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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2496/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. ssa Antonella Soro, all'udienza del 18.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2496/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARI MORANDI ESTER per procura alle Parte_1 liti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Valdinievole n. 11
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. CIOCCA IVANOE per procura alle liti, elettivamente CP_1 domiciliata in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Ufficio legale dell' CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 la parte ricorrente in epigrafe ha contestato l'esito delle risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. N.R.G.
2296/2022 diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione dell'esenzione totale dal pagamento dei ticket sanitari e della contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/00 dalla data della domanda amministrativa (30.6.2021); avendo il CTU riconosciuto una invalidità del 76% dal 1.6.2023, deducendo l'erroneità della percentuale e della decorrenza, ha convenuto in giudizio chiedendo il rinnovo della consulenza ai fini del riconoscimento delle CP_1 CP_ prestazioni. L' si è costituito eccependo l'inammissibilità della domanda per essere stato emesso il decreto di omologa ed ha contestato, nel merito, la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Ritenuta necessaria una nuova ctu medico legale alla luce della documentazione sanitaria successiva alla definizione del giudizio di atpo, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
Deve preliminarmente darsi atto che, con l'ordinanza di conferimento dell'incarico del 21.12.2023, è stata disposta la revoca del decreto di omologa emesso nel giudizio di atpo essendo stato depositato atto di contestazione parziale preclusivo del provvedimento definitorio. Peraltro, sebbene alcuna delle parti abbia ravvisato l'errore nel medesimo decreto, in esso veniva indicata una prestazione (assegno mensile ex art. 13 L. 118/71) non oggetto del giudizio di atpo. In questa fase, inoltre, con ordinanza del
14.11.2024, sono stati chiesti chiarimenti al CTU sulla decorrenza della prestazione riconosciuta
(contribuzione figurativa) e sulla esenzione totale dal pagamento dei tickets sanitari sulla quale il consulente non si era espresso nella consulenza del 14.11.2024. Venendo all'esame del merito, il consulente, valutate le certificazioni medico specialistiche in atti ed in particolare la documentazione sanitaria successiva alla prima fase da settembre 2023 a marzo 2024)
– ha rilevato un aggravamento delle condizioni cliniche del sig. , con particolare riferimento al Pt_1
“quadro artrosico con neuropatia secondaria a stenosi del canale lombare… e presenza di ipoacusia
pagina 1 di 2 neurosensoriale bilaterale di tipo severo”, ed ha messo in evidenza che “la nuova documentazione evidenzia la presenza di sindrome delle apnee ostruttive del sonno e definisce la gravità della compromissione a carico osteo articolare per la quale si rileva una radicolopatia periferica secondaria alla compromissione rachidea”. Rivalutando lo stato di salute del ricorrente alla luce delle descritte condizioni di aggravamento, il ctu ha stabilito una nuova percentuale di invalidità elevandola dal 76% all'83%, con decorrenza 1 marzo 2024 quale “periodo presumibile di aggravamento del quadro morboso attualmente riscontrato in particolare per il riscontro della sindrome delle apnee notturne con necessità di utilizzo notturno dell'apparecchiatura C-PAP”.A fronte di tali precisazioni le parti nulla hanno dedotto ed eccepito. L'esito dell'indagine medico legale conclusiva, che il giudice recepisce avendo l'ausiliario fornito i chiarimenti richiesti, non oggetto di specifiche contestazioni delle parti, ha pertanto accertato la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della contribuzione figurativa ex art. 80 della Legge n. 388/2000 con decorrenza 1.3.2024 e l'insussistenza del diritto all'esenzione totale della quota di partecipazione alla spesa sanitaria. Sussistono giustificate ragioni, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, per la compensazione delle spese del giudizio.
Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti in solido, da ripartirsi nei rapporti interni nella misura del 50% a carico di parte ricorrente e del 50% a carico di , non potendo applicarsi in favore di parte ricorrente l'esonero CP_1 dalle spese previsto dall'art. 152 disp att c.p.c. per superamento dei limiti del reddito stabilito ai sensi dell'art. 76 DPR n. 115/2002 (come richiesto dall'art. 152 disp. att.c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la sussistenza, in capo a , del requisito sanitario previsto ai fini Parte_1 della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80 della Legge n. 388/00 con decorrenza marzo
2024. Rigetta, per il resto, la domanda.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di ctu, liquidate con separato decreto, per il 50%
a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico di . CP_1
Civitavecchia, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. ssa Antonella Soro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. ssa Antonella Soro, all'udienza del 18.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2496/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARI MORANDI ESTER per procura alle Parte_1 liti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Valdinievole n. 11
RICORRENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. CIOCCA IVANOE per procura alle liti, elettivamente CP_1 domiciliata in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Ufficio legale dell' CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 la parte ricorrente in epigrafe ha contestato l'esito delle risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. N.R.G.
2296/2022 diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione dell'esenzione totale dal pagamento dei ticket sanitari e della contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/00 dalla data della domanda amministrativa (30.6.2021); avendo il CTU riconosciuto una invalidità del 76% dal 1.6.2023, deducendo l'erroneità della percentuale e della decorrenza, ha convenuto in giudizio chiedendo il rinnovo della consulenza ai fini del riconoscimento delle CP_1 CP_ prestazioni. L' si è costituito eccependo l'inammissibilità della domanda per essere stato emesso il decreto di omologa ed ha contestato, nel merito, la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Ritenuta necessaria una nuova ctu medico legale alla luce della documentazione sanitaria successiva alla definizione del giudizio di atpo, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
Deve preliminarmente darsi atto che, con l'ordinanza di conferimento dell'incarico del 21.12.2023, è stata disposta la revoca del decreto di omologa emesso nel giudizio di atpo essendo stato depositato atto di contestazione parziale preclusivo del provvedimento definitorio. Peraltro, sebbene alcuna delle parti abbia ravvisato l'errore nel medesimo decreto, in esso veniva indicata una prestazione (assegno mensile ex art. 13 L. 118/71) non oggetto del giudizio di atpo. In questa fase, inoltre, con ordinanza del
14.11.2024, sono stati chiesti chiarimenti al CTU sulla decorrenza della prestazione riconosciuta
(contribuzione figurativa) e sulla esenzione totale dal pagamento dei tickets sanitari sulla quale il consulente non si era espresso nella consulenza del 14.11.2024. Venendo all'esame del merito, il consulente, valutate le certificazioni medico specialistiche in atti ed in particolare la documentazione sanitaria successiva alla prima fase da settembre 2023 a marzo 2024)
– ha rilevato un aggravamento delle condizioni cliniche del sig. , con particolare riferimento al Pt_1
“quadro artrosico con neuropatia secondaria a stenosi del canale lombare… e presenza di ipoacusia
pagina 1 di 2 neurosensoriale bilaterale di tipo severo”, ed ha messo in evidenza che “la nuova documentazione evidenzia la presenza di sindrome delle apnee ostruttive del sonno e definisce la gravità della compromissione a carico osteo articolare per la quale si rileva una radicolopatia periferica secondaria alla compromissione rachidea”. Rivalutando lo stato di salute del ricorrente alla luce delle descritte condizioni di aggravamento, il ctu ha stabilito una nuova percentuale di invalidità elevandola dal 76% all'83%, con decorrenza 1 marzo 2024 quale “periodo presumibile di aggravamento del quadro morboso attualmente riscontrato in particolare per il riscontro della sindrome delle apnee notturne con necessità di utilizzo notturno dell'apparecchiatura C-PAP”.A fronte di tali precisazioni le parti nulla hanno dedotto ed eccepito. L'esito dell'indagine medico legale conclusiva, che il giudice recepisce avendo l'ausiliario fornito i chiarimenti richiesti, non oggetto di specifiche contestazioni delle parti, ha pertanto accertato la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della contribuzione figurativa ex art. 80 della Legge n. 388/2000 con decorrenza 1.3.2024 e l'insussistenza del diritto all'esenzione totale della quota di partecipazione alla spesa sanitaria. Sussistono giustificate ragioni, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, per la compensazione delle spese del giudizio.
Le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti in solido, da ripartirsi nei rapporti interni nella misura del 50% a carico di parte ricorrente e del 50% a carico di , non potendo applicarsi in favore di parte ricorrente l'esonero CP_1 dalle spese previsto dall'art. 152 disp att c.p.c. per superamento dei limiti del reddito stabilito ai sensi dell'art. 76 DPR n. 115/2002 (come richiesto dall'art. 152 disp. att.c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la sussistenza, in capo a , del requisito sanitario previsto ai fini Parte_1 della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80 della Legge n. 388/00 con decorrenza marzo
2024. Rigetta, per il resto, la domanda.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di ctu, liquidate con separato decreto, per il 50%
a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico di . CP_1
Civitavecchia, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. ssa Antonella Soro
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