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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1509/2023 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F.: nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Fabio Borrometi come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) nato a [...] il [...];
[...] C.F._3 Parte_2
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli avv. Carmelo e C.F._4
IO TA come da procura in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv. Parte_3 P.IVA_1
CO AN e RI MM;
APPELLATI
1 (P.I. rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avv. Danilo Vallone;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...] Controparte_4 C.F._5 rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Galfo come da procura in atti;
All'udienza del 7.11.2025 previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1464/2023, pubblicata il 12.10.2023, il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica accoglieva la domanda di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale avanzata , e , figli di Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Per_1
, deceduto a causa della condotta colposa tenuta dai sanitari dell'
[...] [...]
e da e li condannava in solido al risarcimento del danno non Controparte_3 Parte_1 patrimoniale nella misura per ciascuno indicata, oltre interessi e spese del giudizio, rigettando la Parte domanda proposta dell' nei riguardi del sanitario e dichiarando Controparte_4 inammissibile la domanda di nei riguardi del predetto nonché rigettando la Parte_1 CP_4 domanda di nei riguardi dell' Parte_1 Parte_3
Con atto di citazione, notificato il 22.11.2023, proponeva appello avverso la Parte_1 detta sentenza che censurava con i motivi indicati e ne chiedeva la riforma, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano , e chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1 CP_2 Parte_2 poiché infondato, con il riconoscimento delle spese del grado.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3 principale e proponeva appello incidentale censurando la sentenza di prime cure per i motivi esposti con conseguente statuizione sulle spese di entrambi i gradi.
Si costituiva altresì rilevando che la sentenza di primo grado era passata Controparte_4 in giudicato non essendo state proposte da censure alla statuizione di rigetto delle Parte_1 domande avanzate nei propri confronti, con vittoria delle spese di causa.
2 Infine, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Parte_3 principale ed il pagamento delle spese del giudizio.
1) Vanno esaminati congiuntamente sia i primi due motivi dell'appello principale di
[...]
che il 1° motivo dell'appello incidentale dell' Pt_1 Controparte_3 contestando entrambe le parti la responsabilità ascritta per la presunta condotta colposa ravvisata dal Tribunale ibleo.
1.1) In particolare, con i primi due motivi critica la sentenza impugnata poiché Parte_1 si è limitata ad una riproposizione acritica delle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio cadendo nelle stesse contraddizioni degli ausiliari.
In particolare, non ha tenuto conto che l'appellante subentrava nel nuovo turno quale anestesista e non aveva preso parte all'intervento chirurgico cui era stato sottoposto Per_1
e quindi non era a conoscenza né delle condizioni cliniche pregresse, né delle condizioni
[...] del paziente durante l'intervento.
Conseguentemente non poteva essere ascritta al predetto la responsabilità per non avere sottoposto il paziente all'esame elettrocardiografico trattandosi di attività che doveva essere compiuta dai sanitari che lo avevano preceduto.
Anche i consulenti nominati dall'ufficio avevano evidenziato condotte colpose in capo ai sanitari che avevano avuto in cura il paziente, sia prima dell'intervento, che durante l'intervento, dovendo costoro attivarsi per richiedere una consulenza cardiologica.
Inoltre, il giudice di prime cure non aveva considerato che comunque tra la condotta colposa ascritta al ed il decesso del paziente non vi fosse alcun nesso di causalità, come avevano Pt_1 affermato i consulenti nominati dal Pubblico Ministero, in quanto il quadro cinico del CP_1 rendeva insicuro il trasferimento ad altro ospedale attrezzato per eseguire una angioplastica coronarica, essendo quello di Modica sprovvisto del reparto di emodinamica, intervento indispensabile per salvare la vita al paziente, ma nemmeno sotto il profilo del “più probabile che non”, non essendovi una probabilità di salvezza superiore al 50%.
1.2) L dopo aver rilevato l'infondatezza dell'appello principale, con il 1° CP_5 motivo dell'appello incidentale ritiene errata la sentenza di prime cure poiché non vi era prova del nesso di causalità in quanto la condotta omissiva dei sanitari non aveva inciso sulla probabilità di morte del paziente, che era stata causata dalle patologie da cui era affetto e dalla severità della sindrome coronarica irreversibile, che aveva impedito un trasferimento ad altro ospedale per le cure necessarie.
3 1.3) La sentenza appellata (pag.5-6), sulla scorta della disposta consulenza collegiale medico legale, ha affermato: “sulla base della documentazione in atti, il decesso del signor , CP_1 avvenuto in data 11 dicembre 2015, presso l'ospedale di Modica, per la regola del “più probabile che non” è causalmente riconducibile anche all'omessa tempestiva adozione delle condotte doverose da parte del dott. Questi, nonostante non sia stato presente durante Parte_1
l'intervento chirurgico, giunge al cambio turno alle ore 14.30 e gli viene affidato un paziente già in shock cardiogeno da circa mezz'ora. Il dott. avrebbe dovuto, come le linee guida dettano, Pt_1 sottoporre il soggetto ad un esame elettrocardiografico e chiedere tempestivamente una consulenza cardiologica. Consulenza chiamata in ritardo, che giunge un'ora e mezza dopo la fine dell'intervento chirurgico, quando già il paziente poco dopo il suo arrivo (ore 16:10) è intubato, perde coscienza e viene sottoposto a manovre rianimatorie, il sig. è in edema polmonare e CP_1 si ritrova un paziente irrecuperabile. Ma complessivamente, non si rileva una particolare responsabilità del dott. rispetto al comportamento dei colleghi, dato che, come sopra Pt_1 spiegato, vi è stata una complessiva condotta censurabile da parte dell'intera equipe, dalle misure precauzionali preparatorie, alla diagnostica intraoperatoria ed immediatamente postoperatoria”.
Precisano ancora i consulenti che “l'adozione di condotte diverse avrebbe consentito la stabilizzazione del paziente ed il suo tempestivo trasferimento nel presidio ospedaliero di , CP_3 dove effettuare le procedure di angioplastica coronarica in modo da evitare il decesso dello stesso.
Tale affermazione viene effettuata secondo la regola del “più probabile che non”, infatti, secondo le tabelle della mortalità del rischio, così come ampiamente spiegato, in base al punteggio GRACE calcolato al momento della comparsa dell'ipotensione, in un paziente come quello in essere, vi era una probabilità di morte stimata entro sei mesi valutabile attorno al 21%. Questo dato era già presumibile dai sanitari che lo ebbero in cura, in considerazione del fatto che non reagiva alla terapia farmacologica adottata durante l'intervento chirurgico. Invece il punteggio GRACE, calcolato all'arrivo del consulente cardiologo, era salito al 40%. Pertanto, se questo paziente fosse stato correttamente diagnosticato come affetto da sindrome coronarica acuta, appropriatamente trattato per questa sindrome e trasferito immediatamente, subito dopo l'intervento chirurgico, presso altra struttura in grado di eseguire una rivascolarizzazione primaria, o, in subordine, sottoposto a terapia trombolitica se non controindicata, di essere trasferito presso un centro in grado di eseguire la rivascolarizzazione, avrebbe avuto più elevate chance di successo. L'attesa di oltre un'ora, la mancata somministrazione di altri farmaci, come inotropi o i nitrati, e la mancata esecuzione dell'ECG, hanno inciso significativamente sul destino del paziente che, dunque, è andato incontro alla morte divenuta, perciò, inevitabile. Secondo la regola controfattuale, se i
4 sanitari avessero gestito il paziente in maniera diversa, monitorandolo dal punto di vista cardiologico, chiamando immediatamente dopo l'intervento chirurgico (alla luce del fatto che la somministrazione di farmaci deputati al controllo della pressione non aveva sortito alcun effetto, e anche in considerazione dell'anamnesi del soggetto), se avessero, quindi, effettuato un elettrocardiogramma e somministrato anche dei farmaci inotropi e nitrati, avrebbero potuto stabilizzare il paziente per trasferirlo presso il centro ospedaliero ( nella fattispecie) dove CP_3 effettuare delle procedure ad hoc, per ridurre il rischio di exitus”.
1.4) Del tutto infondato è quindi il motivo con cui l'appellante principale assume che il tribunale avrebbe fatto proprie, in modo acritico, le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, cadendo nelle stesse contraddizioni in cui i consulenti erano caduti.
Premesso che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, esaurisce l'obbligo della motivazione indicando le fonti del suo convincimento e non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni delle parti o dei loro consulenti di fiducia, qualora di tali rilievi abbia tenuto conto la consulenza d'ufficio, che vi ha replicato, anche se non espressamente confutate, restando implicitamente disattese (cfr. Cassazione civile sez. II,
17/04/2019, n.10747).
La circostanza che l'appellante subentrasse nel nuovo turno quale anestesista e non avesse preso parte all'intervento chirurgico cui era stato sottoposto e quindi non avrebbe Persona_1 potuto essere a conoscenza né delle condizioni cliniche pregresse, né di quelle manifestatesi durante l'intervento del paziente, è contestazione del tutto infondata alla quale lo stesso tribunale ha già risposto.
Infatti, quando il dott. iniziò il turno alle 14.30, gli venne consegnato un paziente in Pt_1 condizioni di shock cardiogeno e, tuttavia, il sanitario non ritenne di eseguire un monitoraggio cardiologico, né di chiamare lo specialista cardiologo, se non dopo un'ora.
Le condizioni del paziente emergevano già dalla grafica dell'anestesia, ove veniva evidenziato che verso le ore 14 nel paziente era comparso un valore pressorio basso di 85 mmHg e che i farmaci somministrati, quale l' , non avevano eliminato il problema della ipotensione Pt_5 da anestesia spinale.
Ancora, dalla cartella clinica risultava che avesse subito un pregresso Persona_1 intervento di angioplastica coronarica ed avesse una situazione cardiaca classificata ASA III, che denotava un rischio superiore alla media.
5 Ne consegue che, a fronte di tale chiara situazione, della quale il dott. doveva essere a Pt_1 conoscenza, secondo le linee guida occorreva sia procedere ad un monitoraggio cardiaco immediato, che ricorrere al consulto dello specialista cardiologo.
L'avere atteso circa un'ora per compiere tale attività, dovuta secondo le linee guida, costituisce condotta negligente della quale il deve rispondere, a prescindere dalle negligenze Pt_1 degli altri sanitari che lo avevano preceduto, anch'esse individuate dai consulenti tecnici nominati in primo grado.
E' quindi errato affermare, come sostiene la difesa dell'appellante principale, che non può essere ascritta al predetto la responsabilità per non avere sottoposto il paziente all'esame elettrocardiografico, trattandosi di attività che doveva essere compiuta dai sanitari che lo avevano preceduto.
Infatti, tale attività, anche se omessa dai sanitari che avevano eseguito l'intervento, costituiva comunque attività doverosa anche per l'appellante, tanto che ritenne di eseguirla, sebbene dopo un'ora dall'inizio del turno, quando ormai era troppo tardi.
1.5) Del pari infondata è la parte di gravame con cui l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe considerato che comunque tra la condotta colposa ascritta al ed il Pt_1 decesso del paziente non vi fosse alcun nesso di causalità, come avevano affermato i consulenti nominati dal Pubblico Ministero, in quanto il quadro cinico del rendeva insicuro il CP_1 trasferimento ad altro ospedale attrezzato per eseguire una angioplastica coronarica, essendo quello di Modica sprovvisto del reparto di emodinamica, intervento indispensabile per salvare la vita al paziente, ma nemmeno sotto il profilo del “più probabile che non”, non essendovi una probabilità di salvezza superiore al 50%.
I consulenti del tribunale, proprio rispondendo ai rilievi mossi alla consulenza sotto tale profilo, come riportato a pag. 6 della sentenza, hanno chiarito che sia errata “l'opinione del dott.
secondo cui l'Ospedale di Modica non fosse nelle condizioni di affrontare il problema Per_2 ischemico. Non si tratta infatti del solo aspetto relativo alla cardiologia interventista, non attuabile nell' , ma nella tempistica e prima ancora, nella corretta diagnosi e trattamento Controparte_6 di una sindrome coronarica acuta, effettuata dal consulente cardiologo, con elettrocardiogramma eseguito alle ore 15:45, a distanza di quasi due ore dalla comparsa della sintomatologia durante
l'intervento. Il trattamento di una sindrome coronarica acuta non consiste solo nella procedura di rivascolarizzazione, ma nella stabilizzazione del paziente con la somministrazione di terapia farmacologica come nitrati, anticoagulanti, inotropi. Una diagnosi tempestiva avrebbe consentito di stabilizzare il paziente e trasferirlo urgentemente presso l'Ospedale di . Nel frattempo, CP_3
6 invece, le condizioni del paziente sono andate aggravandosi, con un incremento significativo del rischio. Non è quindi condivisibile il concetto che si potrebbe “ipotizzare che nelle more del trasferimento, con probabilità estremamente alta, sarebbe comparsa una alterazione degli enzimi cardiaci (evento per il quale è necessario del tempo, ma che compare praticamente sempre nelle ischemie miocardiche) che da sola determinerebbe una elevazione del punteggio GRACE ad oltre
240 punti e quindi una mortalità superiore al 50%.”. La sindrome coronarica acuta era già in atto,
a prescindere dai valori iniziali di Troponina, e la diagnosi fu fatta con ritardo di quasi due ore per la mancata adozione tempestiva di procedimenti diagnostici e terapeutici certamente in possesso dell' . Quanto al caso specifico relativo al dott. confermiamo che si Controparte_6 Pt_1 trattò di un deficit complessivo di diagnostica preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria a carico di tutta la struttura, a prescindere dalle considerazioni generali sul significato di “equipe” e relativa autonomia dei singoli professionisti. (…) Le responsabilità del dott. non si Pt_1 differenziano dalle responsabilità del resto dell'equipe: anche nel suo caso si sono prodotti gli stessi ritardi diagnostico-terapeutici già iniziati durante l'intervento chirurgico, con le considerazioni già espresse relative alle carenze pre-operatorie, che hanno creato i presupposti per un incremento del rischio per il paziente. Si conferma che il dott. avrebbe dovuto, come le Pt_1 linee guida dettano, sottoporre il soggetto ad un esame elettrocardiografico e chiedere tempestivamente una consulenza cardiologica. Consulenza chiamata in ritardo, che giunge un'ora
e mezza dopo la fine dell'intervento chirurgico, quando già il paziente poco dopo il suo arrivo (ore
16:10) è intubato, perde coscienza e viene sottoposto a manovre rianimatorie, il sig. è in CP_1 edema polmonare e si ritrova un paziente irrecuperabile”.
1.6) Sul punto va richiamata la recente statuizione dei giudici di legittimità secondo cui “In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” (Cassazione civile sez. III, 26/09/2024, n.25805).
E' emerso dalla disposta consulenza tecnica che se il paziente, alle ore 14.30, fosse stato monitorato sotto il profilo cardiologico dal dott. così come avrebbero dovuto fare i sanitari Pt_1 che lo avevano preceduto, dopo l'intervento chirurgico, stante le condizioni di shock cardiogeno in
7 cui si trovava da circa mezz'ora e se fossero stati somministrati i farmaci necessari a stabilizzarlo, questi poteva essere trasportato in ambulanza al vicino ospedale di ritenendo i C.T.U. che il CP_3 paziente una volta stabilizzato con idonei farmaci fosse trasportabile, ospedale ove andava eseguito il necessario intervento di angioplastica, considerato che il paziente è deceduto dopo circa 3 ore dall'inizio del turno del dott. e i due ospedali distano appena 15 chilometri, sicchè sotto il Pt_1 profilo del criterio causale del “più probabile che non” il paziente si sarebbe potuto salvare.
1.7) Con riferimento, poi, alle diverse conclusioni cui sarebbero giunti i consulenti nominati per la redazione della consulenza necroscopica disposta dal P.M., il tribunale ha correttamente statuito che “non sono decisive nel presente giudizio le conclusioni sul nesso di causalità a cui sono pervenuti i consulenti del Pubblico ministero nella relazione di consulenza necroscopica eseguita nel procedimento penale;
i consulenti evidenziano come non sussista alcuna certezza sul fatto che il trasferimento e l'arrivo del paziente in sala emodinamica sarebbe potuto avvenire entro due ore, intervallo di tempo intercorso fra l'inizio della sintomatologia e il decesso del paziente. Giova osservare che la regola di giudizio usata dai consulenti è quella propria del procedimento penale della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, mentre nel processo per responsabilità civile va utilizzata la regola del “più probabile che non”.
Come già sopra detto, proprio applicando la regola del “più probabile che non” è stato accertato che, somministrando al paziente la terapia farmacologica a base di nitrati, anticoagulanti ed inotropi, si sarebbe ottenuto il risultato di stabilizzare il paziente, il quale poteva essere trasferito presso il vicino ospedale di che dista circa 15 Km da quello di Modica, quest'ultimo non CP_3 attrezzato con sala di emodinamica, ove il paziente poteva essere sottoposto al necessario intervento di angioplastica coronarica che gli avrebbe salvato la vita.
D'altra parte, una volta provato l'inadempimento colposo del sanitario ed il nesso di causalità fra la condotta colposa e l'evento dannoso, sarebbe stato onere dell'appellante dare la prova liberatoria della impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, dimostrando che l'inadempimento fosse stato determinato da un impedimento non imputabile all'agente in quanto oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, per cui in assenza di tale prova il motivo di gravame è infondato. Parte 2) Prima di esaminare i motivi dell'appello incidentale tardivo avanzato dall' va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta dagli appellati sul CP_1 presupposto che, a fronte della notifica della sentenza avvenuta il 23.10.2023 al difensore domiciliatario e della prontezza di pagamento delle somme per cui è condanna, non poteva essere proposto l'appello incidentale tardivo.
8 Assumono che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sia pacifico come il soccombente abbia l'onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge, perché l'art. 334 c.p.c., che consente l'impugnazione incidentale tardiva, è applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, sicchè la parte che propone un appello incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine di cui all'art. 325 o 327 c.p.c.”.
In sostanza, l'impugnazione incidentale tardiva va ammessa a condizione che l'interesse all'impugnazione sorga da quella principale con la conseguenza che, ove tale interesse preesista all'impugnazione principale, va esclusa l'ammissibilità di quella tardiva. Parte Nel caso di specie l'appello incidentale sarebbe stato proposto dall' a tutela di un interesse sorto non dall'impugnazione principale, ma dall'emanazione della sentenza e quindi non si sottrae all'osservanza dei termini ordinari di impugnazione.
2.1) L'eccezione è infondata.
In primo luogo va evidenziato che il pagamento delle somme oggetto di condanna con la sentenza di primo grado è stato disposo con delibera successiva alla proposizione dell'appello incidentale al solo fine di evitare l'esecuzione, sicchè alcuna acquiescenza alla decisione può ravvisarsi nella condotta dell' CP_3
2.2) L'appello incidentale tardivo è senz'altro ammissibile stante l'interesse sorto in capo Parte all' a seguito dell'appello principale avanzato dal sanitario condannato in solido con l' CP_3
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio, ribadito anche di recente (cfr.
Cassazione civile sez. II, 26/02/2025, n.5080) secondo il quale "è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334,343 e 371 c.p.c." (così, da ultimo, Cass. Sez., n.15100 del 29/05/2024; Cass. n. 26139 del 2022; n. 25285 del 2020; n. 14094 del 2020). Si è infatti osservato che "La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli
9 interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa,
e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione" (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15100/2024 cit.).”
2.3) Con il 1° motivo, l'appellante incidentale ritiene, da un canto che sussista la responsabilità del sanitario , ma dall'altro che non vi sarebbe prova del nesso di Parte_1 causalità in quanto la condotta omissiva dei sanitari non avrebbe inciso sulla probabilità di morte del paziente, causata dalle patologie da cui era affetto e dalla severità della sindrome coronarica irreversibile, che impediva il trasferimento ad altro ospedale per le cure necessarie.
2.4) La censura non coglie nel segno.
Infatti la non contestata responsabilità di nella prospettazione difensiva Parte_1 dell' già di per sé comporta la responsabilità solidale della stessa per il Controparte_3 CP_3 comportamento dei suoi ausiliari, trovando applicazione la regola dell'art. 1228 c.c.
In ogni caso sulle condotte negligenti dei sanitari che ebbero in cura il , valgono CP_1 tutte le ragioni già esposte nell'esame dell'appello principale.
3) Ancora l' censura la quantificazione del danno parentale operata dal tribunale CP_3 chiedendo la decurtazione del risarcimento occorrendo tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto ed, in particolare, le pregresse patologie della vittima e le percentuali di chances di sopravvivenza, considerato il rischio di mortalità del paziente, indicato dai consulenti dell'ufficio, nella misura del 21%-40%.
3.1) E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “la morte di una persona causata da un illecito determina essa sola la presunzione ex art. 2727 c.c. dell'insorgenza di una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti [in senso conforme. In base a ciò, il congiunto richiedente ben potrà allegare e provare il danno in sede giudiziale anche solo su base presuntiva, poiché è l'intensità del legame parentale con la vittima a dimostrare sic et simpliciter l'esistenza del legame affettivo e, con essa, la sofferenza patita per la prematura scomparsa della vittima. Nel quadro così delineato dagli interpreti - ricondotto a
10 presunzione iuris tantum del pregiudizio invocato dal danneggiato - grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. fra le più recenti Cassazione civile sez. III, 24/10/2025, n.28255). Parte In assenza di prova contraria fornita dall' il motivo è infondato.
3.2) Avuto riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, correttamente il primo giudice, in conformità ai principi elaborati dai giudici di legittimità, ha utilizzato le tabelle a punti del
Tribunale di Roma, che quantificavano il danno parentale con il sistema a punti, posto che la liquidazione del danno parentale con il sistema c.d. a forbice, ovvero prevedendo dei valori tra un minimo ed un massimo, non consente di risarcire il danno in misura adeguata, non potendo valutarsi specifiche circostanze, quali ad esempio età, grado di parentela, numero di familiari superstiti.
La Suprema Corte, anche di recente, ha affermato che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/04/2023, n.10335; ibidem 07/10/2024, n.26185).
Non ricorrendo nel caso in esame ragioni che impongano il ricorso alla liquidazione con il sistema a forbice, nemmeno paventate dall'appellante incidentale, né alcuna contestazione sul computo dei punti siccome indicati in sentenza, il motivo va rigettato.
3.3) Infine va considerato che “in tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima” (Cassazione civile sez. III, 01/03/2023, n.6122.)
Infatti, motiva la decisione sopra citata, “questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha al riguardo sottolineato che, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio della cd. causalità
11 adeguata, in base al quale occorre dar rilievo, all'interno della serie causale, solo a quegli eventi che non appaiano - alla stregua di una valutazione ex ante - del tutto inverosimili (v. Cass.,
8/7/2010, n. 16123; Cass., S.U. 11/1/2008 n. 576). Orbene risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che diversamente dal giudizio penale (per il quale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"), nel giudizio civile ai fini dell'accertamento del nesso di causalità trova invero applicazione il criterio del "più probabile che non" (cfr. Cass., 10/12/2019 n.
32124 e già Cass., S.U., 11/1/2008 n. 576), non potendo il giudice negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma dovendo stabilire quale tra esse sia "più probabile che non" in concreto e in relazione alle a tre, e quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento (Cass., 6/7/2021 n. 19033)”.
I giudici di legittimità hanno anche chiarito che, “in presenza di danni conseguenza
(aggravamento/morte) costituenti effetto delle eccezionali condizioni personali del danneggiato (es. emofilia, cardiopatia, rara allergia), ovvero del fatto successivo del terzo e in particolare del medico (cura errata, errato intervento medico) non può invero pervenirsi a ridurre o escludere anche il relativo risarcimento in favore della vittima. Il danneggiato rimane infatti agli stessi specificamente esposto in conseguenza dell'antecedente causale determinato dalla condotta colposa
(o dolosa) del debitore/danneggiante (come posto in rilievo anche da autorevole dottrina, che lo indica quale "danno diretto"), quest'ultimo dovendo pertanto risponderne (anche) sul piano risarcitorio (Cass., 21/8/2018 n. 20829, Cass., 20/11/2017 n. 27254, Cass., 29/2/2016 n.
3893, Cass., 372/2012 n. 1620, Cass., 21/7/2011 n. 15991). Nell'avvertita necessità di non lasciare priva di ristoro l'ipotesi in cui l'evento lesivo sia conseguenza necessitata del fatto lesivo quand'anche statisticamente anomalo, il criterio della prevedibilità dovendo tenersi invero distinto da quello della normalità delle conseguenze (Cass., 29/2/2016 n. 3893), si è da questa Corte sotto ulteriore profilo posto in rilievo doversi procedere alla delimitazione della giuridica rilevanza delle conseguenze dannose eziologicamente derivanti dal danno evento costituenti integrazione del rischio specifico posto in essere dalla condotta (dolosa) o colposa del debitore/danneggiante, che a tale stregua solo a carico del medesimo, e non anche sul creditore/danneggiato, debbono conseguentemente gravare (Cass., 21/8/2018 n. 20829). Si è al riguardo affermato che gravano sul debitore/danneggiante, costituendo integrazione del rischio specifico posto in essere dalla sua antecedente condotta (dolosa o) colposa, le conseguenze costituenti effetto delle eccezionali condizioni personali del danneggiato (come del pari le conseguenze del fatto successivo del terzo); in tali ipotesi non può invero pervenirsi a ridurre o escludere il relativo risarcimento in favore del danneggiato che rimane agli stessi specificamente esposto in conseguenza dell'antecedente causale
12 determinato dalla condotta colposa (o dolosa) del debitore/danneggiante, quest'ultimo dovendo pertanto risponderne (anche) sul piano risarcitorio (Cass., n. 4298 del 2019; Cass., 21/8/2018 n.
20829, Cass., 21/7/2011 n. 15991); ove sia possibile pervenire ad attribuire a tale antecedente una concorrente - seppure autonoma - incidenza causale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica del paziente/danneggiato, trattandosi di ipotesi di concorso di più cause efficienti nella determinazione del danno (Cfr. Cass., 3/3/2010 n. 7618, Cass., 9/11/2006 n.
23918, Cass., 9/4/2014 n. 8372, Cass., 11/5/2012 n. 7404) va invero escluso che possa farsene derivare l'automatica riduzione dell'ammontare risarcitorio dovuto alla vittima/danneggiato in proporzione del corrispondente grado percentuale di incidenza causale (cd. criterio equitativo proporzionale del nesso causale, Cass., n. 10812 del 2019)”
Nel caso di specie, è stato accertato che la condotta negligente dei sanitari per non avere tempestivamente monitorato le condizioni de paziente sotto il profilo cardiologico, nonostante le pregresse patologie cardiache del paziente, sia prima della sottoposizione all'intervento, che il ritardo nel monitoraggio cardiaco dopo l'esecuzione dello stesso, nonché nella omessa somministrazione dei farmaci stabilizzanti le condizioni del paziente e la tardiva richiesta di assistenza da parte dello specialista cardiologo, hanno determinato, secondo il criterio causale del
“più probabile che non” quanto meno una concausa dell'evento, tale che, se non si fosse verificata,
l'evento morte non sarebbe accaduto o non sarebbe accaduto con le stesse modalità temporali ravvicinate rispetto al sinistro, dovendosi escludere una automatica riduzione dell'ammontare risarcitorio, come assume l' CP_3
4) Il 2° motivo di appello incidentale, con cui si chiede accogliersi la domanda di rivalsa nei riguardi del medico , essendo stato proposto subordinatamente all'accoglimento Controparte_4 dell'appello principale, resta assorbito dal rigetto dell'appello principale.
5) Con il 2° motivo l'appellante principale critica la decisione del tribunale sulle spese di lite sia riguardo la condanna in solido con l'Azienda in favore degli attori, che riguardo la condanna in favore della Parte_3
5.1) Riguardo la condanna in solido in favore degli attori, lamenta che le spese andavano compensate totalmente o parzialmente, atteso che l'ammontare del risarcimento, riconosciuto ai figli della vittima primaria, è stato notevolmente ridotto rispetto all'importo richiesto, quantificato nella misura di €. 300.000,00 per ciascuno.
5.2) Il motivo non può essere accolto in quanto la domanda di risarcimento del danno parentale avanzata dagli attori è stata integralmente accolta.
13 Infatti, i figli di hanno chiesto liquidarsi il danno parentale da morte del Persona_1 padre, quantificato in citazione nella misura di €. 300.000,00 per ciascuno degli attori, o in quell'altra misura che sarà ritenuta equa dal Tribunale, all'esito dell'istruttoria della causa.
Il tribunale, dopo aver quantificato il danno in euro 127.013,71 per ed in Controparte_1 euro 121.721,49 ciascuno per e , ha condannato in solido Controparte_2 Parte_2
e l' a pagare le spese del giudizio in applicazione del principio della Parte_1 Controparte_3 soccombenza.
Nessuna compensazione poteva essere applicata stante l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno parentale proposta dagli attori, ove la quantificazione del danno è stata comunque richiesta anche nella misura che sarà ritenuta equa dal tribunale, sicchè non vi è soccombenza, nemmeno riguardo l'ammontare del risarcimento.
5.3) Relativamente alla disposta condanna alle spese di in favore della Parte_1 compagnia di assicurazione da questi chiamata in causa, assume l'appellante che la chiamata in causa di trovava fondamento nella polizza assicurativa stipulata con Parte_3 la predetta compagnia che, sebbene riguardasse l'ipotesi di rivalsa, tuttavia aveva dovuto chiamare Parte in giudizio la compagnia fin dalla costituzione in quanto, essendo stato convenuto insieme all' non poteva sapere se l' costituendosi avrebbe o meno proposto azione di rivalsa nei suoi CP_3 confronti.
5.4) Il motivo è infondato.
Con la comparsa di costituzione di primo grado , dopo aver premesso di aver Parte_1 stipulato un contratto di assicurazione con la società , assumeva che tale Parte_3 polizza copriva la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge in conseguenza della sua attività e chiedeva di essere garantito e manlevato dalla predetta Parte_6
[...]
Con l'atto di citazione per chiamata di terzo, il predetto chiedeva di essere garantito dalla
, sia rispetto all'azione risarcitoria promossa nei suoi confronti dai germani Parte_3
, che rispetto all'azione di rivalsa eventualmente proposta nei suoi confronti dall' CP_1 CP_5
[...]
Tale domanda non è stata mutata dopo la costituzione dell' la quale non aveva CP_3 proposto domanda di rivalsa.
Correttamente il tribunale, rilevando che la polizza del sanitario copriva solo i danni da azione di rivalsa proposta o dall'impresa di assicurazioni o dalla stessa ma non l'ipotesi CP_3 della condanna diretta dell'assicurato da parte dei terzi danneggiati, ha escluso la copertura
14 Parte assicurativa non avendo l' proposto azione di rivalsa e ha condannato il chiamante a pagare le spese sostenute dal chiamato.
Ne consegue che il motivo di gravame così come proposto è del tutto infondato.
In conclusione la sentenza di prime cure va confermata.
Le spese del giudizio di appello sostenute dai germani vanno poste in solido a carico CP_1 dell'appellante principale e dell'appellante incidentale stante il rigetto delle rispettive impugnazioni, nella misura liquidata in dispositivo applicando il d.m. 13.8.2022, n.147, considerato lo scaglione da 52.001 a 260.000 esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie, né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
Le spese del grado sostenute dalla vanno poste a carico di Parte_3
e liquidate come in dispositivo seguendo le superiori indicazioni. Parte_1
Infine, le spese di lite sostenute da vanno poste a carico dell' Controparte_4 [...]
che ha proposto appello incidentale condizionato, mentre nessuna Controparte_3 impugnazione nei suoi confronti ha proposto con il gravame, da liquidarsi come sopra Parte_1 indicato.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione sia dell'appello principale che di quello incidentale, posteriori al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1509/2023 R.G., rigetta l'appello principale avanzato e l'appello incidentale Parte_1 proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa Controparte_3
n.1464/2023, pubblicata il 12.10.2023, che conferma;
condanna e l' in solido a pagare in favore di Parte_1 CP_5 CP_1
, e i compensi del giudizio di appello che liquida in
[...] Controparte_2 Parte_2 euro 7.500,00 oltre IVA CPA e spese generali;
condanna a corrispondere in favore di le spese Parte_1 Parte_3 del grado che liquida quali compensi in €. 7.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
15 condanna l' a corrispondere in favore di le spese del grado che CP_5 Controparte_4 liquida quali compensi in €. 7.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 03/12/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1509/2023 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F.: nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Fabio Borrometi come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) nato a [...] il [...];
[...] C.F._3 Parte_2
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli avv. Carmelo e C.F._4
IO TA come da procura in atti;
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv. Parte_3 P.IVA_1
CO AN e RI MM;
APPELLATI
1 (P.I. rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avv. Danilo Vallone;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...] Controparte_4 C.F._5 rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Galfo come da procura in atti;
All'udienza del 7.11.2025 previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1464/2023, pubblicata il 12.10.2023, il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica accoglieva la domanda di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale avanzata , e , figli di Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Per_1
, deceduto a causa della condotta colposa tenuta dai sanitari dell'
[...] [...]
e da e li condannava in solido al risarcimento del danno non Controparte_3 Parte_1 patrimoniale nella misura per ciascuno indicata, oltre interessi e spese del giudizio, rigettando la Parte domanda proposta dell' nei riguardi del sanitario e dichiarando Controparte_4 inammissibile la domanda di nei riguardi del predetto nonché rigettando la Parte_1 CP_4 domanda di nei riguardi dell' Parte_1 Parte_3
Con atto di citazione, notificato il 22.11.2023, proponeva appello avverso la Parte_1 detta sentenza che censurava con i motivi indicati e ne chiedeva la riforma, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano , e chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1 CP_2 Parte_2 poiché infondato, con il riconoscimento delle spese del grado.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3 principale e proponeva appello incidentale censurando la sentenza di prime cure per i motivi esposti con conseguente statuizione sulle spese di entrambi i gradi.
Si costituiva altresì rilevando che la sentenza di primo grado era passata Controparte_4 in giudicato non essendo state proposte da censure alla statuizione di rigetto delle Parte_1 domande avanzate nei propri confronti, con vittoria delle spese di causa.
2 Infine, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Parte_3 principale ed il pagamento delle spese del giudizio.
1) Vanno esaminati congiuntamente sia i primi due motivi dell'appello principale di
[...]
che il 1° motivo dell'appello incidentale dell' Pt_1 Controparte_3 contestando entrambe le parti la responsabilità ascritta per la presunta condotta colposa ravvisata dal Tribunale ibleo.
1.1) In particolare, con i primi due motivi critica la sentenza impugnata poiché Parte_1 si è limitata ad una riproposizione acritica delle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio cadendo nelle stesse contraddizioni degli ausiliari.
In particolare, non ha tenuto conto che l'appellante subentrava nel nuovo turno quale anestesista e non aveva preso parte all'intervento chirurgico cui era stato sottoposto Per_1
e quindi non era a conoscenza né delle condizioni cliniche pregresse, né delle condizioni
[...] del paziente durante l'intervento.
Conseguentemente non poteva essere ascritta al predetto la responsabilità per non avere sottoposto il paziente all'esame elettrocardiografico trattandosi di attività che doveva essere compiuta dai sanitari che lo avevano preceduto.
Anche i consulenti nominati dall'ufficio avevano evidenziato condotte colpose in capo ai sanitari che avevano avuto in cura il paziente, sia prima dell'intervento, che durante l'intervento, dovendo costoro attivarsi per richiedere una consulenza cardiologica.
Inoltre, il giudice di prime cure non aveva considerato che comunque tra la condotta colposa ascritta al ed il decesso del paziente non vi fosse alcun nesso di causalità, come avevano Pt_1 affermato i consulenti nominati dal Pubblico Ministero, in quanto il quadro cinico del CP_1 rendeva insicuro il trasferimento ad altro ospedale attrezzato per eseguire una angioplastica coronarica, essendo quello di Modica sprovvisto del reparto di emodinamica, intervento indispensabile per salvare la vita al paziente, ma nemmeno sotto il profilo del “più probabile che non”, non essendovi una probabilità di salvezza superiore al 50%.
1.2) L dopo aver rilevato l'infondatezza dell'appello principale, con il 1° CP_5 motivo dell'appello incidentale ritiene errata la sentenza di prime cure poiché non vi era prova del nesso di causalità in quanto la condotta omissiva dei sanitari non aveva inciso sulla probabilità di morte del paziente, che era stata causata dalle patologie da cui era affetto e dalla severità della sindrome coronarica irreversibile, che aveva impedito un trasferimento ad altro ospedale per le cure necessarie.
3 1.3) La sentenza appellata (pag.5-6), sulla scorta della disposta consulenza collegiale medico legale, ha affermato: “sulla base della documentazione in atti, il decesso del signor , CP_1 avvenuto in data 11 dicembre 2015, presso l'ospedale di Modica, per la regola del “più probabile che non” è causalmente riconducibile anche all'omessa tempestiva adozione delle condotte doverose da parte del dott. Questi, nonostante non sia stato presente durante Parte_1
l'intervento chirurgico, giunge al cambio turno alle ore 14.30 e gli viene affidato un paziente già in shock cardiogeno da circa mezz'ora. Il dott. avrebbe dovuto, come le linee guida dettano, Pt_1 sottoporre il soggetto ad un esame elettrocardiografico e chiedere tempestivamente una consulenza cardiologica. Consulenza chiamata in ritardo, che giunge un'ora e mezza dopo la fine dell'intervento chirurgico, quando già il paziente poco dopo il suo arrivo (ore 16:10) è intubato, perde coscienza e viene sottoposto a manovre rianimatorie, il sig. è in edema polmonare e CP_1 si ritrova un paziente irrecuperabile. Ma complessivamente, non si rileva una particolare responsabilità del dott. rispetto al comportamento dei colleghi, dato che, come sopra Pt_1 spiegato, vi è stata una complessiva condotta censurabile da parte dell'intera equipe, dalle misure precauzionali preparatorie, alla diagnostica intraoperatoria ed immediatamente postoperatoria”.
Precisano ancora i consulenti che “l'adozione di condotte diverse avrebbe consentito la stabilizzazione del paziente ed il suo tempestivo trasferimento nel presidio ospedaliero di , CP_3 dove effettuare le procedure di angioplastica coronarica in modo da evitare il decesso dello stesso.
Tale affermazione viene effettuata secondo la regola del “più probabile che non”, infatti, secondo le tabelle della mortalità del rischio, così come ampiamente spiegato, in base al punteggio GRACE calcolato al momento della comparsa dell'ipotensione, in un paziente come quello in essere, vi era una probabilità di morte stimata entro sei mesi valutabile attorno al 21%. Questo dato era già presumibile dai sanitari che lo ebbero in cura, in considerazione del fatto che non reagiva alla terapia farmacologica adottata durante l'intervento chirurgico. Invece il punteggio GRACE, calcolato all'arrivo del consulente cardiologo, era salito al 40%. Pertanto, se questo paziente fosse stato correttamente diagnosticato come affetto da sindrome coronarica acuta, appropriatamente trattato per questa sindrome e trasferito immediatamente, subito dopo l'intervento chirurgico, presso altra struttura in grado di eseguire una rivascolarizzazione primaria, o, in subordine, sottoposto a terapia trombolitica se non controindicata, di essere trasferito presso un centro in grado di eseguire la rivascolarizzazione, avrebbe avuto più elevate chance di successo. L'attesa di oltre un'ora, la mancata somministrazione di altri farmaci, come inotropi o i nitrati, e la mancata esecuzione dell'ECG, hanno inciso significativamente sul destino del paziente che, dunque, è andato incontro alla morte divenuta, perciò, inevitabile. Secondo la regola controfattuale, se i
4 sanitari avessero gestito il paziente in maniera diversa, monitorandolo dal punto di vista cardiologico, chiamando immediatamente dopo l'intervento chirurgico (alla luce del fatto che la somministrazione di farmaci deputati al controllo della pressione non aveva sortito alcun effetto, e anche in considerazione dell'anamnesi del soggetto), se avessero, quindi, effettuato un elettrocardiogramma e somministrato anche dei farmaci inotropi e nitrati, avrebbero potuto stabilizzare il paziente per trasferirlo presso il centro ospedaliero ( nella fattispecie) dove CP_3 effettuare delle procedure ad hoc, per ridurre il rischio di exitus”.
1.4) Del tutto infondato è quindi il motivo con cui l'appellante principale assume che il tribunale avrebbe fatto proprie, in modo acritico, le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, cadendo nelle stesse contraddizioni in cui i consulenti erano caduti.
Premesso che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, esaurisce l'obbligo della motivazione indicando le fonti del suo convincimento e non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni delle parti o dei loro consulenti di fiducia, qualora di tali rilievi abbia tenuto conto la consulenza d'ufficio, che vi ha replicato, anche se non espressamente confutate, restando implicitamente disattese (cfr. Cassazione civile sez. II,
17/04/2019, n.10747).
La circostanza che l'appellante subentrasse nel nuovo turno quale anestesista e non avesse preso parte all'intervento chirurgico cui era stato sottoposto e quindi non avrebbe Persona_1 potuto essere a conoscenza né delle condizioni cliniche pregresse, né di quelle manifestatesi durante l'intervento del paziente, è contestazione del tutto infondata alla quale lo stesso tribunale ha già risposto.
Infatti, quando il dott. iniziò il turno alle 14.30, gli venne consegnato un paziente in Pt_1 condizioni di shock cardiogeno e, tuttavia, il sanitario non ritenne di eseguire un monitoraggio cardiologico, né di chiamare lo specialista cardiologo, se non dopo un'ora.
Le condizioni del paziente emergevano già dalla grafica dell'anestesia, ove veniva evidenziato che verso le ore 14 nel paziente era comparso un valore pressorio basso di 85 mmHg e che i farmaci somministrati, quale l' , non avevano eliminato il problema della ipotensione Pt_5 da anestesia spinale.
Ancora, dalla cartella clinica risultava che avesse subito un pregresso Persona_1 intervento di angioplastica coronarica ed avesse una situazione cardiaca classificata ASA III, che denotava un rischio superiore alla media.
5 Ne consegue che, a fronte di tale chiara situazione, della quale il dott. doveva essere a Pt_1 conoscenza, secondo le linee guida occorreva sia procedere ad un monitoraggio cardiaco immediato, che ricorrere al consulto dello specialista cardiologo.
L'avere atteso circa un'ora per compiere tale attività, dovuta secondo le linee guida, costituisce condotta negligente della quale il deve rispondere, a prescindere dalle negligenze Pt_1 degli altri sanitari che lo avevano preceduto, anch'esse individuate dai consulenti tecnici nominati in primo grado.
E' quindi errato affermare, come sostiene la difesa dell'appellante principale, che non può essere ascritta al predetto la responsabilità per non avere sottoposto il paziente all'esame elettrocardiografico, trattandosi di attività che doveva essere compiuta dai sanitari che lo avevano preceduto.
Infatti, tale attività, anche se omessa dai sanitari che avevano eseguito l'intervento, costituiva comunque attività doverosa anche per l'appellante, tanto che ritenne di eseguirla, sebbene dopo un'ora dall'inizio del turno, quando ormai era troppo tardi.
1.5) Del pari infondata è la parte di gravame con cui l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe considerato che comunque tra la condotta colposa ascritta al ed il Pt_1 decesso del paziente non vi fosse alcun nesso di causalità, come avevano affermato i consulenti nominati dal Pubblico Ministero, in quanto il quadro cinico del rendeva insicuro il CP_1 trasferimento ad altro ospedale attrezzato per eseguire una angioplastica coronarica, essendo quello di Modica sprovvisto del reparto di emodinamica, intervento indispensabile per salvare la vita al paziente, ma nemmeno sotto il profilo del “più probabile che non”, non essendovi una probabilità di salvezza superiore al 50%.
I consulenti del tribunale, proprio rispondendo ai rilievi mossi alla consulenza sotto tale profilo, come riportato a pag. 6 della sentenza, hanno chiarito che sia errata “l'opinione del dott.
secondo cui l'Ospedale di Modica non fosse nelle condizioni di affrontare il problema Per_2 ischemico. Non si tratta infatti del solo aspetto relativo alla cardiologia interventista, non attuabile nell' , ma nella tempistica e prima ancora, nella corretta diagnosi e trattamento Controparte_6 di una sindrome coronarica acuta, effettuata dal consulente cardiologo, con elettrocardiogramma eseguito alle ore 15:45, a distanza di quasi due ore dalla comparsa della sintomatologia durante
l'intervento. Il trattamento di una sindrome coronarica acuta non consiste solo nella procedura di rivascolarizzazione, ma nella stabilizzazione del paziente con la somministrazione di terapia farmacologica come nitrati, anticoagulanti, inotropi. Una diagnosi tempestiva avrebbe consentito di stabilizzare il paziente e trasferirlo urgentemente presso l'Ospedale di . Nel frattempo, CP_3
6 invece, le condizioni del paziente sono andate aggravandosi, con un incremento significativo del rischio. Non è quindi condivisibile il concetto che si potrebbe “ipotizzare che nelle more del trasferimento, con probabilità estremamente alta, sarebbe comparsa una alterazione degli enzimi cardiaci (evento per il quale è necessario del tempo, ma che compare praticamente sempre nelle ischemie miocardiche) che da sola determinerebbe una elevazione del punteggio GRACE ad oltre
240 punti e quindi una mortalità superiore al 50%.”. La sindrome coronarica acuta era già in atto,
a prescindere dai valori iniziali di Troponina, e la diagnosi fu fatta con ritardo di quasi due ore per la mancata adozione tempestiva di procedimenti diagnostici e terapeutici certamente in possesso dell' . Quanto al caso specifico relativo al dott. confermiamo che si Controparte_6 Pt_1 trattò di un deficit complessivo di diagnostica preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria a carico di tutta la struttura, a prescindere dalle considerazioni generali sul significato di “equipe” e relativa autonomia dei singoli professionisti. (…) Le responsabilità del dott. non si Pt_1 differenziano dalle responsabilità del resto dell'equipe: anche nel suo caso si sono prodotti gli stessi ritardi diagnostico-terapeutici già iniziati durante l'intervento chirurgico, con le considerazioni già espresse relative alle carenze pre-operatorie, che hanno creato i presupposti per un incremento del rischio per il paziente. Si conferma che il dott. avrebbe dovuto, come le Pt_1 linee guida dettano, sottoporre il soggetto ad un esame elettrocardiografico e chiedere tempestivamente una consulenza cardiologica. Consulenza chiamata in ritardo, che giunge un'ora
e mezza dopo la fine dell'intervento chirurgico, quando già il paziente poco dopo il suo arrivo (ore
16:10) è intubato, perde coscienza e viene sottoposto a manovre rianimatorie, il sig. è in CP_1 edema polmonare e si ritrova un paziente irrecuperabile”.
1.6) Sul punto va richiamata la recente statuizione dei giudici di legittimità secondo cui “In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione” (Cassazione civile sez. III, 26/09/2024, n.25805).
E' emerso dalla disposta consulenza tecnica che se il paziente, alle ore 14.30, fosse stato monitorato sotto il profilo cardiologico dal dott. così come avrebbero dovuto fare i sanitari Pt_1 che lo avevano preceduto, dopo l'intervento chirurgico, stante le condizioni di shock cardiogeno in
7 cui si trovava da circa mezz'ora e se fossero stati somministrati i farmaci necessari a stabilizzarlo, questi poteva essere trasportato in ambulanza al vicino ospedale di ritenendo i C.T.U. che il CP_3 paziente una volta stabilizzato con idonei farmaci fosse trasportabile, ospedale ove andava eseguito il necessario intervento di angioplastica, considerato che il paziente è deceduto dopo circa 3 ore dall'inizio del turno del dott. e i due ospedali distano appena 15 chilometri, sicchè sotto il Pt_1 profilo del criterio causale del “più probabile che non” il paziente si sarebbe potuto salvare.
1.7) Con riferimento, poi, alle diverse conclusioni cui sarebbero giunti i consulenti nominati per la redazione della consulenza necroscopica disposta dal P.M., il tribunale ha correttamente statuito che “non sono decisive nel presente giudizio le conclusioni sul nesso di causalità a cui sono pervenuti i consulenti del Pubblico ministero nella relazione di consulenza necroscopica eseguita nel procedimento penale;
i consulenti evidenziano come non sussista alcuna certezza sul fatto che il trasferimento e l'arrivo del paziente in sala emodinamica sarebbe potuto avvenire entro due ore, intervallo di tempo intercorso fra l'inizio della sintomatologia e il decesso del paziente. Giova osservare che la regola di giudizio usata dai consulenti è quella propria del procedimento penale della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, mentre nel processo per responsabilità civile va utilizzata la regola del “più probabile che non”.
Come già sopra detto, proprio applicando la regola del “più probabile che non” è stato accertato che, somministrando al paziente la terapia farmacologica a base di nitrati, anticoagulanti ed inotropi, si sarebbe ottenuto il risultato di stabilizzare il paziente, il quale poteva essere trasferito presso il vicino ospedale di che dista circa 15 Km da quello di Modica, quest'ultimo non CP_3 attrezzato con sala di emodinamica, ove il paziente poteva essere sottoposto al necessario intervento di angioplastica coronarica che gli avrebbe salvato la vita.
D'altra parte, una volta provato l'inadempimento colposo del sanitario ed il nesso di causalità fra la condotta colposa e l'evento dannoso, sarebbe stato onere dell'appellante dare la prova liberatoria della impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, dimostrando che l'inadempimento fosse stato determinato da un impedimento non imputabile all'agente in quanto oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, per cui in assenza di tale prova il motivo di gravame è infondato. Parte 2) Prima di esaminare i motivi dell'appello incidentale tardivo avanzato dall' va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta dagli appellati sul CP_1 presupposto che, a fronte della notifica della sentenza avvenuta il 23.10.2023 al difensore domiciliatario e della prontezza di pagamento delle somme per cui è condanna, non poteva essere proposto l'appello incidentale tardivo.
8 Assumono che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sia pacifico come il soccombente abbia l'onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge, perché l'art. 334 c.p.c., che consente l'impugnazione incidentale tardiva, è applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, sicchè la parte che propone un appello incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine di cui all'art. 325 o 327 c.p.c.”.
In sostanza, l'impugnazione incidentale tardiva va ammessa a condizione che l'interesse all'impugnazione sorga da quella principale con la conseguenza che, ove tale interesse preesista all'impugnazione principale, va esclusa l'ammissibilità di quella tardiva. Parte Nel caso di specie l'appello incidentale sarebbe stato proposto dall' a tutela di un interesse sorto non dall'impugnazione principale, ma dall'emanazione della sentenza e quindi non si sottrae all'osservanza dei termini ordinari di impugnazione.
2.1) L'eccezione è infondata.
In primo luogo va evidenziato che il pagamento delle somme oggetto di condanna con la sentenza di primo grado è stato disposo con delibera successiva alla proposizione dell'appello incidentale al solo fine di evitare l'esecuzione, sicchè alcuna acquiescenza alla decisione può ravvisarsi nella condotta dell' CP_3
2.2) L'appello incidentale tardivo è senz'altro ammissibile stante l'interesse sorto in capo Parte all' a seguito dell'appello principale avanzato dal sanitario condannato in solido con l' CP_3
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio, ribadito anche di recente (cfr.
Cassazione civile sez. II, 26/02/2025, n.5080) secondo il quale "è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334,343 e 371 c.p.c." (così, da ultimo, Cass. Sez., n.15100 del 29/05/2024; Cass. n. 26139 del 2022; n. 25285 del 2020; n. 14094 del 2020). Si è infatti osservato che "La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli
9 interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa,
e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione" (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15100/2024 cit.).”
2.3) Con il 1° motivo, l'appellante incidentale ritiene, da un canto che sussista la responsabilità del sanitario , ma dall'altro che non vi sarebbe prova del nesso di Parte_1 causalità in quanto la condotta omissiva dei sanitari non avrebbe inciso sulla probabilità di morte del paziente, causata dalle patologie da cui era affetto e dalla severità della sindrome coronarica irreversibile, che impediva il trasferimento ad altro ospedale per le cure necessarie.
2.4) La censura non coglie nel segno.
Infatti la non contestata responsabilità di nella prospettazione difensiva Parte_1 dell' già di per sé comporta la responsabilità solidale della stessa per il Controparte_3 CP_3 comportamento dei suoi ausiliari, trovando applicazione la regola dell'art. 1228 c.c.
In ogni caso sulle condotte negligenti dei sanitari che ebbero in cura il , valgono CP_1 tutte le ragioni già esposte nell'esame dell'appello principale.
3) Ancora l' censura la quantificazione del danno parentale operata dal tribunale CP_3 chiedendo la decurtazione del risarcimento occorrendo tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto ed, in particolare, le pregresse patologie della vittima e le percentuali di chances di sopravvivenza, considerato il rischio di mortalità del paziente, indicato dai consulenti dell'ufficio, nella misura del 21%-40%.
3.1) E' principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “la morte di una persona causata da un illecito determina essa sola la presunzione ex art. 2727 c.c. dell'insorgenza di una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti [in senso conforme. In base a ciò, il congiunto richiedente ben potrà allegare e provare il danno in sede giudiziale anche solo su base presuntiva, poiché è l'intensità del legame parentale con la vittima a dimostrare sic et simpliciter l'esistenza del legame affettivo e, con essa, la sofferenza patita per la prematura scomparsa della vittima. Nel quadro così delineato dagli interpreti - ricondotto a
10 presunzione iuris tantum del pregiudizio invocato dal danneggiato - grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. fra le più recenti Cassazione civile sez. III, 24/10/2025, n.28255). Parte In assenza di prova contraria fornita dall' il motivo è infondato.
3.2) Avuto riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, correttamente il primo giudice, in conformità ai principi elaborati dai giudici di legittimità, ha utilizzato le tabelle a punti del
Tribunale di Roma, che quantificavano il danno parentale con il sistema a punti, posto che la liquidazione del danno parentale con il sistema c.d. a forbice, ovvero prevedendo dei valori tra un minimo ed un massimo, non consente di risarcire il danno in misura adeguata, non potendo valutarsi specifiche circostanze, quali ad esempio età, grado di parentela, numero di familiari superstiti.
La Suprema Corte, anche di recente, ha affermato che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/04/2023, n.10335; ibidem 07/10/2024, n.26185).
Non ricorrendo nel caso in esame ragioni che impongano il ricorso alla liquidazione con il sistema a forbice, nemmeno paventate dall'appellante incidentale, né alcuna contestazione sul computo dei punti siccome indicati in sentenza, il motivo va rigettato.
3.3) Infine va considerato che “in tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima” (Cassazione civile sez. III, 01/03/2023, n.6122.)
Infatti, motiva la decisione sopra citata, “questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha al riguardo sottolineato che, ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio della cd. causalità
11 adeguata, in base al quale occorre dar rilievo, all'interno della serie causale, solo a quegli eventi che non appaiano - alla stregua di una valutazione ex ante - del tutto inverosimili (v. Cass.,
8/7/2010, n. 16123; Cass., S.U. 11/1/2008 n. 576). Orbene risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che diversamente dal giudizio penale (per il quale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"), nel giudizio civile ai fini dell'accertamento del nesso di causalità trova invero applicazione il criterio del "più probabile che non" (cfr. Cass., 10/12/2019 n.
32124 e già Cass., S.U., 11/1/2008 n. 576), non potendo il giudice negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma dovendo stabilire quale tra esse sia "più probabile che non" in concreto e in relazione alle a tre, e quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento (Cass., 6/7/2021 n. 19033)”.
I giudici di legittimità hanno anche chiarito che, “in presenza di danni conseguenza
(aggravamento/morte) costituenti effetto delle eccezionali condizioni personali del danneggiato (es. emofilia, cardiopatia, rara allergia), ovvero del fatto successivo del terzo e in particolare del medico (cura errata, errato intervento medico) non può invero pervenirsi a ridurre o escludere anche il relativo risarcimento in favore della vittima. Il danneggiato rimane infatti agli stessi specificamente esposto in conseguenza dell'antecedente causale determinato dalla condotta colposa
(o dolosa) del debitore/danneggiante (come posto in rilievo anche da autorevole dottrina, che lo indica quale "danno diretto"), quest'ultimo dovendo pertanto risponderne (anche) sul piano risarcitorio (Cass., 21/8/2018 n. 20829, Cass., 20/11/2017 n. 27254, Cass., 29/2/2016 n.
3893, Cass., 372/2012 n. 1620, Cass., 21/7/2011 n. 15991). Nell'avvertita necessità di non lasciare priva di ristoro l'ipotesi in cui l'evento lesivo sia conseguenza necessitata del fatto lesivo quand'anche statisticamente anomalo, il criterio della prevedibilità dovendo tenersi invero distinto da quello della normalità delle conseguenze (Cass., 29/2/2016 n. 3893), si è da questa Corte sotto ulteriore profilo posto in rilievo doversi procedere alla delimitazione della giuridica rilevanza delle conseguenze dannose eziologicamente derivanti dal danno evento costituenti integrazione del rischio specifico posto in essere dalla condotta (dolosa) o colposa del debitore/danneggiante, che a tale stregua solo a carico del medesimo, e non anche sul creditore/danneggiato, debbono conseguentemente gravare (Cass., 21/8/2018 n. 20829). Si è al riguardo affermato che gravano sul debitore/danneggiante, costituendo integrazione del rischio specifico posto in essere dalla sua antecedente condotta (dolosa o) colposa, le conseguenze costituenti effetto delle eccezionali condizioni personali del danneggiato (come del pari le conseguenze del fatto successivo del terzo); in tali ipotesi non può invero pervenirsi a ridurre o escludere il relativo risarcimento in favore del danneggiato che rimane agli stessi specificamente esposto in conseguenza dell'antecedente causale
12 determinato dalla condotta colposa (o dolosa) del debitore/danneggiante, quest'ultimo dovendo pertanto risponderne (anche) sul piano risarcitorio (Cass., n. 4298 del 2019; Cass., 21/8/2018 n.
20829, Cass., 21/7/2011 n. 15991); ove sia possibile pervenire ad attribuire a tale antecedente una concorrente - seppure autonoma - incidenza causale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica del paziente/danneggiato, trattandosi di ipotesi di concorso di più cause efficienti nella determinazione del danno (Cfr. Cass., 3/3/2010 n. 7618, Cass., 9/11/2006 n.
23918, Cass., 9/4/2014 n. 8372, Cass., 11/5/2012 n. 7404) va invero escluso che possa farsene derivare l'automatica riduzione dell'ammontare risarcitorio dovuto alla vittima/danneggiato in proporzione del corrispondente grado percentuale di incidenza causale (cd. criterio equitativo proporzionale del nesso causale, Cass., n. 10812 del 2019)”
Nel caso di specie, è stato accertato che la condotta negligente dei sanitari per non avere tempestivamente monitorato le condizioni de paziente sotto il profilo cardiologico, nonostante le pregresse patologie cardiache del paziente, sia prima della sottoposizione all'intervento, che il ritardo nel monitoraggio cardiaco dopo l'esecuzione dello stesso, nonché nella omessa somministrazione dei farmaci stabilizzanti le condizioni del paziente e la tardiva richiesta di assistenza da parte dello specialista cardiologo, hanno determinato, secondo il criterio causale del
“più probabile che non” quanto meno una concausa dell'evento, tale che, se non si fosse verificata,
l'evento morte non sarebbe accaduto o non sarebbe accaduto con le stesse modalità temporali ravvicinate rispetto al sinistro, dovendosi escludere una automatica riduzione dell'ammontare risarcitorio, come assume l' CP_3
4) Il 2° motivo di appello incidentale, con cui si chiede accogliersi la domanda di rivalsa nei riguardi del medico , essendo stato proposto subordinatamente all'accoglimento Controparte_4 dell'appello principale, resta assorbito dal rigetto dell'appello principale.
5) Con il 2° motivo l'appellante principale critica la decisione del tribunale sulle spese di lite sia riguardo la condanna in solido con l'Azienda in favore degli attori, che riguardo la condanna in favore della Parte_3
5.1) Riguardo la condanna in solido in favore degli attori, lamenta che le spese andavano compensate totalmente o parzialmente, atteso che l'ammontare del risarcimento, riconosciuto ai figli della vittima primaria, è stato notevolmente ridotto rispetto all'importo richiesto, quantificato nella misura di €. 300.000,00 per ciascuno.
5.2) Il motivo non può essere accolto in quanto la domanda di risarcimento del danno parentale avanzata dagli attori è stata integralmente accolta.
13 Infatti, i figli di hanno chiesto liquidarsi il danno parentale da morte del Persona_1 padre, quantificato in citazione nella misura di €. 300.000,00 per ciascuno degli attori, o in quell'altra misura che sarà ritenuta equa dal Tribunale, all'esito dell'istruttoria della causa.
Il tribunale, dopo aver quantificato il danno in euro 127.013,71 per ed in Controparte_1 euro 121.721,49 ciascuno per e , ha condannato in solido Controparte_2 Parte_2
e l' a pagare le spese del giudizio in applicazione del principio della Parte_1 Controparte_3 soccombenza.
Nessuna compensazione poteva essere applicata stante l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno parentale proposta dagli attori, ove la quantificazione del danno è stata comunque richiesta anche nella misura che sarà ritenuta equa dal tribunale, sicchè non vi è soccombenza, nemmeno riguardo l'ammontare del risarcimento.
5.3) Relativamente alla disposta condanna alle spese di in favore della Parte_1 compagnia di assicurazione da questi chiamata in causa, assume l'appellante che la chiamata in causa di trovava fondamento nella polizza assicurativa stipulata con Parte_3 la predetta compagnia che, sebbene riguardasse l'ipotesi di rivalsa, tuttavia aveva dovuto chiamare Parte in giudizio la compagnia fin dalla costituzione in quanto, essendo stato convenuto insieme all' non poteva sapere se l' costituendosi avrebbe o meno proposto azione di rivalsa nei suoi CP_3 confronti.
5.4) Il motivo è infondato.
Con la comparsa di costituzione di primo grado , dopo aver premesso di aver Parte_1 stipulato un contratto di assicurazione con la società , assumeva che tale Parte_3 polizza copriva la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge in conseguenza della sua attività e chiedeva di essere garantito e manlevato dalla predetta Parte_6
[...]
Con l'atto di citazione per chiamata di terzo, il predetto chiedeva di essere garantito dalla
, sia rispetto all'azione risarcitoria promossa nei suoi confronti dai germani Parte_3
, che rispetto all'azione di rivalsa eventualmente proposta nei suoi confronti dall' CP_1 CP_5
[...]
Tale domanda non è stata mutata dopo la costituzione dell' la quale non aveva CP_3 proposto domanda di rivalsa.
Correttamente il tribunale, rilevando che la polizza del sanitario copriva solo i danni da azione di rivalsa proposta o dall'impresa di assicurazioni o dalla stessa ma non l'ipotesi CP_3 della condanna diretta dell'assicurato da parte dei terzi danneggiati, ha escluso la copertura
14 Parte assicurativa non avendo l' proposto azione di rivalsa e ha condannato il chiamante a pagare le spese sostenute dal chiamato.
Ne consegue che il motivo di gravame così come proposto è del tutto infondato.
In conclusione la sentenza di prime cure va confermata.
Le spese del giudizio di appello sostenute dai germani vanno poste in solido a carico CP_1 dell'appellante principale e dell'appellante incidentale stante il rigetto delle rispettive impugnazioni, nella misura liquidata in dispositivo applicando il d.m. 13.8.2022, n.147, considerato lo scaglione da 52.001 a 260.000 esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie, né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
Le spese del grado sostenute dalla vanno poste a carico di Parte_3
e liquidate come in dispositivo seguendo le superiori indicazioni. Parte_1
Infine, le spese di lite sostenute da vanno poste a carico dell' Controparte_4 [...]
che ha proposto appello incidentale condizionato, mentre nessuna Controparte_3 impugnazione nei suoi confronti ha proposto con il gravame, da liquidarsi come sopra Parte_1 indicato.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione sia dell'appello principale che di quello incidentale, posteriori al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis" (Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1509/2023 R.G., rigetta l'appello principale avanzato e l'appello incidentale Parte_1 proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa Controparte_3
n.1464/2023, pubblicata il 12.10.2023, che conferma;
condanna e l' in solido a pagare in favore di Parte_1 CP_5 CP_1
, e i compensi del giudizio di appello che liquida in
[...] Controparte_2 Parte_2 euro 7.500,00 oltre IVA CPA e spese generali;
condanna a corrispondere in favore di le spese Parte_1 Parte_3 del grado che liquida quali compensi in €. 7.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
15 condanna l' a corrispondere in favore di le spese del grado che CP_5 Controparte_4 liquida quali compensi in €. 7.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 03/12/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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