Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1841/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 11.10.2023
DA
(C.F. ), con i procc.domm. Avv.ti Adolfo Parte_1 C.F._1
Giuseppe Righetti ( ) e Alberto Righetti ( , per C.F._2 C.F._3
mandato allegato all'atto di citazione d'appello
Appellante
CONTRO
(C.F. ), con il proc.dom. Avv. Tosi Filippo, (C.F. CP_1 C.F._4
, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado C.F._5
Appellato
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
di Verona
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 13.01.25 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Nel merito:
previo accertamento dei fatti esposti in premessa di citazione d'appello, riformare, revocare e/o annullare la sentenza n. 1353/2023, pubblicata il 4/07/23, del Tribunale di Verona, nella parte in cui: I) condanna il sig. al risarcimento del danno liquidato in €. 116.653,00= Parte_1
oltre interessi;
II) non accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata dal sig. ; Parte_1
III) condanna il sig. alla rifusione delle spese di causa liquidate in €. 10.860,00 Parte_1
oltre accessori nonché al rimborso della C.T.U.
Spese di entrambi i giudizi rifuse”.
Per l'appellato:
“Ogni contraria o diversa istanza eccezione o deduzione disattesa
In via principale
1) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia rigettare l'impugnazione proposta da
[...]
in quanto infondata e/o inammissibile, confermando integralmente la sentenza N. Parte_1
1353/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona nella persona della Dott.ssa Claudia Dal Martello
in data 27 giugno 2023 e pubblicata in data 4 luglio 20213, nel procedimento iscritto al N.
2010/2021 R.G..
2) Con il favore delle spese”.
pagina 2 di 12 Per il P.G.:
“Confermarsi il provvedimento di primo grado”
Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 26.02.21, il sig. conveniva in giudizio il sig. CP_1
formulando nei suoi confronti domanda di accertamento della paternità e Parte_1
conseguente richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza della privazione del rapporto parentale.
Rilevava che era nato a [...] una relazione sentimentale tra il e la sig. Parte_1 CP_2
nel 1965 e che, sebbene la madre avesse in più occasioni informato il della
[...] Parte_1
nascita del figlio, costui se ne sarebbe sempre disinteressato.
2. il si costituiva nel giudizio di primo grado negando di essere il padre biologico Parte_1
dell'attore, anche in considerazione del fatto che all'epoca la – con la quale non aveva CP_1
avuto rapporti intimi (poi ammessi) - aveva altra relazione sentimentale, motivo per cui mai avrebbe potuto pensare di essere il padre del . Sosteneva, poi, che mai prima di allora era CP_1
stato informato dell'asserito rapporto parentale che lo legava al sig. , salvo poi riferire di CP_1
averlo appreso in occasione del funerale di sua cognata. Eccepiva l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie dell'attore, poiché era trascorso molto tempo da quando il aveva CP_1
raggiunto la consapevolezza emotiva necessaria per esercitare il diritto al risarcimento, avendo costui agito in giudizio solo all'età di 55 anni.
3.La causa veniva istruita a mezzo di CTU, espletata in data 24.06.22 ed a mezzo di prova orale per interrogatorio del e per testimoni. Parte_1
Con sentenza n. 1353/2023, il Tribunale di Verona, in parziale accoglimento delle pretese del sig.
, accertava la paternità biologica del convenuto e lo condannava a pagare CP_1 Parte_1
pagina 3 di 12 al a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di € 116.653,00 oltre CP_1
interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Rigettava la domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e condannava il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite e di CTU.
3.1-Quanto alla “consapevolezza della procreazione” in capo al , rilevava il Parte_1
comportamento contraddittorio di costui, il quale pur inizialmente escludendo di avere avuto rapporti intimi con la madre dell'attore, ne ha invece poi ammesso la consumazione in sede di interrogatorio e, diversamente da quanto rilevato nei suoi scritti in cui aveva affermato di aver avuto notizia della possibile paternità solo con la notifica dell'atto di citazione, in corso di interpello aveva invece riferito di avere appreso per la prima volta di tale circostanza nel 2019, in occasione del funerale della cognata. Rigettava l'eccezione di incapacità a testimoniare della sig.ra , madre dell'attore, in quanto irrilevante nella specie, poiché “In tema di CP_1
dichiarazione giudiziale della paternità naturale, nell'ipotesi di maggiore età di colui che
richiede l'accertamento non può configurarsi un interesse principale ad agire della madre
naturale ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. civ., non essendo in tale evenienza ravvisabile
un obbligo legale di assistenza o mantenimento nei confronti del figlio..”; con ciò evidenziando il contenuto delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di audizione testimoniale. Rilevava che i testimoni sentiti, appartenenti alla cerchia dei familiari del convenuto, avevano dato atto della sussistenza di voci di paese al riguardo. Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da privazione del rapporto parentale, osservava che, in caso di accertamento giudiziale della paternità, il diritto del figlio a tale risarcimento decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del rapporto di filiazione. Riconosceva poi la sussistenza del danno non patrimoniale sofferto dall'attore, poiché “la protratta mancanza
pagina 4 di 12 della figura paterna ha di per sé privato il figlio dell'assistenza morale e materiale del padre, del
suo contributo all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento, con inevitabili conseguenze sul
piano emotivo, psicologico e sociale”; ricorrendo per la liquidazione a criteri di tipo equitativo individuati nelle Tabelle di Milano 2021 per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e così stabilendo la riduzione di 1/3 dell'importo preteso, considerando “il lungo tempo
trascorso dalla nascita all'iniziativa giudiziale assunta” quando il aveva 55 anni. Non CP_1
riconosceva il danno patrimoniale.
4. Avverso tale sentenza il proponeva appello, con atto di citazione notificato in data Parte_1
11.10.23, chiedendone la riforma previa sospensione della provvisoria esecutorietà per i seguenti motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale
lo ha condannato al risarcimento del danno non patrimoniale senza che sia stata provata la conoscenza della gravidanza della , della nascita dell'appellato e della conoscenza della CP_1
sua presunta paternità. In particolare:
4.1.1- contesta l'attendibilità della teste - madre dell'appellato e che all'epoca era legata a CP_1
altro uomo - la quale ha reso dichiarazioni contraddittorie e che ha riferito di aver parlato con la cognata del e non direttamente con quest'ultimo circa la paternità dello stesso. Inoltre Parte_1
ha riferito di avere visto l'odierno appellante per l'ultima volta all'ospedale di Mantova, durante la gravidanza, per poi affermare invece di averlo visto quando il figlio aveva tre anni e mezzo;
4.1.2-L'appellante nega, poi, di aver mai affermato in sede di interpello di aver avuto rapporti intimi con la sig.ra e che, in ogni caso, anche se avvenuti, non erano indice sicuro di CP_1
sospetta sua paternità. La sentenza ha richiamato affermazioni del procuratore ad litem che non possono costituire prova;
pagina 5 di 12 4.1.3-Ulteriormente, rileva che il Tribunale non ha tenuto conto delle dichiarazioni degli altri testi e e sostiene che nessun rilievo ha la fotografia dell'odierno appellato Testimone_1 Tes_2
nella disponibilità della madre dell'appellante.
4.1.4-Quanto alla liquidazione del danno, rileva che nella specie nessuna allegazione e prova concreta sono state fornite dall'originario attore, il quale si sarebbe limitato a un generico riferimento alla privazione della figura paterna;
4.1.5-Censura anche il quantum determinato dal giudice di prime cure che avrebbe erroneamente preso come riferimento le tabelle del Tribunale di Milano 2021 (relative al danno non patrimoniale da perdita di un congiunto). Rileva che tali tabelle non tengono adeguatamente conto che i fatti considerati nella determinazione si erano verificati nel 1966, con valori economici diversi.
Sotto tale ultimo profilo, evidenziava che, se l'appellato avesse di fatto subito un grave pregiudizio per essere cresciuto senza il padre, non avrebbe atteso i 55 anni per agire in giudizio per l'accertamento di paternità.
4.2. Con il secondo motivo l'appellante censura il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, l'erroneità nell'individuazione del relativo dies a quo e dei presupposti di maturazione, dolendosi della violazione dell'art. 2967 c.c. Ciò in quanto il sig. aveva CP_1
sempre saputo che il è suo padre ed egli ha raggiunto l'autonomia economica all'età di Parte_1
18 anni e quindi nel 1984, anno in cui avrebbe potuto proporre l'azione risarcitoria, proposta invece solo nel 2021, oltre il termine quinquennale di prescrizione. Evidenzia sul punto che, se l'appellato avesse di fatto subito un grave pregiudizio per essere cresciuto senza il padre, non avrebbe atteso i 55 anni per agire in giudizio per l'accertamento di paternità.
4.3. Con il terzo motivo il censura l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Parte_1
pagina 6 di 12 Tribunale lo ha condannato al pagamento delle spese legali, mentre avrebbe dovuto compensarle parzialmente per aver respinto la domanda della sig.ra in relazione al danno patrimoniale CP_1
preteso ed in punto quantum di danno non patrimoniale indicato in € 165.960,00.
5. Si costituiva in grado di appello il sig. , chiedendo preliminarmente il rigetto CP_1
dell'istanza di inibitoria e nel merito contestando i motivi di gravame in quanto infondati.
6. Venivano trasmessi gli atti al P.G. che ha concluso come in epigrafe.
7. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, la causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 13.1.25 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
8. L'appello è fondato e va dunque accolto.
8.1.Si dà anzitutto atto del passaggio in giudicato dei capi relativi all'accertamento della paternità
biologica in capo all'appellante e al rigetto della richiesta di danno patrimoniale preteso dal sig.
, in quanto non devoluti in appello. CP_1
Quanto al danno non patrimoniale asseritamente patito dall'appellato, va premesso che il presupposto di tale pretesa, ossia la consapevolezza da parte del della procreazione, Parte_1
risulta provata dall'istruttoria orale svolta in primo grado.
Va esclusa la nullità della testimonianza di , non incapace di testimoniare (cfr. Cass CP_2
n. 12198 del 17/07/2012 richiamata dal primo giudice) e dovendosene altresì escludere l'inattendibilità non ravvisandosi contraddittorietà nelle sue dichiarazioni, né tanto meno nella sua condotta.
Ella ha invero – a differenza di quanto preteso dall'appellante – chiaramente riferito – di aver comunicato al che il bimbo che portava in grembo era suo. Parte_1
pagina 7 di 12 In particolare, la Piazza, sub capitolo c della memoria istruttoria dell'attrice: “Vero che la sig.ra
, accortasi di essere incinta, informava del fatto il sig. il quale da CP_2 Parte_1
subito rifiutava l'assunzione di qualsiasi responsabilità nei confronti del nascituro”, riferiva:
“Quando ero incinta, sono andata all'ospedale di Mantova e lui è venuto a trovarmi là, in
ostetricia, con sua sorella, di cui non ricordo il nome in questo momento. Io ero stata ricoverata
perché avevo un problema all'utero ed ero incinta. Questo è successo prima che partorissi. Dopo
di allora non l'ho più visto, anche se mi aveva promesso che mi sarebbe venuto a prendere”.
In relazione poi al capitolo f della memoria istruttoria dell'attrice “Vero che la sig.ra CP_2
da subito informò il sig. che il bambino che aveva messo al mondo era
[...] Parte_1
stato da lui concepito”, ribadiva ulteriormente: “Io senz'altro dissi a che il figlio era suo Pt_1
all'ospedale, poi io non l'ho più visto fino a che non aveva tre anni e mezzo. Pt_1 CP_1 Pt_1
è venuto li, e mio figlio che sapeva tutto, lo ha chiamato “mio padre, mio padre”. E ricordo che
lo portò a farsi fare un vestito nuovo. E lo ha portato al supermercato ed è torno con un Pt_1
carrello di roba. Questo quando aveva tre anni e mezzo”. CP_1
Risulta dunque provato che l'appellante avesse appreso in ospedale la notizia della gravidanza e ne fosse consapevole;
con ciò non rilevando in termini di responsabilità, come condivisibilmente assume l'appellato, il fatto che la nel corso degli anni non avesse comunicato CP_1
ripetutamente al il fatto di essere padre. Parte_1
Non è pertanto condivisibile la tesi del che nega di essere stato a conoscenza della Parte_1
procreazione, posto che lo sapeva ancor prima che nascesse. CP_1
8.1.2.Nè quanto sopra è smentito dalla altre testimonianze assunte, tanto più che le stesse hanno dato atto che in paese vi fossero voci circa il fatto che il “avesse un altro figlio”. Parte_1
A ciò si aggiunge che il tribunale ha anche tenuto correttamente in considerazione, quale indizio,
pagina 8 di 12 la foto raffigurante la nonna paterna nella disponibilità dell'appellato.
8.2.Tanto chiarito in ordine alla conoscenza che il aveva della sua paternità, è però da Parte_1
evidenziarsi che il danno non patrimoniale da illecito endofamiliare de quo, per essere accertato e determinato nel suo ammontare, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva;
non potendo ammettersi la risarcibilità di un danno “in re ipsa”.
Sul punto, si richiama la recente pronuncia della Cassazione n. 6518/2020, che ha ribadito che
“l'illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle
dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della
persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in
quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole
probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. È
affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c.
che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini
risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una
condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità
risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto
giuridico della responsabilità extracontrattuale non sia provato anche il concorso del terzo
ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato” (in tal senso, si richiamano altresì,
Cassazione nn. 11200, 28989, 2788/2019, nn. 9385, 7513/2018).
Anche di recente la Suprema Corte ha affermato che “nel dare rilievo ai danni causati al figlio
dalla assenza del genitore non si afferma la sussistenza del danno in re ipsa, ma si accerta,
anche ricorrendo a presunzioni, il danno conseguenza…; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve
pagina 9 di 12 procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del
danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime
di esperienza e le presunzioni, al fine di valutare distintamente le conseguenze subite dal
danneggiato sotto i profili indicati (Cass. 23469/2018, Cass. 901/2018)”. Pertanto, occorre che la parte evidenzi tutti gli elementi di fatto dai quali poter desumere che il figlio abbia subito, a causa di tale atteggiamento di indifferenza e disinteresse del genitore, danni morali e materiali nel corso degli anni, salvo poi, non potendo gli stessi essere provati nel loro preciso ammontare, liquidarli il giudice equitativamente dando conto dei dati di fatto emersi nel processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati (Cass. n. 8213/2013; cfr. Cass. 14770/2024 in motivazione).
8.2.1.Ebbene, nella specie, come correttamente deduce l'appellante, non solo manca la prova
(anche solo presuntiva), ma manca anche l'allegazione di fatti specifici da cui dedurre la sussistenza del danno non patrimoniale lamentato dal e il suo nesso causale rispetto al CP_1
comportamento del . Parte_1
L'appellato si è limitato in sede di comparsa di costituzione di primo grado a generiche affermazioni, comunque disancorate dagli effettivi (presunti) lamentati pregiudizi subiti e che attengono specificatamente al Piazza: “il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un
figlio e la protratta mancanza della figura paterna, privano di per sé il figlio stesso
dell'assistenza morale e materiale del padre e del di lui contributo all'educazione ed
all'istruzione, con inevitabili conseguenze sul piano emotivo e psicologico. Dalla lesione di tali
diritti, tutelati dalla Costituzione oltre che dal diritto internazionale, ne deriva un pregiudizio
risarcibile con criteri di tipo equitativo, che vanno individuati per prassi nelle Tabelle per il
risarcimento del danno da perdita parentale, svolti i correttivi del caso”.
pagina 10 di 12 Non vi sono neppure state ulteriori più dettagliate allegazioni nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, nella prima memoria ex art. 183, comma 6 cpc.
Non è peraltro sufficiente affermare che “nella vicenda per cui è causa tale voce di danno...in
verità sussiste e scaturisce dalla privazione del rapporto genitoriale” (v. comparsa di costituzione di primo grado) poiché la mera relazione di consanguineità non è da sola bastevole ad integrare un danno risarcibile.
Conseguentemente, in accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza di primo grado laddove ha riconosciuto al il danno non patrimoniale. CP_1
8.3. Tanto chiarito circa l'insussistenza nella specie di una posta di danno non patrimoniale riconoscibile all'appellato, ne risulta assorbito il terzo motivo di appello. In ogni caso è da rilevarsi che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è infondata dato che
“l'accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti
connessi a tale status, perché prima di tale momento non vi è pronuncia sullo status e quindi la
domanda risarcitoria da parte del figlio e quella di rimborso delle spese sostenute per il
mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppongono tale accertamento e
non sono utilmente azionabili se non dal momento in cui diviene definitiva la sentenza di
accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della
decorrenza della ordinaria prescrizione decennale” (Cassazione 28330/2020).
Nella specie, lo status è stato accertato in seguito alla pronuncia in tale sede impugnata, pertanto la prescrizione del diritto al risarcimento de quo decorre dall'anno 2023.
8.4.Da ultimo, per quanto attiene alla censura relativa alle spese di lite e di CTU, va rilevato che la sentenza di primo grado non è stata impugnata laddove ha accertato la paternità biologica del e che era stata reiteratamente contestata, tanto che è stato necessario disporre CTU. Vi Parte_1
pagina 11 di 12 è, poi, il rigetto delle domande risarcitorie e l'accoglimento dell'appello sul punto (danno non patrimoniale, essendo già stata respinta in primo grado la domanda relativa al danno patrimoniale, senza che su punto sia stato proposto appello incidentale). Tanto giustifica la compensazione delle spese processuali di primo e di secondo grado.
8.4.1.Gli oneri di CTU rimangono invece in capo al , in quanto l'ausilio dell'Esperto è Parte_1
stato necessario a fronte della contestazioni del di essere padre biologico del , ciò Parte_1 CP_1
che invece è risultato provato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-in accoglimento dell'appello per quanto di ragione e in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Verona n. 1353/2023, che per il resto conferma, rigetta la domanda di avanzata nei confronti di di risarcimento del danno non CP_1 Parte_1
patrimoniale;
2- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di primo e di secondo grado.
Venezia, 20 gennaio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 12 di 12