Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00567/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2022, proposto da
IO GI OL MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio, Stefano Porcu e Antonello Cao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Posada, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Pessei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA TA, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto del Comune di Posada, Ufficio pianificazione urbanistica, n. 5 del 4 luglio 2022, notificato il 13 luglio 2022;
- della delibera prodromica n. 11 del 28 giugno 2022 del Consiglio comunale di Posada;
- degli ulteriori atti prodromici connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Posada;
Visto l’art. 35, c. 1, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. IL IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Ai fini del corretto inquadramento della vicenda in esame occorre brevemente riassumere il precedente contenzioso che ha visto contrapporsi, innanzi a questo Tribunale (ricorso numero di registro generale 289 del 2021), l’odierno ricorrente e il Comune di Posada.
1.1 La controversia riguardava alcune aree illecitamente occupate dall’amministrazione comunale, per le quali il signor IO GI OL MA chiedeva la restituzione e il risarcimento del danno per illegittima occupazione, oppure, in caso di mancata restituzione, il risarcimento del danno per equivalente per la perdita del diritto di proprietà.
1.2 Tra le aree illegittimamente occupate, per quanto rileva in questa sede, vi erano anche quelle distinte nel nuovo catasto terreni al foglio 73 mappale 2983 parte (oggi mappali 3156, 3157 e 3158), su cui l’Ente locale aveva realizzato una scuola elementare (mappale 3156) e un giardino pubblico (il “Giardinetto Piazza Berlinguer”, mappali 3157 e 3158).
1.3 Nel corso del processo il Comune di Posada avviava il procedimento di cui all’art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 per l’acquisizione dei terreni. Tra le parti si instaurava, quindi, un contraddittorio in cui il ricorrente, per quanto rileva in questa sede, sosteneva di essere comproprietario, oltre che di altri terreni sui quali concordava lo stesso Comune, anche dei terreni indicati al punto 1.2, che secondo l’amministrazione appartenevano invece esclusivamente alla signora IA TA.
1.4 Il procedimento amministrativo si concludeva con la delibera n. 11 del 28 giugno 2022 di acquisizione sanante al patrimonio immobiliare del Comune di Posada, tra gli altri, del terreno di cui al foglio 73, mappali 3156, 3157 e 3159, che, a giudizio dell’Ente locale, “ risulta attualmente intestato TA IA, nata a [...] il [...], proprietà per 1/1 e, pertanto, alcun diritto può essere rivendicato su di esso dal ricorrente M. M. G. P [IO GI OL MA, n.d.r.]” (pagina 3 della delibera impugnata, documento n. 2 depositato dal ricorrente). Conseguentemente il Comune non riconosceva all’odierno ricorrente alcuna somma a titolo indennitario/risarcitorio su tali terreni, riconoscendo in suo favore, invece, le medesime spettanze su altri terreni oggetto del provvedimento acquisitivo, considerandolo proprietario (solo) di questi ultimi.
Non di meno all’udienza pubblica del 20 luglio 2022, fissata per la discussione conclusiva del sopra descritto R.G. n. 289/2021, le parti concordemente dichiaravano, senza alcun distinguo, “la cessazione della materia del contendere, permanendo interesse alla decisione del ricorrente unicamente in merito alla condanna dell'ente alla rifusione delle spese del giudizio ”.
Conseguentemente questa Sezione definiva il suddetto ricorso R.G. n. 289/2021 con la sentenza n. 576 del 5 agosto 2022, ormai passata in giudicato, dando atto delle sopra descritte dichiarazioni delle parti e dichiarando, pertanto, la “ cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5 cod. proc. amm., avendo l'amministrazione adottato un atto successivamente alla proposizione del giudizio per porre fine alla condotta occupativa sine titulo”.
2. Con il successivo ricorso ora all’esame del Collegio il signor IO GI OL MA chiede ora l’annullamento, con vittoria delle spese, dei provvedimenti in epigrafe indicati, lamentando:
1) violazione di legge (art. 832, 834, 2643 e ss. c.c, art. 97 Cost.): in tesi, il Comune avrebbe erroneamente riconosciuto la proprietà dei terreni di cui al foglio 73, mappali 3156, 3157 e 3158 alla sola controinteressata e non anche al ricorrente comproprietario, negandogli ingiustamente l’indennizzo ex art. 42- bis , d.p.r. 327/2001;
2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione del principio generale di coerenza e logicità nell’azione della pubblica amministrazione - eccesso di potere per errore di fatto: l’amministrazione comunale, prima di emettere il decreto di acquisizione sanante, avrebbe dovuto adeguatamente valutare il compendio documentale da lui prodotto.
In sostanza egli contesta il sopra descritto decreto acquisitivo con cui il Comune aveva concluso la vertenza precedente, sostenendo di essere proprietario (anche) delle aree sulle quali, come si è visto, proprio con quel decreto il Comune non gli ha riconosciuto alcuna spettanza, ritenendo che le medesime aree siano di proprietà altrui.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Posada, che, dopo avere replicato alle argomentazioni del ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
4. Alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2025, sentiti per le parti i difensori come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Dopo il passaggio in decisione questo Collegio, con ordinanza n. 898 del 14 ottobre 2025, ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem e, ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a., ha sottoposto la questione al contraddittorio delle parti, che, nel termine di 30 giorni loro assegnato, hanno presentato memorie sulla questione di rito.
6. Alla camera di consiglio riconvocata del giorno 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem , in virtù del quale è vietato al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia.
1. La questione all’esame del Collegio riguarda la dedotta illegittimità del provvedimento con il quale il Comune di Posada ha acquisito al patrimonio comunale, tra gli altri, i terreni di cui al foglio 73, mappali 3156, 3157 e 3158. Il ricorrente, ritenendo di essere comproprietario dei predetti terreni (come emergerebbe, in tesi, anche dagli atti versati nel ricorso numero di registro generale 289 del 2021), lamenta, in particolare, che l’amministrazione comunale avrebbe errato nel ritenere la signora IA TA, odierna controinteressata, proprietaria esclusiva.
2. Ebbene, come si evince dagli atti versati in giudizio e da quanto esposto nella parte “in fatto”, le questioni sostanziali dedotte sono già state oggetto del ricorso numero di registro generale 289 del 2021, conclusosi con sentenza n. 576 del 5 agosto 2022 di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, passata in giudicato per mancata impugnazione.
3. La pronuncia di cessazione della materia del contendere, secondo la consolidata giurisprudenza, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, “ è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione ” sicché essa non ha “ valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 1529/2026).
4. E’ pacifico, inoltre, che anche nel giudizio amministrativo si applichi il principio del ne bis in idem , di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. che, per esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 39 c. 1, c.p.a..
Invero, “ il divieto di giudicare due volte sulla medesima regiudicanda si traduce quindi nell'onere per il ricorrente di dedurre in giudizio il dedotto ed il deducibile, e cioè di formulare tutte le domande necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, sulla quale è destinato a formarsi il giudicato ai sensi del citato art. 2909 cod. civ. Conseguentemente, in applicazione del divieto in questione è preclusa non solo la riproposizione di domande già definite con la sentenza passata in giudicato, ma anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono il presupposto logico e indefettibile e come tali assoggettate all'effetto previsto dal citato art. 2909 cod. civ. (in questo senso: Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1580, 5 dicembre 2006, n. 7112; Sez. V, 12 dicembre 2008, n. 6189, 2 febbraio 2010, n. 438; Sez. VI, 17 febbraio 2009, n. 873, 10 febbraio 2015, n. 722) ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1558/2015).
Tale principio, “ opera, in tutti i casi in cui vi sia, anche parzialmente, identità dei giudizi, avuto riguardo alle parti in causa e alla consistenza degli elementi identificativi dell’azione ( petitum e causa petendi ), e, nel processo amministrativo, secondo l’orientamento prevalente rileva pure nei casi di impugnazione di provvedimenti diversi, ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti a un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione (Cons. Stato, IV, 23 giugno 2015, n. 3158; III, 21 dicembre 2015, n. 5806) ” (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione giurisdizionale, n. 1065/2025).
5. In conclusione, alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem , in quanto il ricorrente fa valere una pretesa (il riconoscimento della comproprietà dei terreni di cui al foglio 73, mappali 3156, 3157 e 3158) già dedotta in un precedente giudizio conclusosi con sentenza di merito passata in giudicato.
6. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 8 ottobre 2025 e 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AN, Presidente FF
Andrea Gana, Referendario
IL IT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IT | Antonio AN |
IL SEGRETARIO