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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 704/2022 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
F. Bisazza 10, Messina, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Gemelli che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
), n.q. di eredi di e , CodiceFiscale_3 Persona_1 Persona_2
elettiv.te domiciliati in Via San Sebastiano 13, Messina, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Denaro che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: usucapione (appello avverso la sentenza n. 923/22 R.S. del
Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2022 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 923/22 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina aveva accolto la domanda ex art. 948 c.c. proposta da e Persona_1
condannando l'odierno appellante all'immediato rilascio del bene Persona_2
1 immobile oggetto di causa, sito in Messina, contrada Citola, in catasto al fg. 88, part. 1500 libero e sgombro da persone e cose, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione svolta dal nonché tutte le altre domande Pt_1
formulate dalle parti, compensando per 1/3 le spese di lite e condannando il al pagamento dei restanti 2/3. Pt_1
Con il primo motivo di appello il censurava la sentenza impugnata nella Pt_1
parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto non dimostrata l'intervenuta interversione del possesso da parte dell'appellante, contrariamente a quanto riferito da tutti i testi escussi i quali avevano confermato i poteri uti dominus esercitati dal sul terreno in questione sin dal 1982. Pt_1
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si doleva dell'accoglimento della domanda di rivendica esercitata dagli attori non avendo gli Parte_2
stessi fornito la prova rigorosa della titolarità del bene in questione, essendosi limitati a produrre un titolo di acquisto derivativo.
Con il terzo motivo di appello il lamentava il rigetto della sua richiesta Pt_1
di rimborso delle spese da lui sostenute per eseguire lavori di manutenzione del terreno oggetto di causa, importo da liquidarsi in via equitativa.
Con il quarto motivo chiedeva, infine, la riforma del capo della sentenza relativo alle spese, con condanna degli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
e quali eredi degli originari attori, CP_1 CP_2 Per_1
e costituendosi, contestavano la fondatezza delle
[...] Persona_2
doglianze svolte dal e chiedevano il rigetto del gravame. Pt_1
Il primo motivo di appello è fondato.
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria svolta, ha ritenuto sussistente il corpus del possesso, escludendo tuttavia la configurabilità dell'animus sul rilievo che nel 2006 il aveva manifestato l'intenzione di acquistare il Pt_1
terreno in questione, come riferito dal teste . Tes_1
Dall'istruttoria svolta è, in effetti, emerso il prolungato possesso del terreno da parte del il teste ha confermato il Pt_1 Testimone_2 possesso dell'area in questione da parte del sin dal 1982, avendo egli Pt_1 stesso “spianato” la citata particella su incarico dell'appellante, il quale aveva lì
2 depositato i materiali della sua azienda edile, circostanze confermate anche dal teste (“posso confermare che i Signori hanno Testimone_3 CP_3 Per_1
posseduto la porzione di terreno oggetto di causa sin dal 1982.. Preciso che il
Sig. utilizzava il detto terreno come deposito di attrezzi da lavoro edili”), Pt_1
dal teste (“nel 1982 ero stato chiamato dal Sig. per Testimone_4 Pt_1
eseguire lavori di carpenteria nella villetta di sua proprietà e ricordo che il materiale edile era sparso sul terreno in questione”), dal teste Testimone_5
(“il Sig. metteva nella porzione di terreno in questione
[...] Pt_1
attrezzi da lavoro e qualche volta, nella stessa, ho visto che ha eseguito opere di manutenzione del terreno che tutt'oggi esegue”) e dal teste (“ho Testimone_6
eseguito dei lavori per conto del Sig. nel terreno oggetto di causa nel Pt_1
quale vedevo che il Sig. teneva degli attrezzi da lavoro edile, dove si Pt_1 trovano a tutt'oggi.. ho sempre visto (il possedere il terreno per cui è Pt_1
causa in quanto il Sig. lo utilizzava deponendo sullo stesso sia materiali Pt_1
edili da lavoro che eseguendo opere di manutenzione tipo la realizzazione del muro di confine tra detto fondo e quello dei Sig.ri ). Per_1
Dalle dichiarazioni rese dal teste , della cui attendibilità non v'è Testimone_7
motivo di dubitare non apparendo neanche in contrasto con le deposizioni rese dagli altri testi escussi, è emerso che nel 2006/2007 tra le parti in causa vi erano state trattative relative all'acquisto da parte del del terreno in questione, Pt_1
avendo il teste riferito di un incontro avvenuto presso il suo studio, incontro che si era, tuttavia, concluso senza il raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine al quantum che il avrebbe dovuto corrispondere. Il teste ha altresì Pt_1
dichiarato che, in vista di tale trasferimento, nel 2006 era stato effettuato un frazionamento della originaria part. 881, appartenente ai – con il Per_1 Per_2
quale era stata creata la part. 1500, oggetto di contestazione, circostanza risultante anche dalla documentazione in atti (cfr. visura catastale del bene dalla quale risulta il frazionamento del 13 luglio 2006).
Il giudice di primo grado ha ritenuto che il nel manifestare nel 2006 Pt_1
l'intenzione di acquistare l'area in questione, avesse riconosciuto l'altruità del bene con conseguente assenza di un animus possidendi.
Il rilievo non può essere condiviso.
3 La S.C. ha chiarito che l'"animus possidendi", necessario all'acquisto della proprietà per usucapione, non consiste nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile all'usucapione. Ne consegue che la consapevolezza di possedere senza titolo e l'attività negoziale
(nella specie, proposta di acquisto) diretta a ottenere il trasferimento della proprietà non escludono che il possesso sia utile all'usucapione (Cass. Civ. Sez. 2,
6 maggio 2014 n. 9671).
Non può condividersi l'assunto del giudice di primo grado secondo cui il non aveva provato l'avvenuta interversio possessionis, atteso che non è Pt_1
stata mai dedotta l'esistenza di un titolo che legittimasse la detenzione del bene da parte dell'appellante il quale aveva, sin dal 1982, esercitato sul terreno in questione un possesso utile ad usucapirlo.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere parzialmente riformata con l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione formulata da il conseguente acquisto in capo a quest'ultimo della titolarità del Parte_1
diritto di proprietà sull'area in questione, sita in Messina, contrada Citola, in catasto al fg. 88, part. 1500 ed il rigetto della domanda di rivendica proposta dai danti causa degli odierni appellati.
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame del secondo motivo.
Il terzo motivo di gravame è infondato.
Il ha insistito nella richiesta di condanna degli odierni appellati al Pt_1
rimborso delle spese da lui sostenute per il terreno in questione, chiedendone la liquidazione in via equitativa.
Il giudice di prime cure ha rigettato tale domanda rilevando che il non Pt_1
ha indicato l'entità delle spese sostenute per i lavori compiuti sulla porzione di terreno in esame, né ha fornito alcuna dimostrazione di tali esborsi.
L'argomentazione è assolutamente condivisibile.
Il giudice può ricorrere alla liquidazione in via equitativa di somme chieste a titolo risarcitorio o di rimborso spese solo ove sia impossibile o estremamente difficile dimostrare l'entità delle spese, non già quando, come nella specie, la
4 parte sostenga di non poter provare l'an ed il quantum degli esborsi a causa del lungo tempo trascorso (pag. 10 atto di appello), trattandosi piuttosto di carenza assoluta di prova che comporta il rigetto della domanda.
In ordine al regolamento delle spese, impugnato con il quarto motivo di gravame, tenuto conto dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal e del conseguente rigetto della domanda di Pt_1
rivendica proposta dai nonché del rigetto della domanda di rimborso Per_1
spese svolta dall'appellante, appare corretto disporre la compensazione in ragione di 1/3 delle spese di lite con condanna degli odierni appellati al pagamento, a favore del dei restanti 2/3, relativamente sia al primo che al secondo grado Pt_1
di giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 923/22 R.S. del
Tribunale di Messina, così provvede: accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno sito in Messina, contrada Citola, in catasto al fg. 88, part. 1500 a favore di con rigetto delle altre domande svolte dalle parti;
Parte_1
compensa tra le parti, in ragione di 1/3, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna gli odierni appellati al pagamento, a favore dell'Avv.
Fabrizio Gemelli, procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. del dei restanti Pt_1
2/3 liquidati in € 3.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge per il primo grado di giudizio ed in € 362,50 per spese ed €
2.600,00 per compensi (€ 900,00 fase studio, € 800,00 fase introduttiva, €
1.000,00 fase trattazione, € 1.200,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali,
CPA e IVA come per legge, per il secondo grado.
Messina, 9 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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