Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 2252 del R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c., proposto
DA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Nola (NA) al Corso Tommaso Parte_1 C.F._1
Vitale n. 132 presso l'avv. Virginia Correale (c.f. , che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in atti allegata
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Reclamante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), residente in [...] Controparte_1 C.F._3
Reclamato contumace
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Con ricorso depositato tempestivamente in data 2.5.2024, iscritto nuovamente al ruolo il 10.5.2024,
[...]
proponeva reclamo ai sensi dell'art. 473 bis.24 primo comma c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale di Nola il 22.4.2024, comunicata il 23.4.2024, con la quale erano stati dati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. nel giudizio di separazione dal coniuge dalla stessa Controparte_1 Per_ intrapreso il 16.10.2023, unione dalla quale non erano nati i figli il 22.2.1986, il 6.4.1989, e , il Per_1 Pt_1
3.9.1991, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Tribunale di Nola, in via provvisoria ed all'esito della comparizione personale della sola ricorrente, rigettava la richiesta di assegno di mantenimento proposta dalla , né riteneva necessario procedere ad Parte_1 accertamenti fiscali nei confronti del resistente, né ammissibile e rilevante la prova per testi articolata dalla stessa.
Con un unico motivo, la reclamante si doleva della mancata previsione dell'assegno di mantenimento richiesto, della mancata considerazione della domanda di risarcimento una tantum ex art. 2059 c.c. e\o dell'addebito, in violazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., degli omessi accertamenti fiscali e patrimoniali nei riguardi del coniuge.
Chiedeva, pertanto, che previa acquisizione degli esiti delle indagini ed accertamenti fiscali circa la situazione patrimoniale ed eventuali altre indagini necessarie, venisse disposto a carico del un contributo mensile per CP_1 il mantenimento del coniuge nella misura di euro 500,00 o secondo giustizia, nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. per le violenze ed afflizioni patite prima e dopo la separazione di fatto, stante il totale abbandono morale ed economico della famiglia.
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Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
La Corte, pertanto, si riservava di decidere.
Giova sottolineare, preliminarmente, che il reclamo proposto ai sensi dell'art. 473 bis.24 primo comma c.p.c., stando al tenore letterale della norma, non ricomprende anche i provvedimenti istruttori, ma esclusivamente i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti più opportuni emessi dal giudice nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande proposte, delle parti all'esito della prima udienza nel giudizio instaurato, dopo avere sentito le parti e i difensori, fallita la conciliazione, sulla scorta del materiale istruttorio già presente.
Non è pertanto questa la sede per potere esaminare i provvedimenti istruttori assunti o meno nel primo giudizio e le relative richieste avanzate, che la reclamante ha reiterato nei propri scritti difensivi, così come la domanda di addebito e quella di risarcimento dei danni.
Tanto premesso, nel merito il reclamo è infondato sebbene la motivazione debba essere integrata.
Il Tribunale, invero, quanto alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, odierna reclamante, evidenziò – sulla scorta del riferito di quest'ultima – che il si era allontanato CP_1 dalla casa coniugale sin dal 2001 e che la donna da allora aveva interrotto ogni rapporto con il marito, che i figli erano tutti maggiorenni e solo l'ultimo, di anni 33, viveva con la madre perché privo di occupazione, che ella si era determinata a chiedere l'assegno di mantenimento in quanto lavorava “a nero” con un guadagno di euro 400,00 mensili. Ritenne, quindi, che la , avendo vissuto da circa 23 anni senza il sostentamento del coniuge Parte_1 presumibilmente avesse realizzato un “menage” prescindendo dal marito, così come era accaduto per la crescita dei tre figli, all'epoca della separazione di fatto minorenni. Di conseguenza, non reputò di adottare provvedimenti urgenti al riguardo.
La reclamante allega di versare in una condizione di indigenza in quanto il lavoro saltuario “a nero” le garantisce un'entrata mensile di euro 400,00, con la quale deve fronteggiare le spese di locazione (euro 400,00) e delle utenze, Per oltre che aiutare il figlio con lei convivente e privo di lavoro, è venuto meno l'aiuto economico che le forniva il padre, precisando di avere percepito il reddito di cittadinanza per un breve periodo essendole stato poi revocato e di non avere i requisiti per ottenere il reddito di inclusione. Afferma, inoltre, di avere appreso che il marito, da recenti indagini, svolgerebbe l'attività di imbianchino in prossimità di Bressanone, per la quale sarebbero necessari accertamenti tributari. L'uomo, osserva la reclamante, non si sarebbe mai occupato del nucleo familiare, determinando disagi psicologici sia alla moglie che ai figli, ancora oggi esistenti.
Orbene, la separazione personale non fa venire meno il dovere di assistenza materiale fra i coniugi, permanendo il vincolo coniugale, sicché “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere
(tendenzialmente) il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (sul punto cfr Cass. n. 16809\2019; Cass. n.
12196\2017; sulla differenza fra assegno divorzile e di separazione e relativi parametri di riferimento cfr Cass. ordinanza n. 5605\2020; Cass. n. 17098\2019).
L'evoluzione giurisprudenziale, tuttavia, ha manifestato in tempi più recenti un maggiore rigore per quanto concerne la ripartizione dell'onere della prova in materia, onerando il coniuge che richiede l'assegno di
2 mantenimento di provare i presupposti dell'assegno stesso, vale a dire di trovarsi in una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta avanzata ed il tenore di vita endoconiugale, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di tale richiesta fornire gli elementi probatori a riscontro di quanto dedotto (cfr Cass. n. 6886\2018 in motivazione).
Inoltre, ove risulti accertata in fatto la capacità di lavorare del coniuge richiedente (per età, titolo professionale qualificante, attività lavorativa svolta in precedenza), quale potenziale capacità di guadagno, sarà sempre quest'ultimo a dovere dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato del lavoro (cfr Cass.
24049\2021; Cass. n. 20866\2021; Cass. n. 789\2017).
Nel caso che occupa, la reclamante, che si rammenta è di fatto separata dal coniuge da oltre venti anni, ha dichiarato di lavorare saltuariamente, non è dato sapere in quale settore, allegando la sola dichiarazione Isee del 2023, di per sé non avente particolare valore probatorio in questa materia, trattandosi di attestazione della stessa interessata.
Nessuna ulteriore documentazione è stata prodotta, dalla quale evincere lo stato di indigenza in cui verserebbe in ragione delle spese sostenute (il contratto di locazione, per il quale corrisponderebbe un canone di euro 400,00 non è stato depositato, così come gli esborsi citati relativi alle utenze), né è dato conoscere quale fosse il tenore di vita del nucleo familiare nell'arco della convivenza matrimoniale. Così come non è chiaro il motivo per il quale non abbia potuto accedere al reddito di cittadinanza (che le sarebbe stato revocato per accertamenti “coniugali”) o ad altre forme di supporto statale. Né alcun elemento rilevante è stato indicato, prima ancora che documentato, in merito alla posizione patrimoniale e reddituale del coniuge, rispetto al quale ha riferito genericamente che l'uomo svolgerebbe l'attività di imbianchino. D'altro canto, la circostanza che il non si sia costituito (assumendo CP_1 in tal modo una condotta neutrale rispetto alla controversia), di per sé, in assenza di ulteriori argomenti di prova
(artt. 473 bis.21 e 116 c.p.c.), non costituisce elemento di riscontro di quanto dalla stessa affermato, potendo al più rilevare in sede di liquidazione delle spese.
Il reclamo deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto della contumacia del reclamato, nulla va disposto al riguardo.
Infine, trattandosi di reclamo introdotto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie, l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, così provvede:
a) rigetta il reclamo proposto da Parte_1
b) nulla dispone per le spese;
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, così deciso il 2 aprile 2025 Il Presidente
(dott. Antonio Di Marco)
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