TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 104
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione o falsa applicazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato. Violazione o falsa applicazione dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza di cui agli artt. 3, 41 e 117 Costituzione. Violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 8 TUSP

    Il Tribunale ha ritenuto che le disposizioni del T.U.S.P. (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si applicano anche alle pubbliche amministrazioni socie di società quotate, salvo quanto espressamente previsto. Pertanto, il Comune di Venezia era tenuto ad adottare un atto deliberativo motivato per l'acquisizione indiretta di partecipazioni societarie, anche se tramite una società quotata, e a trasmetterlo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L'inerzia del Comune è stata considerata illegittima.

  • Accolto
    Inadempimento degli obblighi di legge a tutela della concorrenza e del mercato

    Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando il Comune di Venezia ad adeguarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo entro sessanta giorni dalla sentenza e trasmettendolo all'Autorità.

  • Accolto
    Comportamento omissivo e contrario alla normativa a tutela della concorrenza e del mercato

    Il Tribunale ha annullato la nota del Comune resistente, in quanto ritenuta un riscontro negativo al parere motivato dell'Autorità, confermando l'intenzione del Comune di non conformarsi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 104
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 104
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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