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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/02/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al R.G.L. n. 2373/2024 promossa da:
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi CP_4 CP_5 CP_6 Parte_1
dall'avv. Alessandra Di Fazio;
- PARTI RICORRENTI – contro
Controparte_7
rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Tecla
Riverso e dalla dott.ssa Elisa Cesaro
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedevano accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento alle seguenti annualità: 2022/2023 e 2023/2024 quanto a (€ 1.000,00); Controparte_1
2023/2024 quanto a (€ 500,00), 2020/2021, 2021/2022, Controparte_2
2022/2023 e 2023/2024 quanto a (€ 2.000,00), Controparte_3
2022/2023 e 2023/2024 quanto a (€ 1.000,00), 2023/2024 quanto CP_4
pagina 1 di 3 a (€ 500,00), 2022/2023 quanto a (€ CP_5 Parte_2
500,00);
parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso, in merito alla docente CP_3
eccepiva che nell'a.s. 2020/21 aveva svolto supplenze brevi e saltuarie dal 14 gennaio all'11 giugno 2021 presso la stessa istituzione scolastica, in forza di due contratti per un totale di gg. 149;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”, sent. n. 29961 del 27/10/2023;
sussiste il diritto ad ottenere la carta docente con riferimento alle supplenze annuali (art. 4, co. 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 4, co. 2, legge n. 124/1999). Nel periodo oggetto di causa i ricorrenti stipulavano contratti fino al 30 giugno (o data prossima), ed hanno pertanto diritto di fruire del predetto beneficio;
le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della serialità della controversia (valore da € 1.101,00 a € 5.200,00, con la maggiorazione prevista per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale), seguono la soccombenza;
pagina 2 di 3
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento alle seguenti annualità:
- 2022/2023 e 2023/2024 quanto a Controparte_1
- 2023/2024 quanto a Controparte_2
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 quanto a Controparte_3
[...]
- 2022/2023 e 2023/2024 quanto a CP_4
- 2023/2024 quanto a CP_5
- 2022/2023 quanto a Parte_2
condanna il ad erogare in Controparte_7
favore dei ricorrenti attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale i seguenti importi:
✓ € 1.000,00 a Controparte_1
✓ € 500,00 a Controparte_2
✓ € 2.000,00 a Controparte_3
✓ € 1.000,00 a CP_4
✓ € 500,00 a CP_5
✓ € 500,00 a Parte_2
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.575,00, oltre rimb. 15% spese generali, CU, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocata anticipataria.
Così deciso in Torino, il 13 febbraio 2025.
LA GIUDICE
Silvana Cirvilleri
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al R.G.L. n. 2373/2024 promossa da:
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi CP_4 CP_5 CP_6 Parte_1
dall'avv. Alessandra Di Fazio;
- PARTI RICORRENTI – contro
Controparte_7
rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Tecla
Riverso e dalla dott.ssa Elisa Cesaro
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedevano accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento alle seguenti annualità: 2022/2023 e 2023/2024 quanto a (€ 1.000,00); Controparte_1
2023/2024 quanto a (€ 500,00), 2020/2021, 2021/2022, Controparte_2
2022/2023 e 2023/2024 quanto a (€ 2.000,00), Controparte_3
2022/2023 e 2023/2024 quanto a (€ 1.000,00), 2023/2024 quanto CP_4
pagina 1 di 3 a (€ 500,00), 2022/2023 quanto a (€ CP_5 Parte_2
500,00);
parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso, in merito alla docente CP_3
eccepiva che nell'a.s. 2020/21 aveva svolto supplenze brevi e saltuarie dal 14 gennaio all'11 giugno 2021 presso la stessa istituzione scolastica, in forza di due contratti per un totale di gg. 149;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”, sent. n. 29961 del 27/10/2023;
sussiste il diritto ad ottenere la carta docente con riferimento alle supplenze annuali (art. 4, co. 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 4, co. 2, legge n. 124/1999). Nel periodo oggetto di causa i ricorrenti stipulavano contratti fino al 30 giugno (o data prossima), ed hanno pertanto diritto di fruire del predetto beneficio;
le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della serialità della controversia (valore da € 1.101,00 a € 5.200,00, con la maggiorazione prevista per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale), seguono la soccombenza;
pagina 2 di 3
P.Q.M.
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento alle seguenti annualità:
- 2022/2023 e 2023/2024 quanto a Controparte_1
- 2023/2024 quanto a Controparte_2
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 quanto a Controparte_3
[...]
- 2022/2023 e 2023/2024 quanto a CP_4
- 2023/2024 quanto a CP_5
- 2022/2023 quanto a Parte_2
condanna il ad erogare in Controparte_7
favore dei ricorrenti attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale i seguenti importi:
✓ € 1.000,00 a Controparte_1
✓ € 500,00 a Controparte_2
✓ € 2.000,00 a Controparte_3
✓ € 1.000,00 a CP_4
✓ € 500,00 a CP_5
✓ € 500,00 a Parte_2
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.575,00, oltre rimb. 15% spese generali, CU, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocata anticipataria.
Così deciso in Torino, il 13 febbraio 2025.
LA GIUDICE
Silvana Cirvilleri
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