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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/09/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 2966/2025 promossa da c.f. con il patrocinio dell'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Pizzarelli;
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Francesca Grosso;
CP_1 C.F._2
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni:
per le parti:
chiedono che il Tribunale pronunci la separazione dei predetti coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1. I figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative ai figli, concernenti istruzione, educazione, salute e residenza, verranno assunte di comune accordo tra i genitori nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni dei figli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate dal singolo genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori.
2. La casa familiare sita in Occhieppo Inferiore (BI) Via Romioglio 8, in comproprietà al 50% tra i Sig.ri e e ancora gravata da mutuo cointestato, sarà Pt_1 CP_1 assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitarla insieme ai figli. Si dà atto Pt_1 che la predetta ha già provveduto ad intestare a sé tutte le utenze domestiche, con pagamento a cura della stessa dal conto a lei intestato.
3. Le parti danno atto che è loro intenzione mettere in vendita la casa familiare e a tale scopo hanno già conferito apposito mandato all'Agenzia immobiliare Abita di Biella
Via Torino, con impegno a dividere il ricavato al 50%, una volta estinto il mutuo;
specificano che al momento gli arredi della casa coniugale restano provvisoriamente assegnati alla moglie, e che gli stessi alla vendita della casa verranno o divisi tra i coniugi o venduti con l'immobile.
4. Al fine di garantire a e il mantenimento di un rapporto Per_1 Per_2 Per_3 equilibrato e continuativo con il padre, salvo diversi e migliori accordi, il Sig. potrà vederli e tenerli con sé due giorni a settimana (indicativamente il CP_1 martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola alle 16:30 fino alle 21:30 quando il padre provvederà a ricondurli a casa) e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, quando il padre li andrà a prendere dalla madre, sino alle 21:30 della domenica, quando il padre li riaccompagnerà a casa. I figli trascorreranno i giorni di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni, uno con la madre ed uno con il padre e metà delle vacanze scolastiche con ciascun genitore. Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno tre settimane, anche non consecutive, previo accordi entro il 30 maggio di ogni anno, ferma per il resto l'alternanza prevista ut supra.
5. A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_2
il Sig. verserà alla Sig.ra l'importo mensile di Euro 600,00 Per_3 CP_1 Pt_1
(€ 200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario;
il suddetto importo verrà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT. Ciascun genitore contribuirà altresì, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, necessitate o previamente concordate e documentate, sostenute per i figli, secondo lo schema indicato dal
Protocollo di codesto Tribunale del 19.04.2018, che dichiarano di conoscere ed accettare.
6. Per il pagamento del mutuo fondiario (e della polizza antincendio), cointestato al 50% tra le stesse e gravante sull'abitazione familiare, le parti continueranno ad avvalersi dell'importo dell'Assegno Unico per i figli a carico, che viene mensilmente accreditato sullo stesso c/c Banca D'Asti cointestato su cui è appoggiato il detto mutuo. Le parti concordano che, nel momento in cui la casa coniugale verrà venduta, estinto il mutuo ipotecario, il suddetto conto cointestato verrà estinto e l'Assegno Unico per i figli a carico spetterà ad entrambi e verrà, dunque, percepito da ciascun genitore in ragione del 50%.
7. L'autovettura Citroen C-max (tg ER 840 AC), intestata al Sig. ma di fatto in CP_1 uso alla Sig.ra verrà intestata in proprietà esclusiva a quest'ultima. Le parti Pt_1 si impegnano ad effettuare quindi la relativa voltura entro il 31/12/2025.
8. Le parti concordano che il finanziamento n° 73256265 di € 981,00 in sorte capitale, erogato da il 28/05/2024, con scadenza 25/01/2026, con rata da € 49,08, verrà Pt_2 pagato in via esclusiva dalla Sig.ra che si impegna dalla sottoscrizione del Pt_1 presente ricorso a richiedere l'addebito delle rate su conto alla stessa intestato;
il finanziamento n° 73247089/013/01 erogato da di € 3.000,00 in sorte capitale, Pt_2 con rata mensile da € 118,00, verrà pagato in via esclusiva dal Sig. che si CP_1 impegna dalla sottoscrizione del presente ricorso a richiedere l'addebito delle rate su conto allo stesso intestato.
9. Le parti danno atto che il Sig. ha provveduto in data 13/06/2025 a versare CP_1 alla Sig.ra la somma di € 20.000,00 in considerazione dei conferimenti in Pt_1 denaro effettuati dal di lei padre in occasione dell'acquisto della casa coniugale. Con il versamento della suddetta somma, le parti dichiarano pertanto di avere definito ogni loro questione economica, fatta eccezione per la casa coniugale, il relativo mutuo ed il conto di appoggio dello stesso che continueranno ad essere cointestati fino alla vendita della stessa e alla conseguente estinzione del mutuo;
10. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e non viene previsto alcun assegno di mantenimento a favore dell'una o dell'altro.
11. Le parti prestano fin d'ora il consenso al rinnovo dei documenti dei minori validi per l'espatrio per i quali è richiesto l'assenso dell'altro genitore. per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
hanno contratto matrimonio civile in Biella il 3 luglio Parte_1 CP_1
2015, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Biella, anno 2015, parte I, numero 36.
Dall'unione sono nati a Biella il 22 marzo 2013, , a Ponderano il 5 settembre Per_1 Per_2
2016, a Ponderano, il 5 dicembre 2020. Per_3
Con ricorso congiunto depositato il 18/07/2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi e di recepire le condizioni da questi concordate.
Gi atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione. Ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 2966 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Biella il 3 luglio 2015, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 2015, parte I, numero 36;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Biella, 09/09/2025
la giudice rel.
dott. Margherita Cerizza
il Presidente
dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 2966/2025 promossa da c.f. con il patrocinio dell'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Pizzarelli;
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Francesca Grosso;
CP_1 C.F._2
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni:
per le parti:
chiedono che il Tribunale pronunci la separazione dei predetti coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1. I figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative ai figli, concernenti istruzione, educazione, salute e residenza, verranno assunte di comune accordo tra i genitori nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni dei figli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate dal singolo genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori.
2. La casa familiare sita in Occhieppo Inferiore (BI) Via Romioglio 8, in comproprietà al 50% tra i Sig.ri e e ancora gravata da mutuo cointestato, sarà Pt_1 CP_1 assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitarla insieme ai figli. Si dà atto Pt_1 che la predetta ha già provveduto ad intestare a sé tutte le utenze domestiche, con pagamento a cura della stessa dal conto a lei intestato.
3. Le parti danno atto che è loro intenzione mettere in vendita la casa familiare e a tale scopo hanno già conferito apposito mandato all'Agenzia immobiliare Abita di Biella
Via Torino, con impegno a dividere il ricavato al 50%, una volta estinto il mutuo;
specificano che al momento gli arredi della casa coniugale restano provvisoriamente assegnati alla moglie, e che gli stessi alla vendita della casa verranno o divisi tra i coniugi o venduti con l'immobile.
4. Al fine di garantire a e il mantenimento di un rapporto Per_1 Per_2 Per_3 equilibrato e continuativo con il padre, salvo diversi e migliori accordi, il Sig. potrà vederli e tenerli con sé due giorni a settimana (indicativamente il CP_1 martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola alle 16:30 fino alle 21:30 quando il padre provvederà a ricondurli a casa) e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, quando il padre li andrà a prendere dalla madre, sino alle 21:30 della domenica, quando il padre li riaccompagnerà a casa. I figli trascorreranno i giorni di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni, uno con la madre ed uno con il padre e metà delle vacanze scolastiche con ciascun genitore. Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno tre settimane, anche non consecutive, previo accordi entro il 30 maggio di ogni anno, ferma per il resto l'alternanza prevista ut supra.
5. A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_2
il Sig. verserà alla Sig.ra l'importo mensile di Euro 600,00 Per_3 CP_1 Pt_1
(€ 200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario;
il suddetto importo verrà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT. Ciascun genitore contribuirà altresì, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, necessitate o previamente concordate e documentate, sostenute per i figli, secondo lo schema indicato dal
Protocollo di codesto Tribunale del 19.04.2018, che dichiarano di conoscere ed accettare.
6. Per il pagamento del mutuo fondiario (e della polizza antincendio), cointestato al 50% tra le stesse e gravante sull'abitazione familiare, le parti continueranno ad avvalersi dell'importo dell'Assegno Unico per i figli a carico, che viene mensilmente accreditato sullo stesso c/c Banca D'Asti cointestato su cui è appoggiato il detto mutuo. Le parti concordano che, nel momento in cui la casa coniugale verrà venduta, estinto il mutuo ipotecario, il suddetto conto cointestato verrà estinto e l'Assegno Unico per i figli a carico spetterà ad entrambi e verrà, dunque, percepito da ciascun genitore in ragione del 50%.
7. L'autovettura Citroen C-max (tg ER 840 AC), intestata al Sig. ma di fatto in CP_1 uso alla Sig.ra verrà intestata in proprietà esclusiva a quest'ultima. Le parti Pt_1 si impegnano ad effettuare quindi la relativa voltura entro il 31/12/2025.
8. Le parti concordano che il finanziamento n° 73256265 di € 981,00 in sorte capitale, erogato da il 28/05/2024, con scadenza 25/01/2026, con rata da € 49,08, verrà Pt_2 pagato in via esclusiva dalla Sig.ra che si impegna dalla sottoscrizione del Pt_1 presente ricorso a richiedere l'addebito delle rate su conto alla stessa intestato;
il finanziamento n° 73247089/013/01 erogato da di € 3.000,00 in sorte capitale, Pt_2 con rata mensile da € 118,00, verrà pagato in via esclusiva dal Sig. che si CP_1 impegna dalla sottoscrizione del presente ricorso a richiedere l'addebito delle rate su conto allo stesso intestato.
9. Le parti danno atto che il Sig. ha provveduto in data 13/06/2025 a versare CP_1 alla Sig.ra la somma di € 20.000,00 in considerazione dei conferimenti in Pt_1 denaro effettuati dal di lei padre in occasione dell'acquisto della casa coniugale. Con il versamento della suddetta somma, le parti dichiarano pertanto di avere definito ogni loro questione economica, fatta eccezione per la casa coniugale, il relativo mutuo ed il conto di appoggio dello stesso che continueranno ad essere cointestati fino alla vendita della stessa e alla conseguente estinzione del mutuo;
10. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e non viene previsto alcun assegno di mantenimento a favore dell'una o dell'altro.
11. Le parti prestano fin d'ora il consenso al rinnovo dei documenti dei minori validi per l'espatrio per i quali è richiesto l'assenso dell'altro genitore. per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
hanno contratto matrimonio civile in Biella il 3 luglio Parte_1 CP_1
2015, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di
Biella, anno 2015, parte I, numero 36.
Dall'unione sono nati a Biella il 22 marzo 2013, , a Ponderano il 5 settembre Per_1 Per_2
2016, a Ponderano, il 5 dicembre 2020. Per_3
Con ricorso congiunto depositato il 18/07/2025 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi e di recepire le condizioni da questi concordate.
Gi atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.151, comma 1, c.c. il giudice concede la separazione giudiziale “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Nel presente caso, le parti hanno cessato di convivere e hanno manifestato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare la separazione. Ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 2966 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Biella il 3 luglio 2015, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, anno 2015, parte I, numero 36;
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Biella, 09/09/2025
la giudice rel.
dott. Margherita Cerizza
il Presidente
dott. Emanuele Migliore