2.000,00, mai ricevuto dalla odierna opposta, costituisce ulteriore riconoscimento della debenza della somma ingiunta.
Alla udienza di prima comparizione del 6.4.2021 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, richiesti i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., la causa rinviata all'udienza del 22.9.2022 quando veniva disposta la riunione al presente procedimento del procedimento n.
5721/2020 R.G. e la causa rinviata per la decisione sull'ammissione degli eventuali mezzi istruttori richiesti dalle parti all'1.12.2022. Con ordinanza del 17.3.2023 veniva ammessa la prova orale richiesta da parte attrice limitatamente ad 1 teste, la cui audizione avveniva nel corso dell'udienza del 7.11.2024. A scioglimento della riserva assunta in quella sede, ritenuta la chiesta c.t.u. non rilevante ai fini del decidere e la causa matura per
3 la decisione si rinviava all'odierna udienza del 25.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive che depositavano parte opponente, , e parte opposta. Parte_1
In particolare, quanto al giudizio n. 5721/2020 R.G. va detto che lo stesso veniva instaurato da
[...]
al fine di proporre opporre opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 1477/2020 Parte_2
emesso il 17/10/2020 da questo Tribunale nel procedimento n. 2634/2020 R.G.
In quella sede, eccepiva la prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo Parte_2
opposto, nonché l'infondatezza dello stesso in quanto la documentazione di controparte con contemplerebbe i documenti dallo stesso effettuati. Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito o, in subordine, l'infondatezza dello stesso e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti e competenze del giudizio, oltre spese generali, cpa come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta del 12.5.2021, chiedeva, in via preliminare, la Controparte_1
riunione del procedimento al n.5626/2020 R.G. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/14. Evidenziava: l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto l'opponente riceveva regolarmente le comunicazioni e, da ultimo, l'intimazione stragiudiziale ad adempiere, senza sollevare alcuna contestazione e spiegando, nel merito, le medesime difese articolate nel procedimento n.
5626/2020 R.G.
Diritto.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di (legittimazione) titolarità passiva sollevata da parte opponente . Parte_1
Sul punto la stessa ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva per aver esercitato recesso dalla qualità di socia della società con comunicazioni del 07/08/2019, quindi anteriormente all'insorgenza del credito. L'assunto non coglie nel segno sulla base di due considerazioni.
Vi è infatti che il credito è riferibile all'anno 2015, come indicato nella fattura alla base del ricorso monitorio e come emerge dal verbale di verifica ispettiva dal quale procedimento ha avuto origine la fattura per cui è causa.
In secondo luogo, parte opponente non ha poi allegato la prova del recesso dalla società né ha dimostrato di aver portato a conoscenza, con mezzi idonei, ai sensi dell'art. 2290 c.c., lo scioglimento del vincolo societario
4 nei confronti dei terzi.
Esaminando il merito dell'opposizione spiegata da e , va rilevato che Parte_1 Parte_2
l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata. aveva agito in sede monitoria assumendo di essere creditrice della somma Controparte_1
di € 62.518,77 in virtù di fattura n. 072553140061332A del 16.9.2015.
Instaurati i giudizi di opposizione (poi riuniti) sulla base delle motivazioni esposte, l'opposta si costituiva evidenziando che in data 03.07.2015 venne eseguita sulla fornitura “altri usi” con potenza impegnata di 60kW intestata alla avente presa n.753159771, all'esito della quale veniva Parte_3
attestata la presenza di un “super magnete” che influiva sui circuiti interni del misuratore causando una riduzione nella misura dell'energia e della potenza prelevata, con conseguente successiva attività di ricostruzione dei consumi manomessi.
In materia di contratti di somministrazione è principio consolidato in giurisprudenza (ex multis, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 23699 del 22/11/2016), quello per cui, in caso di consumi registrati mediante un contatore, quest'ultimo, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e gode, quindi, di una presunzione (iuris tantum e superabile con prova contraria) di correttezza (Cass., Sez. III, 21/05/2019, n. 13605; conforme, Cass., Sez. VI, Ordinanza
n. 297 del 9/01/2020).
In tema di somministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione del contatore e conseguente inattendibilità dei dati da esso registrati, è configurabile il diritto al risarcimento del danno in capo al somministrante, che ne può provare l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti (legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente), come, ad esempio, il criterio metodologico della "potenza tecnicamente prelevabile", di cui va affermato il carattere non arbitrario (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 5219 del 27/02/2025).
Nella specie, parte opposta ha fornito convincente prova del credito.
Vi è infatti che l'accertamento contenuto nel verbale del 03/07/2015 in merito all'irregolarità dei prelievi al momento della verifica ispettiva può dirsi acclarato non essendo lo stesso stato disconosciuto;
lo stesso può dirsi in relazione alla quantificazione dei consumi in quanto non vi è stata specifica contestazione della stessa né gli opponenti hanno fornito una quantificazione alternativa dei consumi.
Sul punto va altresì detto che la prova testimoniale appare irrilevante alla luce dell'accertamento contenuto nel verbale di verifica ispettiva.
5 Infine, non possono trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente
[...]
e l'eccezione di compensazione formulata dagli opponenti in quanto genericamente formulate. Parte_2
L'opposizione proposta da e non è fondata ed è pertanto rigettata, con Parte_1 Parte_5
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e e sono liquidate in Parte_1 Parte_2
applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei criteri enunciati dalla Suprema Corte in materia di giudizi riuniti (“In caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa”, cfr. Cass. 31 maggio 2022 n.17693).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
5626/2020 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, conferma il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1477/2020 emesso il 17/10/2020 da questo Tribunale nel procedimento n. 2634/2020
R.G. che, pertanto, dichiara esecutivo;
2. condanna al pagamento in favore di delle competenze Parte_1 Controparte_1
di lite che, in relazione al valore della controversia, liquida, per il procedimento n. 5626/2020 R.G. nelle fasi antecedenti alla riunione in € 3.507,50 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione – quest'ultima calcolata riducendo del 50% l'importo per la fase istruttoria e di trattazione essendo il compenso calcolato per il solo deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. - ) già applicata la riduzione del
50% ex art. 4 co. 1 in adeguamento del valore della controversia al valore dello scaglione;
condanna
[...]
in relazione al procedimento r.g. n. 5721/2020 R.G. al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1
delle competenze di lite che, in relazione al valore della controversia, liquida in € 2.090,00
[...]
(per le fasi antecedenti alla riunione: fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio) già applicata la riduzione del 50% ex art. 4 co. 1 in adeguamento del valore della controversia al valore dello scaglione, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge;
condanna Parte_1
e in solido tra loro al pagamento in favore di
[...] Parte_2 Controparte_1
6 delle competenze successive alla riunione che, in relazione al valore delle controversie riunite, liquida in euro
2.480,50 (fase istruttoria, fase decisionale, ridotta quest'ultima del 50% in ragione delle decisione in forma semplificata), già applicata la riduzione del 50% ex art. 4 co. 1 in adeguamento del valore della controversia al valore dello scaglione, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge.
Trani, 25.9.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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