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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo ConSIliere dott.ssa Federica Salvatore ConSIliere estensore riunita in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. contrassegnato con il n. 3791/2019
R.G., avente ad oggetto “Espropriazione – Determinazione dell'indennità di occupazione legittima
e dell'indennità di asservimento”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del
15.1.2025 e vertente
TRA
c.f. n. , rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso, dagli avv.ti FRANCESCA COVONE (c.f. ), VELIA LOIRA (c.f. C.F._1
), MAURIZIO CARBONE (c.f. ) e ANTONIO C.F._2 C.F._3
IACONA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo dei C.F._4
predetti procuratori in Napoli, alla via Aquileia n. 8;
OPPONENTE
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._5 CP_2
e (c.f. ), tutti C.F._6 Controparte_3 C.F._7
rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. ANTONIO PARISI (c.f. ed C.F._8
elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Napoli, alla via Carducci n. 37;
OPPOSTI
1 OSSERVA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in cancelleria il 27.8.2019 la società ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione dell'indennità di asservimento effettuata, nell'importo di
€ 126.935,03, dai tecnici nominati su richiesta dei SI.ri , in luogo di quella determinata in CP_1 via provvisoria ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 dalla stessa (pari a complessivi € Pt_1
27.520,00), chiedendo alla Corte di rideterminare l'indennità dovuta per l'asservimento dei fondi in proprietà dei SI.ri , ubicati nel Comune di Lacedonia (AV), nella misura già determinata CP_1
ed offerta con il decreto di occupazione temporanea o nella diversa misura, maggiore o minore, risultata dovuta all'esito del giudizio. In punto di fatto, la società ha esposto che:
- con decreto n. 239/EL-267/250/2017 del 10.4.2017, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, era stata autorizzata dal Ministero dello Parte_1
Sviluppo Economico, di concerto con il Controparte_4
alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto aereo 380 Kw “SE Bisaccia – SE Deliceto”,
[...]
con delega ad esercitare i poteri espropriativi e ad emettere tutti gli atti e i provvedimenti necessari;
- con decreto n. 0781 del 1.10.2018 , ai sensi dell'art. 22 bis D.P.R. 327/2001, vista la Pt_1 delega ricevuta, disponeva l'occupazione d'urgenza dei fondi necessari alla realizzazione dell'elettrodotto, tra cui i fondi agricoli in comproprietà ai ricorrenti, notificando congiuntamente la determinazione in via provvisoria dell'indennità di asservimento coattivo nella misura di €
27.520,00, “in relazione all'attraversamento da parte del citato elettrodotto con conduttori aerei ed infissione di due sostegni”;
- in data 21.11.2018 seguiva l'effettiva immissione in possesso;
- all'esito dell'impugnativa dei SI.ri avverso l'indennità provvisoria determinata in CP_1
via amministrativa, la terna dei tecnici nominati dalle parti e dal Presidente del Tribunale di
Avellino, a maggioranza, fissava l'indennità dovuta nella misura di € 126.935,03.
Sulla base di tali premesse ha, quindi, sostenuto che l'indennità così stabilita era incongrua ed eccessiva, in quanto non teneva conto dell'impossibilità di applicare i criteri di cui alla legge regionale Campania n. 16/2017 (relativa agli elettrodotti di potenza sino a 150 Kv); dell'impossibilità di applicare, per le medesime ragioni, un'indennità aggiuntiva per l'inamovibilità dell'impianto; della necessità di determinare l'indennità considerando i reali danni arrecati all'azienda agricola, sulla base della concreta incidenza dell'opera e delle limitazioni di utilizzo effettivamente arrecate, della mancata prova del danno subito alla parte residua del fondo (peraltro di notevoli dimensioni e solo parzialmente e marginalmente inciso dalla servitù di elettrodotto) e, infine, del reale valore delle aree asservite, non risultando pertinenti gli atti di comparazione utilizzati dai tecnici, trattandosi di atti relativi a fondi di estensione molto più ridotta di quella dei fondi di proprietà dei SI.ri . CP_1
2 Costituendosi in giudizio i convenuti hanno chiesto di rigettare il ricorso in opposizione alla stima proposto dalla con conferma dell'indennità dovuta per l'asservimento dei fondi in Pt_1 proprietà dei germani nella complessiva misura determinata dal Collegio tecnico in € CP_1
126.935,03 oltre interessi o, in via di mero subordine, nella maggiore o minore somma che sarà accertata anche all'esito di C.T.U., deducendo che la valutazione di stima compiuta per l'indennità di asservimento dalla terna tecnica era stata correttamente eseguita in considerazione dei criteri applicabili e delle caratteristiche sia della servitù che del fondo residuo.
Disposta CTU con ordinanza del 1.7.2020, all'udienza del 15.1.2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la Corte si riservava la decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi come il procedimento di espropriazione al quale si riferisce la presente causa sia disciplinato dalle norme del nuovo testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R.
8.6.2001 n. 327), poiché l'art. 57 del citato testo normativo (come modificato dal d.lgs. n. 302/2002) dispone che le sue disposizioni non si applicano ai progetti per i quali la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza sia intervenuta prima della sua entrata in vigore (avvenuta il 30.6.2003, come dispone l'art. 59, modificato dal d.lgs. n. 302/2002); orbene nella fattispecie la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta con decreto ministeriale n. 239 del 10.7.2017, contenente approvazione del progetto definitivo e delega alla società a provvedere alle attività necessarie per l'imposizione delle servitù coattive di Parte_1
elettrodotto.
Nel merito, il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va accolto nei limiti Parte_1
di seguito indicati.
Va precisato che oggetto del giudizio è la sola determinazione della giusta indennità di asservimento, atteso che i soggetti incisi dal provvedimento ablatorio avevano agito per ottenere la rideterminazione dell'indennità fissata in via provvisoria dalla , invocando la valutazione Pt_1 della terna tecnica e la società opponente ha impugnato l'esito di tale giudizio, chiedendo alla Corte di rideterminare la giusta indennità di asservimento.
Risulta, peraltro, dagli atti (cfr. pag. 9 CTU) che la società opponente, con decreto n. 0899 del
29.8.2019, ha disposto l'asservimento definitivo in suo favore della porzione di fondo dei SI.ri
, già indicata nel decreto di occupazione d'urgenza, imponendo sugli stessi la servitù CP_1 permanente di elettrodotto per la realizzazione e l'esercizio dell'Elettrodotto aereo a 380 KV dalla stazione elettrica “Bisaccia” alla stazione Elettrica “Deliceto”, depositando provvisoriamente, in attesa della definizione del presente giudizio, presso la Tesoreria dello Stato l'indennità nell'importo determinato a maggioranza dal collegio arbitrale.
In punto di fatto, rileva questa Corte che non è contestata dalle parti l'estensione totale dei due fondi (foglio 3 p.lla 2 e foglio 3 p.lla 3) in comproprietà agli opposti, indicata in atti anche dal CTU
3 in mq 658.570.
Parimenti, non è contestata l'entità della superficie asservita, occupata, in parte, da due basamenti di larghezza 20x20, per un totale di mq 800, così come quantificata già dalla terna tecnica, con valutazione non contestata dall'opponente, e così come accertato anche dal CTU nel secondo sopralluogo, effettuato il 21.7.2022, all'esito della realizzazione integrale dei tralicci;
e, in altra parte, dalla proiezione dei cavi aerei per la loro intera lunghezza, pari a mq. 59.979.
Infine, non è stato contestato nell'atto di opposizione della che per la manutenzione Pt_1
dei tralicci e dei basamenti posizionati sui fondi degli opposti, nonché per la manutenzione dell'intero impianto occorre una fascia di circa 2,50 mt e, quindi, una superficie, per l'intera lunghezza dell'imposizione della servitù di mq 3092,50.
In linea generale, si osserva che l'art. 44 D.P.R. 327/2001, pur prevedendo il diritto da parte del proprietario del fondo gravato da una servitù a seguito dell'esecuzione dell'opera pubblica ad ottenere un'indennità per il pregiudizio derivante, a differenza di quanto disposto dall'art. 40 per il caso di esproprio, non detta alcuno specifico criterio per la determinazione della stessa.
A tal fine, la Suprema Corte, con orientamento consolidato, sul presupposto che l'asservimento di un fondo o di parte di esso non sia del tutto equiparabile alla totale ablazione dello stesso, con conseguente perdita della proprietà derivante dalla sua espropriazione, ma costituisca un vincolo avente minore incidenza sulla proprietà privata, ha affermato il principio per cui: “in tema di servitù di elettrodotto, l'indennità di asservimento, commisurata a quella di esproprio, va determinata in base al valore venale del bene per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del criterio dei valori agricoli medi (Cass. 27 luglio 2016, n. 15629, fra le altre). Inoltre, ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento per una servitù di elettrodotto, si è affermato, con principio generale, che la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore del fondo, inteso come complessiva entità economica, va attribuita soltanto quando sia dimostrata
l'attualità del deprezzamento e l'oggettiva incidenza causale della servitù (cfr. Cass. 23 ottobre
2019, n. 27080, non massimata;
Cass. 9 marzo 2012, n. 3751). L'indennizzabilità della diminuzione di valore subita dal fondo va esclusa quando il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, trattandosi di obblighi di carattere generale che gravano indifferentemente su tutti i beni che vengono a trovarsi in una posizione di vicinanza con l'opera pubblica (Cass. 2 dicembre 2005,
n. 26265). Del pari, è stata, da altra decisione, esclusa la limitazione derivata alla proprietà, sotto il profilo della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati dall'elettrodotto, tale da incidere negativamente sul valore della proprietà stessa (Cass. 30 luglio
2018, n. 20136)” (Cass., 18577/2020).
E' anche principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso da questa Corte, quello secondo cui: “…in tema di servitù di elettrodotto, ai fini della determinazione dell'indennità
4 di asservimento, a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, comma 1, la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore di tutto o parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico, potendo essere attribuita solo quando sia dimostrata l'attualità del deprezzamento e comunque il suo documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o all'oggettiva incidenza causale della costituzione della predetta servitù…” (Cass., 13095/2015; in senso analogo Cass., n. 3751/2012).
Ritiene questa Corte che i principi esposti inducano a determinare il valore dei fondi con il criterio cd. sintetico-comparativo, attribuendo cioè al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili "omogenei", con riferimento sia agli elementi materiali come la natura, la posizione o la consistenza morfologica, sia alla loro condizione giuridica urbanistica (cfr. Cass. n. 34743/2019;
Cass. n. 1904/2014; Cass. n. 12213/2012) e, successivamente, ad individuare l'indennità di asservimento dovuta, in misura necessariamente inferiore a quella di esproprio, tenuto conto della concreta incidenza della servitù sul godimento del bene da parte del proprietario.
Quanto al valore unitario assegnato alle particelle asservite dal CTU, questa Corte ritiene di non poter condividere la valutazione effettuata in € 2,70 mq, in quanto la stessa, riproducendo acriticamente la medesima valutazione compiuta dalla terna tecnica, non tiene in considerazione le condivisibili osservazioni critiche mosse sul punto dall'opponente.
Il CTU, infatti, ha calcolato il valore dei fondi asserviti, utilizzando correttamente il criterio cd. sintetico-comparativo, ossia attribuendo al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili
"omogenei"; in particolare, il consulente nominato ha utilizzato quali elementi di comparazione due atti di compravendita eseguiti entrambi per atti notaio , il primo del Persona_1
18.8.2017 (n. rep. 17818) e il secondo del 22.2.2018 (già indicati dalla terna tecnica), ritenendo che tali atti avessero ad oggetto beni similari rispetto ai fondi per cui è causa e che fossero maggiormente attendibili rispetto ad altri due (individuati per la prima volta dal CTU) più risalenti nel tempo. Sulla base di tali premesse, il CTU ha proceduto ad individuare il valore dei fondi per cui è causa (in € 2,70 mq), collocandolo tra quello massimo riportato dai due atti, ma “maggiore della media dei valori registrati” (cfr. pag. 53 CTU).
Ritiene, tuttavia, la Corte, che dall'esame di tali atti, tenuto conto delle concrete caratteristiche dei fondi per cui è causa (individuate dal CTU e non contestate dalle parti) non sia possibile attribuire ai fondi in esame un valore superiore a quello del minor valore indicato nei due atti succitati (entrambi aventi caratteristiche similari nella destinazione d'uso a quelli in esame e alienati in epoca coeva all'asservimento per cui è causa). Ed infatti, il primo dei due atti di compravendita riportati sopra, per un appezzamento di estensione totale di 32.120 mq, è stato compravenduto ad €
2,34 mq, mentre il secondo, avente analoghe caratteristiche e di estensione inferiore (mq 16.350), è stato compravenduto ad € 2,75 mq. L'analisi di tali atti dimostra che l'aumento dell'estensione del
5 fondo, a parità di caratteristiche urbanistiche, determina una diminuzione del suo prezzo di vendita,
e ciò in relazione alle presumibili maggiori difficoltà di trovare acquirenti.
Nel caso di specie, pertanto, la Corte, considerata la notevole estensione dei fondi per cui è causa (mq 658.570) - di molto maggiore rispetto a quella del fondo più grande dei due indicati sopra
(mq 32.120) -, ritiene che non sia possibile attribuire ai terrenti degli opposti un valore maggiore di quello per cui sono stati compravenduti gli immobili nell'atto stipulato il 18.8.2017 e che, tuttavia, ad essi vada attribuito non un valore inferiore a quello previsto per tale atto (come sarebbe verosimile in relazione alla sola valutazione della maggiore estensione dei fondi), ma il medesimo valore di € 2,34; e ciò tenuto conto delle intrinseche caratteristiche dei fondi asserviti, non indicate come presenti anche negli altri due fondi presi a parametro dal CTU (vicinanza sia alla zona industriale che all'autostrada e accesso autonomo da entrambi i fondi, tale da consentirne anche un frazionamento).
Ritiene, altresì, la Corte che l'indennità di asservimento vada calcolata tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 123 del T.U. n. 1775/1993, da ritenersi validi ancora oggi quali parametri, avendo il D.P.R. 327/2001 dettato solo principi generali, ma non anche i criteri per la determinazione della indennità di asservimento (cfr. in tal senso Corte d'appello di Napoli, ordinanza n. 588/2017 del
20.3.2017 e Corte d'appello di Napoli ordinanza 3199/2022).
Nel caso di specie, quindi, l'indennità richiesta va commisurata al valore della superficie occupata dai basamenti, al disagio derivante dal passaggio aereo dei cavi sulla porzione di fondo asservita, nonché all'ulteriore disagio che i proprietari opposti dovranno subire per l'attraversamento dei mezzi meccanici in caso di manutenzione.
L'indennità da liquidarsi in favore dei SI.ri , pertanto, in applicazione dei criteri di cui CP_1
al citato art. 123, va riconosciuta nella misura totale di € 17.716,08, pari:
a) al 100% del valore di mercato del fondo, per la superficie occupata dai due basamenti dei tralicci, pari a mq. 800 (20x20x2) e, quindi, ad € 1.872,00 (pari ad € 2,34x800);
b) al 25% del valore dell'area assoggettata al transito per il servizio delle condutture e, quindi, ad € 1.809,11 (corrispondente, sulla base di quanto riconosciuto dal CTU e non contestato dalle parti, alla superficie di mq. 3092,50 per il valore di € 2,34 mq. = € 7.236,45 - 75%);
c) al 10% dell'intera area asservita necessaria per il transito dei mezzi, detratta la superficie di cui alle precedenti lettere a) e b) [mq. 63.871- (800+3092,50) = mq. 59.978,50], per un importo pari ad € 14.034,97 (59.978,50 x 2,34 – 90%).
Per quanto attiene, invece, all'effettiva incidenza della servitù sulla proprietà residua dei resistenti, osserva il Collegio che neppure sul punto è possibile condividere le valutazioni compiute dal CTU, per il quale la presenza dell'elettrodotto determinerebbe una diminuzione di valore del fondo residuo nella misura del 4,7%, sulla base delle seguenti argomentazioni: “…tali opere sono
6 state ubicate nella zona centrale delle particelle di terreno…i basamenti dei tralicci occupano su ogni particella di terreno, nella zona centrale, una superficie di mq 400, determinando, di fatto, un esproprio. Pertanto, l'unità economica e funzionale di ciascuna particella risulta compromessa essendo sottratta alla coltura praticata sul fondo un'area produttiva, anche se di dimensioni eSIue rispetto alla restante parte del fondo. Inoltre, la presenza dei basamenti e dei tralicci ubicati al centro della particella, crea difficoltà operative nelle lavorazioni del fondo, con un aggravio di costi di produzione. Infine, dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di
Lacedonia, si evince che i fondi, per una buona parte, ricadono in Zona E1 e Zona E2 dello
Strumento Urbanistico Comunale, in cui è ammessa una edificazione abitativa e funzionale per la conduzione del fondo. Pertanto, la presenza delle linee elettriche che sorvolano nella parte centrale il fondo, pone delle limitazioni alla possibilità di edificare nelle aree previste dallo strumento urbanistico…” (cfr. CTU pag. 58).
Con riferimento alla diminuzione del valore di mercato in sé, infatti, pur non ignorando il
Collegio che secondo alcune pronunce della Suprema Corte “il danno alla salute che può derivare dai campi elettromagnetici, risarcibile come pregiudizio alle persone, non rientra nelle voci da liquidare per l'indennità di elettrodotto;
se sussistente, la lesione del diritto alla salute, poiché questo non è espropriabile o comprimibile, è da negarsi che rientri tra le voci costituenti
l'indennità di asservimento, ma l'esistenza di detti campi incide comunque, per il rischio possibile o probabile, sull'acquirente "medio" e comporta una riduzione dei valori venali e quindi anche tabellari dei terreni” (cfr. Cass. 22148/2010), l'orientamento più recente - a cui questa Corte ritiene di prestare adesione - è nel senso che “In tema di indennizzo conseguente all'imposizione della servitù di elettrodotto, il deprezzamento di valore del fondo asservito, in conseguenza del danno alla salute che può, in tesi, derivare dai campi elettromagnetici - risarcibile in un giudizio ordinario come danno alle persone - esula dall'ambito delle voci ordinarie da liquidare nel diverso ambito risarcitorio da costituzione della servitù, restando comunque escluso che la riduzione di valore del fondo possa presumersi, dovendo piuttosto essere specificamente accertata e ritenuta sussistente nel caso concreto” (Cass., 5515/2017; e nello stesso senso, Cass. 19686/2016; Cass.,
3751/2012).
La perdita di valore del fondo, quindi, non discende automaticamente dalla presenza dell'elettrodotto, ma deve essere provata nella sua effettività, e riconosciuta “soltanto se e nei limiti in cui si accerti che l'intero fondo per le limitazioni che detti terreni vengono a subire a causa della servitù, abbia subito un deprezzamento” (cfr. Cass. n. 141/2003). Occorre, pertanto, che venga raggiunta la prova di una concreta ed effettiva diminuzione di valore del fondo a causa della realizzazione dell'elettrodotto.
Di recente, infatti, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento testé citato, affermando, con la
7 sentenza n. 19686/2016, che: “il pregiudizio in questione non spetta automaticamente, ma può essere attribuito solo ove sia dimostrata l'attualità e comunque il documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o ad altri dati oggettivi già rilevabili degli elementi causativi dell'ulteriore diminuzione del suo reale valore (Cass, 141/2003; 9343/1998, 954/1988). E, pur ritenendo plausibile l'incidenza delle onde provenienti dai campi elettromagnetici di un elettrodotto sul prezzo di mercato di un immobile, questa Corte ha specificato anche con riguardo al quantum che neppure quest'ultimo è costante ed automatico, essendo esemplificativamente maggiormente condizionato «in caso di terreni edificabili nei quali vi sono molte più persone che possono essere danneggiate dalle indicate onde e in misura minore per quelli agricoli». In breve, la costruzione dell'elettrodotto, non comporta automaticamente la produzione di un danno per l'incidenza negativa in questione: occorrendone invece la dimostrazione, e cioè che nel caso concreto il paventato campo delle forze elettromagnetiche ha comportato una documentata diminuzione di valore della parte residua”.
Esclusa, quindi, la possibilità di presumere il minor valore di mercato dei fondi interessati dalla sola presenza della servitù di elettrodotto, le valutazioni compiute dal CTU sul punto (riportate sopra), essendo sfornite di concreti riferimenti di mercato e svincolate dalle caratteristiche concrete dei fondi e da specifiche limitazioni d'uso (neppure allegate dai proprietari incisi), risultano del tutto apodittiche e non possono essere condivise.
Ed infatti, sulla base delle risultanze agli atti, della stessa CTU e dei rilievi fotografici ad essa allegati, emerge che la proprietà asservita è stata incisa dal posizionamento dei due basamenti
(occupanti mq 800 su mq 658.570) in misura del tutto marginale (nello 0,12 %); emerge, altresì, che il passaggio aereo dei cavi a un'altezza di mt 15 non ha determinato una maggiore difficoltà di manovra dei mezzi agricoli, né la necessità di cautele particolari da parte delle maestranze addette all'azienda nell'esercizio delle attività agricole. Ancora, non risulta che i cavi attraversino i fondi sopra fabbricati rurali esistenti (della cui presenza non vi è traccia né nelle allegazioni degli opposti, né nella perizia, né nelle foto allegate) ovvero che impediscano le potenzialità edificatorie dei fondi, tenuto anche conto della non totale edificabilità degli stessi. Peraltro, né gli opposti, né il CTU hanno specificato le ragioni tecniche per cui i basamenti o l'attraversamento aereo dei cavi a un'altezza di 15 mt implicano in concreto limitazioni all'edificabilità (in relazione alla cubatura sfruttabile) ovvero alle attività agricole sottostanti, fatta salva ovviamente la riduzione della produzione sulle porzioni di terreno direttamente asservite, già indennizzata con i criteri di cui all'art. 123 del T.U. n. 1775/1993.
Ritiene, tuttavia, la Corte che, seppure non nella misura indicata dal CTU, attesa la mancanza di prova di limitazioni all'edificabilità e alle attività agricole in essere, la presenza dei due basamenti dei tralicci nella parte centrale del fondo unitariamente considerato, con attraversamento
8 di entrambe le particelle (una nella sua parte centrale - p.lla 3 - e l'altra in una porzione più limitrofa al confine - p.lla 2 -), crei comunque un minimo di impatto ambientale e un minimo di disagio nell'utilizzazione.
Sulla base di tali considerazioni e dei deficit di allegazione e prova evidenziati sopra, la Corte ritiene di poter riconoscere una minima diminuzione del valore di mercato del fondo residuo, individuata, anche in rapporto a quanto riconosciuto dal CTU sulla base delle limitazioni edificatorie e di utilizzazione non riscontrate nello specifico, nella misura dell'1%.
Per il deprezzamento del fondo residuo va, pertanto, riconosciuto agli opposti un indennizzo pari ad € 13.915,95, pari all'1% del valore dell'intero fondo residuo non direttamente inciso dall'asservimento [658.570 mq. – (800 + 3092,50 + 59978,50) = 594.699 mq. x € 2,34 x 0,01].
In parziale accoglimento della domanda proposta da pertanto, l'indennità dovuta Parte_1 per l'asservimento dei fondi in proprietà dei SI.ri , e Controparte_1 CP_2 CP_3 va determinata nella misura complessiva di € 31.632,03, oltre interessi compensativi al
[...]
saggio legale sulla maggiore somma riconosciuta rispetto a quanto versato, calcolati dalla data di adozione del decreto di asservimento sino a quella del deposito della somma presso la competente
Ragioneria Territoriale dello Stato.
Quanto al governo delle spese di lite, ricorrono nel caso di specie gli estremi per l'integrale compensazione, atteso l'accoglimento parziale della domanda formulata dall'opponente e il rigetto della domanda degli opposti come specificata nelle conclusioni della comparsa di costituzione
(confermare l'indennità dovuta nella misura accertata dalla terna tecnica).
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro, attesa la natura di ausiliario del giudice svolta dal CTU.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dei SI.ri e Parte_2 Controparte_1 CP_2 CP_3
in parziale accoglimento della stessa, così provvede:
[...]
1) determina l'indennità di asservimento dovuta ai SI.ri per l'imposizione della CP_1 servitù di elettrodotto gravante sui fondi di loro proprietà in € 31.632,03 ed ordina alla TERNA –
Rete Elettrica Nazionale spa il deposito presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato della predetta somma, oltre agli interessi compensativi al saggio legale codicistico dalla data di adozione del decreto di asservimento sino a quella del deposito;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) condanna le parti, in solido tra loro, al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 28.5.2025
9 Il ConSIliere estensore dott.ssa Federica Salvatore
Il Presidente
dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo ConSIliere dott.ssa Federica Salvatore ConSIliere estensore riunita in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. contrassegnato con il n. 3791/2019
R.G., avente ad oggetto “Espropriazione – Determinazione dell'indennità di occupazione legittima
e dell'indennità di asservimento”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del
15.1.2025 e vertente
TRA
c.f. n. , rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso, dagli avv.ti FRANCESCA COVONE (c.f. ), VELIA LOIRA (c.f. C.F._1
), MAURIZIO CARBONE (c.f. ) e ANTONIO C.F._2 C.F._3
IACONA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo dei C.F._4
predetti procuratori in Napoli, alla via Aquileia n. 8;
OPPONENTE
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._5 CP_2
e (c.f. ), tutti C.F._6 Controparte_3 C.F._7
rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. ANTONIO PARISI (c.f. ed C.F._8
elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Napoli, alla via Carducci n. 37;
OPPOSTI
1 OSSERVA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in cancelleria il 27.8.2019 la società ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione dell'indennità di asservimento effettuata, nell'importo di
€ 126.935,03, dai tecnici nominati su richiesta dei SI.ri , in luogo di quella determinata in CP_1 via provvisoria ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 dalla stessa (pari a complessivi € Pt_1
27.520,00), chiedendo alla Corte di rideterminare l'indennità dovuta per l'asservimento dei fondi in proprietà dei SI.ri , ubicati nel Comune di Lacedonia (AV), nella misura già determinata CP_1
ed offerta con il decreto di occupazione temporanea o nella diversa misura, maggiore o minore, risultata dovuta all'esito del giudizio. In punto di fatto, la società ha esposto che:
- con decreto n. 239/EL-267/250/2017 del 10.4.2017, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, era stata autorizzata dal Ministero dello Parte_1
Sviluppo Economico, di concerto con il Controparte_4
alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto aereo 380 Kw “SE Bisaccia – SE Deliceto”,
[...]
con delega ad esercitare i poteri espropriativi e ad emettere tutti gli atti e i provvedimenti necessari;
- con decreto n. 0781 del 1.10.2018 , ai sensi dell'art. 22 bis D.P.R. 327/2001, vista la Pt_1 delega ricevuta, disponeva l'occupazione d'urgenza dei fondi necessari alla realizzazione dell'elettrodotto, tra cui i fondi agricoli in comproprietà ai ricorrenti, notificando congiuntamente la determinazione in via provvisoria dell'indennità di asservimento coattivo nella misura di €
27.520,00, “in relazione all'attraversamento da parte del citato elettrodotto con conduttori aerei ed infissione di due sostegni”;
- in data 21.11.2018 seguiva l'effettiva immissione in possesso;
- all'esito dell'impugnativa dei SI.ri avverso l'indennità provvisoria determinata in CP_1
via amministrativa, la terna dei tecnici nominati dalle parti e dal Presidente del Tribunale di
Avellino, a maggioranza, fissava l'indennità dovuta nella misura di € 126.935,03.
Sulla base di tali premesse ha, quindi, sostenuto che l'indennità così stabilita era incongrua ed eccessiva, in quanto non teneva conto dell'impossibilità di applicare i criteri di cui alla legge regionale Campania n. 16/2017 (relativa agli elettrodotti di potenza sino a 150 Kv); dell'impossibilità di applicare, per le medesime ragioni, un'indennità aggiuntiva per l'inamovibilità dell'impianto; della necessità di determinare l'indennità considerando i reali danni arrecati all'azienda agricola, sulla base della concreta incidenza dell'opera e delle limitazioni di utilizzo effettivamente arrecate, della mancata prova del danno subito alla parte residua del fondo (peraltro di notevoli dimensioni e solo parzialmente e marginalmente inciso dalla servitù di elettrodotto) e, infine, del reale valore delle aree asservite, non risultando pertinenti gli atti di comparazione utilizzati dai tecnici, trattandosi di atti relativi a fondi di estensione molto più ridotta di quella dei fondi di proprietà dei SI.ri . CP_1
2 Costituendosi in giudizio i convenuti hanno chiesto di rigettare il ricorso in opposizione alla stima proposto dalla con conferma dell'indennità dovuta per l'asservimento dei fondi in Pt_1 proprietà dei germani nella complessiva misura determinata dal Collegio tecnico in € CP_1
126.935,03 oltre interessi o, in via di mero subordine, nella maggiore o minore somma che sarà accertata anche all'esito di C.T.U., deducendo che la valutazione di stima compiuta per l'indennità di asservimento dalla terna tecnica era stata correttamente eseguita in considerazione dei criteri applicabili e delle caratteristiche sia della servitù che del fondo residuo.
Disposta CTU con ordinanza del 1.7.2020, all'udienza del 15.1.2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la Corte si riservava la decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi come il procedimento di espropriazione al quale si riferisce la presente causa sia disciplinato dalle norme del nuovo testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R.
8.6.2001 n. 327), poiché l'art. 57 del citato testo normativo (come modificato dal d.lgs. n. 302/2002) dispone che le sue disposizioni non si applicano ai progetti per i quali la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza sia intervenuta prima della sua entrata in vigore (avvenuta il 30.6.2003, come dispone l'art. 59, modificato dal d.lgs. n. 302/2002); orbene nella fattispecie la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta con decreto ministeriale n. 239 del 10.7.2017, contenente approvazione del progetto definitivo e delega alla società a provvedere alle attività necessarie per l'imposizione delle servitù coattive di Parte_1
elettrodotto.
Nel merito, il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va accolto nei limiti Parte_1
di seguito indicati.
Va precisato che oggetto del giudizio è la sola determinazione della giusta indennità di asservimento, atteso che i soggetti incisi dal provvedimento ablatorio avevano agito per ottenere la rideterminazione dell'indennità fissata in via provvisoria dalla , invocando la valutazione Pt_1 della terna tecnica e la società opponente ha impugnato l'esito di tale giudizio, chiedendo alla Corte di rideterminare la giusta indennità di asservimento.
Risulta, peraltro, dagli atti (cfr. pag. 9 CTU) che la società opponente, con decreto n. 0899 del
29.8.2019, ha disposto l'asservimento definitivo in suo favore della porzione di fondo dei SI.ri
, già indicata nel decreto di occupazione d'urgenza, imponendo sugli stessi la servitù CP_1 permanente di elettrodotto per la realizzazione e l'esercizio dell'Elettrodotto aereo a 380 KV dalla stazione elettrica “Bisaccia” alla stazione Elettrica “Deliceto”, depositando provvisoriamente, in attesa della definizione del presente giudizio, presso la Tesoreria dello Stato l'indennità nell'importo determinato a maggioranza dal collegio arbitrale.
In punto di fatto, rileva questa Corte che non è contestata dalle parti l'estensione totale dei due fondi (foglio 3 p.lla 2 e foglio 3 p.lla 3) in comproprietà agli opposti, indicata in atti anche dal CTU
3 in mq 658.570.
Parimenti, non è contestata l'entità della superficie asservita, occupata, in parte, da due basamenti di larghezza 20x20, per un totale di mq 800, così come quantificata già dalla terna tecnica, con valutazione non contestata dall'opponente, e così come accertato anche dal CTU nel secondo sopralluogo, effettuato il 21.7.2022, all'esito della realizzazione integrale dei tralicci;
e, in altra parte, dalla proiezione dei cavi aerei per la loro intera lunghezza, pari a mq. 59.979.
Infine, non è stato contestato nell'atto di opposizione della che per la manutenzione Pt_1
dei tralicci e dei basamenti posizionati sui fondi degli opposti, nonché per la manutenzione dell'intero impianto occorre una fascia di circa 2,50 mt e, quindi, una superficie, per l'intera lunghezza dell'imposizione della servitù di mq 3092,50.
In linea generale, si osserva che l'art. 44 D.P.R. 327/2001, pur prevedendo il diritto da parte del proprietario del fondo gravato da una servitù a seguito dell'esecuzione dell'opera pubblica ad ottenere un'indennità per il pregiudizio derivante, a differenza di quanto disposto dall'art. 40 per il caso di esproprio, non detta alcuno specifico criterio per la determinazione della stessa.
A tal fine, la Suprema Corte, con orientamento consolidato, sul presupposto che l'asservimento di un fondo o di parte di esso non sia del tutto equiparabile alla totale ablazione dello stesso, con conseguente perdita della proprietà derivante dalla sua espropriazione, ma costituisca un vincolo avente minore incidenza sulla proprietà privata, ha affermato il principio per cui: “in tema di servitù di elettrodotto, l'indennità di asservimento, commisurata a quella di esproprio, va determinata in base al valore venale del bene per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del criterio dei valori agricoli medi (Cass. 27 luglio 2016, n. 15629, fra le altre). Inoltre, ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento per una servitù di elettrodotto, si è affermato, con principio generale, che la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore del fondo, inteso come complessiva entità economica, va attribuita soltanto quando sia dimostrata
l'attualità del deprezzamento e l'oggettiva incidenza causale della servitù (cfr. Cass. 23 ottobre
2019, n. 27080, non massimata;
Cass. 9 marzo 2012, n. 3751). L'indennizzabilità della diminuzione di valore subita dal fondo va esclusa quando il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, trattandosi di obblighi di carattere generale che gravano indifferentemente su tutti i beni che vengono a trovarsi in una posizione di vicinanza con l'opera pubblica (Cass. 2 dicembre 2005,
n. 26265). Del pari, è stata, da altra decisione, esclusa la limitazione derivata alla proprietà, sotto il profilo della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati dall'elettrodotto, tale da incidere negativamente sul valore della proprietà stessa (Cass. 30 luglio
2018, n. 20136)” (Cass., 18577/2020).
E' anche principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso da questa Corte, quello secondo cui: “…in tema di servitù di elettrodotto, ai fini della determinazione dell'indennità
4 di asservimento, a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, comma 1, la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore di tutto o parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico, potendo essere attribuita solo quando sia dimostrata l'attualità del deprezzamento e comunque il suo documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o all'oggettiva incidenza causale della costituzione della predetta servitù…” (Cass., 13095/2015; in senso analogo Cass., n. 3751/2012).
Ritiene questa Corte che i principi esposti inducano a determinare il valore dei fondi con il criterio cd. sintetico-comparativo, attribuendo cioè al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili "omogenei", con riferimento sia agli elementi materiali come la natura, la posizione o la consistenza morfologica, sia alla loro condizione giuridica urbanistica (cfr. Cass. n. 34743/2019;
Cass. n. 1904/2014; Cass. n. 12213/2012) e, successivamente, ad individuare l'indennità di asservimento dovuta, in misura necessariamente inferiore a quella di esproprio, tenuto conto della concreta incidenza della servitù sul godimento del bene da parte del proprietario.
Quanto al valore unitario assegnato alle particelle asservite dal CTU, questa Corte ritiene di non poter condividere la valutazione effettuata in € 2,70 mq, in quanto la stessa, riproducendo acriticamente la medesima valutazione compiuta dalla terna tecnica, non tiene in considerazione le condivisibili osservazioni critiche mosse sul punto dall'opponente.
Il CTU, infatti, ha calcolato il valore dei fondi asserviti, utilizzando correttamente il criterio cd. sintetico-comparativo, ossia attribuendo al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili
"omogenei"; in particolare, il consulente nominato ha utilizzato quali elementi di comparazione due atti di compravendita eseguiti entrambi per atti notaio , il primo del Persona_1
18.8.2017 (n. rep. 17818) e il secondo del 22.2.2018 (già indicati dalla terna tecnica), ritenendo che tali atti avessero ad oggetto beni similari rispetto ai fondi per cui è causa e che fossero maggiormente attendibili rispetto ad altri due (individuati per la prima volta dal CTU) più risalenti nel tempo. Sulla base di tali premesse, il CTU ha proceduto ad individuare il valore dei fondi per cui è causa (in € 2,70 mq), collocandolo tra quello massimo riportato dai due atti, ma “maggiore della media dei valori registrati” (cfr. pag. 53 CTU).
Ritiene, tuttavia, la Corte, che dall'esame di tali atti, tenuto conto delle concrete caratteristiche dei fondi per cui è causa (individuate dal CTU e non contestate dalle parti) non sia possibile attribuire ai fondi in esame un valore superiore a quello del minor valore indicato nei due atti succitati (entrambi aventi caratteristiche similari nella destinazione d'uso a quelli in esame e alienati in epoca coeva all'asservimento per cui è causa). Ed infatti, il primo dei due atti di compravendita riportati sopra, per un appezzamento di estensione totale di 32.120 mq, è stato compravenduto ad €
2,34 mq, mentre il secondo, avente analoghe caratteristiche e di estensione inferiore (mq 16.350), è stato compravenduto ad € 2,75 mq. L'analisi di tali atti dimostra che l'aumento dell'estensione del
5 fondo, a parità di caratteristiche urbanistiche, determina una diminuzione del suo prezzo di vendita,
e ciò in relazione alle presumibili maggiori difficoltà di trovare acquirenti.
Nel caso di specie, pertanto, la Corte, considerata la notevole estensione dei fondi per cui è causa (mq 658.570) - di molto maggiore rispetto a quella del fondo più grande dei due indicati sopra
(mq 32.120) -, ritiene che non sia possibile attribuire ai terrenti degli opposti un valore maggiore di quello per cui sono stati compravenduti gli immobili nell'atto stipulato il 18.8.2017 e che, tuttavia, ad essi vada attribuito non un valore inferiore a quello previsto per tale atto (come sarebbe verosimile in relazione alla sola valutazione della maggiore estensione dei fondi), ma il medesimo valore di € 2,34; e ciò tenuto conto delle intrinseche caratteristiche dei fondi asserviti, non indicate come presenti anche negli altri due fondi presi a parametro dal CTU (vicinanza sia alla zona industriale che all'autostrada e accesso autonomo da entrambi i fondi, tale da consentirne anche un frazionamento).
Ritiene, altresì, la Corte che l'indennità di asservimento vada calcolata tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 123 del T.U. n. 1775/1993, da ritenersi validi ancora oggi quali parametri, avendo il D.P.R. 327/2001 dettato solo principi generali, ma non anche i criteri per la determinazione della indennità di asservimento (cfr. in tal senso Corte d'appello di Napoli, ordinanza n. 588/2017 del
20.3.2017 e Corte d'appello di Napoli ordinanza 3199/2022).
Nel caso di specie, quindi, l'indennità richiesta va commisurata al valore della superficie occupata dai basamenti, al disagio derivante dal passaggio aereo dei cavi sulla porzione di fondo asservita, nonché all'ulteriore disagio che i proprietari opposti dovranno subire per l'attraversamento dei mezzi meccanici in caso di manutenzione.
L'indennità da liquidarsi in favore dei SI.ri , pertanto, in applicazione dei criteri di cui CP_1
al citato art. 123, va riconosciuta nella misura totale di € 17.716,08, pari:
a) al 100% del valore di mercato del fondo, per la superficie occupata dai due basamenti dei tralicci, pari a mq. 800 (20x20x2) e, quindi, ad € 1.872,00 (pari ad € 2,34x800);
b) al 25% del valore dell'area assoggettata al transito per il servizio delle condutture e, quindi, ad € 1.809,11 (corrispondente, sulla base di quanto riconosciuto dal CTU e non contestato dalle parti, alla superficie di mq. 3092,50 per il valore di € 2,34 mq. = € 7.236,45 - 75%);
c) al 10% dell'intera area asservita necessaria per il transito dei mezzi, detratta la superficie di cui alle precedenti lettere a) e b) [mq. 63.871- (800+3092,50) = mq. 59.978,50], per un importo pari ad € 14.034,97 (59.978,50 x 2,34 – 90%).
Per quanto attiene, invece, all'effettiva incidenza della servitù sulla proprietà residua dei resistenti, osserva il Collegio che neppure sul punto è possibile condividere le valutazioni compiute dal CTU, per il quale la presenza dell'elettrodotto determinerebbe una diminuzione di valore del fondo residuo nella misura del 4,7%, sulla base delle seguenti argomentazioni: “…tali opere sono
6 state ubicate nella zona centrale delle particelle di terreno…i basamenti dei tralicci occupano su ogni particella di terreno, nella zona centrale, una superficie di mq 400, determinando, di fatto, un esproprio. Pertanto, l'unità economica e funzionale di ciascuna particella risulta compromessa essendo sottratta alla coltura praticata sul fondo un'area produttiva, anche se di dimensioni eSIue rispetto alla restante parte del fondo. Inoltre, la presenza dei basamenti e dei tralicci ubicati al centro della particella, crea difficoltà operative nelle lavorazioni del fondo, con un aggravio di costi di produzione. Infine, dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di
Lacedonia, si evince che i fondi, per una buona parte, ricadono in Zona E1 e Zona E2 dello
Strumento Urbanistico Comunale, in cui è ammessa una edificazione abitativa e funzionale per la conduzione del fondo. Pertanto, la presenza delle linee elettriche che sorvolano nella parte centrale il fondo, pone delle limitazioni alla possibilità di edificare nelle aree previste dallo strumento urbanistico…” (cfr. CTU pag. 58).
Con riferimento alla diminuzione del valore di mercato in sé, infatti, pur non ignorando il
Collegio che secondo alcune pronunce della Suprema Corte “il danno alla salute che può derivare dai campi elettromagnetici, risarcibile come pregiudizio alle persone, non rientra nelle voci da liquidare per l'indennità di elettrodotto;
se sussistente, la lesione del diritto alla salute, poiché questo non è espropriabile o comprimibile, è da negarsi che rientri tra le voci costituenti
l'indennità di asservimento, ma l'esistenza di detti campi incide comunque, per il rischio possibile o probabile, sull'acquirente "medio" e comporta una riduzione dei valori venali e quindi anche tabellari dei terreni” (cfr. Cass. 22148/2010), l'orientamento più recente - a cui questa Corte ritiene di prestare adesione - è nel senso che “In tema di indennizzo conseguente all'imposizione della servitù di elettrodotto, il deprezzamento di valore del fondo asservito, in conseguenza del danno alla salute che può, in tesi, derivare dai campi elettromagnetici - risarcibile in un giudizio ordinario come danno alle persone - esula dall'ambito delle voci ordinarie da liquidare nel diverso ambito risarcitorio da costituzione della servitù, restando comunque escluso che la riduzione di valore del fondo possa presumersi, dovendo piuttosto essere specificamente accertata e ritenuta sussistente nel caso concreto” (Cass., 5515/2017; e nello stesso senso, Cass. 19686/2016; Cass.,
3751/2012).
La perdita di valore del fondo, quindi, non discende automaticamente dalla presenza dell'elettrodotto, ma deve essere provata nella sua effettività, e riconosciuta “soltanto se e nei limiti in cui si accerti che l'intero fondo per le limitazioni che detti terreni vengono a subire a causa della servitù, abbia subito un deprezzamento” (cfr. Cass. n. 141/2003). Occorre, pertanto, che venga raggiunta la prova di una concreta ed effettiva diminuzione di valore del fondo a causa della realizzazione dell'elettrodotto.
Di recente, infatti, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento testé citato, affermando, con la
7 sentenza n. 19686/2016, che: “il pregiudizio in questione non spetta automaticamente, ma può essere attribuito solo ove sia dimostrata l'attualità e comunque il documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o ad altri dati oggettivi già rilevabili degli elementi causativi dell'ulteriore diminuzione del suo reale valore (Cass, 141/2003; 9343/1998, 954/1988). E, pur ritenendo plausibile l'incidenza delle onde provenienti dai campi elettromagnetici di un elettrodotto sul prezzo di mercato di un immobile, questa Corte ha specificato anche con riguardo al quantum che neppure quest'ultimo è costante ed automatico, essendo esemplificativamente maggiormente condizionato «in caso di terreni edificabili nei quali vi sono molte più persone che possono essere danneggiate dalle indicate onde e in misura minore per quelli agricoli». In breve, la costruzione dell'elettrodotto, non comporta automaticamente la produzione di un danno per l'incidenza negativa in questione: occorrendone invece la dimostrazione, e cioè che nel caso concreto il paventato campo delle forze elettromagnetiche ha comportato una documentata diminuzione di valore della parte residua”.
Esclusa, quindi, la possibilità di presumere il minor valore di mercato dei fondi interessati dalla sola presenza della servitù di elettrodotto, le valutazioni compiute dal CTU sul punto (riportate sopra), essendo sfornite di concreti riferimenti di mercato e svincolate dalle caratteristiche concrete dei fondi e da specifiche limitazioni d'uso (neppure allegate dai proprietari incisi), risultano del tutto apodittiche e non possono essere condivise.
Ed infatti, sulla base delle risultanze agli atti, della stessa CTU e dei rilievi fotografici ad essa allegati, emerge che la proprietà asservita è stata incisa dal posizionamento dei due basamenti
(occupanti mq 800 su mq 658.570) in misura del tutto marginale (nello 0,12 %); emerge, altresì, che il passaggio aereo dei cavi a un'altezza di mt 15 non ha determinato una maggiore difficoltà di manovra dei mezzi agricoli, né la necessità di cautele particolari da parte delle maestranze addette all'azienda nell'esercizio delle attività agricole. Ancora, non risulta che i cavi attraversino i fondi sopra fabbricati rurali esistenti (della cui presenza non vi è traccia né nelle allegazioni degli opposti, né nella perizia, né nelle foto allegate) ovvero che impediscano le potenzialità edificatorie dei fondi, tenuto anche conto della non totale edificabilità degli stessi. Peraltro, né gli opposti, né il CTU hanno specificato le ragioni tecniche per cui i basamenti o l'attraversamento aereo dei cavi a un'altezza di 15 mt implicano in concreto limitazioni all'edificabilità (in relazione alla cubatura sfruttabile) ovvero alle attività agricole sottostanti, fatta salva ovviamente la riduzione della produzione sulle porzioni di terreno direttamente asservite, già indennizzata con i criteri di cui all'art. 123 del T.U. n. 1775/1993.
Ritiene, tuttavia, la Corte che, seppure non nella misura indicata dal CTU, attesa la mancanza di prova di limitazioni all'edificabilità e alle attività agricole in essere, la presenza dei due basamenti dei tralicci nella parte centrale del fondo unitariamente considerato, con attraversamento
8 di entrambe le particelle (una nella sua parte centrale - p.lla 3 - e l'altra in una porzione più limitrofa al confine - p.lla 2 -), crei comunque un minimo di impatto ambientale e un minimo di disagio nell'utilizzazione.
Sulla base di tali considerazioni e dei deficit di allegazione e prova evidenziati sopra, la Corte ritiene di poter riconoscere una minima diminuzione del valore di mercato del fondo residuo, individuata, anche in rapporto a quanto riconosciuto dal CTU sulla base delle limitazioni edificatorie e di utilizzazione non riscontrate nello specifico, nella misura dell'1%.
Per il deprezzamento del fondo residuo va, pertanto, riconosciuto agli opposti un indennizzo pari ad € 13.915,95, pari all'1% del valore dell'intero fondo residuo non direttamente inciso dall'asservimento [658.570 mq. – (800 + 3092,50 + 59978,50) = 594.699 mq. x € 2,34 x 0,01].
In parziale accoglimento della domanda proposta da pertanto, l'indennità dovuta Parte_1 per l'asservimento dei fondi in proprietà dei SI.ri , e Controparte_1 CP_2 CP_3 va determinata nella misura complessiva di € 31.632,03, oltre interessi compensativi al
[...]
saggio legale sulla maggiore somma riconosciuta rispetto a quanto versato, calcolati dalla data di adozione del decreto di asservimento sino a quella del deposito della somma presso la competente
Ragioneria Territoriale dello Stato.
Quanto al governo delle spese di lite, ricorrono nel caso di specie gli estremi per l'integrale compensazione, atteso l'accoglimento parziale della domanda formulata dall'opponente e il rigetto della domanda degli opposti come specificata nelle conclusioni della comparsa di costituzione
(confermare l'indennità dovuta nella misura accertata dalla terna tecnica).
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro, attesa la natura di ausiliario del giudice svolta dal CTU.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dei SI.ri e Parte_2 Controparte_1 CP_2 CP_3
in parziale accoglimento della stessa, così provvede:
[...]
1) determina l'indennità di asservimento dovuta ai SI.ri per l'imposizione della CP_1 servitù di elettrodotto gravante sui fondi di loro proprietà in € 31.632,03 ed ordina alla TERNA –
Rete Elettrica Nazionale spa il deposito presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato della predetta somma, oltre agli interessi compensativi al saggio legale codicistico dalla data di adozione del decreto di asservimento sino a quella del deposito;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) condanna le parti, in solido tra loro, al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 28.5.2025
9 Il ConSIliere estensore dott.ssa Federica Salvatore
Il Presidente
dott. Fulvio Dacomo
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