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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/01/2024, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 636/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 636/2022, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
), (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANDI PATRIZIA, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati presso il difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), (C.F. ), CP_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_4
DELLA GIOVANNA VITTORIA, elettivamente domiciliata presso il difensore
INTERVENUTA
Opposizione a decreto ingiuntivo – accoglimento
Contratto di conto corrente – Applicazione del cd. saldo zero – Fideiussioni
1.Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni – 2.
Individuazione del contratto e della documentazione – 3. Addebito illegittimo di commissioni e spese – 4. Rideterminazione del saldo – 5. Le spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Su ricorso della società quale procuratrice della titolare del credito, il CP_2 CP_1
Tribunale di Ferrara, con decreto n. 1115/2021 del 3/12/2021, ha ingiunto a di Parte_1
1 e a , e a , “di Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente dopo la notifica del presente decreto di cui autorizza la provvisoria esecuzione:
1. la somma di €
36.330,83; 2. gli interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia ex l. 108/96; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1320,00 per compenso professionale, in € 286,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione”.
La e i signori , e a Parte_1 Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione, convenendo in giudizio la società e Parte_3 CP_1
per essa la procuratrice ed hanno precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_2
all'Illustrissimo Tribunale di Ferrara, contrariis reiectis, con riferimento al rapporto di cui al conto corrente n. 10838695, intrattenuto da con la banca Parte_1
convenuta, garantito da , e , revocare l'opposto decreto Parte_1 Pt_2 Pt_3
ingiuntivo e respingere le domande tutte della banca. Con vittoria di spese e compensi del giudizio ed accessori di legge”.
È intervenuta la società qualificandosi come cessionaria Controparte_3
del credito azionato con il decreto ingiuntivo da alla quale era stato ceduto da CP_1
la ha così concluso: “In via preliminare: 1) Controparte_4 Controparte_3
confermare/concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2) disporre l'estromissione della cedente;
In via principale, nel merito: 3) rigettare l'avversa opposizione e così ogni domanda, anche istruttoria, nessuna esclusa, poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti;
In via subordinata, nel merito: 4) accertare e dichiarare che è creditrice Controparte_3
nei confronti di (c.f. ), (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
), (c.f. ) e (c.f. C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
, della somma di € 36.330,83, oltre interessi come da domanda, maturati e C.F._3
maturandi, sino all'effettivo soddisfo, oltre spese e compensi professionali liquidati in virtù di decreto ingiuntivo n. 1115/2021 del 02.12.2021, emesso dal Tribunale di Ferrara e, per l'effetto,
2 condannarli al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. […] Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre
IVA e CPA come per legge”.
Sospesa, ex art. 649 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante c.t.u. contabile e, all'udienza del 27/09/2023, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
2. Individuazione del contratto e della documentazione
In sede monitoria è stato azionato un credito riferito al saldo debitore finale del c/c n.
10838695, chiuso ad iniziativa della banca in data 21/2/2018. Detto credito era assistito da apertura di credito concessa da a Controparte_4 Parte_1
I signori , e a si sono costituiti fideiussori Parte_1 Parte_2 Parte_3
con contratto del 21/12/2008 (doc. 2 fascicolo monitorio).
Con contratto di cessione ex art. 58 T.U.B., stipulato in data 19/09/2019, ha Controparte_4
ceduto detto credito – identificabile secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte Seconda, n. 120, in data 12/10/2019, alla società che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, qui opposto. CP_1
Nel giudizio di cognizione, si è costituita cessionaria del Controparte_3
credito da parte di in virtù di contratto ex art. 58 T.U.B. stipulato in data CP_1
31/03/2022, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte
II, n. 50, in data 30/04/2022 (doc. 2 comparsa di costituzione).
La titolarità del credito non è stata contestata da parte opponente, che invece ha contestato l'esistenza del contratto, negando la riferibilità al rapporto delle condizioni al doc. 1 fascicolo monitorio. Tale eccezione va disattesa.
Le condizioni riportate nel contratto al doc. 1 fascicolo monitorio si riferiscono al contratto di conto corrente ordinario n. 10838695 datato 25/5/2007, come risulta chiaramente dal riferimento al numero di conto riportato a pag. 12: dunque le condizioni dell'apertura di credito sono quelle di cui al prospetto contenente il dettaglio delle condizioni economiche applicate. Vi sono poi, agli atti, gli estratti conto dal 01/10/2007 (dal quale si rileva un saldo debitore al
30/09/2007 pari ad euro 67.607,75) al 28/02/2018 (data di estinzione del rapporto con giro a
3 sofferenza del saldo debitore pari ad euro 36.043,63): essi sono stati prodotti da parte attrice opponente quali allegato 3 alla propria perizia di parte, unitamente agli estratti scalare per i medesimi periodi.
Sempre dalla documentazione di parte opponente, si rinvengono le comunicazioni di variazione delle condizioni economiche inserite in calce agli estratti di conto corrente prodotti.
Vi sono poi il contratto di rinegoziazione del piano di rientro dell'affidamento concesso datato
03/10/2016, la comunicazione effettuata a mezzo PEC di recesso/revoca dell'affidamento e di recesso dal conto corrente inviata in data 21/02/2018 e la certificazione ex art. 50 TUB relativa al rapporto (docc. 3, 4 e 7 fascicolo monitorio).
I tassi degli interessi attivi e passivi applicati al rapporto andranno quindi applicati secondo quanto pattuito contrattualmente.
Anche la capitalizzazione degli interessi non è illegittima. Trattandosi di contratto stipulato in data successiva al 22 aprile 2000, occorre riferirsi al disposto degli artt. 2 e 6 della delibera CICR
9/02/2000, che fissavano, come si è detto, le condizioni per la valida capitalizzazione degli interessi. L'art. 2 stabiliva che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” e l'art. 6 che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo
l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Come si è detto il contratto di conto corrente ordinario n. 10838695 è stato acceso in data
25/5/2007: nel contratto, prodotto nel fascicolo monitorio e regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante di con sottoscrizione non disconosciuta, risulta pattuito il Parte_1
criterio di capitalizzazione (trimestrale) e i tassi debitore e creditore.
La consulente nominata, dott.ssa ha verificato l'avvenuta sottoscrizione Persona_1
contrattuale della clausola inerente la reciprocità della capitalizzazione adottata dall'istituto di credito nella liquidazione degli interessi creditori e debitori, rilevando che i tassi di interesse
4 (creditori e debitori) sono esposti sia come Tan (Tassi nominali annui) sia come Tae (Tassi effettivi annui) tenendo conto della periodicità reciproca di capitalizzazione, che in questo caso
è trimestrale.
La pari periodicità e l'espressa previsione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore e debitore soddisfano le condizioni previste dai citati artt. 3 e 6 della delibera (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, Sentenza del 05/01/2022, n.190). La previsione contrattuale risponde quindi ai requisiti di legge e l'opposizione è, quindi, sotto questo profilo, infondata.
3. Addebito illegittimo di commissioni e spese
L'opposizione è invece fondata con riguardo all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) e di altre commissioni.
Va rilevato che, agendo gli opponenti per fare accertare l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, su di essi grava l'onere di fornire la prova dell'assenza di accordi tra le parti che abbiano legittimato l'operato dell'istituto di credito. Ciò in quanto, ai fini della dimostrazione dell'indebito, non è sufficiente provare il pagamento o l'appostazione in conto atteso che, a determinate condizioni, il legislatore consente alle parti la pattuizione – come di interessi anatocistici ed ultra-legali – anche della commissione di massimo scoperto. La giurisprudenza ha, infatti, valutato come legittima l'applicazione della c.m.s. tutte le volte in cui veniva riscontrata la presenza di una chiara pattuizione e di una chiara modalità di calcolo, reputando che essa non partecipi alla natura degli interessi passivi e pertanto è valida ed efficace purché determinata specificamente per iscritto.
Va dunque accertato se la disposizione contrattuale che programmava, quanto al conto n.
10838695, la commissione di massimo scoperto soddisfacesse, in concreto, i requisiti di determinatezza e determinabilità di cui all'art. 1346 c.c., tenendo conto del principio, secondo cui è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. In particolare, la Suprema
Corte ha ribadito in diverse pronunce, anche molto recenti, che “è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale
5 percentuale deve essere calcolata” (Cass. Civ., Sez.I, Sentenza del 03/07/2023, n.18664; Cass.
Civ., Sez. I, Sentenza del 20/06/2022, n. 19825). Per La consulente d'ufficio, dott.ssa ha rilevato che, quanto alla commissione di massimo scoperto, la sua pattuizione contrattuale presenta elementi di incertezza che la rendono nulla, non essendo esposte in contratto le modalità di determinazione della stessa. La consulente ha efficacemente risposto ai rilievi del consulente tecnico di parte Controparte_3
evidenziando come la dicitura contrattuale “commissione sul massimo scoperto
[...]
trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente” non consente di ritenere pattuito se la CMS debba essere applicata sull'intero picco trimestrale debitore, ovvero sul picco trimestrale debitore per la sola quota oltre fido;
in assenza della pattuizione, l'addebito a tale titolo della somma di euro 1.215,46 deve ritenersi illegittimo.
Quanto detto, in maniera più specifica, con riferimento alla c.m.s., vale anche con riferimento ad altri oneri applicati nel corso del rapporto di cui è causa.
La commissione disponibilità fondi (CMDF), pur non essendo pattuita contrattualmente ed in assenza di comunicazioni circa l'introduzione di tale commissione, è stata indebitamente addebitata per euro 1.052,92: non coglie nel segno l'obiezione per cui tale commissione sarebbe sostitutiva della CMS, in primis perché neanche quest'ultima era legittimamente pattuita, in secundis perché tutti gli oneri addebitati al correntista devono avere una fonte scritta di pattuizione, che neppure il consulente tecnico di parte opposta/intervenuta è stato in grado di individuare.
La consulente ha esaminato tutti gli ulteriori addebiti di commissioni e spese effettuati dall'istituto di credito: gli addebiti privi di una valida pattuizione contrattuale – o di una pattuizione differente come nel caso degli oneri di tenuta conto – sono risultati complessivamente (incluse quindi CMS e CMDF) pari a euro 11.692,50.
4. Rideterminazione del saldo
La c.t.u. ha provveduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente ordinario n. 10838695 in base al quale assume di vantare il credito nei confronti CP_3 Controparte_3
della e dei fideiussori. Parte_1
6 Ciò posto assume rilievo centrale la mancanza degli estratti conto dal 25/05/2007 (data di apertura del conto) al 1/10/2007 (data del primo estratto conto prodotto).
Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, procedimento caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, appare utile puntualizzare l'onere probatorio gravante su ciascuna parte.
Anzitutto, la certificazione attestante le risultanze del saldo contabile dei conti correnti, la cui conformità ed autenticità è attestata ai sensi art. 50 D. Lgs. n. 385/1993, integra prova scritta del credito idonea a valere nell'ambito di un procedimento monitorio e validamente valutabile ai fini della emissione del decreto ingiuntivo. Tale documento può non assumere valenza probatoria nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito della proposizione dell'opposizione, nel quale la Banca è onerata di depositare oltre al contratto, dal quale il rapporto trae origine, anche prova documentale relativa alle successive modifiche, e gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti, la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c., sicché il saldo conto può assumere solo valore indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal
Giudice.
Dunque la banca, dovendo provare il credito ingiunto, deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, senza poter invocare l'onere di conservazione della predetta documentazione per un periodo massimo di dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.: “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 23313 del
27/09/2018).
Già da molti anni la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio per cui la ricostruzione dell'andamento del rapporto deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito per il cliente, quando è la banca ad essere gravata dal relativo onere probatorio;
nel caso, invece, il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorre ripartire dal saldo zero. Come spiegato, la documentazione agli atti è stata prodotta da
7 parte opponente e la parte opposta non ha colmato la lacuna degli estratti conto relativa ai mesi da maggio ad ottobre 2007.
Esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la mancanza di una parte degli estratti conto produce effetti diversi in rapporto alla proposizione di domande da parte della banca (di pagamento del saldo) e del correntista (di ripetizione degli addebiti illegittimi) implicando che ciascuna parte sia, in linea di principio, onerata della prova della propria pretesa.
Nella specie, richiede il pagamento del saldo di conto Controparte_3
corrente mentre la parte opponente chiede di accertare l'inesistenza di quel credito, per essere il saldo positivo, senza formulare alcuna domanda di restituzione.
Dunque, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude, tuttavia, una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi: la Suprema Corte ha spiegato che la mancata produzione degli estratti conto assume, infatti, una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. La Corte di legittimità spiega che, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte, sicché, mancando la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare al rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, al contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti (cfr. Sez. Cass. Civ., Sez. VI-I, Ordinanza n. 22387 del
05/08/2021).
Con una recentissima pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa. In assenza di elementi di prova che consentano di
8 accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, ben può essere, tale prova, integrata dalle ammissioni di controparte, come avviene appunto nella specie, in cui la correntista e i fideiussori, chiedendo l'azzeramento del saldo del primo degli estratti conto prodotti dalla banca, implicitamente ammettono di non essere stati, quantomeno, creditori alla stessa data, con ciò fornendo un punto di partenza certo, ancorché minimale, per lo sviluppo successivo dei conteggi del dare/avere tra le parti del conto, che eviti, al tempo stesso, sia il rigetto della domanda della banca, onerata della relativa prova, sia l'accoglimento di essa sulla base di un saldo iniziale non documentato” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza del 25/07/2023, n. 22276).
Detta pronuncia smentisce chiaramente la prospettazione della Controparte_3
ribadita anche in comparsa conclusionale: la Suprema Corte ha cassato infatti la sentenza
[...]
con cui la Corte d'Appello aveva ritenuto che, non avendo la banca prodotto in giudizio tutti gli estratti conto, a partire dal primo, avente necessariamente "saldo zero", occorreva fare riferimento, in applicazione dei principi sull'onere della prova, al "primo saldo negativo documentato": tale opzione non si conforma, secondo la Cassazione, ai principi esposti sull'onere della prova. Per_ Dunque, la c.t.u. dott.ssa ha provveduto alla rielaborazione dei conteggi mediante azzeramento del saldo debitore iniziale pari ad euro 67.607,75 stante l'assenza degli estratti di conto corrente per il periodo dal 25/05/2007 al 30/09/2007 e ad eliminare le commissioni e spese così come esposte nel precedente paragrafo. Sempre per le ragioni esposte è stata mantenuta la capitalizzazione trimestrale adottata dall'Istituto di credito (come spiegato, validamente pattuita) e a calcolare gli interessi creditori e debitori mediante adozione dei tassi applicati dall'Istituto di credito in quanto validamente indicati nel conto link. Il c.t.u. ha ricalcolato maggiori interessi attivi per euro 4.003,77 e minori interessi passivi per euro
35.430,65: sulla correttezza di tale ricalcolo degli interessi il consulente tecnico di parte della nulla ha rilevato. Controparte_3
Dunque, provvedendo ad azzerare il saldo passivo iniziale di euro 67.607,75 e a sommare le commissioni ed oneri indebiti, oltre i maggiori interessi attivi e minori interessi passivi (totale euro 51.126,92), il saldo ricalcolato è pari ad euro 82.691,04 ( - 36.043,63 + 51.126,92 +
67.607,75).
9 Ne deriva che non esiste alcun credito della nei confronti Controparte_3
della e dei fideiussori, signori . L'opposizione va quindi accolta ed il Parte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo revocato.
5. Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto della nota spese e, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 1.701,00 per fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1.453,00 per fase decisoria).
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di Controparte_3
Le spese sostenute degli opponenti per il consulente tecnico di parte, avendo tale attività natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, Sentenza n. 3380 del 20/02/2015). La somma di complessivi euro 1.562,00, richiesta da parte attrice per consulente tecnico di parte e ausiliario, appare congrua.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1115/2021 del 3/12/2021 promossa dalla e da Parte_1
, e nei confronti della società Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona della procuratrice con l'intervento volontario della CP_1 CP_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_3
assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di Parte_1
e di , , delle spese di
[...] Parte_1 Parte_4 Parte_3
lite, che liquida in euro 286,00 per esborsi, euro 1.562,00 per spese del consulente tecnico di parte ed euro 6.164,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese
10 forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
- pone le spese di c.t.u. a carico di Controparte_3
Ferrara, 19/01/2024
Il Giudice
Marianna Cocca
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 636/2022, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
), (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRANDI PATRIZIA, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati presso il difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), (C.F. ), CP_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_4
DELLA GIOVANNA VITTORIA, elettivamente domiciliata presso il difensore
INTERVENUTA
Opposizione a decreto ingiuntivo – accoglimento
Contratto di conto corrente – Applicazione del cd. saldo zero – Fideiussioni
1.Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni – 2.
Individuazione del contratto e della documentazione – 3. Addebito illegittimo di commissioni e spese – 4. Rideterminazione del saldo – 5. Le spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Su ricorso della società quale procuratrice della titolare del credito, il CP_2 CP_1
Tribunale di Ferrara, con decreto n. 1115/2021 del 3/12/2021, ha ingiunto a di Parte_1
1 e a , e a , “di Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente dopo la notifica del presente decreto di cui autorizza la provvisoria esecuzione:
1. la somma di €
36.330,83; 2. gli interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia ex l. 108/96; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1320,00 per compenso professionale, in € 286,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione”.
La e i signori , e a Parte_1 Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione, convenendo in giudizio la società e Parte_3 CP_1
per essa la procuratrice ed hanno precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia CP_2
all'Illustrissimo Tribunale di Ferrara, contrariis reiectis, con riferimento al rapporto di cui al conto corrente n. 10838695, intrattenuto da con la banca Parte_1
convenuta, garantito da , e , revocare l'opposto decreto Parte_1 Pt_2 Pt_3
ingiuntivo e respingere le domande tutte della banca. Con vittoria di spese e compensi del giudizio ed accessori di legge”.
È intervenuta la società qualificandosi come cessionaria Controparte_3
del credito azionato con il decreto ingiuntivo da alla quale era stato ceduto da CP_1
la ha così concluso: “In via preliminare: 1) Controparte_4 Controparte_3
confermare/concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2) disporre l'estromissione della cedente;
In via principale, nel merito: 3) rigettare l'avversa opposizione e così ogni domanda, anche istruttoria, nessuna esclusa, poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti;
In via subordinata, nel merito: 4) accertare e dichiarare che è creditrice Controparte_3
nei confronti di (c.f. ), (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
), (c.f. ) e (c.f. C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
, della somma di € 36.330,83, oltre interessi come da domanda, maturati e C.F._3
maturandi, sino all'effettivo soddisfo, oltre spese e compensi professionali liquidati in virtù di decreto ingiuntivo n. 1115/2021 del 02.12.2021, emesso dal Tribunale di Ferrara e, per l'effetto,
2 condannarli al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. […] Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre
IVA e CPA come per legge”.
Sospesa, ex art. 649 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante c.t.u. contabile e, all'udienza del 27/09/2023, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
2. Individuazione del contratto e della documentazione
In sede monitoria è stato azionato un credito riferito al saldo debitore finale del c/c n.
10838695, chiuso ad iniziativa della banca in data 21/2/2018. Detto credito era assistito da apertura di credito concessa da a Controparte_4 Parte_1
I signori , e a si sono costituiti fideiussori Parte_1 Parte_2 Parte_3
con contratto del 21/12/2008 (doc. 2 fascicolo monitorio).
Con contratto di cessione ex art. 58 T.U.B., stipulato in data 19/09/2019, ha Controparte_4
ceduto detto credito – identificabile secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte Seconda, n. 120, in data 12/10/2019, alla società che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, qui opposto. CP_1
Nel giudizio di cognizione, si è costituita cessionaria del Controparte_3
credito da parte di in virtù di contratto ex art. 58 T.U.B. stipulato in data CP_1
31/03/2022, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte
II, n. 50, in data 30/04/2022 (doc. 2 comparsa di costituzione).
La titolarità del credito non è stata contestata da parte opponente, che invece ha contestato l'esistenza del contratto, negando la riferibilità al rapporto delle condizioni al doc. 1 fascicolo monitorio. Tale eccezione va disattesa.
Le condizioni riportate nel contratto al doc. 1 fascicolo monitorio si riferiscono al contratto di conto corrente ordinario n. 10838695 datato 25/5/2007, come risulta chiaramente dal riferimento al numero di conto riportato a pag. 12: dunque le condizioni dell'apertura di credito sono quelle di cui al prospetto contenente il dettaglio delle condizioni economiche applicate. Vi sono poi, agli atti, gli estratti conto dal 01/10/2007 (dal quale si rileva un saldo debitore al
30/09/2007 pari ad euro 67.607,75) al 28/02/2018 (data di estinzione del rapporto con giro a
3 sofferenza del saldo debitore pari ad euro 36.043,63): essi sono stati prodotti da parte attrice opponente quali allegato 3 alla propria perizia di parte, unitamente agli estratti scalare per i medesimi periodi.
Sempre dalla documentazione di parte opponente, si rinvengono le comunicazioni di variazione delle condizioni economiche inserite in calce agli estratti di conto corrente prodotti.
Vi sono poi il contratto di rinegoziazione del piano di rientro dell'affidamento concesso datato
03/10/2016, la comunicazione effettuata a mezzo PEC di recesso/revoca dell'affidamento e di recesso dal conto corrente inviata in data 21/02/2018 e la certificazione ex art. 50 TUB relativa al rapporto (docc. 3, 4 e 7 fascicolo monitorio).
I tassi degli interessi attivi e passivi applicati al rapporto andranno quindi applicati secondo quanto pattuito contrattualmente.
Anche la capitalizzazione degli interessi non è illegittima. Trattandosi di contratto stipulato in data successiva al 22 aprile 2000, occorre riferirsi al disposto degli artt. 2 e 6 della delibera CICR
9/02/2000, che fissavano, come si è detto, le condizioni per la valida capitalizzazione degli interessi. L'art. 2 stabiliva che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” e l'art. 6 che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo
l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Come si è detto il contratto di conto corrente ordinario n. 10838695 è stato acceso in data
25/5/2007: nel contratto, prodotto nel fascicolo monitorio e regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante di con sottoscrizione non disconosciuta, risulta pattuito il Parte_1
criterio di capitalizzazione (trimestrale) e i tassi debitore e creditore.
La consulente nominata, dott.ssa ha verificato l'avvenuta sottoscrizione Persona_1
contrattuale della clausola inerente la reciprocità della capitalizzazione adottata dall'istituto di credito nella liquidazione degli interessi creditori e debitori, rilevando che i tassi di interesse
4 (creditori e debitori) sono esposti sia come Tan (Tassi nominali annui) sia come Tae (Tassi effettivi annui) tenendo conto della periodicità reciproca di capitalizzazione, che in questo caso
è trimestrale.
La pari periodicità e l'espressa previsione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore e debitore soddisfano le condizioni previste dai citati artt. 3 e 6 della delibera (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, Sentenza del 05/01/2022, n.190). La previsione contrattuale risponde quindi ai requisiti di legge e l'opposizione è, quindi, sotto questo profilo, infondata.
3. Addebito illegittimo di commissioni e spese
L'opposizione è invece fondata con riguardo all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) e di altre commissioni.
Va rilevato che, agendo gli opponenti per fare accertare l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, su di essi grava l'onere di fornire la prova dell'assenza di accordi tra le parti che abbiano legittimato l'operato dell'istituto di credito. Ciò in quanto, ai fini della dimostrazione dell'indebito, non è sufficiente provare il pagamento o l'appostazione in conto atteso che, a determinate condizioni, il legislatore consente alle parti la pattuizione – come di interessi anatocistici ed ultra-legali – anche della commissione di massimo scoperto. La giurisprudenza ha, infatti, valutato come legittima l'applicazione della c.m.s. tutte le volte in cui veniva riscontrata la presenza di una chiara pattuizione e di una chiara modalità di calcolo, reputando che essa non partecipi alla natura degli interessi passivi e pertanto è valida ed efficace purché determinata specificamente per iscritto.
Va dunque accertato se la disposizione contrattuale che programmava, quanto al conto n.
10838695, la commissione di massimo scoperto soddisfacesse, in concreto, i requisiti di determinatezza e determinabilità di cui all'art. 1346 c.c., tenendo conto del principio, secondo cui è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. In particolare, la Suprema
Corte ha ribadito in diverse pronunce, anche molto recenti, che “è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale
5 percentuale deve essere calcolata” (Cass. Civ., Sez.I, Sentenza del 03/07/2023, n.18664; Cass.
Civ., Sez. I, Sentenza del 20/06/2022, n. 19825). Per La consulente d'ufficio, dott.ssa ha rilevato che, quanto alla commissione di massimo scoperto, la sua pattuizione contrattuale presenta elementi di incertezza che la rendono nulla, non essendo esposte in contratto le modalità di determinazione della stessa. La consulente ha efficacemente risposto ai rilievi del consulente tecnico di parte Controparte_3
evidenziando come la dicitura contrattuale “commissione sul massimo scoperto
[...]
trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente” non consente di ritenere pattuito se la CMS debba essere applicata sull'intero picco trimestrale debitore, ovvero sul picco trimestrale debitore per la sola quota oltre fido;
in assenza della pattuizione, l'addebito a tale titolo della somma di euro 1.215,46 deve ritenersi illegittimo.
Quanto detto, in maniera più specifica, con riferimento alla c.m.s., vale anche con riferimento ad altri oneri applicati nel corso del rapporto di cui è causa.
La commissione disponibilità fondi (CMDF), pur non essendo pattuita contrattualmente ed in assenza di comunicazioni circa l'introduzione di tale commissione, è stata indebitamente addebitata per euro 1.052,92: non coglie nel segno l'obiezione per cui tale commissione sarebbe sostitutiva della CMS, in primis perché neanche quest'ultima era legittimamente pattuita, in secundis perché tutti gli oneri addebitati al correntista devono avere una fonte scritta di pattuizione, che neppure il consulente tecnico di parte opposta/intervenuta è stato in grado di individuare.
La consulente ha esaminato tutti gli ulteriori addebiti di commissioni e spese effettuati dall'istituto di credito: gli addebiti privi di una valida pattuizione contrattuale – o di una pattuizione differente come nel caso degli oneri di tenuta conto – sono risultati complessivamente (incluse quindi CMS e CMDF) pari a euro 11.692,50.
4. Rideterminazione del saldo
La c.t.u. ha provveduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente ordinario n. 10838695 in base al quale assume di vantare il credito nei confronti CP_3 Controparte_3
della e dei fideiussori. Parte_1
6 Ciò posto assume rilievo centrale la mancanza degli estratti conto dal 25/05/2007 (data di apertura del conto) al 1/10/2007 (data del primo estratto conto prodotto).
Trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, procedimento caratterizzato dalla peculiarità per cui l'opponente è attore solo in senso formale e l'opposto è formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, appare utile puntualizzare l'onere probatorio gravante su ciascuna parte.
Anzitutto, la certificazione attestante le risultanze del saldo contabile dei conti correnti, la cui conformità ed autenticità è attestata ai sensi art. 50 D. Lgs. n. 385/1993, integra prova scritta del credito idonea a valere nell'ambito di un procedimento monitorio e validamente valutabile ai fini della emissione del decreto ingiuntivo. Tale documento può non assumere valenza probatoria nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito della proposizione dell'opposizione, nel quale la Banca è onerata di depositare oltre al contratto, dal quale il rapporto trae origine, anche prova documentale relativa alle successive modifiche, e gli estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti, la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c., sicché il saldo conto può assumere solo valore indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal
Giudice.
Dunque la banca, dovendo provare il credito ingiunto, deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, senza poter invocare l'onere di conservazione della predetta documentazione per un periodo massimo di dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.: “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 23313 del
27/09/2018).
Già da molti anni la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio per cui la ricostruzione dell'andamento del rapporto deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito per il cliente, quando è la banca ad essere gravata dal relativo onere probatorio;
nel caso, invece, il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorre ripartire dal saldo zero. Come spiegato, la documentazione agli atti è stata prodotta da
7 parte opponente e la parte opposta non ha colmato la lacuna degli estratti conto relativa ai mesi da maggio ad ottobre 2007.
Esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la mancanza di una parte degli estratti conto produce effetti diversi in rapporto alla proposizione di domande da parte della banca (di pagamento del saldo) e del correntista (di ripetizione degli addebiti illegittimi) implicando che ciascuna parte sia, in linea di principio, onerata della prova della propria pretesa.
Nella specie, richiede il pagamento del saldo di conto Controparte_3
corrente mentre la parte opponente chiede di accertare l'inesistenza di quel credito, per essere il saldo positivo, senza formulare alcuna domanda di restituzione.
Dunque, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude, tuttavia, una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi: la Suprema Corte ha spiegato che la mancata produzione degli estratti conto assume, infatti, una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. La Corte di legittimità spiega che, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte, sicché, mancando la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare al rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, al contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti (cfr. Sez. Cass. Civ., Sez. VI-I, Ordinanza n. 22387 del
05/08/2021).
Con una recentissima pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa. In assenza di elementi di prova che consentano di
8 accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, ben può essere, tale prova, integrata dalle ammissioni di controparte, come avviene appunto nella specie, in cui la correntista e i fideiussori, chiedendo l'azzeramento del saldo del primo degli estratti conto prodotti dalla banca, implicitamente ammettono di non essere stati, quantomeno, creditori alla stessa data, con ciò fornendo un punto di partenza certo, ancorché minimale, per lo sviluppo successivo dei conteggi del dare/avere tra le parti del conto, che eviti, al tempo stesso, sia il rigetto della domanda della banca, onerata della relativa prova, sia l'accoglimento di essa sulla base di un saldo iniziale non documentato” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza del 25/07/2023, n. 22276).
Detta pronuncia smentisce chiaramente la prospettazione della Controparte_3
ribadita anche in comparsa conclusionale: la Suprema Corte ha cassato infatti la sentenza
[...]
con cui la Corte d'Appello aveva ritenuto che, non avendo la banca prodotto in giudizio tutti gli estratti conto, a partire dal primo, avente necessariamente "saldo zero", occorreva fare riferimento, in applicazione dei principi sull'onere della prova, al "primo saldo negativo documentato": tale opzione non si conforma, secondo la Cassazione, ai principi esposti sull'onere della prova. Per_ Dunque, la c.t.u. dott.ssa ha provveduto alla rielaborazione dei conteggi mediante azzeramento del saldo debitore iniziale pari ad euro 67.607,75 stante l'assenza degli estratti di conto corrente per il periodo dal 25/05/2007 al 30/09/2007 e ad eliminare le commissioni e spese così come esposte nel precedente paragrafo. Sempre per le ragioni esposte è stata mantenuta la capitalizzazione trimestrale adottata dall'Istituto di credito (come spiegato, validamente pattuita) e a calcolare gli interessi creditori e debitori mediante adozione dei tassi applicati dall'Istituto di credito in quanto validamente indicati nel conto link. Il c.t.u. ha ricalcolato maggiori interessi attivi per euro 4.003,77 e minori interessi passivi per euro
35.430,65: sulla correttezza di tale ricalcolo degli interessi il consulente tecnico di parte della nulla ha rilevato. Controparte_3
Dunque, provvedendo ad azzerare il saldo passivo iniziale di euro 67.607,75 e a sommare le commissioni ed oneri indebiti, oltre i maggiori interessi attivi e minori interessi passivi (totale euro 51.126,92), il saldo ricalcolato è pari ad euro 82.691,04 ( - 36.043,63 + 51.126,92 +
67.607,75).
9 Ne deriva che non esiste alcun credito della nei confronti Controparte_3
della e dei fideiussori, signori . L'opposizione va quindi accolta ed il Parte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo revocato.
5. Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto della nota spese e, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 1.701,00 per fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1.453,00 per fase decisoria).
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di Controparte_3
Le spese sostenute degli opponenti per il consulente tecnico di parte, avendo tale attività natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, Sentenza n. 3380 del 20/02/2015). La somma di complessivi euro 1.562,00, richiesta da parte attrice per consulente tecnico di parte e ausiliario, appare congrua.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1115/2021 del 3/12/2021 promossa dalla e da Parte_1
, e nei confronti della società Parte_1 Parte_2 Parte_3
in persona della procuratrice con l'intervento volontario della CP_1 CP_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_3
assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di Parte_1
e di , , delle spese di
[...] Parte_1 Parte_4 Parte_3
lite, che liquida in euro 286,00 per esborsi, euro 1.562,00 per spese del consulente tecnico di parte ed euro 6.164,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese
10 forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
- pone le spese di c.t.u. a carico di Controparte_3
Ferrara, 19/01/2024
Il Giudice
Marianna Cocca
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