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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/10/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8390/2023 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 8392/2023 R.G., e vertente TRA
, rapp.ti e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv.to Alessandro Verre e Irene Abignente;
-ricorrenti -
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa CP_1 dagli avv.ti Gemma Maresca e Agnese Grassia;
, in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'avv. Annalisa Sarnataro;
- resistenti- MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano l'intestato Tribunale premettendo di esser dirigenti medici pediatrici in servizio, rispettivamente, il dott. presso l' di e, la dott.ssa Parte_1 Controparte_3 CP_2
, presso l'AORN Santobono – Pausilipon. Pt_2
Esponevano inoltre:
- Che le aziende sanitarie convenute avevano sottoscritto, in data 18.3.2021, apposita convenzione per prestazioni aggiuntive da effettuarsi presso i presidi ospedalieri di Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, giusta delibera n. 510 del 19.3.2021;
- Che, la durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 7 della citata Convenzione, decorreva dal 18.3.2021 con possibilità di rinnovo “previa formale richiesta da parte del Rappresentante Legale dell' ; CP_1 - Che il P.O. di Sessa Aurunca, tramite il suo responsabile , su Parte_3 sollecitazione e avallo del Primario del Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Aversa aveva continuato a richiedere ai ricorrenti, alla scadenza della convenzione, prestazioni sanitarie specialistiche per lo svolgimento di attività di consulenza esterna;
- Di esser stati contattati, a tal fine, direttamente dal Responsabile Parte_3 del Presidio Ospedaliero “San Rocco” di Sessa Aurunca, dott. con il quale si Per_1 era anche provveduto alla determinazione e calendarizzazioni dei turni avveniva (sempre in accordo e previa autorizzazione del proprio responsabile presso l'
[...]
Parte_4
- Di aver, pertanto, svolto turni fuori orario di servizio di 12 ore presso il P.O. di Sessa Aurunca, segnatamente, il dott. , nelle giornate del 4.9.2021, 6.9.2021 Parte_1
6.10.2021, 25.10.2021, 20.11.2021 e 12.1.2022, la dott.ssa , nelle giornate del 24, Pt_2
25 e 26 maggio 2021; 25, 26 e 27 giugno 2021; 16, 17 e 18, 26, 27 e 29 luglio 2021; 6, 9, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29 agosto 2021; 20, 21, 22 settembre 2021; 15, 16, 17 ottobre 2021; 26, 27, 28 novembre 2021; 6, 9, 17, 18, 19 dicembre 2021; 15, 16, 17 gennaio 2022; 4, 5, 6, 11, 12 e 13 febbraio 2022;
- Di aver richiesto il pagamento dei compensi maturati per le prestazioni di fatto rese presso il PO di Sessa Aurunca interessando del problema, ciascuno per suo titolo e responsabilità, sia l' che l' , con lettere di diffida del CP_1 Parte_4
12.7.2022, 24.10.2022 e 16.102023;
- Di di non aver ricevuto, per i suindicati turni, alcun compenso, poiché parte delle prestazioni erano state rese fuori dal periodo coperto da Convenzione non erano più liquidabili (come da Determinazioni Dirigenziali n. 248/2022 e n. 2251/2022. Ciò premesso, osservavano, a supporto delle proprie difese, di aver maturato il diritto a vedersi corrisposti i compensi per i turni svolti in regime di convenzione e, in ogni caso, il diritto, ex art. 2126 c.c., al pagamento delle ulteriori prestazioni di fatto rese, a prescindere dalla validità formale della convenzione Concludevano, pertanto, chiedendo, previo accertamento dell'avvenuto svolgimento delle prestazioni nei giorni indicati:
- il dott. , “condannare l' e l' ciascuno per suo titolo Parte_1 CP_1 Parte_4
e/o ragione, a corrispondergli le retribuzioni maturate per l'importo di € 4.320,00 o la diversa maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia”;
- la dott.ssa “condannare l' e l' ciascuno per suo titolo Pt_2 CP_1 Parte_4
e/o ragione, a corrisponderle le retribuzioni maturate per l'importo di € 29.520,00 o la diversa maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia”. Con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli;
sempre, preliminarmente, eccepiva, il proprio difetto di legittimazione passiva invocando quanto statuito nella Convenzione stipulata con l'
[...]
; deduceva, in ogni caso, l'infondatezza della domanda nel merito Parte_4 assumendo che i compensi per le prestazioni rese nei mesi successivi alla scadenza della Convenzione non fossero dovuti in assenza di formale proroga dei termini della stipulata convenzione;
precisava, quanto alla posizione della dott.ssa , che i compensi per le Pt_2 prestazioni dalla stessa rese nei mesi di luglio e agosto 2021 erano già stati liquidati all'
[...]
con lista di liquidazione n. 7490 del 27.04.2023. Parte_4
Si costituiva, altresì, in giudizio l' , evidenziando l'infondatezza della Parte_4 domanda azionata nei suoi confronti;
assumeva, in particolare, che secondo quanto statuito nella Convenzione stipulata, il compenso per le prestazioni in discorso da svolgersi presso i presidi ospedalieri della sarebbe “confluito” da detta a quella di Na2 CP_1
Nord; pertanto, l'unico soggetto legittimato passivo a dover provvedere al pagamento delle prestazioni in convenzione era l' essendo, quest'ultima, l'unica ad aver CP_1 beneficiato delle prestazioni lavorative dei ricorrenti. La causa, fallito il tentativo di conciliazione, è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, e viene decisa, previa riunione dei procedimenti, mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato, nei limiti che di seguito si espongono. COMPETENZA PER TERRITORIO Va vagliata preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle convenute, che invocano la competenza del Tribunale di Napoli in ragione del disposto di cui al comma 5 dell'art. 413 c.p.c. L'eccezione è infondata, atteso che oggetto di causa sono retribuzioni relative ad incarichi ormai conclusi ed effettuati tutti presso il P.O. di Sessa Aurunca, cadente nel circondario dell'adito Tribunale. MERITO – FATTISPECIE OGGETTO DI CAUSA Passando ad esaminare il merito del ricorso, va rilevato che è incontestato tra le parti che i ricorrenti abbiano svolto attività professionale in favore dell' in costanza e CP_1 successivamente alla scadenza della Convenzione stipulata a tale scopo tra le aziende sanitarie convenute. L'assunto, oltreché non contestato, risulta corroborato da solido compendio probatorio, costituito dalle certificazioni allegate ai ricorsi e sottoscritte dai responsabili dei rispettivi reparti. Dall'esame dei documenti si evince che il Dott.
ha effettuato turni presso il P.O. di Sessa Aurunca nelle giornate del 4.9.2021, Parte_1 6.9.2021 6.10.2021, 25.10.2021, 20.11.2021 e 12.1.2022 (come da certificazioni sottoscritte e rilasciate dal Responsabile UOSD del PO di Sessa Aurunca, dott. , mentre la Per_1 dott.ssa , presso il medesimo plesso ospedaliero, ha svolto turni nelle giornate di 16, Pt_2
17 e 18, 26, 27 e 29 luglio 2021; del 6, 9, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29 agosto 2021; 20, 21, 22 settembre 2021; 15, 16, 17 ottobre 2021; 26, 27, 28 novembre 2021; 6, 9, 17, 18, 19 dicembre 2021; 15, 16, 17 gennaio 2022; 4, 5, 6, 11, 12 e 13 febbraio 2022 (come da certificazioni sottoscritte e rilasciate dal Responsabile UOSD del PO di Sessa Aurunca, dott.
). Per_1
Pacifica, allora, l'avvenuta effettuazione della prestazione professionale da parte dei ricorrenti, dipendenti della , in favore dell è necessario Parte_4 CP_1 individuare il soggetto tenuto al pagamento dei compensi spettanti ai ricorrenti. A tal fine è necessario distinguere, per ciascun ricorrente, i turni effettuati in costanza di convenzione da quelli effettuati durante il periodo in cui essa era scaduta. SUI TURNI EFFETTUATI DURANTE IL PERIODO DI VIGENZA DELLA CONVENZIONE Quanto ai primi (turni effettuati fino al 18.09.21) essi devono essere retribuiti nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Convenzione stessa. Sul punto, si evince chiaramente dal tenore letterale della Convenzione stipulata tra le convenute in data 18.03.2021, e risulta confermato dalle argomentazioni sviluppate con le memorie di costituzione delle resistenti, che “il pagamento delle relative competenze dovrà avvenire mensilmente in base alla liquidazione disposta dalle Direzioni presso cui le attività verranno espletate” (art. 4), ma “i compensi pattuiti affluiranno all' di appartenenza del sanitario erogatore. Pt_5
Mensilmente l' invierà i resoconti delle prestazioni rese da ciascun consulente indicando gli CP_1 accessi mensili effettuati e le ore svolte per ciascun turno di servizio. Tanto per le verifiche di propria competenza e al fine di consentire l'emissione di fattura” (art. 6). Tanto premesso è evidente che per i turni effettuati durante la perdurante vigenza della Convenzione (quindi fino al 18.09.2021) il soggetto tenuto alla erogazione delle somme è la
, previa fatturazione da parte dell' (regolarmente effettuata). Parte_4 CP_1
Orbene, in proposito occorre distinguere tra la posizione della Dott.ssa e quella del Pt_2
Dott. . Parte_1 ott. fino al settembre 2021 Per_2 Parte_1
Sulla scorta delle argomentazioni innanzi svolte è necessario concludere nel senso che il legittimato passivo della richiesta del lavoratore, relativamente a tale segmento temporale, sia la , tenuta al pagamento diretto al proprio dipendente in forza della Parte_4 convenzione stipulata in data 18.03.2021, artt. 4 e 6 già citati. Il mancato pagamento da parte dell' invero, rileva solo nei rapporti interni tra CP_1 le convenute (non essendo stato oggetto di alcuna domanda riconvenzionale nel presente giudizio) e non nei confronti del ricorrente. In ordine al quantum dovuto, la , per i turni svolti dal Dott. Parte_4 Parte_1 durante la vigenza della convenzione (4.9.2021, 6.9.2021), va condannata a corrispondere allo stesso la somma complessiva di euro 1.440,00, per come evincibile dai conteggi effettuati dal ricorrente (e non contestati) nonché dal tenore letterale della convenzione stipulata e dalla documentazione contabile in atti. ott.ssa fino al settembre 2021 Per_2 Pt_2
Con riguardo alla dott.ssa , invece, è allegato alla memoria di costituzione della Pt_2 [...]
cedolino relativo al mese di settembre 2024, contenente l'indicazione ed il Parte_4 pagamento della somma di euro 12.966,00 per “CONSUL.ESTER.”. L'assunto (ed il relativo documento probante) non risulta contestato dalla ricorrente e trova ulteriore conferma nella documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' CP_1
(anch'essa non oggetto di contestazione da parte della ricorrente). In relazione ai turni effettuati dalla Dott.ssa fino al 18.09.2021 (data di scadenza Pt_2 della Convenzione) va, allora, dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando le somme regolarmente erogate, sebbene con notevole ritardo ed in epoca successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo. SUI TURNI EFFETTUATI DOPO LA SCADENZA DELLA CONVENZIONE Occorre, a questo punto, esaminare le richieste attoree riguardanti il periodo successivo alla scadenza della convenzione. Preliminarmente è necessario puntualizzare che non può configurarsi, per come richiesto dai ricorrenti, una proroga tacita della Convenzione, essendo tale evenienza espressamente esclusa dal tenore letterale del documento (che impone la proroga formale). Sgomberato il campo da tale questione, bisogna evidenziare che i ricorrenti hanno svolto la prestazione in favore e su espressa richiesta dell' come evincibile dagli CP_1 screenshot delle conversazioni intercorse tra i ricorrenti e il personale medico del P.O. Di Sessa Aurunca, mai contestate dall' Del pari, è evidente la sussistenza della CP_1 autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni da parte dei ricorrenti da parte della
[...]
, della quale i ricorrenti sono dipendenti, stante la mancata contestazione sul Parte_4 punto dell' all'atto della costituzione in giudizio. Pt_6
Va, allora, affermato che il compenso richiesto dagli istanti in relazione ai turni effettuati dal 19.09.21 va posto a carico dell' che, pur consapevole (come si evince dal CP_1 documento a firma del Dott. innanzi richiamato) ha continuato a richiedere le CP_4 prestazioni lavorative dei ricorrenti. Sul punto occorre precisare che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13391/23 richiamata nella memoria di costituzione dell' non è applicabile al caso di CP_1 specie, in quanto resa con riguardo al peculiare caso dei medici convenzionati. Il Dott.
e la Dott.ssa , invece, sono dirigenti medici dipendenti dell' Parte_1 Pt_2 Parte_4
. Come tali, non vi sono ostacoli a ritenere configurabile una prestazione lavorativa
[...] di fatto, ai sensi dell'art. 2126 c.c. e della quale ricorrono, nel caso di specie, tutti i presupposti fondanti (richiesta formale del datore di lavoro, effettuazione della prestazione, inserimento nei turni di lavoro, autorizzazione allo svolgimento). Invero, previa richiesta della e sulla scorta di erronee rassicurazioni in ordine CP_1 alla imminente proroga della convenzione, ai ricorrenti venivano richieste prestazioni professionali poi effettuate e non retribuite. Ad ogni buon conto si da atto che sussisterebbero anche gli estremi per la configurazione di una prestazione libero professionale, alla stregua dell'arresto giurisprudenziale invocato dall' , essendovi espressa richiesta in tal senso dell' CP_1
In relazione a tale segmento di domanda, allora, va condannata al pagamento del dovuto direttamente l' alla quale soltanto deve ascriversi l'iniziativa nel richiedere la CP_1 prestazione lavorativa agli istanti ed in favore della quale soltanto è stata svolta la prestazione. Turni Dott. da ottobre 2021 Parte_1
Sulla scorta delle argomentazioni innanzi svolte va, allora, premesso che il Dott.
risulta aver svolto in favore dell' le seguenti prestazioni non Parte_1 CP_1 retribuite, in epoca successiva alla scadenza della convenzione: 6.10.2021, 25.10.2021, 20.11.2021, 12.1.2022. In ordine al quantum dovuto, la somma da versare al ricorrente è pari ad euro 2.880,00. Anche in tal caso, infatti, gli importi non risultano oggetto di specifica contestazione e devono essere retribuiti in conformità con i parametri stabiliti dalla Convenzione, da applicare in via parametrica. L' pertanto, va condannata al pagamento di tale somma nei confronti CP_1 dell'istante. ott.ssa da ottobre 2021 Per_2 Pt_2
In relazione alla posizione della dott.ssa va, invece, premesso che ella risulta aver Pt_2 svolto in favore dell' le seguenti prestazioni non retribuite, in epoca successiva CP_1 alla scadenza della convenzione: 20, 21, 22 settembre 2021; 15, 16, 17 ottobre 2021; 26, 27, 28 novembre 2021; 6, 9, 17, 18, 19 dicembre 2021; 15, 16, 17 gennaio 2022; 4, 5, 6, 11, 12 e 13 febbraio 2022. In ordine al quantum dovuto, la somma da versare al ricorrente è pari ad euro 16.560,00. Anche in tal caso, infatti, gli importi non risultano oggetto di specifica contestazione e devono essere retribuiti in conformità con i parametri stabiliti dalla Convenzione, da applicare in via parametrica. L' pertanto, va condannata al pagamento di tale somma nei confronti CP_1 dell'istante. SPESE DI LITE Residua, allora, unicamente il governo delle spese di lite. Esse sono poste in solido a carico delle resistenti. La statuizione, invero, comprende la condanna, sulla base del principio della soccombenza virtuale, anche con riguardo alle somme pagate dall' dopo il deposito del ricorso in favore della dott.ssa , Parte_4 Pt_2 stante il notevole ritardo nel pagamento degli emolumenti, avvenuto comunque dopo il deposito del ricorso. Le spese sono liquidate, in ragione dei valori indicati dal DM 147/22, come da dispositivo e sono poste in solido a carico delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_4 Parte_2
[...]
2) In accoglimento del ricorso proposto da , condanna Parte_2 CP_1 al pagamento nei confronti della stessa della somma di euro 16.560,00, oltre accessori di legge;
3) In accoglimento del ricorso proposto da condanna Parte_1 Parte_4
al pagamento allo stesso della somma di euro 1.440,00, oltre accessori di
[...] legge;
4) In accoglimento del ricorso proposto da condanna Parte_1 CP_1 al pagamento allo stesso della somma di euro 2.880,00, oltre accessori di legge;
5) Condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti di che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute;
6) Condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti di che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi Parte_2 professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8390/2023 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 8392/2023 R.G., e vertente TRA
, rapp.ti e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv.to Alessandro Verre e Irene Abignente;
-ricorrenti -
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa CP_1 dagli avv.ti Gemma Maresca e Agnese Grassia;
, in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'avv. Annalisa Sarnataro;
- resistenti- MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano l'intestato Tribunale premettendo di esser dirigenti medici pediatrici in servizio, rispettivamente, il dott. presso l' di e, la dott.ssa Parte_1 Controparte_3 CP_2
, presso l'AORN Santobono – Pausilipon. Pt_2
Esponevano inoltre:
- Che le aziende sanitarie convenute avevano sottoscritto, in data 18.3.2021, apposita convenzione per prestazioni aggiuntive da effettuarsi presso i presidi ospedalieri di Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, giusta delibera n. 510 del 19.3.2021;
- Che, la durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 7 della citata Convenzione, decorreva dal 18.3.2021 con possibilità di rinnovo “previa formale richiesta da parte del Rappresentante Legale dell' ; CP_1 - Che il P.O. di Sessa Aurunca, tramite il suo responsabile , su Parte_3 sollecitazione e avallo del Primario del Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Aversa aveva continuato a richiedere ai ricorrenti, alla scadenza della convenzione, prestazioni sanitarie specialistiche per lo svolgimento di attività di consulenza esterna;
- Di esser stati contattati, a tal fine, direttamente dal Responsabile Parte_3 del Presidio Ospedaliero “San Rocco” di Sessa Aurunca, dott. con il quale si Per_1 era anche provveduto alla determinazione e calendarizzazioni dei turni avveniva (sempre in accordo e previa autorizzazione del proprio responsabile presso l'
[...]
Parte_4
- Di aver, pertanto, svolto turni fuori orario di servizio di 12 ore presso il P.O. di Sessa Aurunca, segnatamente, il dott. , nelle giornate del 4.9.2021, 6.9.2021 Parte_1
6.10.2021, 25.10.2021, 20.11.2021 e 12.1.2022, la dott.ssa , nelle giornate del 24, Pt_2
25 e 26 maggio 2021; 25, 26 e 27 giugno 2021; 16, 17 e 18, 26, 27 e 29 luglio 2021; 6, 9, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29 agosto 2021; 20, 21, 22 settembre 2021; 15, 16, 17 ottobre 2021; 26, 27, 28 novembre 2021; 6, 9, 17, 18, 19 dicembre 2021; 15, 16, 17 gennaio 2022; 4, 5, 6, 11, 12 e 13 febbraio 2022;
- Di aver richiesto il pagamento dei compensi maturati per le prestazioni di fatto rese presso il PO di Sessa Aurunca interessando del problema, ciascuno per suo titolo e responsabilità, sia l' che l' , con lettere di diffida del CP_1 Parte_4
12.7.2022, 24.10.2022 e 16.102023;
- Di di non aver ricevuto, per i suindicati turni, alcun compenso, poiché parte delle prestazioni erano state rese fuori dal periodo coperto da Convenzione non erano più liquidabili (come da Determinazioni Dirigenziali n. 248/2022 e n. 2251/2022. Ciò premesso, osservavano, a supporto delle proprie difese, di aver maturato il diritto a vedersi corrisposti i compensi per i turni svolti in regime di convenzione e, in ogni caso, il diritto, ex art. 2126 c.c., al pagamento delle ulteriori prestazioni di fatto rese, a prescindere dalla validità formale della convenzione Concludevano, pertanto, chiedendo, previo accertamento dell'avvenuto svolgimento delle prestazioni nei giorni indicati:
- il dott. , “condannare l' e l' ciascuno per suo titolo Parte_1 CP_1 Parte_4
e/o ragione, a corrispondergli le retribuzioni maturate per l'importo di € 4.320,00 o la diversa maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia”;
- la dott.ssa “condannare l' e l' ciascuno per suo titolo Pt_2 CP_1 Parte_4
e/o ragione, a corrisponderle le retribuzioni maturate per l'importo di € 29.520,00 o la diversa maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia”. Con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli;
sempre, preliminarmente, eccepiva, il proprio difetto di legittimazione passiva invocando quanto statuito nella Convenzione stipulata con l'
[...]
; deduceva, in ogni caso, l'infondatezza della domanda nel merito Parte_4 assumendo che i compensi per le prestazioni rese nei mesi successivi alla scadenza della Convenzione non fossero dovuti in assenza di formale proroga dei termini della stipulata convenzione;
precisava, quanto alla posizione della dott.ssa , che i compensi per le Pt_2 prestazioni dalla stessa rese nei mesi di luglio e agosto 2021 erano già stati liquidati all'
[...]
con lista di liquidazione n. 7490 del 27.04.2023. Parte_4
Si costituiva, altresì, in giudizio l' , evidenziando l'infondatezza della Parte_4 domanda azionata nei suoi confronti;
assumeva, in particolare, che secondo quanto statuito nella Convenzione stipulata, il compenso per le prestazioni in discorso da svolgersi presso i presidi ospedalieri della sarebbe “confluito” da detta a quella di Na2 CP_1
Nord; pertanto, l'unico soggetto legittimato passivo a dover provvedere al pagamento delle prestazioni in convenzione era l' essendo, quest'ultima, l'unica ad aver CP_1 beneficiato delle prestazioni lavorative dei ricorrenti. La causa, fallito il tentativo di conciliazione, è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, e viene decisa, previa riunione dei procedimenti, mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato, nei limiti che di seguito si espongono. COMPETENZA PER TERRITORIO Va vagliata preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle convenute, che invocano la competenza del Tribunale di Napoli in ragione del disposto di cui al comma 5 dell'art. 413 c.p.c. L'eccezione è infondata, atteso che oggetto di causa sono retribuzioni relative ad incarichi ormai conclusi ed effettuati tutti presso il P.O. di Sessa Aurunca, cadente nel circondario dell'adito Tribunale. MERITO – FATTISPECIE OGGETTO DI CAUSA Passando ad esaminare il merito del ricorso, va rilevato che è incontestato tra le parti che i ricorrenti abbiano svolto attività professionale in favore dell' in costanza e CP_1 successivamente alla scadenza della Convenzione stipulata a tale scopo tra le aziende sanitarie convenute. L'assunto, oltreché non contestato, risulta corroborato da solido compendio probatorio, costituito dalle certificazioni allegate ai ricorsi e sottoscritte dai responsabili dei rispettivi reparti. Dall'esame dei documenti si evince che il Dott.
ha effettuato turni presso il P.O. di Sessa Aurunca nelle giornate del 4.9.2021, Parte_1 6.9.2021 6.10.2021, 25.10.2021, 20.11.2021 e 12.1.2022 (come da certificazioni sottoscritte e rilasciate dal Responsabile UOSD del PO di Sessa Aurunca, dott. , mentre la Per_1 dott.ssa , presso il medesimo plesso ospedaliero, ha svolto turni nelle giornate di 16, Pt_2
17 e 18, 26, 27 e 29 luglio 2021; del 6, 9, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29 agosto 2021; 20, 21, 22 settembre 2021; 15, 16, 17 ottobre 2021; 26, 27, 28 novembre 2021; 6, 9, 17, 18, 19 dicembre 2021; 15, 16, 17 gennaio 2022; 4, 5, 6, 11, 12 e 13 febbraio 2022 (come da certificazioni sottoscritte e rilasciate dal Responsabile UOSD del PO di Sessa Aurunca, dott.
). Per_1
Pacifica, allora, l'avvenuta effettuazione della prestazione professionale da parte dei ricorrenti, dipendenti della , in favore dell è necessario Parte_4 CP_1 individuare il soggetto tenuto al pagamento dei compensi spettanti ai ricorrenti. A tal fine è necessario distinguere, per ciascun ricorrente, i turni effettuati in costanza di convenzione da quelli effettuati durante il periodo in cui essa era scaduta. SUI TURNI EFFETTUATI DURANTE IL PERIODO DI VIGENZA DELLA CONVENZIONE Quanto ai primi (turni effettuati fino al 18.09.21) essi devono essere retribuiti nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Convenzione stessa. Sul punto, si evince chiaramente dal tenore letterale della Convenzione stipulata tra le convenute in data 18.03.2021, e risulta confermato dalle argomentazioni sviluppate con le memorie di costituzione delle resistenti, che “il pagamento delle relative competenze dovrà avvenire mensilmente in base alla liquidazione disposta dalle Direzioni presso cui le attività verranno espletate” (art. 4), ma “i compensi pattuiti affluiranno all' di appartenenza del sanitario erogatore. Pt_5
Mensilmente l' invierà i resoconti delle prestazioni rese da ciascun consulente indicando gli CP_1 accessi mensili effettuati e le ore svolte per ciascun turno di servizio. Tanto per le verifiche di propria competenza e al fine di consentire l'emissione di fattura” (art. 6). Tanto premesso è evidente che per i turni effettuati durante la perdurante vigenza della Convenzione (quindi fino al 18.09.2021) il soggetto tenuto alla erogazione delle somme è la
, previa fatturazione da parte dell' (regolarmente effettuata). Parte_4 CP_1
Orbene, in proposito occorre distinguere tra la posizione della Dott.ssa e quella del Pt_2
Dott. . Parte_1 ott. fino al settembre 2021 Per_2 Parte_1
Sulla scorta delle argomentazioni innanzi svolte è necessario concludere nel senso che il legittimato passivo della richiesta del lavoratore, relativamente a tale segmento temporale, sia la , tenuta al pagamento diretto al proprio dipendente in forza della Parte_4 convenzione stipulata in data 18.03.2021, artt. 4 e 6 già citati. Il mancato pagamento da parte dell' invero, rileva solo nei rapporti interni tra CP_1 le convenute (non essendo stato oggetto di alcuna domanda riconvenzionale nel presente giudizio) e non nei confronti del ricorrente. In ordine al quantum dovuto, la , per i turni svolti dal Dott. Parte_4 Parte_1 durante la vigenza della convenzione (4.9.2021, 6.9.2021), va condannata a corrispondere allo stesso la somma complessiva di euro 1.440,00, per come evincibile dai conteggi effettuati dal ricorrente (e non contestati) nonché dal tenore letterale della convenzione stipulata e dalla documentazione contabile in atti. ott.ssa fino al settembre 2021 Per_2 Pt_2
Con riguardo alla dott.ssa , invece, è allegato alla memoria di costituzione della Pt_2 [...]
cedolino relativo al mese di settembre 2024, contenente l'indicazione ed il Parte_4 pagamento della somma di euro 12.966,00 per “CONSUL.ESTER.”. L'assunto (ed il relativo documento probante) non risulta contestato dalla ricorrente e trova ulteriore conferma nella documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' CP_1
(anch'essa non oggetto di contestazione da parte della ricorrente). In relazione ai turni effettuati dalla Dott.ssa fino al 18.09.2021 (data di scadenza Pt_2 della Convenzione) va, allora, dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando le somme regolarmente erogate, sebbene con notevole ritardo ed in epoca successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo. SUI TURNI EFFETTUATI DOPO LA SCADENZA DELLA CONVENZIONE Occorre, a questo punto, esaminare le richieste attoree riguardanti il periodo successivo alla scadenza della convenzione. Preliminarmente è necessario puntualizzare che non può configurarsi, per come richiesto dai ricorrenti, una proroga tacita della Convenzione, essendo tale evenienza espressamente esclusa dal tenore letterale del documento (che impone la proroga formale). Sgomberato il campo da tale questione, bisogna evidenziare che i ricorrenti hanno svolto la prestazione in favore e su espressa richiesta dell' come evincibile dagli CP_1 screenshot delle conversazioni intercorse tra i ricorrenti e il personale medico del P.O. Di Sessa Aurunca, mai contestate dall' Del pari, è evidente la sussistenza della CP_1 autorizzazione allo svolgimento delle prestazioni da parte dei ricorrenti da parte della
[...]
, della quale i ricorrenti sono dipendenti, stante la mancata contestazione sul Parte_4 punto dell' all'atto della costituzione in giudizio. Pt_6
Va, allora, affermato che il compenso richiesto dagli istanti in relazione ai turni effettuati dal 19.09.21 va posto a carico dell' che, pur consapevole (come si evince dal CP_1 documento a firma del Dott. innanzi richiamato) ha continuato a richiedere le CP_4 prestazioni lavorative dei ricorrenti. Sul punto occorre precisare che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 13391/23 richiamata nella memoria di costituzione dell' non è applicabile al caso di CP_1 specie, in quanto resa con riguardo al peculiare caso dei medici convenzionati. Il Dott.
e la Dott.ssa , invece, sono dirigenti medici dipendenti dell' Parte_1 Pt_2 Parte_4
. Come tali, non vi sono ostacoli a ritenere configurabile una prestazione lavorativa
[...] di fatto, ai sensi dell'art. 2126 c.c. e della quale ricorrono, nel caso di specie, tutti i presupposti fondanti (richiesta formale del datore di lavoro, effettuazione della prestazione, inserimento nei turni di lavoro, autorizzazione allo svolgimento). Invero, previa richiesta della e sulla scorta di erronee rassicurazioni in ordine CP_1 alla imminente proroga della convenzione, ai ricorrenti venivano richieste prestazioni professionali poi effettuate e non retribuite. Ad ogni buon conto si da atto che sussisterebbero anche gli estremi per la configurazione di una prestazione libero professionale, alla stregua dell'arresto giurisprudenziale invocato dall' , essendovi espressa richiesta in tal senso dell' CP_1
In relazione a tale segmento di domanda, allora, va condannata al pagamento del dovuto direttamente l' alla quale soltanto deve ascriversi l'iniziativa nel richiedere la CP_1 prestazione lavorativa agli istanti ed in favore della quale soltanto è stata svolta la prestazione. Turni Dott. da ottobre 2021 Parte_1
Sulla scorta delle argomentazioni innanzi svolte va, allora, premesso che il Dott.
risulta aver svolto in favore dell' le seguenti prestazioni non Parte_1 CP_1 retribuite, in epoca successiva alla scadenza della convenzione: 6.10.2021, 25.10.2021, 20.11.2021, 12.1.2022. In ordine al quantum dovuto, la somma da versare al ricorrente è pari ad euro 2.880,00. Anche in tal caso, infatti, gli importi non risultano oggetto di specifica contestazione e devono essere retribuiti in conformità con i parametri stabiliti dalla Convenzione, da applicare in via parametrica. L' pertanto, va condannata al pagamento di tale somma nei confronti CP_1 dell'istante. ott.ssa da ottobre 2021 Per_2 Pt_2
In relazione alla posizione della dott.ssa va, invece, premesso che ella risulta aver Pt_2 svolto in favore dell' le seguenti prestazioni non retribuite, in epoca successiva CP_1 alla scadenza della convenzione: 20, 21, 22 settembre 2021; 15, 16, 17 ottobre 2021; 26, 27, 28 novembre 2021; 6, 9, 17, 18, 19 dicembre 2021; 15, 16, 17 gennaio 2022; 4, 5, 6, 11, 12 e 13 febbraio 2022. In ordine al quantum dovuto, la somma da versare al ricorrente è pari ad euro 16.560,00. Anche in tal caso, infatti, gli importi non risultano oggetto di specifica contestazione e devono essere retribuiti in conformità con i parametri stabiliti dalla Convenzione, da applicare in via parametrica. L' pertanto, va condannata al pagamento di tale somma nei confronti CP_1 dell'istante. SPESE DI LITE Residua, allora, unicamente il governo delle spese di lite. Esse sono poste in solido a carico delle resistenti. La statuizione, invero, comprende la condanna, sulla base del principio della soccombenza virtuale, anche con riguardo alle somme pagate dall' dopo il deposito del ricorso in favore della dott.ssa , Parte_4 Pt_2 stante il notevole ritardo nel pagamento degli emolumenti, avvenuto comunque dopo il deposito del ricorso. Le spese sono liquidate, in ragione dei valori indicati dal DM 147/22, come da dispositivo e sono poste in solido a carico delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_4 Parte_2
[...]
2) In accoglimento del ricorso proposto da , condanna Parte_2 CP_1 al pagamento nei confronti della stessa della somma di euro 16.560,00, oltre accessori di legge;
3) In accoglimento del ricorso proposto da condanna Parte_1 Parte_4
al pagamento allo stesso della somma di euro 1.440,00, oltre accessori di
[...] legge;
4) In accoglimento del ricorso proposto da condanna Parte_1 CP_1 al pagamento allo stesso della somma di euro 2.880,00, oltre accessori di legge;
5) Condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti di che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute;
6) Condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti di che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi Parte_2 professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli