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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANNA CARLA, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 841/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300497/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300497/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300497/2025 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300497/2025 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300497/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali
Resistente/Appellato: come da atti e verbali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti di Ricorrente_1, l'avviso di accertamento n. TFM010300497/2025, notificato il 3 Settembre 2025, relativo all'IRPEF ed eventuali Addizionali regionali e comunali, all'IRAP e all'IVA per l'anno di imposta 2019.
L'avviso contiene la motivazione di seguito trascritta, nei passi rilevanti.
In data 6/3/2025 è stato notificato schema d'atto n. TFMQ1030497/2025 di cui all'art. 6 bis, commi 1 e 3, della Legge n. 212/2000, con la seguente motivazione:
ESAMINATA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. UNICO/P.F. 2020 PER I REDDITI DELL'ANNO 2019 PRESENTATA DAL DITTA Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, P.I. P.IVA_1, ESERCENTE L'ATTIVITA' DI “FARMACIA - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI MEDICALI ED ORTOPEDICI “,
COD. ATTIVITA' 51462 E COD. ATTIVITA'477310 - CON SEDE IN SANT'AGATA DEI GOTI (BN),
Indirizzo_1; VISTO IL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE REDATTO IL 15/06/2023 DA FUNZIONARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO, DI CUI UNA COPIA E'IN POSSESSO
DELLA PARTE IN QUANTO REGOLARMENTE NOTIFICATA IN PARI DATA E LE CUI OSSERVAZIONI DI
RILEVANZA FISCALE DIVENGONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCERTAMENTO;
CONSIDERATO CHE DAL CITATO PROCESSO VERBALE EMERGE QUANTO SEGUE:
Dai controlli effettuati è emerso che la ditta verificata ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Indici di Affidabilità Fiscale, modello BM05U relativo al codice attività 477310 – Farmacia/Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici, dal cui confronto i dati riscontrati in fase di accesso del 2/12/2022 e dalla documentazione prodotta, sono state rilevate delle irregolarità.
Al rigo F10 del quadro F – “Costo per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, e per la produzione di servizi”, infatti, è stato dichiarato un importo pari a € 1.036.883,00, mentre il dato riscontrato nella dichiarazione dei redditi e nel bilancio al 31/12/2019, è pari a € 1.165.019,62.
Al rigo F17 del quadro F – “Oneri diversi di gestione ed altri componenti negativi”, è stato dichiarato un importo pari a € 66.013,00, mentre il dato riscontrato è pari a € 0.
In mancanza di documentazione relativa alle voci di costo confluite in detti oneri, i verbalizzanti hanno proceduto a riformulare il Mod. ISA sulla base dei dati riscontrati.
Detta rielaborazione ha dato come esito un punteggio pari a 3,14, con ulteriori componenti positivi di reddito pari a € 184.229,00.
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO RISULTA RETTIFICABILE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
PRODOTTA E ACCERTABILE, AI SENSI DEGLI ARTT. 39, C. 1, LETT. D TER E 41 BIS, STESSO DECRETO,
IL REDDITO D'IMPRESA PER L'ANNO 2019 DI € 361.322,00.
IL SUDDETTO REDDITO ACCERTATO E' TASSABILE AI FINI DELL'IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI,
COSI' COME DAI QUADRI DI SEGUITO RIPORTATI. AI FINI IRAP RISULTA DETERMINABILE UN MAGGIOR VALORE DELLA PRODUZIONE AI SENSI
DELL'ART 24, COMMA 4, DEL D. LGS 446/1997 E DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DELL'IRAP SOTTOSCRITTA TRA REGIONE CAMPANIA ED AGENZIA DELLE ENTRATE, COSI'
DETERMINATA: - REDDITO D'IMPRESA € 361.322,00 - COSTO PER IL PERSONALE € 113.902,00 -
ACCANTONAMENTI € 1.052,00
- ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 1.080,00 - ONERI FINANZIARI € 9.742,00 - ONERI
STRAORDINARI € 10.156,00 TOTALE € 497.254,00
AI FINI IVA RISULTA RETTIFICABILE, INOLTRE, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.P.R. N. 633/72, LA
DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PRESENTATA CON ALIQUOTA
MEDIA DEL 12,13%, PER RI IC PARI € 184.229,00.
LA SOCIETA' HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA CON DATI INESATTI, INCORRENDO
NELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 28 DEL D.P.R. N. 633/72.
IMPOSTE, SANZIONI ED INTERESSI COME DA PROSPETTI INTERNI.
SI IRROGA LA SANZIONE, INOLTRE, DI CUI ALL'ART. 8, C. 1, D.LGS 471/97 PER COMPILAZIONE
INCOMPLETA DI UN QUADRO.
RE AL GLI EFFETTI SCATURENTI DALLA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DEGLI
ARTT. 36 BIS E TER DEL DPR N. 600/73.
RESTA IMPREGIUDICATA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI EFFETTUARE
ULTERIORE ATTIVITA' ACCERTATRICE NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.
IN DATA 18/04/2025, CON PROTOCOLLO 38500, SONO STATE PRESENTATE OSSERVAZIONI E
CONTRODEDUZIONI AVVERSO LO SCHEMA D'ATTO IN PREMESSA, CON LE QUALI LA PARTE HA
FATTO PRESENTE DI AVER PRESENTATO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE UTILIZZANDO L'ISTITUTO
DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE 2023 (ART. 1, COMMI 174-178, LEGGE 197/2022).
IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI PRESENTATE, L'UFFICIO FA PRESENTE
CHE IL PRESUPPOSTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVIATA SU PROCESSO VERBALE DI
CONSTATAZIONE E' ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA CONSEGNA DELLO STESSO ENTRO IL 31
MARZO 2023.
NELLA FATTISPECIE IL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE E' STATO REDATTO E
CONSEGNATO IL 15 GIUGNO 2023, PER CUI NON E' SODDISFATTA L'UNICA CONDIZIONE PREVISTA
PER POTER BENEFICIARE DELL'ADESIONE AGEVOLATA.
SI FA PRESENTE, AD OGNI BUON FINE, E PER COMPLETEZZA DI TRATTAZIONE, CHE CON LE
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PRESENTATE DALLA PARTE NON SONO STATI DICHIARATI
INTEGRALMENTE I RILIEVI OPERATI DALL'UFFICIO CON IL PROCESSO VERBALE DI
CONSTATAZIONE DI CHE TRATTASI.
PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO SI RETTIFICA, AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. N. 600/73,
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRODOTTA, E SI ACCERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 39, C. 1, LETT.
D TER E 41 BIS, STESSO DECRETO, IL REDDITO D'IMPRESA PER L'ANNO 2019 DI € 361.322,00.
IL SUDDETTO REDDITO ACCERTATO E' TASSABILE AI FINI DELL'IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI,
COSI' COME DAI QUADRI DI SEGUITO RIPORTATI. AI FINI IRAP SI DETERMINA UN MAGGIOR VALORE
DELLA PRODUZIONE AI SENSI DELL'ART 24, COMMA 4, DEL D. LGS 446/1997 E DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IRAP SOTTOSCRITTA TRA REGIONE CAMPANIA ED
AGENZIA DELLE ENTRATE, COSI' DETERMINATA:
- REDDITO D'IMPRESA € 361.322,00 - COSTO PER IL PERSONALE € 113.902,00 -
ACCANTONAMENTI € 1.052,00 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 1.080,00 - ONERI
FINANZIARI € 9.742,00 - ONERI STRAORDINARI € 10.156,00 TOTALE € 497.254,00
AI FINI IVA SI RETTIFICA, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.P.R. N. 633/72, LA DICHIARAZIONE AI FINI
DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PRESENTATA CON ALIQUOTA MEDIA DEL 12,13%, PER
RI IC PARI € 184.229,00.
LA SOCIETA' HA PRESENTATO, PERTANTO, LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA CON DATI INESATTI,
INCORRENDO NELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 28 DEL D.P.R. N. 633/72.
IMPOSTE, SANZIONI ED INTERESSI COME DA PROSPETTI INTERNI. SI IRROGA LA SANZIONE,
INOLTRE, DI CUI ALL'ART. 8, C. 1, D.LGS 471/97 PER COMPILAZIONE INCOMPLETA DI UN QUADRO.
RE AL GLI EFFETTI SCATURENTI DALLA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DEGLI
ARTT. 36 BIS E TER DEL DPR N. 600/73.
La maggior IRPEF accertata era pari ad euro 79.218.
Maggior addizionale regionale di euro 3.740.
Maggior addizionale comunale di euro 1.474.
La maggior IRAP accertata era pari ad euro 22.687.
La maggior IVA accertata era pari ad euro 22.342.
Venivano irrogate le sanzioni e calcolati gli interessi.
2. Ricorrente_1 impugnava l'atto.
I motivi di impugnazione sono i seguenti:
1. Nullità dell'atto per violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000 e per violazione del principio di buona fede
L'art.
6-bis della legge n. 212/2000 al comma 4 prevede che «L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere».
Ebbene, la Sig.ra Ricorrente_1 nelle proprie osservazioni protocollate il 18 aprile, in ossequio al principio di collaborazione e ricorrendo all'istituto del ravvedimento speciale, comunica di aver provveduto a rettificare e/o integrare per l'anno di imposta 2019 le proprie dichiarazioni IRPEF, IVA ed IRAP (cfr. All. n. 2), per effetto delle quali i valori contestati dall'Ufficio risultano così rideterminati:
VOCE ACCERTATO DICHIARATO INTEGRATO DIFFERENZA
F10 1.165.019,62 1.036.883,00 1.167.466,00 2.446,38 F17 0,00 66.013,00 20.978,00 -45.035,00
La voce F17 racchiude tutta una serie di costi (spese bancarie, imu, interessi passivi) che non si comprende come mai l'Ufficio in sede di accesso non abbia ritrovato nella documentazione della Sig.ra Ricorrente_1 che ricordiamo essere in regime di contabilità ordinario.
Nella denegata ipotesi in cui l'Ufficio non ne abbia tenuto conto, a causa - a titolo di esempio - di una loro diversa qualificazione, questa condizione non avrebbe dovuto generare un loro integrale disconoscimento ma tutt'al più una riclassificazione degli stessi.
Se l'Ufficio avesse attivato un contraddittorio effettivo così come previsto dall'art.
6-bis e in ossequio anche all'art. 10 della Legge n. 212/2000, lo stesso avrebbe portato a un esito completamente diverso del procedimento, giacché la contribuente avrebbe potuto far valere le proprie ragioni (Corte Cassazione, sent.
n. 35503/2023).
Nell'avviso di accertamento de quo, diversamente, l'Ufficio sinteticamente afferma che:
a) il presupposto per la definizione agevolata al processo verbale di constatazione è l'avvenuta consegna dello stesso entro il 31 Marzo 2023, mentre nella fattispecie è stato redatto e consegnato il 15 giugno 2023;
b) la parte non si è integralmente adeguata ai rilievi operati dall'Ufficio con il processo verbale di constatazione.
Alla luce delle correzioni di cui sopra, il reddito della Società_2 risulta così quantificato
ACCERTATO DICHIARATO INTEGRATO
361.322,00 123.311,00 280.940,00
Simile integrazione ha portato ad incrementare il reddito della Ditta di euro 157.269,00 ed un punteggio ISA che da 3,14 passa a 7,45 con una possibile integrazione per il raggiungimento del punteggio 10 pari a euro
28.494,00 e non 80.382,00 (361.322,00 – 280.940,00) come richiesto dall'Ufficio controlli.
Specularmente il volume d'affari ai fini Iva risulta così rideterminato:
ACCERTATO DICHIARATO INTEGRATO DIFFERENZA
1.605.646,00 1.421.417,00 1.579.520,00 26.126,00
Come è evidente sono stati dichiarati maggiori ricavi per euro 158.103,00 con una differenza di soli 26.126,00 rispetto a quelli richiesti dall'Ufficio. Per di più, l'art.
6-quinquies dell'art. 5 del DL 22.10.2016 n. 193 in tema di dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento, afferma che «Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile».
È evidente quindi che l'atteggiamento adottato dalla contribuente è stato ossequioso dei principi di collaborazione e buona fede e pertanto devono ritenersi illegittime ed ingiustificate anche le sanzioni applicate.
2. Errata applicazione dell'art. 1, comma 174-178 della legge n. 197/2022 e violazione della tutela dell'indebito tributario.
L'ufficio a pag. 3 dell'avviso erroneamente afferma che nel caso di specie non poteva essere applicata la norma istitutiva del ravvedimento speciale introdotta dalla Legge n. 197/2022 in quanto non ricorrono due presupposti imprescindibili, ovverossia:
a) deve trattarsi di processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
b) l'adesione deve essere integrale.
Ricordiamo a noi stessi che l'istituto del ravvedimento speciale è stato più volte prorogato, non da ultimo col D.l. n. 39 del 2024 estendendo la possibilità di sanare le violazioni sino al 31.12.2022 a condizione che le dichiarazioni siano validamente presentate.
Si legge infatti nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 11/E del 15/05/2024 che questo ravvedimento
“speciale”, è una forma di ravvedimento operoso che, in parziale deroga alla disciplina ordinaria, consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni - diverse da quelle riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e da quelle attinenti la regolarizzazione delle irregolarità formali -, mediante il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti, con possibilità di opzione per una forma rateale.
Quindi i vantaggi di questo “ravvedimento speciale” possono sintetizzarsi in una misura enormemente ridotta della sanzione (riduzione unica pari ad 1/18 indipendentemente dal tempo trascorso dalla violazione commessa) e della possibilità di versamento rateizzato in luogo di un versamento unico.
La contribuente, pertanto, ha fatto applicazione della norma in oggetto provvedendo al pagamento in modo rateale delle imposte riliquidate sulla scorta delle dichiarazioni integrative presentate e applicando le relative sanzioni come si evince dagli F24 che qui si allegano.
L'ufficio, contestando la condotta della contribuente è così incorso nella violazione del principio dell'indebito tributario, giacché non ha considerato ai fini del calcolo delle maggiori imposte e sanzioni i versamenti già effettuati dalla contribuente commettendo non solo un danno all'erario ma altresì violazione del principio del ne bis in idem.
L'art 10 ter della legge n. 212/2000, rubricato Principio di proporzionalità nel procedimento tributario, afferma: «il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità».
In conclusione, l'Ufficio non solo non ha tenuto conto della spontaneità della contribuente a volersi ravvedere ma ha anche disconosciuto totalmente i versamenti effettuati. A tal proposito si ricorda che l'art. 1, comma 5, del d.lgs n. 471 prevede: «per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite».
3. Resisteva l'Agenzia delle Entrate.
Preliminare eccezione di invalidità e/o nullità del ricorso e della procura alle liti e conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo. Si contesta, anzitutto, la validità dell'avverso ricorso e dell'allegata procura alle liti.
Dall'esame dei predetti documenti, infatti, si evince come non siano stati sottoscritti in formato “.p7m” così come, invece, è normativamente prescritto ex art. 22, co. 2, D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 nonché ex art. 12, co. 7, del D.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.
Ne deriva che il ricorso non è stato validamente proposto nei termini di legge, con inevitabili ripercussioni anche sulla tempestività dello stesso in relazione alla data di notifica dell'atto impugnato e ciò comporta l'inammissibilità del gravame.
In merito all'asserita violazione dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000 ed alla presunta errata applicazione dell'art. 1, co. 174-178, della L. n. 197/2022, anche con riferimento all'asserita violazione della tutela dell'indebito tributario.
La Contribuente insta per l'annullamento della pretesa tributaria muovendo dal presupposto che l'Ufficio abbia violato l'art.
6-bis della L. n. 212/2000, non avendo (a suo dire) tenuto in considerazione le osservazioni di cui allo schema d'atto, e che, inoltre, avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 1, co. 174-178, della L. n. 197/2022, non avendo riconosciuto alla Sig.ra Ricorrente_1 il “ravvedimento speciale” invocato dalla controparte.
L'Ufficio, per comodità espositiva, controdeduce agli avversi motivi di ricorso in modo congiunto e come segue.
La Sig.ra Ricorrente_1, a seguito della redazione e della contestuale consegna del P.V.C del 15/6/2023 manifestava, per fatti concludenti, la volontà di “definire” lo stesso e tentava di “ravvedersi”, procedendo anche ad effettuare dei versamenti, a mezzo F24, per complessivi € 57.431,64.
L'istituto invocato, tuttavia, ossia il “ravvedimento speciale 2023” ex art. 1, co. 174178 (sic), della L. n. 197/2022, non era applicabile al caso di specie ed i versamenti effettuati, sopra richiamati, erano inconferenti e parziali nonché, in ogni caso, inammissibili poiché effettuati con codici tributo errati e “non abbinabili” alla pretesa impositiva di cui al P.V.C. del 15/6/2023 ed al successivo avviso di accertamento oggi impugnato.
L'art. 1 della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), istituisce - con i commi da 174 a 178 – una regolarizzazione straordinaria «Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti […]».
Il comma 179, del richiamato art. 1 della legge di bilancio 2023, individuava, al primo periodo, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il termine di riferimento in relazione alla redazione e consegna ai processi verbali di contestazione che, invero, era fissato al 31/3/2023.
Il P.V.C., nel caso di cui si discetta, è stato consegnato soltanto in data 15/6/2023 e, dunque, ben oltre il termine fissato dalla L. 197/2022. Già solo questo dato confuta le avverse doglianze in ordine alla reclamata adesione al “ravvedimento speciale
2023” che, evidentemente, non era applicabile da parte della Sig.ra Ricorrente_1.
La Contribuente, inoltre, nel proprio ricorso, invoca il D.L. n. 39 del 2024 asserendo che lo stesso avrebbe esteso la possibilità di sanare le violazioni sino al 31/12/2022.
Anche tale assunto è infondato.
Il D.L. n. 39/2024, rubricato “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. (24G00059)”, non è stato concepito dal Legislatore come decreto diretto a prorogare i termini del “ravvedimento speciale”.
Il predetto atto normativo, infatti, solo incidentalmente, all'art. 7, verte sul tema invocato dalla controparte.
L'art. 7, co. 6, del D.L. n. 39/2024 così recita: «All'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024» e le parole: «1° aprile 2024», sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2024» ».
A sua volta, l'art. 3, comma 12-undecies, del D.L. 215/2023, così recita: «Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 maggio 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° giugno 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso».
Ne deriva che nessuna rimessione in termini, rispetto alla linea di confine tracciata dalla L. N. 197/2022 (il
31/03/2023 per la consegna del P.V.C.), è stata effettuata dalla normativa richiamata da Controparte.
La Contribuente, peraltro, non solo non aveva i requisiti per accedere al “ravvedimento speciale 2023”, ma non ha neppure recepito integralmente i rilievi dell'Ufficio, nelle successive dichiarazioni integrative, né ha rispetto i perentori limiti temporali prescritti per i versamenti.
Senza dimenticare che i versamenti effettuati sono del tutto inconferenti ed inammissibili poiché effettuati con codici tributo errati.
In definitiva, anche alla luce della definizione delle sanzioni entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento, è palese che la Sig.ra Ricorrente_1 avrebbe voluto prestare acquiescenza ai rilievi del P.V.C ma che, purtroppo, ha invocato istituti non applicabili al caso di specie, non ha recepito integralmente i rilevi mossi dall'Ufficio ed ha effettuato pagamenti inconferenti e con dei codici tributo errati e “non abbinabili” alla pretesa impositiva di cui al P.V.C. del 15/6/2023. La condotta dell'Ufficio, pertanto, è perfettamente conforme al dettato normativo ed esente da qualsivoglia tipo di censura anche in ordine alle doglianze della Controparte.
Controparte lamenta, inoltre, una presunta violazione dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000 sulla scorta del fatto che l'Ufficio non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dalla Contribuente allo schema d'atto.
La doglianza è infondata. L'Ufficio, invero, ha dato piena e puntuale applicazione all'art.
6-bis della L. n. 212/2000, notificando lo schema d'atto previsto per Legge e prendendo posizione sulle eccezioni formulate dalla Controparte nelle proprie osservazioni.
A pagina n. 3 dell'avviso di accertamento, infatti, sono riportate le motivazioni in base alle quali le allegazioni difensive della Sig.ra Ricorrente_1, non sono state accolte: «IN DATA 18/04/2025, CON PROTOCOLLO 38500, SONO STATE PRESENTATE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AVVERSO LO SCHEMA D'ATTO IN PREMESSA, CON LE QUALI LA PARTE HA FATTO PRESENTE DI AVER PRESENTATO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE UTILIZZANDO L'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE 2023 (ART. 1, COMMI 174-178, LEGGE 197/2022). IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI PRESENTATE, L'UFFICIO FA PRESENTE CHE IL PRESUPPOSTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
AVVIATA SU PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE E' ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA CONSEGNA DELLO STESSO ENTRO IL 31 MARZO 2023.
NELLA FATTISPECIE IL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE E' STATO REDATTO E CONSEGNATO IL 15 GIUGNO 2023, PER CUI NON E' SODDISFATTA L'UNICA CONDIZIONE PREVISTA
PER POTER BENEFICIARE DELL'ADESIONE AGEVOLATA. SI FA PRESENTE, AD OGNI BUON FINE, E PER COMPLETEZZA DI TRATTAZIONE, CHE CON LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PRESENTATE DALLA PARTE NON SONO STATI DICHIARATI INTEGRALMENTE I RILIEVI OPERATI DALL'UFFICIO CON IL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DI CHE TRATTASI» (Cfr. avviso di accertamento impugnato, pag. 3).
È evidente, pertanto che l'Ufficio non si è limitato al mero rigetto delle avverse doglianze ma, di contro, in ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione con il Contribuente, ha esaustivamente argomentato i motivi di rigetto delle stesse.
Anche l'avversa eccezione in merito alla presunta omessa valutazione dei costi recuperati a tassazione, di cui alla voce F17 del quadro F - “Oneri diversi di gestione ed altri componenti negativi” -, pari ad € 66.013,00, in base alla quale sarebbero ivi racchiusi dei costi quali spese bancarie, Imu ed interessi passivi, è infondata.
Giova evidenziare, infatti, sul punto, che era onere della Sig.ra Ricorrente_1 dare la prova dell'effettività dei costi asseritamente sostenuti e che tale prova, invero, non è mai stata fornita né in fase di accesso, né in sede di controdeduzioni allo schema d'atto né nel presente giudizio. Ferma restando, in ogni caso, la preclusione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/73, in base al quale «[…] Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa […]», che renderebbe, pertanto, inutilizzabile ed inammissibile qualsivoglia documento prodotto in una fase successiva all'attività di accesso o di invito dell'Ufficio.
4. In un secondo momento, l'Agenzia chiedeva dichiararsi estinto il giudizio, con la compensazione delle spese di lite, perché era cessata la materia del contendere.
La contribuente, a seguito della proposizione del ricorso ed entro il termine di 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento, provvedeva anche a definire le sanzioni, in misura agevolata, mediante versamento, a mezzo F24, di complessivi € 38.921,63 (di cui € 27.345,00 portati in compensazione). Tanto premesso, l'Ufficio, preso atto della dichiarazione integrativa presentata ed in considerazione dell'intento manifestato dalla Sig.ra Ricorrente_1, per fatti concludenti, di volersi “ravvedere” rispetto ai rilievi dell'Ufficio nonché in ragione dell'intervenuta definizione agevolata degli importi dovuti a titolo di sanzioni, ha provveduto all'annullamento in autotutela, ex artt. 10-quater e 10-quinquies della L. n. 212/2000, dell'atto impugnato come da provvedimento che si allega alla presente.
In considerazione dell'irrituale ed erroneo rinvio all'istituto del “Ravvedimento Speciale 2023” (a cui, lo si ribadisce, la Sig.ra Ricorrente_1 non poteva accedere), infondatamente invocato dalla Contribuente ed a cui la stessa “agganciava” la dichiarazione integrativa fuorviando l'Ufficio nonché in ragione del fatto che i modelli
F24 presentati riportavano codici tributo errati ed inconferenti non abbinabili ad alcun “ravvedimento”, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa, in ragione dell'avvenuto annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, dev'essere dichiarata estinta, essendo cessata la materia del contendere (art. 46, d. lgs. 546/1992).
2. Le spese di lite, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate, si compenseranno: le ragioni addotte da quella parte, ed innanzi riportare, appaiono puntuali, conformi a quanto risulta dagli atti, e condivisibili.
P.Q.M.
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Compensa le spese di lite.
Benevento, 20.1.2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANNA CARLA, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 841/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300497/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300497/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300497/2025 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300497/2025 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300497/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali
Resistente/Appellato: come da atti e verbali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti di Ricorrente_1, l'avviso di accertamento n. TFM010300497/2025, notificato il 3 Settembre 2025, relativo all'IRPEF ed eventuali Addizionali regionali e comunali, all'IRAP e all'IVA per l'anno di imposta 2019.
L'avviso contiene la motivazione di seguito trascritta, nei passi rilevanti.
In data 6/3/2025 è stato notificato schema d'atto n. TFMQ1030497/2025 di cui all'art. 6 bis, commi 1 e 3, della Legge n. 212/2000, con la seguente motivazione:
ESAMINATA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. UNICO/P.F. 2020 PER I REDDITI DELL'ANNO 2019 PRESENTATA DAL DITTA Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, P.I. P.IVA_1, ESERCENTE L'ATTIVITA' DI “FARMACIA - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI MEDICALI ED ORTOPEDICI “,
COD. ATTIVITA' 51462 E COD. ATTIVITA'477310 - CON SEDE IN SANT'AGATA DEI GOTI (BN),
Indirizzo_1; VISTO IL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE REDATTO IL 15/06/2023 DA FUNZIONARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO, DI CUI UNA COPIA E'IN POSSESSO
DELLA PARTE IN QUANTO REGOLARMENTE NOTIFICATA IN PARI DATA E LE CUI OSSERVAZIONI DI
RILEVANZA FISCALE DIVENGONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCERTAMENTO;
CONSIDERATO CHE DAL CITATO PROCESSO VERBALE EMERGE QUANTO SEGUE:
Dai controlli effettuati è emerso che la ditta verificata ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Indici di Affidabilità Fiscale, modello BM05U relativo al codice attività 477310 – Farmacia/Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici, dal cui confronto i dati riscontrati in fase di accesso del 2/12/2022 e dalla documentazione prodotta, sono state rilevate delle irregolarità.
Al rigo F10 del quadro F – “Costo per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, e per la produzione di servizi”, infatti, è stato dichiarato un importo pari a € 1.036.883,00, mentre il dato riscontrato nella dichiarazione dei redditi e nel bilancio al 31/12/2019, è pari a € 1.165.019,62.
Al rigo F17 del quadro F – “Oneri diversi di gestione ed altri componenti negativi”, è stato dichiarato un importo pari a € 66.013,00, mentre il dato riscontrato è pari a € 0.
In mancanza di documentazione relativa alle voci di costo confluite in detti oneri, i verbalizzanti hanno proceduto a riformulare il Mod. ISA sulla base dei dati riscontrati.
Detta rielaborazione ha dato come esito un punteggio pari a 3,14, con ulteriori componenti positivi di reddito pari a € 184.229,00.
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO RISULTA RETTIFICABILE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
PRODOTTA E ACCERTABILE, AI SENSI DEGLI ARTT. 39, C. 1, LETT. D TER E 41 BIS, STESSO DECRETO,
IL REDDITO D'IMPRESA PER L'ANNO 2019 DI € 361.322,00.
IL SUDDETTO REDDITO ACCERTATO E' TASSABILE AI FINI DELL'IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI,
COSI' COME DAI QUADRI DI SEGUITO RIPORTATI. AI FINI IRAP RISULTA DETERMINABILE UN MAGGIOR VALORE DELLA PRODUZIONE AI SENSI
DELL'ART 24, COMMA 4, DEL D. LGS 446/1997 E DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DELL'IRAP SOTTOSCRITTA TRA REGIONE CAMPANIA ED AGENZIA DELLE ENTRATE, COSI'
DETERMINATA: - REDDITO D'IMPRESA € 361.322,00 - COSTO PER IL PERSONALE € 113.902,00 -
ACCANTONAMENTI € 1.052,00
- ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 1.080,00 - ONERI FINANZIARI € 9.742,00 - ONERI
STRAORDINARI € 10.156,00 TOTALE € 497.254,00
AI FINI IVA RISULTA RETTIFICABILE, INOLTRE, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.P.R. N. 633/72, LA
DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PRESENTATA CON ALIQUOTA
MEDIA DEL 12,13%, PER RI IC PARI € 184.229,00.
LA SOCIETA' HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA CON DATI INESATTI, INCORRENDO
NELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 28 DEL D.P.R. N. 633/72.
IMPOSTE, SANZIONI ED INTERESSI COME DA PROSPETTI INTERNI.
SI IRROGA LA SANZIONE, INOLTRE, DI CUI ALL'ART. 8, C. 1, D.LGS 471/97 PER COMPILAZIONE
INCOMPLETA DI UN QUADRO.
RE AL GLI EFFETTI SCATURENTI DALLA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DEGLI
ARTT. 36 BIS E TER DEL DPR N. 600/73.
RESTA IMPREGIUDICATA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI EFFETTUARE
ULTERIORE ATTIVITA' ACCERTATRICE NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.
IN DATA 18/04/2025, CON PROTOCOLLO 38500, SONO STATE PRESENTATE OSSERVAZIONI E
CONTRODEDUZIONI AVVERSO LO SCHEMA D'ATTO IN PREMESSA, CON LE QUALI LA PARTE HA
FATTO PRESENTE DI AVER PRESENTATO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE UTILIZZANDO L'ISTITUTO
DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE 2023 (ART. 1, COMMI 174-178, LEGGE 197/2022).
IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI PRESENTATE, L'UFFICIO FA PRESENTE
CHE IL PRESUPPOSTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVIATA SU PROCESSO VERBALE DI
CONSTATAZIONE E' ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA CONSEGNA DELLO STESSO ENTRO IL 31
MARZO 2023.
NELLA FATTISPECIE IL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE E' STATO REDATTO E
CONSEGNATO IL 15 GIUGNO 2023, PER CUI NON E' SODDISFATTA L'UNICA CONDIZIONE PREVISTA
PER POTER BENEFICIARE DELL'ADESIONE AGEVOLATA.
SI FA PRESENTE, AD OGNI BUON FINE, E PER COMPLETEZZA DI TRATTAZIONE, CHE CON LE
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PRESENTATE DALLA PARTE NON SONO STATI DICHIARATI
INTEGRALMENTE I RILIEVI OPERATI DALL'UFFICIO CON IL PROCESSO VERBALE DI
CONSTATAZIONE DI CHE TRATTASI.
PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO SI RETTIFICA, AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. N. 600/73,
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRODOTTA, E SI ACCERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 39, C. 1, LETT.
D TER E 41 BIS, STESSO DECRETO, IL REDDITO D'IMPRESA PER L'ANNO 2019 DI € 361.322,00.
IL SUDDETTO REDDITO ACCERTATO E' TASSABILE AI FINI DELL'IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI,
COSI' COME DAI QUADRI DI SEGUITO RIPORTATI. AI FINI IRAP SI DETERMINA UN MAGGIOR VALORE
DELLA PRODUZIONE AI SENSI DELL'ART 24, COMMA 4, DEL D. LGS 446/1997 E DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IRAP SOTTOSCRITTA TRA REGIONE CAMPANIA ED
AGENZIA DELLE ENTRATE, COSI' DETERMINATA:
- REDDITO D'IMPRESA € 361.322,00 - COSTO PER IL PERSONALE € 113.902,00 -
ACCANTONAMENTI € 1.052,00 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 1.080,00 - ONERI
FINANZIARI € 9.742,00 - ONERI STRAORDINARI € 10.156,00 TOTALE € 497.254,00
AI FINI IVA SI RETTIFICA, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.P.R. N. 633/72, LA DICHIARAZIONE AI FINI
DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PRESENTATA CON ALIQUOTA MEDIA DEL 12,13%, PER
RI IC PARI € 184.229,00.
LA SOCIETA' HA PRESENTATO, PERTANTO, LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA CON DATI INESATTI,
INCORRENDO NELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 28 DEL D.P.R. N. 633/72.
IMPOSTE, SANZIONI ED INTERESSI COME DA PROSPETTI INTERNI. SI IRROGA LA SANZIONE,
INOLTRE, DI CUI ALL'ART. 8, C. 1, D.LGS 471/97 PER COMPILAZIONE INCOMPLETA DI UN QUADRO.
RE AL GLI EFFETTI SCATURENTI DALLA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DEGLI
ARTT. 36 BIS E TER DEL DPR N. 600/73.
La maggior IRPEF accertata era pari ad euro 79.218.
Maggior addizionale regionale di euro 3.740.
Maggior addizionale comunale di euro 1.474.
La maggior IRAP accertata era pari ad euro 22.687.
La maggior IVA accertata era pari ad euro 22.342.
Venivano irrogate le sanzioni e calcolati gli interessi.
2. Ricorrente_1 impugnava l'atto.
I motivi di impugnazione sono i seguenti:
1. Nullità dell'atto per violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000 e per violazione del principio di buona fede
L'art.
6-bis della legge n. 212/2000 al comma 4 prevede che «L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere».
Ebbene, la Sig.ra Ricorrente_1 nelle proprie osservazioni protocollate il 18 aprile, in ossequio al principio di collaborazione e ricorrendo all'istituto del ravvedimento speciale, comunica di aver provveduto a rettificare e/o integrare per l'anno di imposta 2019 le proprie dichiarazioni IRPEF, IVA ed IRAP (cfr. All. n. 2), per effetto delle quali i valori contestati dall'Ufficio risultano così rideterminati:
VOCE ACCERTATO DICHIARATO INTEGRATO DIFFERENZA
F10 1.165.019,62 1.036.883,00 1.167.466,00 2.446,38 F17 0,00 66.013,00 20.978,00 -45.035,00
La voce F17 racchiude tutta una serie di costi (spese bancarie, imu, interessi passivi) che non si comprende come mai l'Ufficio in sede di accesso non abbia ritrovato nella documentazione della Sig.ra Ricorrente_1 che ricordiamo essere in regime di contabilità ordinario.
Nella denegata ipotesi in cui l'Ufficio non ne abbia tenuto conto, a causa - a titolo di esempio - di una loro diversa qualificazione, questa condizione non avrebbe dovuto generare un loro integrale disconoscimento ma tutt'al più una riclassificazione degli stessi.
Se l'Ufficio avesse attivato un contraddittorio effettivo così come previsto dall'art.
6-bis e in ossequio anche all'art. 10 della Legge n. 212/2000, lo stesso avrebbe portato a un esito completamente diverso del procedimento, giacché la contribuente avrebbe potuto far valere le proprie ragioni (Corte Cassazione, sent.
n. 35503/2023).
Nell'avviso di accertamento de quo, diversamente, l'Ufficio sinteticamente afferma che:
a) il presupposto per la definizione agevolata al processo verbale di constatazione è l'avvenuta consegna dello stesso entro il 31 Marzo 2023, mentre nella fattispecie è stato redatto e consegnato il 15 giugno 2023;
b) la parte non si è integralmente adeguata ai rilievi operati dall'Ufficio con il processo verbale di constatazione.
Alla luce delle correzioni di cui sopra, il reddito della Società_2 risulta così quantificato
ACCERTATO DICHIARATO INTEGRATO
361.322,00 123.311,00 280.940,00
Simile integrazione ha portato ad incrementare il reddito della Ditta di euro 157.269,00 ed un punteggio ISA che da 3,14 passa a 7,45 con una possibile integrazione per il raggiungimento del punteggio 10 pari a euro
28.494,00 e non 80.382,00 (361.322,00 – 280.940,00) come richiesto dall'Ufficio controlli.
Specularmente il volume d'affari ai fini Iva risulta così rideterminato:
ACCERTATO DICHIARATO INTEGRATO DIFFERENZA
1.605.646,00 1.421.417,00 1.579.520,00 26.126,00
Come è evidente sono stati dichiarati maggiori ricavi per euro 158.103,00 con una differenza di soli 26.126,00 rispetto a quelli richiesti dall'Ufficio. Per di più, l'art.
6-quinquies dell'art. 5 del DL 22.10.2016 n. 193 in tema di dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento, afferma che «Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile».
È evidente quindi che l'atteggiamento adottato dalla contribuente è stato ossequioso dei principi di collaborazione e buona fede e pertanto devono ritenersi illegittime ed ingiustificate anche le sanzioni applicate.
2. Errata applicazione dell'art. 1, comma 174-178 della legge n. 197/2022 e violazione della tutela dell'indebito tributario.
L'ufficio a pag. 3 dell'avviso erroneamente afferma che nel caso di specie non poteva essere applicata la norma istitutiva del ravvedimento speciale introdotta dalla Legge n. 197/2022 in quanto non ricorrono due presupposti imprescindibili, ovverossia:
a) deve trattarsi di processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
b) l'adesione deve essere integrale.
Ricordiamo a noi stessi che l'istituto del ravvedimento speciale è stato più volte prorogato, non da ultimo col D.l. n. 39 del 2024 estendendo la possibilità di sanare le violazioni sino al 31.12.2022 a condizione che le dichiarazioni siano validamente presentate.
Si legge infatti nella circolare dell'agenzia delle entrate n. 11/E del 15/05/2024 che questo ravvedimento
“speciale”, è una forma di ravvedimento operoso che, in parziale deroga alla disciplina ordinaria, consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni - diverse da quelle riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e da quelle attinenti la regolarizzazione delle irregolarità formali -, mediante il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti, con possibilità di opzione per una forma rateale.
Quindi i vantaggi di questo “ravvedimento speciale” possono sintetizzarsi in una misura enormemente ridotta della sanzione (riduzione unica pari ad 1/18 indipendentemente dal tempo trascorso dalla violazione commessa) e della possibilità di versamento rateizzato in luogo di un versamento unico.
La contribuente, pertanto, ha fatto applicazione della norma in oggetto provvedendo al pagamento in modo rateale delle imposte riliquidate sulla scorta delle dichiarazioni integrative presentate e applicando le relative sanzioni come si evince dagli F24 che qui si allegano.
L'ufficio, contestando la condotta della contribuente è così incorso nella violazione del principio dell'indebito tributario, giacché non ha considerato ai fini del calcolo delle maggiori imposte e sanzioni i versamenti già effettuati dalla contribuente commettendo non solo un danno all'erario ma altresì violazione del principio del ne bis in idem.
L'art 10 ter della legge n. 212/2000, rubricato Principio di proporzionalità nel procedimento tributario, afferma: «il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità».
In conclusione, l'Ufficio non solo non ha tenuto conto della spontaneità della contribuente a volersi ravvedere ma ha anche disconosciuto totalmente i versamenti effettuati. A tal proposito si ricorda che l'art. 1, comma 5, del d.lgs n. 471 prevede: «per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite».
3. Resisteva l'Agenzia delle Entrate.
Preliminare eccezione di invalidità e/o nullità del ricorso e della procura alle liti e conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo. Si contesta, anzitutto, la validità dell'avverso ricorso e dell'allegata procura alle liti.
Dall'esame dei predetti documenti, infatti, si evince come non siano stati sottoscritti in formato “.p7m” così come, invece, è normativamente prescritto ex art. 22, co. 2, D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 nonché ex art. 12, co. 7, del D.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.
Ne deriva che il ricorso non è stato validamente proposto nei termini di legge, con inevitabili ripercussioni anche sulla tempestività dello stesso in relazione alla data di notifica dell'atto impugnato e ciò comporta l'inammissibilità del gravame.
In merito all'asserita violazione dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000 ed alla presunta errata applicazione dell'art. 1, co. 174-178, della L. n. 197/2022, anche con riferimento all'asserita violazione della tutela dell'indebito tributario.
La Contribuente insta per l'annullamento della pretesa tributaria muovendo dal presupposto che l'Ufficio abbia violato l'art.
6-bis della L. n. 212/2000, non avendo (a suo dire) tenuto in considerazione le osservazioni di cui allo schema d'atto, e che, inoltre, avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 1, co. 174-178, della L. n. 197/2022, non avendo riconosciuto alla Sig.ra Ricorrente_1 il “ravvedimento speciale” invocato dalla controparte.
L'Ufficio, per comodità espositiva, controdeduce agli avversi motivi di ricorso in modo congiunto e come segue.
La Sig.ra Ricorrente_1, a seguito della redazione e della contestuale consegna del P.V.C del 15/6/2023 manifestava, per fatti concludenti, la volontà di “definire” lo stesso e tentava di “ravvedersi”, procedendo anche ad effettuare dei versamenti, a mezzo F24, per complessivi € 57.431,64.
L'istituto invocato, tuttavia, ossia il “ravvedimento speciale 2023” ex art. 1, co. 174178 (sic), della L. n. 197/2022, non era applicabile al caso di specie ed i versamenti effettuati, sopra richiamati, erano inconferenti e parziali nonché, in ogni caso, inammissibili poiché effettuati con codici tributo errati e “non abbinabili” alla pretesa impositiva di cui al P.V.C. del 15/6/2023 ed al successivo avviso di accertamento oggi impugnato.
L'art. 1 della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), istituisce - con i commi da 174 a 178 – una regolarizzazione straordinaria «Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti […]».
Il comma 179, del richiamato art. 1 della legge di bilancio 2023, individuava, al primo periodo, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il termine di riferimento in relazione alla redazione e consegna ai processi verbali di contestazione che, invero, era fissato al 31/3/2023.
Il P.V.C., nel caso di cui si discetta, è stato consegnato soltanto in data 15/6/2023 e, dunque, ben oltre il termine fissato dalla L. 197/2022. Già solo questo dato confuta le avverse doglianze in ordine alla reclamata adesione al “ravvedimento speciale
2023” che, evidentemente, non era applicabile da parte della Sig.ra Ricorrente_1.
La Contribuente, inoltre, nel proprio ricorso, invoca il D.L. n. 39 del 2024 asserendo che lo stesso avrebbe esteso la possibilità di sanare le violazioni sino al 31/12/2022.
Anche tale assunto è infondato.
Il D.L. n. 39/2024, rubricato “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. (24G00059)”, non è stato concepito dal Legislatore come decreto diretto a prorogare i termini del “ravvedimento speciale”.
Il predetto atto normativo, infatti, solo incidentalmente, all'art. 7, verte sul tema invocato dalla controparte.
L'art. 7, co. 6, del D.L. n. 39/2024 così recita: «All'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024» e le parole: «1° aprile 2024», sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2024» ».
A sua volta, l'art. 3, comma 12-undecies, del D.L. 215/2023, così recita: «Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 maggio 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° giugno 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso».
Ne deriva che nessuna rimessione in termini, rispetto alla linea di confine tracciata dalla L. N. 197/2022 (il
31/03/2023 per la consegna del P.V.C.), è stata effettuata dalla normativa richiamata da Controparte.
La Contribuente, peraltro, non solo non aveva i requisiti per accedere al “ravvedimento speciale 2023”, ma non ha neppure recepito integralmente i rilievi dell'Ufficio, nelle successive dichiarazioni integrative, né ha rispetto i perentori limiti temporali prescritti per i versamenti.
Senza dimenticare che i versamenti effettuati sono del tutto inconferenti ed inammissibili poiché effettuati con codici tributo errati.
In definitiva, anche alla luce della definizione delle sanzioni entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento, è palese che la Sig.ra Ricorrente_1 avrebbe voluto prestare acquiescenza ai rilievi del P.V.C ma che, purtroppo, ha invocato istituti non applicabili al caso di specie, non ha recepito integralmente i rilevi mossi dall'Ufficio ed ha effettuato pagamenti inconferenti e con dei codici tributo errati e “non abbinabili” alla pretesa impositiva di cui al P.V.C. del 15/6/2023. La condotta dell'Ufficio, pertanto, è perfettamente conforme al dettato normativo ed esente da qualsivoglia tipo di censura anche in ordine alle doglianze della Controparte.
Controparte lamenta, inoltre, una presunta violazione dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000 sulla scorta del fatto che l'Ufficio non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dalla Contribuente allo schema d'atto.
La doglianza è infondata. L'Ufficio, invero, ha dato piena e puntuale applicazione all'art.
6-bis della L. n. 212/2000, notificando lo schema d'atto previsto per Legge e prendendo posizione sulle eccezioni formulate dalla Controparte nelle proprie osservazioni.
A pagina n. 3 dell'avviso di accertamento, infatti, sono riportate le motivazioni in base alle quali le allegazioni difensive della Sig.ra Ricorrente_1, non sono state accolte: «IN DATA 18/04/2025, CON PROTOCOLLO 38500, SONO STATE PRESENTATE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AVVERSO LO SCHEMA D'ATTO IN PREMESSA, CON LE QUALI LA PARTE HA FATTO PRESENTE DI AVER PRESENTATO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE UTILIZZANDO L'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE 2023 (ART. 1, COMMI 174-178, LEGGE 197/2022). IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI PRESENTATE, L'UFFICIO FA PRESENTE CHE IL PRESUPPOSTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
AVVIATA SU PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE E' ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA CONSEGNA DELLO STESSO ENTRO IL 31 MARZO 2023.
NELLA FATTISPECIE IL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE E' STATO REDATTO E CONSEGNATO IL 15 GIUGNO 2023, PER CUI NON E' SODDISFATTA L'UNICA CONDIZIONE PREVISTA
PER POTER BENEFICIARE DELL'ADESIONE AGEVOLATA. SI FA PRESENTE, AD OGNI BUON FINE, E PER COMPLETEZZA DI TRATTAZIONE, CHE CON LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PRESENTATE DALLA PARTE NON SONO STATI DICHIARATI INTEGRALMENTE I RILIEVI OPERATI DALL'UFFICIO CON IL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DI CHE TRATTASI» (Cfr. avviso di accertamento impugnato, pag. 3).
È evidente, pertanto che l'Ufficio non si è limitato al mero rigetto delle avverse doglianze ma, di contro, in ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione con il Contribuente, ha esaustivamente argomentato i motivi di rigetto delle stesse.
Anche l'avversa eccezione in merito alla presunta omessa valutazione dei costi recuperati a tassazione, di cui alla voce F17 del quadro F - “Oneri diversi di gestione ed altri componenti negativi” -, pari ad € 66.013,00, in base alla quale sarebbero ivi racchiusi dei costi quali spese bancarie, Imu ed interessi passivi, è infondata.
Giova evidenziare, infatti, sul punto, che era onere della Sig.ra Ricorrente_1 dare la prova dell'effettività dei costi asseritamente sostenuti e che tale prova, invero, non è mai stata fornita né in fase di accesso, né in sede di controdeduzioni allo schema d'atto né nel presente giudizio. Ferma restando, in ogni caso, la preclusione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/73, in base al quale «[…] Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa […]», che renderebbe, pertanto, inutilizzabile ed inammissibile qualsivoglia documento prodotto in una fase successiva all'attività di accesso o di invito dell'Ufficio.
4. In un secondo momento, l'Agenzia chiedeva dichiararsi estinto il giudizio, con la compensazione delle spese di lite, perché era cessata la materia del contendere.
La contribuente, a seguito della proposizione del ricorso ed entro il termine di 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento, provvedeva anche a definire le sanzioni, in misura agevolata, mediante versamento, a mezzo F24, di complessivi € 38.921,63 (di cui € 27.345,00 portati in compensazione). Tanto premesso, l'Ufficio, preso atto della dichiarazione integrativa presentata ed in considerazione dell'intento manifestato dalla Sig.ra Ricorrente_1, per fatti concludenti, di volersi “ravvedere” rispetto ai rilievi dell'Ufficio nonché in ragione dell'intervenuta definizione agevolata degli importi dovuti a titolo di sanzioni, ha provveduto all'annullamento in autotutela, ex artt. 10-quater e 10-quinquies della L. n. 212/2000, dell'atto impugnato come da provvedimento che si allega alla presente.
In considerazione dell'irrituale ed erroneo rinvio all'istituto del “Ravvedimento Speciale 2023” (a cui, lo si ribadisce, la Sig.ra Ricorrente_1 non poteva accedere), infondatamente invocato dalla Contribuente ed a cui la stessa “agganciava” la dichiarazione integrativa fuorviando l'Ufficio nonché in ragione del fatto che i modelli
F24 presentati riportavano codici tributo errati ed inconferenti non abbinabili ad alcun “ravvedimento”, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa, in ragione dell'avvenuto annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, dev'essere dichiarata estinta, essendo cessata la materia del contendere (art. 46, d. lgs. 546/1992).
2. Le spese di lite, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate, si compenseranno: le ragioni addotte da quella parte, ed innanzi riportare, appaiono puntuali, conformi a quanto risulta dagli atti, e condivisibili.
P.Q.M.
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Compensa le spese di lite.
Benevento, 20.1.2026