TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 517
TAR
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
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Sentenza 9 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione del principio del ne bis in idem

    Il ricorso è inammissibile perché le questioni sostanziali dedotte sono già state oggetto di un precedente giudizio conclusosi con sentenza di merito passata in giudicato, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La sentenza di cessazione della materia del contendere ha contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e la piena soddisfazione arrecata dalle successive determinazioni dell'amministrazione. Si applica il principio del ne bis in idem, che vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 517
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 517
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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