TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8335/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DI FRANCESCO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno di invalidità civile
*** FATTO E DIRITTO La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile dalla data della domanda e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni CP_1 del CTU in fase di ATP, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base al successivo art. 13 (come modificato dall'art. 1 co. 35 L. 247/07), il requisito sanitario per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, la rende attualmente invalida civile in misura pari al 75% con decorrenza da In particolare, il ctu ha così concluso: “Sulla base della Parte_2 documentazione agli atti e dell'obiettività emersa in questa sede si può affermare che la sig.ra
[...] risulta attualmente affetta da: Spondilodiscoartrosi diffusa a notevole incidenza Pt_1 funzionale (cod. 7010, 40%). Sindrome del tunnel carpale bilaterale (già operata a destra) (cod. 7219, 21%). Ipertensione arteriosa. (cod. 6441, 30%). Nevrosi ansiosa (cod. 2207, 15%). Tali patologie così come obiettivato e descritto determinano globalmente una percentuale invalidante in ambito civile (Capacità lavorativa generica) che sulla base delle tabelle delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti di cui al D.M. del 05/02/92, previo calcolo riduzionistico, è da stimarsi in misura del 75% a far data dal 1° MAGGIO 2023, epoca in cui veniva posta diagnosi di sindrome ansioso depressiva da parte del C.S.M. di Lecce.” Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'assegno di invalidità civile con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/2019, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); pertanto, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari deve essere demandato all' ed il pagamento della prestazione richiesta è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . CP_2
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione del fatto che il diritto all'assegno è stato riconosciuto con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa (27.10.2021) che del ricorso giudiziario per ATP (01.08.2022).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 22.07.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza da MAGGIO 2023 e condanna l' al pagamento in favore della ricorrente CP_1 del dovuto, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 20.02.2025 Il Giudice Dott. Luca Notarangelo