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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1504 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Katiuscia Secondino (c.f. ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso la sede in Avezzano (AQ), alla Via Cavalieri di V.V.
OPPONENTE
e
(c.f. ) (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
(c.f. C.F._3 Parte_2 C.F._4
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Mastroddi (c.f.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Tagliacozzo (AQ), C.F._5
Via Fabio Filzi n. 18
OPPOSTI
Conclusioni: per parte opponente come da atto di opposizione e da note di trattazione scritta depositate in data 18.4.2025; per parte opposta come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 10.3.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 7.5.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 2.10.2019
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 405/2019 notificato Parte_1
1 in data 30.7.2019 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
12.286,43, oltre interessi e spese del monitorio in favore di , e CP_1 CP_2
(nella qualità di eredi di e Parte_2 Parte_2 Persona_1
ed a titolo di rimborso di n. 22 buoni fruttiferi postali originariamente acquistati dai loro genitori nel corso degli anni (segnatamente n. 11 buoni acquistati nel 1977, n. 5 buoni acquistati nel 1978 e n. 6 buoni acquistati nel 1994).
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto previo accertamento dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria nei suoi confronti deducendo: in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto mero collocatario dei buoni fruttiferi per conto di Cassa Depositi e Prestiti, ente emittente cui rivolgere le richieste di rimborso;
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da parte opposta per essere decorso il termine decennale di cui al D.M. 19.12.2000.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si sono costituiti e i quali hanno chiesto, previa CP_1 CP_2 Parte_2
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto della proposta opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Gli opposti hanno in particolare dedotto: l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente in quanto i buoni di cui trattasi recano la sottoscrizione del Direttore Generale delle (cui l'attuale Controparte_3
è succeduta per legge) e la dicitura sul frontespizio “pagabile con gli Parte_1 interessi maturati presso qualunque Ufficio postale”; l'insussistenza dell'eccepita prescrizione sul rilievo della mancata conoscenza dell'esistenza del credito, per circostanze a loro non imputabili, fino al febbraio 2019 (allorquando i titoli sono stati casualmente rinvenuti, senza che fosse prima possibile esercitare il diritto).
3. In sede di prima udienza sono stati richiesti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.; quindi, acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testi ammessi, la causa, con ordinanza del
14.5.2025 resa all'esito dell'udienza fissata per la rimessione in decisione ex art. 127 ter c.p.c.,
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. L'opposizione è fondata e può dunque trovare accoglimento.
4.1. Deve in primo luogo rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla società opponente, ricorre la legittimazione passiva della società medesima.
Sul punto giova preliminarmente evidenziare che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 13979/07).
2 Ebbene sui buoni per cui è causa l'ufficio postale è indicato come soggetto pagatore cui rivolgersi per il pagamento di quanto spettante, oltre a recare i buoni anche la sottoscrizione del Direttore Generale delle Controparte_3
Ne consegue che risulta documentata una disciplina negoziale in forza della quale è l'odierna opponente ad aver assunto nei confronti dei beneficiari l'obbligazione di rimborso.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla scorta della normativa invocata dall'opponente onde individuare il soggetto emittente, atteso altro sono i rapporti interni tra ente emittente ed ente collocatore dei buoni altro è la posizione della società opponente (tramite cui i buoni sono collocati) nei suoi rapporti con i beneficiari.
Deve quindi riconoscersi sussistente la legittimazione passiva in capo alla società opponente.
4.2. Risulta di contro fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla società opponente.
In accordo con la giurisprudenza di legittimità deve preliminarmente rilevarsi che il termine decennale di prescrizione introdotto dall'art. 8 del D.M. 19.12.2000 trova applicazione anche in relazione alle serie emesse in precedenza per le quali, al momento di entrata in vigore di tale normativa, non si siano già compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente e, unitamente a tale termine, trova altresì applicazione il nuovo regime di individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione coincidente con la data di scadenza del titolo (cfr., Cass., ord. n. 23006/23, Cass., ord. n. 16459/24).
Tanto premesso nella specie non è stato specificamente contestato che i buoni per cui è causa prodotti in atti (ossia i buoni serie “N” emessi nel corso del 1977 e del 1978 ed i buoni serie
“AD” emessi nel corso del 1994) siano scaduti e divenuti infruttiferi più di dieci anni prima del primo atto interruttivo documentato (si veda la pec del 3.4.2019 prodotta dagli opposti, i quali hanno del resto dedotto di aver rinvenuto casualmente i buoni nel precedente mese di febbraio 2019).
E' di converso contestato dagli opposti che nella specie il termine di prescrizione sia utilmente decorso, sostenendo segnatamente i medesimi opposti: che tale termine può decorrere solo da quando hanno avuto conoscenza dell'esistenza dei titoli;
che non gli può essere imputata la mancata precedente conoscenza dei titoli in quanto riconducibile al fatto che i loro genitori non li avevano resi edotti della loro esistenza ed al fatto che i medesimi genitori versavano in condizioni di grave inabilità; che gli originari beneficiari sono deceduti allorquando il termine prescrizionale non era ancora spirato.
Sul punto deve tuttavia evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. rilevi solo l'impossibilità di far valere il diritto derivante da cause giuridiche e non anche l'impossibilità di fatto, salve le eccezioni
3 stabilite dalla legge quali gli impedimenti per cui l'art. 2941 c.c. prevede tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (cfr., Cass., sent. n. 6209/99, Cass., ord. n. 14193/21).
In particolare, salva l'ipotesi dell'occultamento doloso del debito (in questa sede né dedotta né dimostrata), è stato escluso che possano rilevare allo scopo l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto o il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr., Cass., sent. n. 22072/18, Cass., ord. n.
996/22).
Da ultimo, i suesposti principi sono stati espressamente richiamati dal decreto n. 1687/25 reso dal Primo Presidente della Corte di cassazione a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., rinvio relativo ad un'ipotesi di mancato rimborso dei buoni fruttiferi postali a causa della prescrizione.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base delle specifiche cause di impossibilità di far valere il diritto che sono state dedotte nel caso di specie, in quanto, anche a prescindere da una attenta individuazione del periodo in cui i genitori degli opposti sono stati affetti da gravi patologie, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che i casi di sospensione della prescrizione sono solo quelli tassativamente indicati dalla legge, sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva e sono, in particolare, relativi a veri e propri impedimenti di ordine giuridico e non di mero fatto, sicché l'espressa previsione della interdizione per infermità di mente come causa di sospensione impedisce l'estensione della medesima disciplina alla incapacità naturale (cfr., Cass., ord. n. 11004/18).
Deve conseguentemente escludersi che le circostanze prospettate dagli opposti siano idonee ad escludere la maturazione della prescrizione nel caso di specie.
Né peraltro a diverse conclusioni può pervenirsi argomentando dall'eventuale inadempimento dell'opponente a degli obblighi informativi.
Tale questione è stata infatti genericamente sollevata oltre i termini per la maturazione delle preclusioni assertive, dovendosi peraltro considerare: da un lato, che i buoni per cui è causa sono stati emessi anteriormente all'entrata in vigore D.M. 19.12.2000 con conseguente applicabilità del meccanismo di integrazione contrattuale di cui all'art. 173 D.P.R. n. 156/73
(cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 3963/19, Cass., ord. n. 33631/24); dall'altro lato, che non sono state puntualmente dedotte le specifiche informazioni che, sulla base dei titoli, risulterebbero carenti e, come tali, influenti rispetto alla eccepita prescrizione.
5. Da quanto precede discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto.
4 Il rigetto dell'eccezione preliminare svolta dall'opponente e l'evoluzione, anche in epoca successiva all'introduzione del giudizio, della giurisprudenza di legittimità nella specifica materia in questa sede in rilievo giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1504 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1
e e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 405/2019 CP_2 Parte_2
del Tribunale di Avezzano;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 5.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
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