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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1319/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De LU Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1319 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Benevento, alla piazza Parte_1 C.F._1
Guerrazzi n. 4, presso lo studio dell'avv. Marialuisa Cavuoto, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. elett.te dom.ta in Paolisi (Bn), alla piazza CP_1 C.F._2
Croce n. 2, presso lo studio dell'avv. Roberto Antonio Iglio, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
- Pagina 1 - MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato ha chiesto al sopra intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale con in relazione al matrimonio da loro CP_1
contratto in RP (Bn) il 2.7.1997, dal quale sono nati due figli, (11.2.1999) e LU Per_1
(5.4.2005).
Il resistente si è costituto in giudizio, non opponendosi alla domanda di separazione.
Senonché, a seguito della prima udienza del 26.9.2024, le parti hanno rinvenuto accordo, sottoscritto dalle medesime e dai rispettivi difensori in data 26.2.2025 e, pertanto, il giudice delegato ha provveduto, ai sensi dell'art. 473 bis.21, co. 3, a riservare la causa alla decisione collegiale.
In base a tale accordo:
-le parti vivranno separate con obbligo di mutuo rispetto;
-il figlio maggiore non autosufficiente LU vivrà con la madre e il padre ne contribuirà al mantenimento in misura pari ad Euro 300,00, mediante versamento alla di un assegno Pt_1
entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Benevento;
fino al completamento dei lavori per la casa coniugale, non verserà l'assegno di CP_2
mantenimento per il figlio bensì le sole spese straordinarie, mentre pagherà le utenze e le imposte della casa familiare;
solamente ultimati i lavori, inizierà a corrispondere l'assegno di mantenimento;
-la casa familiare sita in RP, alla via Leone 3, sarà suddivisa in due singole unità immobiliari e i costi di suddivisione saranno a carico del mentre le spese per il passo CP_1
carraio e per la sistemazione dell'unità abitativa assegnata alla saranno a carico di Pt_1
quest'ultima; le spese per il frazionamento catastale e il distacco delle utenze saranno, invece, sopportate dalle parti in misura eguale;
-a seguito dei lavori le parti trasferiranno la nuda proprietà delle singole unità al figlio LU, con spese di rogito da ripartire in misura eguale, e si riserveranno l'usufrutto sulle rispettive unità di appartenenza;
-il estinguerà, in unica soluzione, il mutuo gravante sulla casa familiare garantito dalla CP_1
e questa corrisponderà al primo l'esatta metà entro dieci giorni dall'avvenuto Pt_1
pagamento;
- Pagina 2 - -il veicolo ON e il veicolo ON resterà in proprietà al che ne sopporterà i costi di CP_1
finanziamento, mentre il veicolo Audi A1 resterà in proprietà della che ne sopporterà i Pt_1
costi di finanziamento;
-le liquidità bancarie resteranno nella spettanza di ciascuna parte cui appartengono;
la Pt_1
dichiara, poi, di avere prelevato dalla casa coniugale i mobili di sua appartenenza, gli altri restando nella disponibilità del CP_1
-le parti dichiarano di non avere altri beni in comune né di avere altro a pretendere l'un l'altra;
-con spese compensate e rinuncia alla solidarietà professionale.
Orbene, considerato che tali pattuizioni contenute non sono contrarie agli interessi delle parti,
a norme imperative, all'ordine pubblico e al buono costume, esse possono essere recepite nella presente sentenza.
Spese compensate come previsto dal medesimo accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. pronunzia la separazione personale tra (n. a Cesena il 5.2.1971) e Parte_1
(n. a Benevento il 14.8.1958), in relazione al matrimonio da loro contratto in CP_1
RP (Bn) il 2.7.1997, alle condizioni di cui all'accordo di conciliazione sottoscritto in data
26.2.2025;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di RP (Bn) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 2, parte II, serie A, anno 1997).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 3 - L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De LU Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1319 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Benevento, alla piazza Parte_1 C.F._1
Guerrazzi n. 4, presso lo studio dell'avv. Marialuisa Cavuoto, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. elett.te dom.ta in Paolisi (Bn), alla piazza CP_1 C.F._2
Croce n. 2, presso lo studio dell'avv. Roberto Antonio Iglio, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
- Pagina 1 - MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato ha chiesto al sopra intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale con in relazione al matrimonio da loro CP_1
contratto in RP (Bn) il 2.7.1997, dal quale sono nati due figli, (11.2.1999) e LU Per_1
(5.4.2005).
Il resistente si è costituto in giudizio, non opponendosi alla domanda di separazione.
Senonché, a seguito della prima udienza del 26.9.2024, le parti hanno rinvenuto accordo, sottoscritto dalle medesime e dai rispettivi difensori in data 26.2.2025 e, pertanto, il giudice delegato ha provveduto, ai sensi dell'art. 473 bis.21, co. 3, a riservare la causa alla decisione collegiale.
In base a tale accordo:
-le parti vivranno separate con obbligo di mutuo rispetto;
-il figlio maggiore non autosufficiente LU vivrà con la madre e il padre ne contribuirà al mantenimento in misura pari ad Euro 300,00, mediante versamento alla di un assegno Pt_1
entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Benevento;
fino al completamento dei lavori per la casa coniugale, non verserà l'assegno di CP_2
mantenimento per il figlio bensì le sole spese straordinarie, mentre pagherà le utenze e le imposte della casa familiare;
solamente ultimati i lavori, inizierà a corrispondere l'assegno di mantenimento;
-la casa familiare sita in RP, alla via Leone 3, sarà suddivisa in due singole unità immobiliari e i costi di suddivisione saranno a carico del mentre le spese per il passo CP_1
carraio e per la sistemazione dell'unità abitativa assegnata alla saranno a carico di Pt_1
quest'ultima; le spese per il frazionamento catastale e il distacco delle utenze saranno, invece, sopportate dalle parti in misura eguale;
-a seguito dei lavori le parti trasferiranno la nuda proprietà delle singole unità al figlio LU, con spese di rogito da ripartire in misura eguale, e si riserveranno l'usufrutto sulle rispettive unità di appartenenza;
-il estinguerà, in unica soluzione, il mutuo gravante sulla casa familiare garantito dalla CP_1
e questa corrisponderà al primo l'esatta metà entro dieci giorni dall'avvenuto Pt_1
pagamento;
- Pagina 2 - -il veicolo ON e il veicolo ON resterà in proprietà al che ne sopporterà i costi di CP_1
finanziamento, mentre il veicolo Audi A1 resterà in proprietà della che ne sopporterà i Pt_1
costi di finanziamento;
-le liquidità bancarie resteranno nella spettanza di ciascuna parte cui appartengono;
la Pt_1
dichiara, poi, di avere prelevato dalla casa coniugale i mobili di sua appartenenza, gli altri restando nella disponibilità del CP_1
-le parti dichiarano di non avere altri beni in comune né di avere altro a pretendere l'un l'altra;
-con spese compensate e rinuncia alla solidarietà professionale.
Orbene, considerato che tali pattuizioni contenute non sono contrarie agli interessi delle parti,
a norme imperative, all'ordine pubblico e al buono costume, esse possono essere recepite nella presente sentenza.
Spese compensate come previsto dal medesimo accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. pronunzia la separazione personale tra (n. a Cesena il 5.2.1971) e Parte_1
(n. a Benevento il 14.8.1958), in relazione al matrimonio da loro contratto in CP_1
RP (Bn) il 2.7.1997, alle condizioni di cui all'accordo di conciliazione sottoscritto in data
26.2.2025;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di RP (Bn) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 2, parte II, serie A, anno 1997).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 3 - L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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