Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 726/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione del 17.4.2024
DA
(GIÀ (C.F. ), in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il proc.dom. avv. BONALUME PAOLO
( , per mandato allegato all'atto di citazione di primo grado C.F._1
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con il proc.dom. avv. BERTUZZO CORINTO FRANCESCO ( ), C.F._2
per mandato allegato alla comparsa di risposta
Appellata
Oggetto: Cessione dei crediti - appello avverso la sentenza n. 1935/2023 del 16-17/10/2023 del
Tribunale di Vicenza
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata sentenza n. 1935/23 pubblicata dal Tribunale di Vicenza il 17.10.23 nel giudizio
Part RG 7175/20 tra nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
– e e non notificata, limitatamente ai capi con i quali il Controparte_1
Part Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna di
[...]
al pagamento dei seguenti crediti: Controparte_1
• € 34.409,17 per sorte capitale
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284
comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
• € 1.840 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
corrispondenti ad € 40 moltiplicato per ciascuna delle 46 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura • gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con il pagina 2 di 19 ricorso per decreto ingiuntivo e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata CP_1
dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data
Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che, alla data di deposito del ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla CP_1
scadenza di pagamento di ciascuna fattura
• € 331.967,94 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Istituto, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante i documenti denominati Note Debito riepilogate nell'elenco prodotto con l'atto di citazione sub doc. 5 ed ivi riprodotto sub doc. 2, corrispondenti alla differenza tra l'importo di €
Part 360.196,55 richiesto da nel giudizio di primo grado e l'importo di € 28.228,61 riconosciuto dovuto dal Tribunale
pagina 3 di 19 • gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito per il predetto importo di € 28.228,61, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione • € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note
Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito per il predetto importo di € 28.228,61, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura
Part
• € 31.400 portati dalle 3 fatture emesse da ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – riepilogate nell'elenco che si riproduce sub DOC. 4 -
corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui termine di pagamento
Part non è stato rispettato: fatture indicate in ciascuna delle fatture emesse da ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del D. Lgs. n. 231/02.
Part IN VIA PRINCIPALE: anche previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei predetti crediti quale cessionaria nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti di , Parte_1 CP_1 Controparte_1
condannare al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
[...]
Part IN VIA SUBORDINATA: anche previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al relativo pagamento quale cessionaria, accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti di della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare a pagare a la CP_1 Controparte_1 Parte_1
pagina 4 di 19 diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive”.
Per l'appellata:
“Rigettata ogni contraria domanda, eccezione o istanza, Codesta Ecc.ma Corte voglia:
In via preliminare:
1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto;
Nel merito:
2) rigettare il gravame e comunque le domande tutte formulate dall'appellante, perché infondate;
3) con rifusione di spese e competenze del grado, oltre spese generali e accessori di legge, con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1bis, D.M. n. 55 del 2014”.
Ragioni della decisione
1-Con atto di citazione notificato il 20.11.2020, conveniva in giudizio Parte_2
avanti il Tribunale di Vicenza l' n.7 per sentirla condannare al pagamento dei CP_1 CP_1
Part crediti dei quali era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, oltre interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo, nonché oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale nella misura di cui sopra e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, € 4.040,00 ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 (€ 40 x 101 fatture), €
360.196,55 a titolo di ulteriori interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, gli interessi anatocistici prodotti dai pagina 5 di 19 predetti interessi di mora e scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura di cui sopra, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, € 7.840,00 ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 (€ 40 x 196), € 31.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note Debito.
2-Si costituiva che eccepiva: la nullità dell'atto di citazione per essere Controparte_1
assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, per avere l'attrice omesso di allegare i titoli giustificativi degli affermati crediti (fatture, contratti) e di fornire la prova dei ritardi
Parte nei pagamenti;
il difetto d'interesse e/o legittimazione attiva per avere azionato pretesi crediti che per sua stessa dichiarazione erano di spettanza della società di Milano (P.IVA CP_2
); l'inammissibilità della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi P.IVA_1
dell'art. 2041 c.c. trattandosi di azione residuale;
la prescrizione di eventuali diritti per interessi o per spese ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 maturati prima del 20/11/2015 (vale a dire fino ai cinque anni antecedenti la notifica dell'atto introduttivo) ai sensi e per gli effetti degli artt. 2947 e 2948 co. 1 n. 4)
del codice civile. Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda attorea per essere state le fatture
Part in parte già saldate all'originario fornitore prima della cessione del credito o alla stessa in parte riferite a fatture mai pervenute all' o a fatture non menzionate negli atti di cessione Parte_3
dimessi in giudizio dall'attrice, in parte tempestivamente e formalmente contestate al fornitore cedente. In ordine alla allegazione di “note di debito” di interessi per ritardati pagamenti richiamava l'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 (il termine di 60 giorni - per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria - di pagamento decorre “...dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di
una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”) e per "data di pagamento" si doveva intendere pagina 6 di 19 la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria (art. 9, comma 4 lett. c) DPCM
22.9.2014) e per “data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di talché per le fatture in formato cartaceo, in assenza di prove di consegne postali idonee ad attestare la decorrenza dei termini per i pagamenti, si doveva dedurre che i pagamento erano sempre stati tempestivi, mentre per le fatture elettroniche la data di ricezione era desumibile dalla Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC).
Contestava, poi, la debenza del forfait di € 40,00 se riferita a transazioni precedenti l'anno 2013,
essendo stato previsto solo con la novella introdotta dal D. Lgs. 192/2012, con decorrenza 1/01/2013.
3-Rilevata dal giudice la nullità dell'atto di citazione ex art.164, comma 4 cpc, veniva concesso termine perentorio per la sua integrazione.
La causa era istruita documentalmente e con l'espletamento di CTU e all'esito era decisa con sentenza n. 1935/2023 con la quale la convenuta era condannata a pagare all'attrice € 36.472,12 oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale;
le spese di lite erano compensate e le spese di CTU erano poste a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
3.1-Il giudice di primo grado prendeva atto della riduzione della pretesa attorea a € 39.746,78.
Osservava che la convenuta aveva dimesso i mandati di pagamento e la corrispondente quietanza rilasciata dal proprio Tesoriere (Banca Unicredit) e che, sulla base dell'espletata CTU, relativamente alle n. 47 fatture riepilogate nell'Atto di Integrazione della Domanda di parte attrice il credito di quest'ultima era pari a zero, così anche conseguentemente quello per interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, per interessi anatocistici, per importo forfettario a risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02 sulla predetta sorte capitale. Invece sussisteva un credito di € 28.228,61 a titolo di interessi di mora maturati per il tardivo pagamento, da parte di di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata ed insoluta di cui sopra, oltre € Pt_4
7.523,50 per interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sui predetti interessi di pagina 7 di 19 mora che, alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
ed € 720,00 per importo forfettario a risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n.
231/02 sulle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note
Debito riepilogate doc. 5 dell'atto di citazione di parte attrice.
Part
4-Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione del 17.4.2024, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
Part 4.1- censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto priva della legittimazione al pagamento di una parte dei crediti per assenza di prova della relativa cessione / notifica al all'azienda;
4.2- censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto non dovuta una parte dei crediti per
Part sorte capitale, sul presupposto che tali crediti sarebbero stati pagati dall'azienda a oppure pagati dall'azienda ai fornitori oppure stornati dai fornitori mediante l'emissione di note di credito;
4.3- censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto non dovuti € 12.606,30 sul presupposto che le fatture per tale importo in linea capitale sarebbero state contestate dall'azienda;
4.4-censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto non dovuti € 20.655,30 sul presupposto che le fatture per tale importo in linea capitale non sarebbero state ricevute dall'azienda;
4.5-nullità – censurabilità della sentenza sotto vari profili per avere il tribunale rigettato la domanda
Part per assenza di prova nonostante le allegazioni e le produzioni di e l'assenza di specifiche contestazioni da parte dell'azienda.
5-Si costituiva la quale resisteva al gravame. Ne eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 342 cpc “per aver, l'appellante, genericamente invocato il diritto a dei
pagamenti senza alcun chiaro rimando a documenti probatori e per aver omesso di descrivere i fatti
posti a fondamento della domanda. Si duole genericamente della pronuncia di primo grado, ma non
specifica i capi del provvedimento che ha inteso impugnare. Peraltro, la genericità usata nell'esporre
il titolo delle proprie pretese rende estremamente difficoltosa, se non improba, la comprensione dei pagina 8 di 19 motivi di appello e merita dunque di determinarne la pronuncia di inammissibilità”. Ne contestava comunque la fondatezza e riproponeva ex art. 346 cpc le eccezioni di inammissibilità della domanda per difetto d'interesse e/o legittimazione - omessa dimostrazione della titolarità del diritto al pagamento di crediti formalmente spettanti, al momento dell'avvio dell'azione, ad altro soggetto;
di prescrizione di ogni pretesa per interessi o per spese ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 maturata prima del
20/11/2015 (vale a dire fino ai cinque anni antecedenti la notifica dell'atto introduttivo) ai sensi e per gli effetti degli artt. 2947 e 2948 co. 1 n. 4) c.c., non avendo dimesso idonei atti interruttivi della prescrizione dei crediti per interessi di mora esposti nelle note di debito dimesse da controparte sub.
doc. 4, elencate sub. doc. 5 e doc.11, anche per la denegata ipotesi in cui fossero ravvisabili altri pregressi. Contestava, poi, la fondatezza dell'appello.
6-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 7.4.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
7-Seppure l'appello sia di difficile lettura, comunque non ne risulta l'inammissibilità potendosi comunque evincere le doglianze che vengono mosse alla sentenza impugnata.
L'appello è comunque infondato e va respinto.
Part
8-Con il primo motivo di appello si duole del fatto che il Tribunale con riferimento alla sorte capitale e relativi interessi di mora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n.
Part 231/02 abbia ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti per € 2.680,96, dal
Part momento che ha prodotto gli atti di cessione, mentre ha eccepito il difetto di CP_1
Part legittimazione di al pagamento dei crediti, sul presupposto di aver rifiutato gli atti di cessione, ciò
che costituisce un esplicito riconoscimento in ordine al ricevimento degli atti di cessione.
8.1-Il motivo è infondato.
pagina 9 di 19 Come verificato dal CTU le cinque fatture di HI LI (ovvero la fattura n. PA-0012060 del
25/09/2019, la fattura n. PA-0012598 del 22/11/2018, la fattura n. PA-0011717 del 16/09/2019, la fattura n. PA-0011617 del 12/09/2019, la fattura n. PA-0011616 del 12/09/2019 e la fattura n. PA-
Part 0002141 del 12/09/2019) non sono indicate negli atti di cessione di crediti dimessi da Inoltre
dalla verifica effettuata dal CTU nel portale PCC delle fatture HI LI oggetto delle osservazioni,
si evidenzia che le stesse siano già state interamente pagate da direttamente al fornitore. Pt_4
Part nell'atto di citazione d'appello ha dedotto di aver prodotto gli atti di cessione, senza però indicare di quale documento si tratti al fine di consentirne alla Corte l'individuazione e il controllo, tanto più
tenuto conto della consistente quantità di documenti dimessi dalla medesima parte.
Part Come, peraltro, sottolineato dall' in sede di atto di citazione integrativo ha dimesso solo CP_1
esiti di mancate consegne via pec, per indirizzo errato (doc. 24B).
Non può ritenersi operante il principio della non contestazione ex art. 115 cpc, in quanto la presa di posizione in comparsa di risposta dell' scontava la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, CP_1
comma 4 cpc per indeterminatezza della domanda e quindi di certo non poteva provvedere a specifica contestazione.
D'altro canto non risulta che l' abbia addotto di avere “rifiutato gli atti di cessione”, avendo, Pt_3
invece, affermato sin dalla comparsa di risposta (pag. 12, par. 14) “L'ulss 7 ha regolarmente saldato le
fatture indicate direttamente in favore del fornitore HI LI, come da documenti allegati (doc.
46). Con riguardo a detti crediti l'attrice non ha dato prova di tempestive cessioni in proprio favore”.
Part
9-Con il secondo motivo di appello lamenta che il giudice di primo grado abbia considerato come non dovuti € 11.213,30 in quanto:
Part
-in parte pagati dall' a CP_1
Part
- in parte pagati dall' alle società fornitrici con efficacia liberatoria nei confronti di CP_1
- in parte stornati dalle società fornitrici mediante l'emissione di note di credito (pagg. 12-13 CTU). pagina 10 di 19 Part Invece secondo
- le fatture non sono state pagate e l' - a ciò onerata - non ha provato di averle effettivamente CP_1
pagate, atteso che non vi sono mandati di pagamento muniti di quietanza, non vi è alcuna evidenza dell'effettivo accredito delle somme, non vi è neppure evidenza in ordine all'indispensabile avvenuta comunicazione dei mandati;
-con riguardo al ritenuto pagamento dei crediti in favore dei fornitori, il Tribunale ha omesso di considerare che il pagamento, per avere efficacia liberatoria, avrebbe dovuto essere effettuato in favore
Part Part della cessionaria essendo altrimenti il pagamento inopponibile a
- con riguardo ai crediti stornati dalle società fornitrici, l'appellata non ha allegato in modo specifico,
né provato: le ragioni poste a fondamento della ritenuta non debenza delle somme;
di aver effettivamente richiesto ed ottenuto l'emissione di note di credito a storno delle fatture da parte delle società fornitrici;
le ragioni poste a fondamento dell'emissione di note di credito. Non vi sono note di credito emesse a storno proprio delle predette fatture interessate dall'eccezione e dalla decisione del
Part Tribunale e comunque eventuali note di credito sarebbero inopponibili a in quanto comunque successive alla notifica delle cessioni dei crediti.
9.1-Il motivo è infondato.
Come evidenziato dal giudice di primo grado, l'appellata ha dimesso, oltre ai mandati di pagamento,
anche le quietanze rilasciate dal (docc. 5-48). Parte_5
Il CTU ha poi verificato tramite la Piattaforma di Certificazione dei Crediti (sistema PCC) gestita dal
Ministero dell'Economia e della Finanze (MEF), come alimentata dal Sistema di Interscambio ove transitano obbligatoriamente tutte le fatture elettroniche, che i pagamenti eseguiti in favore dei fornitori sono avvenuti prima della cessione del credito e taluni sono avvenuti direttamente a favore di
Part dopo la cessione del credito. Si tratta delle fatture evidenziate in azzurro nella tabella A allegata alla CTU. pagina 11 di 19 In particolare:
-la fattura MYLAN S.P.A. n.2018097891 del 12/07/2018 di complessivi €4.020,18 è stata interamente saldata a con i quattro mandati e quietanze allegate (doc. 18 ; Parte_2 CP_1
-le fatture BAXTER SPA n. 19011671 del 28/01/2019 di € 2.384,00 e n. 19014283 del 01/02/2019 di €
2.160,00 sono state interamente pagate a in esecuzione dei mandati n. 10361 e Parte_2
n.10360 del 29/03/2019 con rilascio da parte del tesoriere delle relative quietanze (doc. 31 ; CP_1
- la fattura MYLAN S.P.A. n. 2018158509 del 14/11/2018 di € 4.692,21 è stata interamente pagata a in esecuzione dei mandati n.4379, 4382, 4386 e 4387 del 13/02/2019 con rilascio Parte_2
da parte del tesoriere delle relative quietanze (doc. 44).
L ha poi documentato gli storni effettuati dai fornitori prima della data della cessione, come CP_1
verificato in sede di CTU: la fattura emessa da RE FA PH n. SI1812005 del
10/10/2018 per € 6.633,36 è stata interamente stornata dal fornitore il giorno stesso della sua emissione
(doc. 27 . CP_1
Part 10-Con il terzo motivo si duole del rigetto della domanda per € 12.606,30 per avere il tribunale considerato che si tratta di credito contestato dall' pur in assenza di prova. In particolare, a CP_1
fronte dell'assunto dell' secondo cui avrebbe richiesto alle società fornitrici l'emissione di nota CP_1
di credito anche per errori di fatturazione e omessa prova della consegna della merce, non sono stati allegati, né provati: le ragioni poste a fondamento della ritenuta non debenza delle somme, l'effettivo diritto all'emissione di note di credito, le ragioni per cui i prezzi fatturati non sarebbero corretti o la fattura non sarebbe corretta. Non è stato contestato il fatto storico della consegna ma solo l'assenza di prova. Inoltre l'eventuale erroneità della compilazione non costituisce una ragione ostativa al pagamento della fattura, stante anche l'assenza di previsioni in tal senso (tanto che controparte non ha neppure allegato la previsione); l' non ha indicato quale sarebbe stato il CIG corretto;
CP_1
pagina 12 di 19 Part l'eventuale emissione di note di credito non sarebbe, comunque, stata opponibile alla cessionaria in quanto successiva alla notifica della cessione dei crediti.
10.1-Il motivo è infondato.
Parte appellata ha fornito prova delle contestazioni (fatture evidenziate in giallo nell'allegato A alla
Part CTU) e spettava a che fa valere il credito, fornirne la prova e dunque anche il regolare adempimento della prestazione da parte del creditore cedente.
In particolare, come esplicitato dall' anche in sede di costituzione del giudizio di appello: CP_1
-per € 384,00 portati dalla fattura OLYMPUS ITALIA SRL n. 6100114437 del 24/06/2019 risulta
Part rinuncia di (elenco “B” dimesso in sede di precisazione conclusioni in cui risulta importo residuo
“0”);
-la fattura MYLAN ITALIA n. 2018003903 del 12/09/2018 di € 292,10 (doc. 46) era stata contestata al fornitore, perché la sua descrizione non consentiva di risalire all'ordine di acquisto ("Identificativo
ordine di acquisto: 20180912"), né all'eventuale documento di consegna (doc. 17);
-per la fattura ZIMMER BIOMET ITALIA n. 1620075961 del 20/08/2019 di €250,00 l' ha CP_1
asserito che vi era stata una doppia fatturazione e ha allegato l'ordine, la doppia fatturazione e la contestazione (doc. 24);
-per la fattura TT n. S19F048683 del 22/11/2019 di € 416,67 risulta la contestazione del
5/12/2019 per aver il fornitore, aggiudicatario di una gara per noleggio attrezzature sanitarie,
addebitato un canone in difformità rispetto alle condizioni contrattuali, oltre che la già avvenuta evasione dell'ordine e ha dimesso di le quattro fatture relative all'ordine n. S17F008488,
n.S17F018563, n. S17F029512 e n.S17F041582, la contestazione del 5/12/2019 ribadita con scritto successivo (prot. 26761 del 25/03/2021), l'ordine successivo (BAE19/4301) in base al quale BB
aveva in effetti emesso una corretta fatturazione (sollecito del 25/03/2021) e relativa fattura n.S20D000396, regolarmente pagata ad BB) (doc. 25); pagina 13 di 19 -la fattura BAXTER SPA n.18130080 del 9/11/2018 di €1.985,04 (doc. 9), interamente contestata perché il relativo ordine era già stato fatturato e pagato e l' ha dimesso l'ordine, la doppia CP_1
fatturazione e la contestazione inviata dall' (doc. 29); Pt_3
-la fattura BAXTER SPA n. 18095223 del 27/08/2018 di € 30.618+iva, per € 17.077,50 venne parzialmente contestata a causa della difformità nella quantità di materiale fatturato (n.93+393)
rispetto a quello realmente ordinato (n. 36+179 unità di trattamenti per dialisi), invariato il prezzo unitario di €63,00. L corrispose il minor importo di € 13.545,00 oltre ritenuta (lordi €14.086,80) Pt_3
calcolato sulle 215 unità realmente ordinate. Ciò è comprovato dalla documentazione dimessa dall'appellata (ordine, fattura, contestazione comunicata a Baxter, mandato di pagamento e la quietanza rilasciata dal Tesoriere: doc. 33);
-la fattura A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL n. 602688 del 30/04/2020 di €249,99 venne interamente contestata, con richiesta di storno totale, per errata fatturazione relativa a canoni di noleggio, per un importo errato e applicato ad un periodo temporale diverso rispetto a quello previsto dall'ordine al fornitore (doc. 36 lettera di contestazione dell' con allegato l'ordine, la CP_1 Pt_3
fattura e la fattura conforme all'ordine BAE20/542, riferita al primo trimestre 2020).
Part 11− Con il quarto motivo contesta che non siano dovuti € 20.655,30 per omesso ricevimento delle fatture da parte dell' poiché la stessa aveva ricevuto la notifica delle cessioni dei crediti CP_1
nonché le intimazioni di pagamento e, ciononostante, non ha mai avanzato alcuna richiesta di
Parte chiarimenti;
i fornitori hanno certamente inviato immediatamente le fatture all' questa non ha mai contestato l'avvenuta erogazione delle forniture per il cui pagamento sono state emesse le fatture;
nel
Part corso del giudizio ha prodotto le fatture, senza che venissero sollevate contestazioni.
11.1-Il motivo è infondato.
Il CTU ha verificato sulla Piattaforma ministeriale dei Crediti Commerciali che le fatture in questione non risultano presenti (fatture evidenziate in rosso nell'Allegato A alla CTU), ciò che è invece pagina 14 di 19 indispensabile per procedere ai pagamenti. Le fatture MYLAN ITALIA n. 2019190731 del 25/09/2019
di €140,50 e MYLAN ITALIA n. 2018003198 del 27/07/2018 di €47,53, sono state, invece, la prima respinta per "Errore di processazione" per “importo totale documento diverso dalla somma
dell'importo imponibile e dell'iva” (doc. 42 , la seconda per “mancanza CIG citato in fattura” CP_1
(doc. 43 . CP_1
Il che esonerava l' dalla pretesa richiesta di chiarimenti, salvo, poi, evidenziare che le cessioni di CP_1
credito notificate, verificate dal Ctu, riguardavano fatture da emettere nei 24 mesi dalla sottoscrizione della cessione del credito, il che a sua volta esclude che l' potesse chiedere chiarimenti o CP_1
contestazioni.
Non risulta, poi, la pretesa mancata contestazione da parte dell' che ha infatti sempre contestato CP_1
Part il credito vantato da
Part 12-Con il quinto motivo di appello censura la sentenza laddove non ha riconosciuto i crediti a titolo di interessi di mora e anatocistici e somme ex art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02 relativi alla sorte
Part capitale azionata e pagata di cui al doc. 1 per assenza di prova: aveva acquistato dalle società
fornitrici cedenti anche gli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale;
ha indicato, per ogni fattura per sorte capitale, la data di scadenza del termine di pagamento (data di inizio calcolo degli interessi) mediante la produzione dell'elenco dei crediti prodotto con la citazione (nel quale per ogni fattura è indicata la data di scadenza) in assenza di contestazione;
confrontando le date di scadenza di
Part pagamento indicate da e le date dei mandati di pagamento, prodotti dall' emerge che il CP_1
pagamento è avvenuto in ritardo rispetto alle scadenze di pagamento.
12.1-Il motivo è eccentrico rispetto alla materia del contendere, dal momento che afferma di CP_1
Part non avere pagato alcunché dei crediti pretesi da per sorte capitale, che ha sempre contestato compresi i relativi accessori.
pagina 15 di 19 Part 13-Con il sesto motivo di impugnazione lamenta il rigetto della domanda per i crediti a titolo di interessi di mora e anatocistici e somme ex art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02 di cui alle Note Debito
non riconosciute per € 331.967,94 per assenza di prova in ordine all'invio di tali documenti all'Azienda o per omessa prova della notifica degli atti di cessione delle fatture sottostanti le Note
Debito. Il giudice di primo grado, a suo dire, non ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione: a ciascuna Nota Debito è allegato un dettaglio di calcolo (prodotto in allegato a ciascuna Nota Debito) nel quale sono indicate le singole fatture (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora (per i quali sono, dunque, state emesse le Note Debito), il nominativo della società che l'aveva emessa, l'importo, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio decorrenza degli interessi di mora, che coincide con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale (colonna “Dt Inizio”), la data di fine calcolo degli interessi di mora (data in cui è stato accreditato l'importo delle fatture per sorte capitale:
colonna “Dt Fine”), il totale dei giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura per sorte capitale,
il tasso di interesse di mora.
E' anche censurata la motivazione posta dal Tribunale a fondamento della decisione secondo cui le
Note Debito non sarebbero pagabili in quanto non inviate all'ASST poiché gli interessi di mora sono dovuti per il fatto del ritardo nel pagamento delle fatture per sorte capitale sottostanti le Note Debito;
essi sono dovuti a prescindere dalla relativa fatturazione e, dunque, anche dall'invio dei documenti contabili con i quali gli interessi sono stati fatturati;
le Note Debito sono state inviate all' e, in Pt_7
Part ogni caso, sono state prodotte in giudizio da
Sostiene che nella specie si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/91 e non quelle di cui all'art. 70 comma 3 RD n. 2440/1923 che richiama l'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (che, ai fini dell'opponibilità della cessione, richiedono - sino a che il rapporto contrattuale derivano i crediti sia ancora in corso – l'adesione della P.A. alla cessione) e di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 163/06 pagina 16 di 19 (sostituito dall'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/16; che, ai fini dell'opponibilità della cessione,
richiedono – sempre sino a che il rapporto contrattuale derivano i crediti sia ancora in corso – che la
P.A. non rifiuti la cessione entro 45 giorni dalla relativa notifica) e comunque non vi è prova del rifiuto da parte della PA, che comunque sarebbe efficace solo in ipotesi di contratto ancora in esecuzione, ciò
che ivi non è.
13.1-Il motivo è infondato.
Premesso che estraneo alla materia del contendere è il richiamo alla L. n. 52/1991 e l'inapplicabilità
dell'ulteriore normativa indicata dall'appellante in quanto la questione non ha interessato il giudizio e premesso altresì che sussiste contestazione dell' va rilevato che dall'espletata CTU è emerso CP_1
Part (allegati B e C alla CTU) che delle 89 note di debito dimesse da 74 sono stare escluse in quanto o
“non presenti nel Portale dei Crediti Commerciali;
oppure sono state inviate al PCC successivamente
al deposito dell'Atto di Citazione;
oppure non risulta essere stato notificato l'atto di cessione del
Part credito dell'emittente a della Nota di Debito ad 7, antecedentemente al deposito dell'Atto Pt_4
di Citazione;
- oppure non risulta essere presente nel fascicolo di causa l'atto di cessione del credito
Part dell'emittente a della Nota di Debito ad 7; - oppure note di debito antecedenti al Pt_4
01.01.2017 (data di fusione di e intestate ad dunque di dubbia veridicità;- Pt_8 Pt_9 CP_3
oppure non è stato depositato nel fascicolo telematico alcun dettaglio, per cui non è noto su quali
crediti siano maturati i pretesi interessi” (“Si ricorda infatti che le fatture elettroniche vanno sempre
inviate ai propri clienti attraverso il SdI - Sistema di Interscambio -, altrimenti sono considerate non
Part emesse”). Le restanti 34 sono state rinvenute nel Portale dei Crediti Commerciali e ha depositato le note medesime, complete del dettaglio delle fatture che le hanno generate. Quindi il CTU ha verificato sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), la data di ricezione sulla medesima piattaforma raffrontandola con le date di decorrenza del termine di pagamento indicate nelle fatture, la data di emissione del mandato di pagamento raffrontandolo con le date di pagamento indicate nelle pagina 17 di 19 Part fatture azionate da e ha dunque evidenziato quanti giorni dopo la ricezione della fattura sulla piattaforma siano stati emessi i relativi mandati di pagamento, con evidenziazione di quelli superiori a
60 gg di ritardo e dunque ha controllato che di essi sia stato depositato nel fascicolo telematico il relativo atto comprovante la cessione.
Part Gli interessi dovuti a e risultanti dai conteggi effettuati dal CTU sono complessivamente €
28.228,61.
Part 14-Con il riferimento all'importo di € 31.400,00 contesta l'assenza di prova, avendo il Tribunale
Part omesso di considerare le allegazioni e le produzioni effettuate da (dettaglio di calcolo allegato a ciascuna delle due fatture ove sono indicati il nominativo della società che aveva emesso le fatture per sorte capitale il cui tardivo pagamento ha generato le predette due fatture, il numero e l'importo di ciascuna fattura ceduta, il numero di giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna fattura;
il tasso di mora applicato per il calcolo degli interessi di mora di ciascuna fattura) e l'assenza di alcuna contestazione da parte dell' CP_1
14.1-Anche questo motivo è infondato e va richiamato quanto esposto al punto 13.1.
15-Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 1935/2023 del 16-17/10/2023 del
Tribunale di Vicenza;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 14.239,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese pagina 18 di 19 forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 8 aprile 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 19 di 19