Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 72
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per violazione dell'art. 6-bis della Legge n. 212/2000 e per violazione del principio di buona fede

    La Corte ha ritenuto che l'ufficio abbia dato piena applicazione all'art. 6-bis, motivando il rigetto delle osservazioni del contribuente. Ha inoltre affermato che era onere del contribuente provare l'effettività dei costi, prova non fornita.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art. 1, comma 174-178 della legge n. 197/2022 e violazione della tutela dell'indebito tributario

    La Corte ha ritenuto che il ravvedimento speciale non fosse applicabile poiché il processo verbale di constatazione era stato consegnato oltre il termine previsto (15 giugno 2023 anziché 31 marzo 2023). Ha inoltre chiarito che il DL 39/2024 non ha esteso i termini per l'accesso a tale istituto. Infine, ha rilevato che i versamenti effettuati erano inconferenti e con codici tributo errati.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio in quanto cessata la materia del contendere, accogliendo la richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento
    Numero : 72
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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