Articolo 2 della Legge 26 gennaio 1982, n. 13
Articolo 1Articolo 3
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28 gennaio 1982
Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541 .
Entrata in vigore il 28 gennaio 1982
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