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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 23 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 603/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Salerno, alla via Acquasanta, n. 31, p. iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Trento, Parte_2
n. 141/B, cod. fisc. , , nato a [...] il 26 C.F._1 Parte_3
marzo 1975 ed ivi residente, alla via G. Palermo, n. 2, cod. fisc. , C.F._2
, nata a [...] il [...], residente in Parte_4
Salerno, alla via Trento, n. 141/B, cod. fisc. , in proprio e quali C.F._3
eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di Persona_1
appello, dall'avv. Simone Labonia, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via F. Gaeta, n. 7; appellanti
E
1. “ , con sede legale in Milano, alla via Parte_5
Valtellina, n. 15/17, cod. fisc. e p. iva in persona del procuratore, dott. P.IVA_2
quale mandataria della , con sede legale Parte_6 Parte_7
in Milano, alla via Valtellina, n. 15/17, cod. fisc. e p. iva a sua volta P.IVA_3
1 mandataria della , con sede legale in Conegliano, alla via V. Alfieri, n. Controparte_1
1, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla P.IVA_4
comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Fabrizio Cesare e Maria Gabriella Cesare, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via F. Crispi, n. 87;
2. “ , con sede legale in Modena, alla via S. Carlo, n. 8/20, cod. CP_2 Parte_8
fisc. , in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_5 Controparte_3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi Amendola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via G.A. Papio, n. 35; appellate
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2081/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “accogliere il gravame quivi proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado nei termini innanzi indicati e prospettati e, conseguentemente: 1) in accoglimento del proposto appello, relativamente al contratto di mutuo oggetto di causa, accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità della clausola afferente al tasso di interesse passivo, così accertando e determinando, a mezzo CTU, l'esatta pretesa creditoria intimata con l'opposto precetto. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso S.G., CPA ed
Iva, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., anche in riforma, pertanto e conseguenzialmente, di quanto sul punto statuito dal giudice di prime cure”; per l'appellata “ (come da comparsa di costituzione e Parte_5
risposta) – “conclude 1) per il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti 2) con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio”; per l'appellata “ (come da comparsa di costituzione e risposta) – Controparte_4
“rigettare l'appello proposto giacché infondato, non provato in fatto ed in diritto. In ogni caso vinte le spese del doppio grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2081/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla , da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato
[...]
2 il 10 giugno 2020 alla , quale mandataria della Parte_5 [...]
, a sua volta mandataria dell' , così provvedeva: Parte_7 Controparte_1
1) rigettava l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 21 maggio 2020 dall'
, per il tramite della mandataria, quale cessionaria del credito vantato Controparte_1 dalla (incorporante la ) in forza del Controparte_4 Controparte_5
contratto di mutuo fondiario per notaio da Battipaglia del 12 dicembre 2005, Persona_2
rep. n. 14006 – racc. n. 5658; 2) condannava gli opponenti alla refusione delle spese processuali sostenute dalla , quale mandataria della Parte_5
, a sua volta mandataria dell' , nonché Parte_7 Controparte_1 dalla , costituitasi in giudizio, mediante la mandataria Controparte_4 [...]
, quale terza chiamata in causa ai sensi degli artt. 106, 267, Controparte_6
comma 2, e 269, comma 2, c.p.c.; 3) poneva definitivamente a carico degli opponenti le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 21 maggio 2024, la “ , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
assumevano che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo
[...]
grado, la clausola del contratto di mutuo fondiario relativa al tasso degli interessi corrispettivi era nulla per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, cod. civ., giacché indicava soltanto il tasso annuo nominale e non anche il regime finanziario adottato dall'istituto bancario, vale a dire la modalità della loro capitalizzazione, che, nel caso di specie, per effetto dell'ammortamento “alla francese”, risultava composta e non semplice, in tal modo comportando anche la violazione del principio della trasparenza di cui all'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, per non consentire al cliente di comprendere l'effettivo costo del finanziamento.
Costituitesi in giudizio con comparse di risposta depositate rispettivamente il 27 settembre
2024 e il 2 ottobre 2024, la , quale mandataria della Parte_5
, a sua volta mandataria dell' , e la Parte_7 Controparte_1
contestavano la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto Controparte_4
con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre osservare, in una prospettiva di carattere generale, che il sistema di ammortamento progressivo o “alla francese”, caratterizzato da rate costanti (o
3 “quasi costanti” in caso di tasso variabile) con quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta (cfr., ex plurimis, App. Torino,
17 settembre 2020, n. 905; App. Venezia, 25 novembre 2021, n. 2955; App. Roma, 26 ottobre 2022, n. 6715; App. Lecce, 28 marzo 2024, n. 273).
Ne deriva che tale metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né, dunque, una capitalizzazione degli interessi, dal momento che gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In sostanza, nel piano di ammortamento “alla francese”, ogni rata determina il pagamento solo degli interessi dovuti per il periodo cui la stessa è riferita, mentre la restante parte della quota è destinata a ridurre il capitale.
L'anatocismo, invero, sarebbe configurabile soltanto nell'ipotesi in cui l'istituto di credito, nel determinare la rata periodica richiesta al mutuatario, applichi il tasso stabilito nel contratto (fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel lasso temporale considerato per l'addebito della rata in scadenza.
Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata la violazione dell'art. 1283 cod. civ., né, tanto meno, ove la modalità di ammortamento “alla francese” non sia stata espressamente indicata nel corpo del regolamento negoziale, degli artt. 1284, comma 3, e 1346 cod. civ. e dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, sotto il profilo dell'addebito di interessi corrispettivi in misura diversa e maggiore rispetto a quella concordata dalle parti e, dunque, dell'indeterminatezza o dell'indeterminabilità dell'oggetto del contratto nonché dell'inosservanza della disciplina normativa in tema di trasparenza delle condizioni giuridico-economiche delle operazioni creditizie e dei rapporti tra gli istituti bancari e i clienti (cfr. Cass., Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130).
In definitiva, l'adozione del piano di ammortamento “alla francese” non comporta la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., non generando a carico del mutuatario costi maggiori di quelli convenuti, e, in ogni caso, la mancata enunciazione di tale modalità di calcolo degli interessi non inficia la determinatezza dell'oggetto del
4 contratto, ove siano stati inequivocabilmente indicati l'importo erogato, la durata del finanziamento, il numero delle rate, la periodicità del loro rimborso, il tasso annuo nominale e gli altri oneri economici dell'operazione creditizia.
Parimenti, non derivando dal piano di ammortamento “alla francese” la produzione di interessi superiori a quelli pattuiti, l'omessa indicazione nel contratto di mutuo della sua applicazione non genera costi occulti e ulteriori rispetto a quelli espressamente convenuti, sicché non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993.
La circostanza che l'ammortamento alla “francese” risulti più oneroso di altre modalità di restituzione del mutuo, come quella “all'italiana”, non dipende da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi, né dall'applicazione di maggiori voci di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, ma costituisce la fisiologica conseguenza della scelta concordata dalle parti di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di rate costanti (o “quasi costanti” in caso di tasso variabile), caratterizzate da quote di capitale in progressivo aumento, e non decrescenti, in cui le quote di capitale, essendo di eguale ammontare, ne comportano un più veloce abbattimento, con l'effetto di contenere la produzione degli interessi e, quindi, la spesa complessiva del finanziamento.
Alteris verbis, la maggiore gravosità economica del finanziamento scaturisce non dalla formazione di interessi su interessi, vale a dire dal calcolo degli interessi sul capitale incrementato da interessi, né su interessi scaduti, propriamente anatocistici, ma dal dato oggettivo che nel piano di ammortamento “alla francese” il rimborso del capitale è ritardato per la necessità di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, meccanismo che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario ed in favore del mutuante in ragione del differimento del termine per la restituzione dell'equivalente della somma di denaro erogata.
Nella fattispecie de qua agitur, il contratto di mutuo fondiario del 12 dicembre 2005, id est il titolo esecutivo sotteso all'opposto atto di precetto, conteneva l'esatta indicazione, all'art. 1, dell'importo erogato (euro 3.000.000,00) e, all'art. 2, della durata del finanziamento (dieci anni), del numero (centoventi) e della periodicità (mensile) delle rate, del loro ammontare iniziale (euro 30.731,26), dell'iniziale tasso di interesse nominale annuo (4,250%, pari all'euribor a sei mesi moltiplicato per il coefficiente 360/365 ed aumentato di 1,700 punti), dei criteri per calcolarlo a seguito della variazione del suo parametro di base e dell'I.S.C. (4,47%), risultando corredato dal documento di sintesi, dal prospetto delle condizioni economiche e dal piano di ammortamento, peraltro
5 espressamente denominato “alla francese”, con il quale era stato sviluppato l'iter del rimborso del finanziamento sulla base del tasso di interesse applicabile al momento della sua stipulazione, sicché, oltre a non generare alcun effetto anatocistico, documentava la sussistenza di un'obbligazione di pagamento determinata e determinabile e forniva alla e ai garanti, in maniera oltremodo lineare, tutti gli elementi necessari per Parte_1
comprendere il costo effettivo dell'operazione creditizia e valutarne la convenienza rispetto alle soluzioni alternative offerte dal mercato.
Pertanto, non essendo configurabile alcuna violazione degli artt. 1283, 1284, comma 3, e
1346 cod. civ. nonché dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, il giudice di primo grado non poteva disporre una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a rimodulare il piano di ammortamento mediante l'applicazione degli interessi sostitutivi di cui al comma 7 dell'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, proprio in ragione della legittimità delle clausole negoziali sulla base delle quali l' “ aveva quantificato il credito precettato. Controparte_1
Ne consegue che, non avendo il piano di ammortamento “alla francese” prodotto effetti anatocistici, né reso indeterminata o indeterminabile l'obbligazione restitutoria, né, tanto meno, precluso l'immediata intellegibilità del costo complessivo del finanziamento, l'
, quale cessionaria del credito vantato dalla in Controparte_1 Controparte_4
forza del contratto di mutuo fondiario del 12 dicembre 2005, aveva ed ha diritto di procedere ad espropriazione forzata nei confronti della società debitrice e dei garanti per il recupero dell'intera somma pretesa con l'atto di precetto notificato il 10 giugno 2020.
L'emanazione, avvenuta all'indomani dell'iscrizione a ruolo del giudizio d'appello, della sentenza n. 15130/2024, con la quale la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha, per la prima volta, sancito il principio secondo cui la mancata indicazione, nel contratto di mutuo bancario, della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi non ne integra una causa di nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, né per inosservanza della normativa sulla trasparenza delle condizioni negoziali e sui rapporti che devono intercorrere tra gli istituti di credito e i clienti, legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del secondo grado del processo.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 2081/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 21 maggio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado del giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della , di Parte_1 Parte_2
, e .
[...] Parte_3 Parte_4
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
7
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 23 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 603/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Salerno, alla via Acquasanta, n. 31, p. iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Trento, Parte_2
n. 141/B, cod. fisc. , , nato a [...] il 26 C.F._1 Parte_3
marzo 1975 ed ivi residente, alla via G. Palermo, n. 2, cod. fisc. , C.F._2
, nata a [...] il [...], residente in Parte_4
Salerno, alla via Trento, n. 141/B, cod. fisc. , in proprio e quali C.F._3
eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di Persona_1
appello, dall'avv. Simone Labonia, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via F. Gaeta, n. 7; appellanti
E
1. “ , con sede legale in Milano, alla via Parte_5
Valtellina, n. 15/17, cod. fisc. e p. iva in persona del procuratore, dott. P.IVA_2
quale mandataria della , con sede legale Parte_6 Parte_7
in Milano, alla via Valtellina, n. 15/17, cod. fisc. e p. iva a sua volta P.IVA_3
1 mandataria della , con sede legale in Conegliano, alla via V. Alfieri, n. Controparte_1
1, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla P.IVA_4
comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Fabrizio Cesare e Maria Gabriella Cesare, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via F. Crispi, n. 87;
2. “ , con sede legale in Modena, alla via S. Carlo, n. 8/20, cod. CP_2 Parte_8
fisc. , in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_5 Controparte_3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi Amendola, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via G.A. Papio, n. 35; appellate
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2081/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “accogliere il gravame quivi proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado nei termini innanzi indicati e prospettati e, conseguentemente: 1) in accoglimento del proposto appello, relativamente al contratto di mutuo oggetto di causa, accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità della clausola afferente al tasso di interesse passivo, così accertando e determinando, a mezzo CTU, l'esatta pretesa creditoria intimata con l'opposto precetto. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso S.G., CPA ed
Iva, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., anche in riforma, pertanto e conseguenzialmente, di quanto sul punto statuito dal giudice di prime cure”; per l'appellata “ (come da comparsa di costituzione e Parte_5
risposta) – “conclude 1) per il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti 2) con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio”; per l'appellata “ (come da comparsa di costituzione e risposta) – Controparte_4
“rigettare l'appello proposto giacché infondato, non provato in fatto ed in diritto. In ogni caso vinte le spese del doppio grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2081/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla , da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato
[...]
2 il 10 giugno 2020 alla , quale mandataria della Parte_5 [...]
, a sua volta mandataria dell' , così provvedeva: Parte_7 Controparte_1
1) rigettava l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 21 maggio 2020 dall'
, per il tramite della mandataria, quale cessionaria del credito vantato Controparte_1 dalla (incorporante la ) in forza del Controparte_4 Controparte_5
contratto di mutuo fondiario per notaio da Battipaglia del 12 dicembre 2005, Persona_2
rep. n. 14006 – racc. n. 5658; 2) condannava gli opponenti alla refusione delle spese processuali sostenute dalla , quale mandataria della Parte_5
, a sua volta mandataria dell' , nonché Parte_7 Controparte_1 dalla , costituitasi in giudizio, mediante la mandataria Controparte_4 [...]
, quale terza chiamata in causa ai sensi degli artt. 106, 267, Controparte_6
comma 2, e 269, comma 2, c.p.c.; 3) poneva definitivamente a carico degli opponenti le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 21 maggio 2024, la “ , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
assumevano che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo
[...]
grado, la clausola del contratto di mutuo fondiario relativa al tasso degli interessi corrispettivi era nulla per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, cod. civ., giacché indicava soltanto il tasso annuo nominale e non anche il regime finanziario adottato dall'istituto bancario, vale a dire la modalità della loro capitalizzazione, che, nel caso di specie, per effetto dell'ammortamento “alla francese”, risultava composta e non semplice, in tal modo comportando anche la violazione del principio della trasparenza di cui all'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, per non consentire al cliente di comprendere l'effettivo costo del finanziamento.
Costituitesi in giudizio con comparse di risposta depositate rispettivamente il 27 settembre
2024 e il 2 ottobre 2024, la , quale mandataria della Parte_5
, a sua volta mandataria dell' , e la Parte_7 Controparte_1
contestavano la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto Controparte_4
con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre osservare, in una prospettiva di carattere generale, che il sistema di ammortamento progressivo o “alla francese”, caratterizzato da rate costanti (o
3 “quasi costanti” in caso di tasso variabile) con quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta (cfr., ex plurimis, App. Torino,
17 settembre 2020, n. 905; App. Venezia, 25 novembre 2021, n. 2955; App. Roma, 26 ottobre 2022, n. 6715; App. Lecce, 28 marzo 2024, n. 273).
Ne deriva che tale metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né, dunque, una capitalizzazione degli interessi, dal momento che gli stessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In sostanza, nel piano di ammortamento “alla francese”, ogni rata determina il pagamento solo degli interessi dovuti per il periodo cui la stessa è riferita, mentre la restante parte della quota è destinata a ridurre il capitale.
L'anatocismo, invero, sarebbe configurabile soltanto nell'ipotesi in cui l'istituto di credito, nel determinare la rata periodica richiesta al mutuatario, applichi il tasso stabilito nel contratto (fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel lasso temporale considerato per l'addebito della rata in scadenza.
Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata la violazione dell'art. 1283 cod. civ., né, tanto meno, ove la modalità di ammortamento “alla francese” non sia stata espressamente indicata nel corpo del regolamento negoziale, degli artt. 1284, comma 3, e 1346 cod. civ. e dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, sotto il profilo dell'addebito di interessi corrispettivi in misura diversa e maggiore rispetto a quella concordata dalle parti e, dunque, dell'indeterminatezza o dell'indeterminabilità dell'oggetto del contratto nonché dell'inosservanza della disciplina normativa in tema di trasparenza delle condizioni giuridico-economiche delle operazioni creditizie e dei rapporti tra gli istituti bancari e i clienti (cfr. Cass., Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130).
In definitiva, l'adozione del piano di ammortamento “alla francese” non comporta la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., non generando a carico del mutuatario costi maggiori di quelli convenuti, e, in ogni caso, la mancata enunciazione di tale modalità di calcolo degli interessi non inficia la determinatezza dell'oggetto del
4 contratto, ove siano stati inequivocabilmente indicati l'importo erogato, la durata del finanziamento, il numero delle rate, la periodicità del loro rimborso, il tasso annuo nominale e gli altri oneri economici dell'operazione creditizia.
Parimenti, non derivando dal piano di ammortamento “alla francese” la produzione di interessi superiori a quelli pattuiti, l'omessa indicazione nel contratto di mutuo della sua applicazione non genera costi occulti e ulteriori rispetto a quelli espressamente convenuti, sicché non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993.
La circostanza che l'ammortamento alla “francese” risulti più oneroso di altre modalità di restituzione del mutuo, come quella “all'italiana”, non dipende da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi, né dall'applicazione di maggiori voci di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, ma costituisce la fisiologica conseguenza della scelta concordata dalle parti di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di rate costanti (o “quasi costanti” in caso di tasso variabile), caratterizzate da quote di capitale in progressivo aumento, e non decrescenti, in cui le quote di capitale, essendo di eguale ammontare, ne comportano un più veloce abbattimento, con l'effetto di contenere la produzione degli interessi e, quindi, la spesa complessiva del finanziamento.
Alteris verbis, la maggiore gravosità economica del finanziamento scaturisce non dalla formazione di interessi su interessi, vale a dire dal calcolo degli interessi sul capitale incrementato da interessi, né su interessi scaduti, propriamente anatocistici, ma dal dato oggettivo che nel piano di ammortamento “alla francese” il rimborso del capitale è ritardato per la necessità di assicurare la rata costante in equilibrio finanziario, meccanismo che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario ed in favore del mutuante in ragione del differimento del termine per la restituzione dell'equivalente della somma di denaro erogata.
Nella fattispecie de qua agitur, il contratto di mutuo fondiario del 12 dicembre 2005, id est il titolo esecutivo sotteso all'opposto atto di precetto, conteneva l'esatta indicazione, all'art. 1, dell'importo erogato (euro 3.000.000,00) e, all'art. 2, della durata del finanziamento (dieci anni), del numero (centoventi) e della periodicità (mensile) delle rate, del loro ammontare iniziale (euro 30.731,26), dell'iniziale tasso di interesse nominale annuo (4,250%, pari all'euribor a sei mesi moltiplicato per il coefficiente 360/365 ed aumentato di 1,700 punti), dei criteri per calcolarlo a seguito della variazione del suo parametro di base e dell'I.S.C. (4,47%), risultando corredato dal documento di sintesi, dal prospetto delle condizioni economiche e dal piano di ammortamento, peraltro
5 espressamente denominato “alla francese”, con il quale era stato sviluppato l'iter del rimborso del finanziamento sulla base del tasso di interesse applicabile al momento della sua stipulazione, sicché, oltre a non generare alcun effetto anatocistico, documentava la sussistenza di un'obbligazione di pagamento determinata e determinabile e forniva alla e ai garanti, in maniera oltremodo lineare, tutti gli elementi necessari per Parte_1
comprendere il costo effettivo dell'operazione creditizia e valutarne la convenienza rispetto alle soluzioni alternative offerte dal mercato.
Pertanto, non essendo configurabile alcuna violazione degli artt. 1283, 1284, comma 3, e
1346 cod. civ. nonché dell'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, il giudice di primo grado non poteva disporre una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a rimodulare il piano di ammortamento mediante l'applicazione degli interessi sostitutivi di cui al comma 7 dell'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, proprio in ragione della legittimità delle clausole negoziali sulla base delle quali l' “ aveva quantificato il credito precettato. Controparte_1
Ne consegue che, non avendo il piano di ammortamento “alla francese” prodotto effetti anatocistici, né reso indeterminata o indeterminabile l'obbligazione restitutoria, né, tanto meno, precluso l'immediata intellegibilità del costo complessivo del finanziamento, l'
, quale cessionaria del credito vantato dalla in Controparte_1 Controparte_4
forza del contratto di mutuo fondiario del 12 dicembre 2005, aveva ed ha diritto di procedere ad espropriazione forzata nei confronti della società debitrice e dei garanti per il recupero dell'intera somma pretesa con l'atto di precetto notificato il 10 giugno 2020.
L'emanazione, avvenuta all'indomani dell'iscrizione a ruolo del giudizio d'appello, della sentenza n. 15130/2024, con la quale la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha, per la prima volta, sancito il principio secondo cui la mancata indicazione, nel contratto di mutuo bancario, della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi non ne integra una causa di nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, né per inosservanza della normativa sulla trasparenza delle condizioni negoziali e sui rapporti che devono intercorrere tra gli istituti di credito e i clienti, legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del secondo grado del processo.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla , da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 2081/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 21 maggio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado del giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della , di Parte_1 Parte_2
, e .
[...] Parte_3 Parte_4
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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