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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 26580/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26580/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CIMPOESU IULIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in REANO il Parte_1 Parte_2 09/12/2000.
In costanza di matrimonio, i ricorrenti adottavano la minore , nata il [...] a [...] Persona_1 Tu-Dong Anh - Ha Noi, in Vietnam.
Con ricorso depositato il 12/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore viene affidata a entrambi i genitori in via condivisa, Persona_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore. Tutte le decisioni di maggior interesse relative alla minore, in particolare quelle relative a istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo prioritariamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che la figlia minore avrà residenza e collocazione prevalente presso la Persona_1 madre sig.ra attualmente in Volvera (TO), via Airasca n. 52. Parte_1
DISPONE che il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore Parte_2 Per_1
, versando sul conto corrente intestato alla sig.ra assegno mensile di
[...] Parte_1 mantenimento pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta//00), aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, e fintanto che la minore non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Dalla data in cui il sig. eperirà occupazione lavorativa, l'assegno di mantenimento della figlia minore Parte_2 sarà aumentato in Euro 450,00 (quattrocentocinquanta//00), aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, e fintanto che la minore non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
pagina 2 di 3 DISPONE che tutte le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e i rimborsi e/o le compensazioni tra i genitori dovranno essere eseguiti, alla fine di ogni mese, nel termine di 15 giorni dalla presentazione dei regolari giustificativi. Per la corretta individuazione delle spese straordinarie e ogni relativo aspetto, si richiama il Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino sottoscritto nel marzo 2016.
PRENDE ATTO che la sig.ra potrà beneficiare nella misura del 100% dell'assegno Parte_1 unico e di tutte le detrazioni fiscali non comprese nell'assegno unico.
DISPONE che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni Parte_2 Per_1 qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre, nonché secondo il gradimento della figlia. In ogni caso e in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola, sino alla domenica sera sino alle ore 22.00; - un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 22.00; - una settimana nel periodo delle vacanze di Natale (dal 25 Dicembre al 31 dicembre un anno e la sera del 24 dicembre e dal 31 dicembre al 6 Gennaio compreso l'anno successivo). I genitori si accorderanno di anno in anno sull'alternanza per la Vigilia di Natale e il II periodo e per il pranzo di Natale ed il I periodo. In caso di disaccordo, a partire dall'anno 2024, la minore trascorrerà con la madre il 24 dicembre ed il II periodo e con il padre il 25 dicembre ed il I periodo;
- ad anni alterni le vacanze di Pasqua (Pasqua 2025 con la madre); - due settimane durante le vacanze estive, tendenzialmente nel mese di luglio o agosto, da individuarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di accordo, la minore trascorrerà le prime due settimane del mese di agosto con la madre, le ultime due settimane del mese di agosto con il padre;
- le altre vacanze infrasettimanali e gli altri giorni festivi, alternandosi con la madre.
PRENDE ATTO che i coniugi, vicendevolmente, autorizzano il rilascio del passaporto della figlia minore.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere autonomi dal punto di vista economico e di avere nulla a pretendere uno dall'altro.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26580/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CIMPOESU IULIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in REANO il Parte_1 Parte_2 09/12/2000.
In costanza di matrimonio, i ricorrenti adottavano la minore , nata il [...] a [...] Persona_1 Tu-Dong Anh - Ha Noi, in Vietnam.
Con ricorso depositato il 12/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore viene affidata a entrambi i genitori in via condivisa, Persona_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore. Tutte le decisioni di maggior interesse relative alla minore, in particolare quelle relative a istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo prioritariamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che la figlia minore avrà residenza e collocazione prevalente presso la Persona_1 madre sig.ra attualmente in Volvera (TO), via Airasca n. 52. Parte_1
DISPONE che il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore Parte_2 Per_1
, versando sul conto corrente intestato alla sig.ra assegno mensile di
[...] Parte_1 mantenimento pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta//00), aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, e fintanto che la minore non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Dalla data in cui il sig. eperirà occupazione lavorativa, l'assegno di mantenimento della figlia minore Parte_2 sarà aumentato in Euro 450,00 (quattrocentocinquanta//00), aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, e fintanto che la minore non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
pagina 2 di 3 DISPONE che tutte le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e i rimborsi e/o le compensazioni tra i genitori dovranno essere eseguiti, alla fine di ogni mese, nel termine di 15 giorni dalla presentazione dei regolari giustificativi. Per la corretta individuazione delle spese straordinarie e ogni relativo aspetto, si richiama il Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino sottoscritto nel marzo 2016.
PRENDE ATTO che la sig.ra potrà beneficiare nella misura del 100% dell'assegno Parte_1 unico e di tutte le detrazioni fiscali non comprese nell'assegno unico.
DISPONE che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni Parte_2 Per_1 qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre, nonché secondo il gradimento della figlia. In ogni caso e in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola, sino alla domenica sera sino alle ore 22.00; - un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 22.00; - una settimana nel periodo delle vacanze di Natale (dal 25 Dicembre al 31 dicembre un anno e la sera del 24 dicembre e dal 31 dicembre al 6 Gennaio compreso l'anno successivo). I genitori si accorderanno di anno in anno sull'alternanza per la Vigilia di Natale e il II periodo e per il pranzo di Natale ed il I periodo. In caso di disaccordo, a partire dall'anno 2024, la minore trascorrerà con la madre il 24 dicembre ed il II periodo e con il padre il 25 dicembre ed il I periodo;
- ad anni alterni le vacanze di Pasqua (Pasqua 2025 con la madre); - due settimane durante le vacanze estive, tendenzialmente nel mese di luglio o agosto, da individuarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di accordo, la minore trascorrerà le prime due settimane del mese di agosto con la madre, le ultime due settimane del mese di agosto con il padre;
- le altre vacanze infrasettimanali e gli altri giorni festivi, alternandosi con la madre.
PRENDE ATTO che i coniugi, vicendevolmente, autorizzano il rilascio del passaporto della figlia minore.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere autonomi dal punto di vista economico e di avere nulla a pretendere uno dall'altro.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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