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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 9.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.146/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.3173/2021 pubblicata il 20.12.21
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to M. Marra Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP difeso dagli avv.ti E. Capasso, I. de Benedictis e L. Cuzzupoli
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado la esponeva: Parte_1
-di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2 per il periodo dal 3\6\1992 fino al 17\7\2015 quale
[...] impiegata;
-che la predetta società cooperativa veniva posta in liquidazione coatta amministrativa ed essa ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo del procedimento per gli importi non ancora percepiti alla risoluzione del rapporto di lavoro;
-di essere stata ammessa al passivo per i seguenti importi: euro
254,07 a titolo di differenze retributive al netto degli importi dovuti, euro 3.385,00 per trattenute sugli stipendi non versate alle società finanziarie ed euro 8.588,38 a titolo di trattamento di fine rapporto lavoro rimasto in azienda con surroga della
; Controparte_3
-di aver proposto opposizione all'ammissione al passivo ottenendo anche l'ammissione delle tredicesime mensilità non percepite;
-di aver chiesto la liquidazione al Fondo di garanzia per il CP
t.f.r. pari ad euro 8.588,38 ma che l' non provvedeva al CP pagamento in relazione alla surroga di cui agli atti;
-di aver ottenuto certificazione del 6/7/2017 con la quale la che aveva ottenuto la surroga in Controparte_3 relazione alla cessione del quinto dello stipendio (pratica numero
278452), attestava “…CON RIFERIMENTO AL FINANZIAMENTO IN OGGETTO LE
COMUNICHIAMO DI AVER RICEVUTO DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA AXA
FRANCE IARD L'IMPORTO DI EURO 21.175,92 IN DATA 1\11\2016 AD
ESTINZIONE DELLA PRATICA NUMERO 278455 INTESTATA ALLA ROMANDINO
GIUSTINA”;
-che, pertanto non esisteva più alcun suo debito nei confronti della con diritto ad ottenere dall' la somma di CP_3 CP euro 8.588,38, chiedendo la condanna dell'Ente previdenziale alla corresponsione della predetta somma, oltre ad accessori di legge, con vittoria di spese di giudizio.
L' eccepiva la decadenza e la prescrizione quinquennale della CP richiesta attorea, l'improponibilità per omessa presentazione di domanda completa - non avendo allegato la ricorrente alla domanda amministrativa il necessario documento attestante l'importo a titolo di TFR ammesso al passivo (modello SR52) -, nonché
l'improcedibilità, per omessa presentazione in via telematica del pag. 2/10 ricorso amministrativo;
nel merito contrastava la fondatezza della domanda.
Il Giudice di primo grado dichiarava improponibile il ricorso non essendo stata data la prova della effettiva presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento della prestazione, precisando che era stata presentata una domanda completamente sguarnita della documentazione necessaria per accedere al beneficio e, dunque, mancante dei requisiti minimi costitutivi, con equivalenza all'omissione totale della stessa, compensando le spese di lite.
Propone appello la assistita rilevando:
-di aver allegato all' la definizione del giudizio di CP opposizione con ammissione della 13ma mensilità,
-che l'amministratore della procedura non aveva voluto firmare il in quanto non dovuto come risulta dal messaggio CP_4 CP numero 2084/2016,
-che nessuna norma di legge prevede che il curatore abbia l'obbligo di compilare le certificazioni e/o il modello SR52,
-che allorquando il curatore non sottoscrive il modello SR52,
l' non può rigettare la domanda ma deve liquidarla in relazione CP ai dati certi già acquisiti costituiti dalla ammissione al passivo, dalla domanda del lavoratore, dalla opposizione allo stato passivo, dalla certificazione della compagnia assicurativa circa la liquidazione della somma maggiore a quella ammessa al passivo a titolo di surroga, chiedendo, in totale riforma della sentenza di primo grado, previo accertamento del credito a titolo di trattamento di fine rapporto lavoro di euro 8.588,38 e della inesistenza di qualsiasi credito da parte della , la condanna dell' al pagamento della CP_3 CP somma di euro 8.588,38 a titolo di trattamento di fine rapporto lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal pag. 3/10 1777/2015 fino alla data di effettivo pagamento, con vittoria delle spese del doppio grado con distrazione.
Contrasta l'appello l' evidenziando: CP
-in via preliminare la decadenza e la prescrizione quinquennale della richiesta attorea, in assenza di validi atti interruttivi nei confronti del Fondo di Garanzia, nel quinquennio successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro,
-l'improponibilità del giudizio per omessa presentazione di domanda completa, non avendo la allegato il necessario documento Parte_1 attestante l'importo a titolo di t.f.r. ammesso al passivo e la mancata opposizione avverso lo stato passivo (modello SR52),
-l'improcedibilità per omessa presentazione in via telematica del ricorso amministrativo,
-l'infondatezza della richiesta attorea alla luce della relazione amministrativa allegata.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*************
L'appello merita accoglimento.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto improponibile il ricorso in quanto ha sostenuto che la domanda amministrativa della Parte_1 relativa alla richiesta di pagamento del TFR al fondo di garanzia non fosse completa.
In concreto dalla analisi della motivazione della sentenza, dalla produzione delle parti e dalle allegazioni dell' (che Pt_2 richiama la relazione amministrativa) risulta che la mancanza attiene al solo risultando presenti gli ulteriori CP_5 documenti (ammissione al passivo, domanda della lavoratrice,
pag. 4/10 opposizione allo stato passivo, certificazione della compagnia assicurativa della liquidazione della somma maggiore a quella ammessa al passivo a titolo di surroga).
La appellante ha eccepito che il Tribunale erroneamente aveva attribuito la responsabilità e le conseguenze negative relative alla omissione del predetto documento ad un soggetto – cioè essa ricorrente - che non aveva alcun onere nè potere al riguardo, richiamando il messaggio n. 2084 dell'11.05.16 dal quale si CP evincerebbe che l'ente non deve tenere conto di eventuali incompletezze. Al punto 4.- come sottolineato dalla difesa appellante – si legge che “In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio
2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l'esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello
SR54 - che sostituisce per il caso delle procedure concorsuali il modello SR53 (ex TFR 3/bis sost) sino ad oggi in uso. La nota con la quale il responsabile della procedura concorsuale si rifiuta di compilare il modello SR52 deve essere allegata al modello SR54”.
Si legge inoltre nella circolare, che nelle ipotesi di mancata allegazione di taluni documenti da parte del lavoratore,
“l'operatore dovrà richiederlo alla cancelleria della Sezione
Fallimentare del Tribunale competente”.
Il quadro che si evince dalla lettura della circolare, nel contesto della correttezza e buona fede, è quello della previsione di meccanismi di sanatoria, regolarizzazione e/o integrazione documentale, sotto forma di collaborazione delle parti, allo scopo di evitare la reiezione delle domande per profili di irregolarità o incompletezza.
pag. 5/10 Nella fattispecie non può essere sanzionata la lavoratrice atteso che non vi è un obbligo per il curatore di sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità di cui al avendo la CP_5 stessa lavoratrice documentato tutti i presupposti per il godimento della prestazione (i dati essenziali per la liquidazione).
La S.C. (sentenza n.9231/2010) ha affermato che “Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell' , in CP caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti
a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' CP in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore.”. Nella specie, l' aveva rifiutato CP il pagamento del TFR al lavoratore a causa della mancata consegna del modello TFR 3-bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione”; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto l'interpretazione dell' "contra legem", CP poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto.
pag. 6/10 Nella motivazione della predetta pronuncia si legge “Nel caso di specie l'omessa produzione della documentazione citata dall' CP
(il modello TFR 3 bis) è pacificamente derivata da una circostanza
(omessa compilazione del modello da parte del curatore fallimentare) che non era nella disponibilità della lavoratrice.
Essa non può pertanto incidere sul diritto della stessa alla prestazione atteso che essa ha fornito, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la prova della ricorrenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto alla corresponsione del TFR da parte del Fondo di garanzia. La diversa interpretazione proposta dall' ricorrente sarebbe Pt_2 sicuramente contra legem in quanto fa derivare dall'omessa produzione del documento il venir meno del diritto del lavoratore alla prestazione pur in presenza della prova della ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto stesso. Deve per completezza osservarsi che non è in contrasto con le suddette conclusioni la (peraltro risalente) giurisprudenza invocata dall'Istituto previdenziale (Cass. 12 luglio 1999 n.7355; ndr. invocata dall' nella memoria di risposta all'appello della CP
) secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, Parte_1 al fine di ottenere dall' il pagamento del trattamento di fine CP rapporto posto a carico dell'apposito Fondo di garanzia, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria, che, sulla base del criterio dell'onere della prova nonchè dell'esercizio dei poteri di autoregolamentazione da parte della pubblica amministrazione, sia richiesta dall'ente previdenziale, cui non incombe l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto. Tale giurisprudenza fa infatti riferimento ad una fattispecie diversa da quella in esame, nella quale non erano stati forniti elementi di valutazione essenziali per la
pag. 7/10 determinazione dell'ammontare dovuto dal Fondo ai singoli dipendenti dell'azienda fallita. Per analoghe ragioni deve considerarsi priva di pregio l'ulteriore argomento proposto dall' basato sulla circostanza che l'Istituto, in quanto CP sostituto di imposta, in sede di corresponsione del TFR deve liquidare l'imposta che grava su tale somma. Si è osservato, infatti, che la lavoratrice ha provato tutti gli elementi necessari ai fini della corresponsione del TFR e tale diritto, riconosciuto dalla legge, non può subire limitazioni in relazione all'esigenza dell' di acquisire ulteriori elementi di valutazione ai fini CP dell'adempimento dei suoi obblighi quale sostituto di imposta.”.
Anche di recente la S.C. (cfr. ordinanza n.23474/24) ha ribadito che “In tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia dell' , spetta al comitato amministratore del predetto ente CP previdenziale, ai sensi dell'art. 26, lett. b), l. n. 88 del 1989,
l'individuazione della documentazione necessaria al fine dell'erogazione delle prestazioni, ma l'esercizio di detto potere va espletato con ragionevolezza, in modo tale da non vanificare o rendere eccessivamente difficile la tutela del diritto e senza deroghe alle disposizioni di legge vigenti in tema di efficacia probatoria dei documenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la necessità della produzione dell'originale del titolo esecutivo al fine dell'erogazione della prestazione, essendo sufficiente anche la copia conforme o quella fotostatica non disconosciuta)”.
Ne consegue che la mera omissione della produzione del modello SR52 in presenza della prova (incontestata) della ricorrenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto alla corresponsione del TFR da parte del Fondo di garanzia (e dei relativi documenti probatori), non poteva comportare la pronuncia pag. 8/10 di improponibilità della domanda, né (prima ancora) il rigetto della prestazione da parte dell' . CP
Quanto alle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall' , le stesse sono infondate. Pt_2
La decadenza non è maturata in quanto la domanda amministrativa è stata presentata il 6.3.2017 ed il ricorso giurisdizionale il
22.5.2018 quindi entro 1 anno e 300 gg (pur non volendo considerare il ricorso amministrativo cartaceo e non telematico); neppure è decorsa la prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro del
2015, attesa la domanda amministrativa del 2017 (e dovendosi comunque tener conto della sospensione durante tutta la durata dell'accertamento del passivo). Risulta, altresì, inoltrato via pec in data 30.1.2018 il ricorso amministrativo al Comitato provinciale di Caserta. CP
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata quindi, la domanda della va accolta e l' condannato Parte_1 CP al pagamento della somma di € 8.588,38 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara il diritto dell'appellante al T.F.R. pari ad € 8.588,38 ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia e condanna l'appellato al pagamento del suddetto importo oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
condanna parte appellata al pagamento delle spese legali del doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2.540,00
e, quanto al secondo grado, in complessivi € 1.984,00 oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con distrazione.
pag. 9/10 Napoli 9.6.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 9.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.146/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.3173/2021 pubblicata il 20.12.21
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to M. Marra Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP difeso dagli avv.ti E. Capasso, I. de Benedictis e L. Cuzzupoli
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado la esponeva: Parte_1
-di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2 per il periodo dal 3\6\1992 fino al 17\7\2015 quale
[...] impiegata;
-che la predetta società cooperativa veniva posta in liquidazione coatta amministrativa ed essa ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo del procedimento per gli importi non ancora percepiti alla risoluzione del rapporto di lavoro;
-di essere stata ammessa al passivo per i seguenti importi: euro
254,07 a titolo di differenze retributive al netto degli importi dovuti, euro 3.385,00 per trattenute sugli stipendi non versate alle società finanziarie ed euro 8.588,38 a titolo di trattamento di fine rapporto lavoro rimasto in azienda con surroga della
; Controparte_3
-di aver proposto opposizione all'ammissione al passivo ottenendo anche l'ammissione delle tredicesime mensilità non percepite;
-di aver chiesto la liquidazione al Fondo di garanzia per il CP
t.f.r. pari ad euro 8.588,38 ma che l' non provvedeva al CP pagamento in relazione alla surroga di cui agli atti;
-di aver ottenuto certificazione del 6/7/2017 con la quale la che aveva ottenuto la surroga in Controparte_3 relazione alla cessione del quinto dello stipendio (pratica numero
278452), attestava “…CON RIFERIMENTO AL FINANZIAMENTO IN OGGETTO LE
COMUNICHIAMO DI AVER RICEVUTO DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA AXA
FRANCE IARD L'IMPORTO DI EURO 21.175,92 IN DATA 1\11\2016 AD
ESTINZIONE DELLA PRATICA NUMERO 278455 INTESTATA ALLA ROMANDINO
GIUSTINA”;
-che, pertanto non esisteva più alcun suo debito nei confronti della con diritto ad ottenere dall' la somma di CP_3 CP euro 8.588,38, chiedendo la condanna dell'Ente previdenziale alla corresponsione della predetta somma, oltre ad accessori di legge, con vittoria di spese di giudizio.
L' eccepiva la decadenza e la prescrizione quinquennale della CP richiesta attorea, l'improponibilità per omessa presentazione di domanda completa - non avendo allegato la ricorrente alla domanda amministrativa il necessario documento attestante l'importo a titolo di TFR ammesso al passivo (modello SR52) -, nonché
l'improcedibilità, per omessa presentazione in via telematica del pag. 2/10 ricorso amministrativo;
nel merito contrastava la fondatezza della domanda.
Il Giudice di primo grado dichiarava improponibile il ricorso non essendo stata data la prova della effettiva presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento della prestazione, precisando che era stata presentata una domanda completamente sguarnita della documentazione necessaria per accedere al beneficio e, dunque, mancante dei requisiti minimi costitutivi, con equivalenza all'omissione totale della stessa, compensando le spese di lite.
Propone appello la assistita rilevando:
-di aver allegato all' la definizione del giudizio di CP opposizione con ammissione della 13ma mensilità,
-che l'amministratore della procedura non aveva voluto firmare il in quanto non dovuto come risulta dal messaggio CP_4 CP numero 2084/2016,
-che nessuna norma di legge prevede che il curatore abbia l'obbligo di compilare le certificazioni e/o il modello SR52,
-che allorquando il curatore non sottoscrive il modello SR52,
l' non può rigettare la domanda ma deve liquidarla in relazione CP ai dati certi già acquisiti costituiti dalla ammissione al passivo, dalla domanda del lavoratore, dalla opposizione allo stato passivo, dalla certificazione della compagnia assicurativa circa la liquidazione della somma maggiore a quella ammessa al passivo a titolo di surroga, chiedendo, in totale riforma della sentenza di primo grado, previo accertamento del credito a titolo di trattamento di fine rapporto lavoro di euro 8.588,38 e della inesistenza di qualsiasi credito da parte della , la condanna dell' al pagamento della CP_3 CP somma di euro 8.588,38 a titolo di trattamento di fine rapporto lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal pag. 3/10 1777/2015 fino alla data di effettivo pagamento, con vittoria delle spese del doppio grado con distrazione.
Contrasta l'appello l' evidenziando: CP
-in via preliminare la decadenza e la prescrizione quinquennale della richiesta attorea, in assenza di validi atti interruttivi nei confronti del Fondo di Garanzia, nel quinquennio successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro,
-l'improponibilità del giudizio per omessa presentazione di domanda completa, non avendo la allegato il necessario documento Parte_1 attestante l'importo a titolo di t.f.r. ammesso al passivo e la mancata opposizione avverso lo stato passivo (modello SR52),
-l'improcedibilità per omessa presentazione in via telematica del ricorso amministrativo,
-l'infondatezza della richiesta attorea alla luce della relazione amministrativa allegata.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*************
L'appello merita accoglimento.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto improponibile il ricorso in quanto ha sostenuto che la domanda amministrativa della Parte_1 relativa alla richiesta di pagamento del TFR al fondo di garanzia non fosse completa.
In concreto dalla analisi della motivazione della sentenza, dalla produzione delle parti e dalle allegazioni dell' (che Pt_2 richiama la relazione amministrativa) risulta che la mancanza attiene al solo risultando presenti gli ulteriori CP_5 documenti (ammissione al passivo, domanda della lavoratrice,
pag. 4/10 opposizione allo stato passivo, certificazione della compagnia assicurativa della liquidazione della somma maggiore a quella ammessa al passivo a titolo di surroga).
La appellante ha eccepito che il Tribunale erroneamente aveva attribuito la responsabilità e le conseguenze negative relative alla omissione del predetto documento ad un soggetto – cioè essa ricorrente - che non aveva alcun onere nè potere al riguardo, richiamando il messaggio n. 2084 dell'11.05.16 dal quale si CP evincerebbe che l'ente non deve tenere conto di eventuali incompletezze. Al punto 4.- come sottolineato dalla difesa appellante – si legge che “In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio
2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l'esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello
SR54 - che sostituisce per il caso delle procedure concorsuali il modello SR53 (ex TFR 3/bis sost) sino ad oggi in uso. La nota con la quale il responsabile della procedura concorsuale si rifiuta di compilare il modello SR52 deve essere allegata al modello SR54”.
Si legge inoltre nella circolare, che nelle ipotesi di mancata allegazione di taluni documenti da parte del lavoratore,
“l'operatore dovrà richiederlo alla cancelleria della Sezione
Fallimentare del Tribunale competente”.
Il quadro che si evince dalla lettura della circolare, nel contesto della correttezza e buona fede, è quello della previsione di meccanismi di sanatoria, regolarizzazione e/o integrazione documentale, sotto forma di collaborazione delle parti, allo scopo di evitare la reiezione delle domande per profili di irregolarità o incompletezza.
pag. 5/10 Nella fattispecie non può essere sanzionata la lavoratrice atteso che non vi è un obbligo per il curatore di sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità di cui al avendo la CP_5 stessa lavoratrice documentato tutti i presupposti per il godimento della prestazione (i dati essenziali per la liquidazione).
La S.C. (sentenza n.9231/2010) ha affermato che “Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell' , in CP caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti
a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' CP in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore.”. Nella specie, l' aveva rifiutato CP il pagamento del TFR al lavoratore a causa della mancata consegna del modello TFR 3-bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione”; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto l'interpretazione dell' "contra legem", CP poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto.
pag. 6/10 Nella motivazione della predetta pronuncia si legge “Nel caso di specie l'omessa produzione della documentazione citata dall' CP
(il modello TFR 3 bis) è pacificamente derivata da una circostanza
(omessa compilazione del modello da parte del curatore fallimentare) che non era nella disponibilità della lavoratrice.
Essa non può pertanto incidere sul diritto della stessa alla prestazione atteso che essa ha fornito, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la prova della ricorrenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto alla corresponsione del TFR da parte del Fondo di garanzia. La diversa interpretazione proposta dall' ricorrente sarebbe Pt_2 sicuramente contra legem in quanto fa derivare dall'omessa produzione del documento il venir meno del diritto del lavoratore alla prestazione pur in presenza della prova della ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto stesso. Deve per completezza osservarsi che non è in contrasto con le suddette conclusioni la (peraltro risalente) giurisprudenza invocata dall'Istituto previdenziale (Cass. 12 luglio 1999 n.7355; ndr. invocata dall' nella memoria di risposta all'appello della CP
) secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, Parte_1 al fine di ottenere dall' il pagamento del trattamento di fine CP rapporto posto a carico dell'apposito Fondo di garanzia, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria, che, sulla base del criterio dell'onere della prova nonchè dell'esercizio dei poteri di autoregolamentazione da parte della pubblica amministrazione, sia richiesta dall'ente previdenziale, cui non incombe l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto. Tale giurisprudenza fa infatti riferimento ad una fattispecie diversa da quella in esame, nella quale non erano stati forniti elementi di valutazione essenziali per la
pag. 7/10 determinazione dell'ammontare dovuto dal Fondo ai singoli dipendenti dell'azienda fallita. Per analoghe ragioni deve considerarsi priva di pregio l'ulteriore argomento proposto dall' basato sulla circostanza che l'Istituto, in quanto CP sostituto di imposta, in sede di corresponsione del TFR deve liquidare l'imposta che grava su tale somma. Si è osservato, infatti, che la lavoratrice ha provato tutti gli elementi necessari ai fini della corresponsione del TFR e tale diritto, riconosciuto dalla legge, non può subire limitazioni in relazione all'esigenza dell' di acquisire ulteriori elementi di valutazione ai fini CP dell'adempimento dei suoi obblighi quale sostituto di imposta.”.
Anche di recente la S.C. (cfr. ordinanza n.23474/24) ha ribadito che “In tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia dell' , spetta al comitato amministratore del predetto ente CP previdenziale, ai sensi dell'art. 26, lett. b), l. n. 88 del 1989,
l'individuazione della documentazione necessaria al fine dell'erogazione delle prestazioni, ma l'esercizio di detto potere va espletato con ragionevolezza, in modo tale da non vanificare o rendere eccessivamente difficile la tutela del diritto e senza deroghe alle disposizioni di legge vigenti in tema di efficacia probatoria dei documenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la necessità della produzione dell'originale del titolo esecutivo al fine dell'erogazione della prestazione, essendo sufficiente anche la copia conforme o quella fotostatica non disconosciuta)”.
Ne consegue che la mera omissione della produzione del modello SR52 in presenza della prova (incontestata) della ricorrenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto alla corresponsione del TFR da parte del Fondo di garanzia (e dei relativi documenti probatori), non poteva comportare la pronuncia pag. 8/10 di improponibilità della domanda, né (prima ancora) il rigetto della prestazione da parte dell' . CP
Quanto alle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall' , le stesse sono infondate. Pt_2
La decadenza non è maturata in quanto la domanda amministrativa è stata presentata il 6.3.2017 ed il ricorso giurisdizionale il
22.5.2018 quindi entro 1 anno e 300 gg (pur non volendo considerare il ricorso amministrativo cartaceo e non telematico); neppure è decorsa la prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro del
2015, attesa la domanda amministrativa del 2017 (e dovendosi comunque tener conto della sospensione durante tutta la durata dell'accertamento del passivo). Risulta, altresì, inoltrato via pec in data 30.1.2018 il ricorso amministrativo al Comitato provinciale di Caserta. CP
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata quindi, la domanda della va accolta e l' condannato Parte_1 CP al pagamento della somma di € 8.588,38 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara il diritto dell'appellante al T.F.R. pari ad € 8.588,38 ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia e condanna l'appellato al pagamento del suddetto importo oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
condanna parte appellata al pagamento delle spese legali del doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2.540,00
e, quanto al secondo grado, in complessivi € 1.984,00 oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con distrazione.
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il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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