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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
nella causa R.G.L. 1639/2025, instaurata tra le parti:
(C.F.: ), ass. avv. FAVALI Parte_1 C.F._1
RI e avv. TABACCO MONICA, elett.te domiciliata presso lo studio professionale dei difensori, sito in Torino, corso Moncalieri n. 1
- PARTE RICORRENTE -
(C.F. ), ass. avv. PARISI TOMMASO, elett.te domiciliato presso l'Ufficio CP_1 P.IVA_1
legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado 9
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: assegno unico universale
1. Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data 20/2/2025, ha Parte_1
rappresentato:
1 - di essere madre del minore , nato nel marzo del 2020, e di essere residente Persona_1
in Italia dal maggio del 2010;
- di avere percepito l'assegno unico universale (in relazione alla situazione di genitorialità
appena rappresentata) sino al febbraio 2022, e che l' ha sospeso l'erogazione del beneficio CP_1
dal marzo del 2022;
- di avere formulato nuova domanda di concessione dell'assegno unico, in conseguenza della sospensione, in data 14/7/2022; indicando, in tale domanda, anche il codice fiscale del padre di
, ; Persona_1 Persona_2 Per_1
- che l' in seguito alla nuova domanda amministrativa non ha però ripristinato l'erogazione CP_1
della provvidenza, né ha emesso provvedimento di rigetto;
- che in sede amministrativa è stato indicato all'esponente che la prestazione non era stata ripristinata in ragione della mancata indicazione, nella dichiarazione relativa all'ISEE del
Per_ nucleo familiare, di da;
Persona_2
- che però il padre del minore, e compagno dell'esponente, ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno in data 28/4/2021, e ha ottenuto il documento solo nel corso del 2022, pur se con efficacia retroattiva, avendo potuto essere iscritto nell'anagrafe dei residenti, di conseguenza,
solo in data 26/9/2022; con conseguente inserimento ufficiale dello stesso nel nucleo familiare dell'esponente, e sua indicazione nel nuovo modello relativo all'ISEE presentato nel gennaio del 2023;
- che dal febbraio al dicembre del 2023 l'esponente ha nuovamente ricevuto la prestazione, che nel gennaio del 2024 ha presentato nuova domanda di concessione, e che la prestazione è stata nuovamente erogata dal febbraio del 2024.
La ricorrente, nel ribadire che prima del settembre del 2022 il non Parte_2
poteva essere inserito nelle istanze e nelle dichiarazioni presentate all' , stante la mancata CP_1
iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, ha chiesto in questa sede il pagamento dei
2 ratei dell'assegno unico per i mesi dal marzo al dicembre del 2022, per il mese di gennaio 2023
e per il mese di gennaio 2024.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
per l' , infatti: CP_1 CP_2
- la ricorrente ha errato nel presentare la domanda amministrativa;
infatti, presentata la
Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa all'ISEE del nucleo familiare, in ragione delle peculiarità della composizione del nucleo familiare, descritte in ricorso, avrebbe dovuto presentare anche autocertificazione dei propri dati mediante presentazione del modello RdC-
Com/AU (essendo, peraltro, anche fruitrice del reddito di cittadinanza), illustrando i motivi dell'indicazione di un solo genitore nel nucleo;
infatti, normalmente l'assegno unico viene corrisposto ai genitori nella misura del 50% ciascuno, e costituisce eventualità da verificarsi da parte dell'Istituto quella della presenza di un solo genitore, percettore del beneficio per l'intero;
ma nel caso di specie, la ricorrente ha indicato quale genitore di , nella Persona_1
DSU, nel gennaio del 2021, solo se stessa, e non il , che è però Parte_3
risultato presente sul territorio italiano già, quantomeno, dal luglio del 2021, laddove ha iniziato regolare attività lavorativa in Milano, indicando come domicilio l'indirizzo di residenza della ricorrente e del figlio minore comune;
la presentazione della nuova DSU, nel corso del 2022,
Per_ nella quale era indicato anche il dal , ha creato un'incoerenza nei dati Persona_2
comunicati, proprio in assenza del modello RdC-Com/AU, nel quale avrebbero dovuto esporsi le ragioni dell'assenza del padre del minore nella richiesta di assegno unico;
Per_
- successivamente, dopo l'intervenuta registrazione in anagrafe del dal , Persona_2
la ricorrente avrebbe dovuto una nuova DSU aggiornata, con indicazione della variazione nella composizione del nucleo familiare entro due mesi dalla variazione, laddove la nuova DSU è
stata presentata solo nel gennaio del 2023;
- che comunque, in conseguenza della domanda presentata nel luglio del 2022, alla ricorrente sono stati erogati i ratei del beneficio dall'agosto del 2022 al gennaio del 2023 e poi dal mese
3 di febbraio del 2023 al luglio dello stesso anno;
rimanendo in contestazione i soli mesi compresi tra il marzo ed il luglio del 2022 ed il mese di febbraio 2024;
- che per il 2023 è stata richiesta la maggiorazione, da parte della ricorrente, conseguente allo
Per_ stato di occupazione di entrambi i genitori, ma che il dal è risultato Persona_2
inoccupato in quell'anno; in caso di accoglimento della domanda della ricorrente (per i soli ratei ancora dovuti), essendo la percettrice anche del reddito di cittadinanza e non Parte_1
spettando la maggiorazione per stato di occupazione di entrambi i genitori, occorrerebbe procedere al previo scomputo dal dovuto (euro 2.100,00) di complessivi euro 1.108,88.
In causa è stata svolta attività istruttoria (acquisizione officiosa, ex art. 421 cpc, dei testi delle circolari citate negli atti delle parti). La parte ricorrente, in ragione dell'intervenuta CP_1
corresponsione di parte dei ratei richiesti, ha ridotto la propria domanda alle mensilità comprese tra il marzo ed il luglio del 2022 ed al gennaio del 2024.
2. La domanda della ricorrente, così come limitata all'udienza odierna, è fondata e deve essere accolta.
Si deve premettere che le vicende relative al convivente more uxorio della e Parte_1
padre del minore , ovvero , sono documentate Persona_1 Parte_2
(v. doc. 7 e 8 ricorrente); in particolare, il risulta essere titolare del Parte_2
permesso di soggiorno per protezione speciale (essendo cittadino di paese extra UE) con durata sino al 13/7/2024, ma con effetti retroattivi al 28/4/2021 (data di presentazione della domanda),
circostanza dalla quale si desume che, stante la durata massima di due anni del permesso rilasciato per tali motivi, il documento deve essergli stato necessariamente consegnato il
13/7/2022, ovvero il giorno prima della presentazione di nuova domanda di assegno unico da parte della ricorrente. Il risulta poi essere stato iscritto all'anagrafe Parte_2
dei residenti, in Torino, dal 16/9/2022.
4 Ciò premesso, deve osservarsi che l'assegno unico, introdotto e disciplinato dal dlvo 230/2021
al fine di costituire un unico e quindi semplificato beneficio a favore della genitorialità,
dall'1/3/2022 è concesso, per i figli a carico, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo stesso (art. 1).
L'art. 2 co 2 del dlvo 230/2021 prevede che l'assegno spetta in parti uguali ad entrambi i genitori che esercitino la responsabilità genitoriale, salvi i casi previsti dall'art. 6 commi 4 e 5
del medesimo testo normativo (ovvero ipotesi di affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori, e di corresponsione diretta al figlio in sostituzione dei genitori).
L'art. 3 del testo normativo prevede poi delle condizioni soggettive legittimanti la richiesta, che devono sussistere in capo al genitore titolare della provvidenza, ovvero: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività
lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) essere residente e domiciliato in
Italia; d) essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi,
ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Il beneficio è corrisposto in funzione del livello dell'ISEE del nucleo familiare (art. 4 dlvo
230/2021) ed in caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione di euro 30,00 mensili per ogni figlio minore (art. 4 co 8).
L'art. 6 del dlvo, al comma 2, prevede che la domanda è presentata da un genitore del minore o da chi esercita la potestà genitoriale, e, al comma 3, ribadisce che l'assegno è corrisposto
5 dall' al richiedente o, a richiesta, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità CP_1
genitoriale.
Si possono quindi rapportare le norme di diritto alla fattispecie in esame, anche sulla scorta di quanto previsto dalle Circolari acquisite agli atti: CP_1
- al marzo del 2022 la ricorrente aveva pacificamente titolo a percepire l'assegno unico;
non altrettanto il in quanto, se questi aveva in quel momento, Parte_2
presumibilmente, permesso unico di lavoro, quale cittadino di paese extra UE (la stessa parte convenuta ha dedotto che lo stesso nel luglio del 2021 già lavorava in Milano), di sicuro non possedeva il requisito della residenza sul territorio nazionale, residenza che ai sensi dell'art. 3
del dlvo 230/2021 è requisito congiunto con il domicilio collocato nel territorio (dovendo quindi esservi sia residenza formale sia stato di ordinaria abitazione in Italia, essendo i due termini residenza e domicilio usati dalla norma in modo congiunto); infatti, si è già rilevato che il da
Per_
risulta residente sul territorio nazionale solo dal settembre del 2022, avendo ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale solo dal luglio di quell'anno, e non potendo
Per_ quindi essere iscritto all'anagrafe prima di quel momento;
conseguentemente il da neppure possedeva il requisito della residenza nei due anni precedenti, ma risulta dirimente l'assenza di residenza formale al marzo del 2022 e nel periodo precedente;
- come si è rilevato, il dlvo 230/2021 riconosce i genitori del minore come entrambi titolari, in quota paritetica, dell'assegno unico;
tale disposizione è evidentemente volta ad evitare duplicazione di erogazioni in relazione al medesimo minore, richieste in tempi successivi dai due genitori e quindi difficilmente verificabili;
ma rimane fermo che la ratio dell'erogazione del beneficio è quella di tutela finale del minore;
l'unica ipotesi espressa, prevista dal dlvo
230/2021, di titolarità per l'intero del beneficio in capo ad un solo genitore è quella di affido esclusivo, ma, si deve presumere, in ipotesi di pari teorico possesso dei requisiti soggettivi in capo ad entrambi i genitori;
6 - nel caso in esame, il rischio di duplicazione dell'erogazione del beneficio ad entrambi i genitori, per l'intero, non sussisteva, in quanto, diversamente dall'ipotesi normativa appena richiamata, il padre di non poteva in ogni caso richiedere l'erogazione Persona_1 Per_1
della provvidenza, per assenza di requisiti soggettivi;
- la normativa contenuta nel dlvo 230/2021 deve essere interpretata nel senso del possibile riconoscimento dell'assegno unico in misura del 100% anche in ipotesi di unico genitore titolato a richiedere ed ottenere tale provvidenza;
una diversa interpretazione frustrerebbe, in simili ipotesi, le esigenze di tutela dei minori, beneficiari mediati dell'assegno, in assenza di rischio di duplicazione dell'erogazione dei ratei al 100%, e quindi in assenza di ragionevole condizione ostativa;
- la ricorrente, quindi, già al marzo del 2022 aveva il diritto di ottenere l'assegno unico al 100%
nell'interesse del minore, anche se il era già materialmente compreso Persona_2 Per_1
nel nucleo;
tanto rileva per il riconoscimento del diritto di credito di natura assistenziale, e non le modalità formali di presentazione della domanda amministrativa e della documentazione a corredo di essa, oggetto delle eccezioni dell' ; il giudice della previdenza è infatti giudice CP_2
della cognizione del diritto di credito, non della forma del procedimento amministrativo che porta alla soddisfazione di esso;
- ciò che poteva condizionare negativamente il riconoscimento dell'assegno unico in favore della ricorrente, nel marzo del 2022 (momento di inizio della sospensione dell'erogazione) e sino alla presentazione della nuova domanda amministrativa, ed anzi già nel 2021, era l'eventuale modifica del livello dell'ISEE, appunto in presenza di altro genitore nel nucleo familiare e dell'eventuale percepimento, da parte di quest'ultimo, di redditi, in aggiunta a quelli della ricorrente;
ma tanto non è stato oggetto di allegazione da parte dell' (anche se si CP_2
Per_ parla in memoria di costituzione dell' di attività lavorativa del da , ma non si specifica CP_1
per quanto tempo e con quale reddito);
7 - ne consegue che eventuali discrasie tra domanda amministrativa presentata prima del marzo del 2022 e situazione effettiva del nucleo familiare ben avrebbero potuto portare l' alla CP_1
semplice sospensione cautelare dell'erogazione dell'assegno, ma con contestuale inizio di verifiche sulle incongruenze rilevate e comunicazione delle ragioni della sospensione alla
[...]
, onde stimolare la partecipazione alle verifiche medesime, che avrebbero potuto Pt_1
condurre a ritenere sussistente il diritto indipendentemente dalle eventuali carenze formali della domanda amministrativa e della documentazione ad essa ancillare (che sono il tramite dell'esercizio del diritto di credito, diritto che non si risolve però in esse); ma tanto non risulta essere stato fatto dall'Istituto, che, a rigore, non risulta neppure avere formalmente comunicato le ragioni della sospensione alla ricorrente;
non si comprende poi, comunque, per quale motivo il rateo di gennaio 2024, essendo stata “regolarizzata” la posizione della ricorrente a livello anche formale ed amministrativo (in conseguenza della domanda del luglio 2024), non sia stata corrisposta;
- in ogni caso, secondo l'Istituto la ricorrente avrebbe dovuto allegare alla domanda amministrativa presentata prima del luglio del 2022, in quanto percettore anche di quota del reddito di cittadinanza ed in ragione della situazione peculiare del proprio nucleo familiare, il modello RdC/AU, illustrando appunto tale situazione, ed in particolare la presenza nel nucleo anche dell'altro genitore, ma con la necessaria percezione dell'intero importo dell'assegno da parte sua, non partecipando il padre alla corresponsione dei ratei;
deve però osservarsi, in relazione a tale eccezione, che il messaggio dello stesso Istituto n. 2261 del 20/5/2022 (peraltro successivo alla sospensione del beneficio) prevede una serie di ipotesi molto precise in relazione alle quali deve essere usato il modello RdC/AU, proprio per la rappresentazione dei casi di nucleo con genitore unico percettore;
tra di essi l'unico che presenta caratteri di analogia alla situazione familiare della ricorrente è quello di altro genitore del minore, rispetto al percettore, che sia sconosciuto o cittadino straniero non avente codice fiscale italiano (par. 3
8 del messaggio, punto 4)); ma tale di certo non era la situazione della , posto che Parte_1
il , dal momento della presentazione della domanda di rilascio del Parte_2
permesso di soggiorno (28/4/2021, come si è detto) di sicuro ha visto assegnarsi codice fiscale provvisorio, da utilizzare sino all'assegnazione del codice fiscale italiano definitivo (al rilascio del permesso, appunto); ne consegue che comunque la non avrebbe potuto usare Parte_1
tale modello per rappresentare in origine la situazione peculiare in cui si trovava il nucleo, stante la ben evidente differenza rispetto alla casistica prevista dall' . CP_2
In conclusione, la domanda, così come ridotta dalla parte ricorrente, in ragione dei pagamenti effettuati medio tempore dall' , deve essere accolta. L'accoglimento è però al netto delle CP_2
somme che hanno costituito oggetto di eccezione riconvenzionale da parte dell' , ovvero CP_1
di euro 1.108,88, dovuti in ripetizione per le ragioni illustrate in memoria di costituzione CP_1
e nelle note autorizzate del 20/11/2025, ripetizione in relazione alla quale parte ricorrente non ha formulato eccezioni di sorta (in particolare per ciò che attiene all'an di tale ripetizione,
ovvero il percepimento di somme in esubero rispetto al dovuto, tra il 2022 ed il 2023).
3. In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo,
tenendo in considerazione che:
- non deve essere disposta la compensazione, in quanto, come si è già osservato, la ricorrente non ha dato causa alla lite, errando le dichiarazioni nella sede amministrativa (è sufficiente richiamare quanto sopra scritto in ordine all'assenza della previsione della sua situazione peculiare nella modulistica predisposta dall' , ed in particolare nel modello RdC/AU); CP_2
- le spese devono essere liquidate in considerazione del valore del victum, inferiore ad euro
1.000,00, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di parte convenuta;
- le spese sono poi liquidate anche con riferimento alla fase istruttoria, ma in misura minima,
essendovi stata mera acquisizione di una circolare e di un messaggio dell'Istituto;
- le spese sono distratte in favore dei difensori della ricorrente, antistatarie.
9
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442, 443 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei di assegno unico CP_1
universale relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2022, e di gennaio 2024, al netto delle somme dovute dalla ricorrente all' , in ripetizione, somme pari ad euro CP_2
1.108,88;
- visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti dei CP_1
procuratori alle liti della parte ricorrente;
spese liquidate in complessivi euro 589,00, rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 28/11/2025
IL GIUDICE
DOTT. ON OM
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
nella causa R.G.L. 1639/2025, instaurata tra le parti:
(C.F.: ), ass. avv. FAVALI Parte_1 C.F._1
RI e avv. TABACCO MONICA, elett.te domiciliata presso lo studio professionale dei difensori, sito in Torino, corso Moncalieri n. 1
- PARTE RICORRENTE -
(C.F. ), ass. avv. PARISI TOMMASO, elett.te domiciliato presso l'Ufficio CP_1 P.IVA_1
legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado 9
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: assegno unico universale
1. Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data 20/2/2025, ha Parte_1
rappresentato:
1 - di essere madre del minore , nato nel marzo del 2020, e di essere residente Persona_1
in Italia dal maggio del 2010;
- di avere percepito l'assegno unico universale (in relazione alla situazione di genitorialità
appena rappresentata) sino al febbraio 2022, e che l' ha sospeso l'erogazione del beneficio CP_1
dal marzo del 2022;
- di avere formulato nuova domanda di concessione dell'assegno unico, in conseguenza della sospensione, in data 14/7/2022; indicando, in tale domanda, anche il codice fiscale del padre di
, ; Persona_1 Persona_2 Per_1
- che l' in seguito alla nuova domanda amministrativa non ha però ripristinato l'erogazione CP_1
della provvidenza, né ha emesso provvedimento di rigetto;
- che in sede amministrativa è stato indicato all'esponente che la prestazione non era stata ripristinata in ragione della mancata indicazione, nella dichiarazione relativa all'ISEE del
Per_ nucleo familiare, di da;
Persona_2
- che però il padre del minore, e compagno dell'esponente, ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno in data 28/4/2021, e ha ottenuto il documento solo nel corso del 2022, pur se con efficacia retroattiva, avendo potuto essere iscritto nell'anagrafe dei residenti, di conseguenza,
solo in data 26/9/2022; con conseguente inserimento ufficiale dello stesso nel nucleo familiare dell'esponente, e sua indicazione nel nuovo modello relativo all'ISEE presentato nel gennaio del 2023;
- che dal febbraio al dicembre del 2023 l'esponente ha nuovamente ricevuto la prestazione, che nel gennaio del 2024 ha presentato nuova domanda di concessione, e che la prestazione è stata nuovamente erogata dal febbraio del 2024.
La ricorrente, nel ribadire che prima del settembre del 2022 il non Parte_2
poteva essere inserito nelle istanze e nelle dichiarazioni presentate all' , stante la mancata CP_1
iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, ha chiesto in questa sede il pagamento dei
2 ratei dell'assegno unico per i mesi dal marzo al dicembre del 2022, per il mese di gennaio 2023
e per il mese di gennaio 2024.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
per l' , infatti: CP_1 CP_2
- la ricorrente ha errato nel presentare la domanda amministrativa;
infatti, presentata la
Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa all'ISEE del nucleo familiare, in ragione delle peculiarità della composizione del nucleo familiare, descritte in ricorso, avrebbe dovuto presentare anche autocertificazione dei propri dati mediante presentazione del modello RdC-
Com/AU (essendo, peraltro, anche fruitrice del reddito di cittadinanza), illustrando i motivi dell'indicazione di un solo genitore nel nucleo;
infatti, normalmente l'assegno unico viene corrisposto ai genitori nella misura del 50% ciascuno, e costituisce eventualità da verificarsi da parte dell'Istituto quella della presenza di un solo genitore, percettore del beneficio per l'intero;
ma nel caso di specie, la ricorrente ha indicato quale genitore di , nella Persona_1
DSU, nel gennaio del 2021, solo se stessa, e non il , che è però Parte_3
risultato presente sul territorio italiano già, quantomeno, dal luglio del 2021, laddove ha iniziato regolare attività lavorativa in Milano, indicando come domicilio l'indirizzo di residenza della ricorrente e del figlio minore comune;
la presentazione della nuova DSU, nel corso del 2022,
Per_ nella quale era indicato anche il dal , ha creato un'incoerenza nei dati Persona_2
comunicati, proprio in assenza del modello RdC-Com/AU, nel quale avrebbero dovuto esporsi le ragioni dell'assenza del padre del minore nella richiesta di assegno unico;
Per_
- successivamente, dopo l'intervenuta registrazione in anagrafe del dal , Persona_2
la ricorrente avrebbe dovuto una nuova DSU aggiornata, con indicazione della variazione nella composizione del nucleo familiare entro due mesi dalla variazione, laddove la nuova DSU è
stata presentata solo nel gennaio del 2023;
- che comunque, in conseguenza della domanda presentata nel luglio del 2022, alla ricorrente sono stati erogati i ratei del beneficio dall'agosto del 2022 al gennaio del 2023 e poi dal mese
3 di febbraio del 2023 al luglio dello stesso anno;
rimanendo in contestazione i soli mesi compresi tra il marzo ed il luglio del 2022 ed il mese di febbraio 2024;
- che per il 2023 è stata richiesta la maggiorazione, da parte della ricorrente, conseguente allo
Per_ stato di occupazione di entrambi i genitori, ma che il dal è risultato Persona_2
inoccupato in quell'anno; in caso di accoglimento della domanda della ricorrente (per i soli ratei ancora dovuti), essendo la percettrice anche del reddito di cittadinanza e non Parte_1
spettando la maggiorazione per stato di occupazione di entrambi i genitori, occorrerebbe procedere al previo scomputo dal dovuto (euro 2.100,00) di complessivi euro 1.108,88.
In causa è stata svolta attività istruttoria (acquisizione officiosa, ex art. 421 cpc, dei testi delle circolari citate negli atti delle parti). La parte ricorrente, in ragione dell'intervenuta CP_1
corresponsione di parte dei ratei richiesti, ha ridotto la propria domanda alle mensilità comprese tra il marzo ed il luglio del 2022 ed al gennaio del 2024.
2. La domanda della ricorrente, così come limitata all'udienza odierna, è fondata e deve essere accolta.
Si deve premettere che le vicende relative al convivente more uxorio della e Parte_1
padre del minore , ovvero , sono documentate Persona_1 Parte_2
(v. doc. 7 e 8 ricorrente); in particolare, il risulta essere titolare del Parte_2
permesso di soggiorno per protezione speciale (essendo cittadino di paese extra UE) con durata sino al 13/7/2024, ma con effetti retroattivi al 28/4/2021 (data di presentazione della domanda),
circostanza dalla quale si desume che, stante la durata massima di due anni del permesso rilasciato per tali motivi, il documento deve essergli stato necessariamente consegnato il
13/7/2022, ovvero il giorno prima della presentazione di nuova domanda di assegno unico da parte della ricorrente. Il risulta poi essere stato iscritto all'anagrafe Parte_2
dei residenti, in Torino, dal 16/9/2022.
4 Ciò premesso, deve osservarsi che l'assegno unico, introdotto e disciplinato dal dlvo 230/2021
al fine di costituire un unico e quindi semplificato beneficio a favore della genitorialità,
dall'1/3/2022 è concesso, per i figli a carico, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo stesso (art. 1).
L'art. 2 co 2 del dlvo 230/2021 prevede che l'assegno spetta in parti uguali ad entrambi i genitori che esercitino la responsabilità genitoriale, salvi i casi previsti dall'art. 6 commi 4 e 5
del medesimo testo normativo (ovvero ipotesi di affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori, e di corresponsione diretta al figlio in sostituzione dei genitori).
L'art. 3 del testo normativo prevede poi delle condizioni soggettive legittimanti la richiesta, che devono sussistere in capo al genitore titolare della provvidenza, ovvero: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività
lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) essere residente e domiciliato in
Italia; d) essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi,
ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Il beneficio è corrisposto in funzione del livello dell'ISEE del nucleo familiare (art. 4 dlvo
230/2021) ed in caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione di euro 30,00 mensili per ogni figlio minore (art. 4 co 8).
L'art. 6 del dlvo, al comma 2, prevede che la domanda è presentata da un genitore del minore o da chi esercita la potestà genitoriale, e, al comma 3, ribadisce che l'assegno è corrisposto
5 dall' al richiedente o, a richiesta, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità CP_1
genitoriale.
Si possono quindi rapportare le norme di diritto alla fattispecie in esame, anche sulla scorta di quanto previsto dalle Circolari acquisite agli atti: CP_1
- al marzo del 2022 la ricorrente aveva pacificamente titolo a percepire l'assegno unico;
non altrettanto il in quanto, se questi aveva in quel momento, Parte_2
presumibilmente, permesso unico di lavoro, quale cittadino di paese extra UE (la stessa parte convenuta ha dedotto che lo stesso nel luglio del 2021 già lavorava in Milano), di sicuro non possedeva il requisito della residenza sul territorio nazionale, residenza che ai sensi dell'art. 3
del dlvo 230/2021 è requisito congiunto con il domicilio collocato nel territorio (dovendo quindi esservi sia residenza formale sia stato di ordinaria abitazione in Italia, essendo i due termini residenza e domicilio usati dalla norma in modo congiunto); infatti, si è già rilevato che il da
Per_
risulta residente sul territorio nazionale solo dal settembre del 2022, avendo ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale solo dal luglio di quell'anno, e non potendo
Per_ quindi essere iscritto all'anagrafe prima di quel momento;
conseguentemente il da neppure possedeva il requisito della residenza nei due anni precedenti, ma risulta dirimente l'assenza di residenza formale al marzo del 2022 e nel periodo precedente;
- come si è rilevato, il dlvo 230/2021 riconosce i genitori del minore come entrambi titolari, in quota paritetica, dell'assegno unico;
tale disposizione è evidentemente volta ad evitare duplicazione di erogazioni in relazione al medesimo minore, richieste in tempi successivi dai due genitori e quindi difficilmente verificabili;
ma rimane fermo che la ratio dell'erogazione del beneficio è quella di tutela finale del minore;
l'unica ipotesi espressa, prevista dal dlvo
230/2021, di titolarità per l'intero del beneficio in capo ad un solo genitore è quella di affido esclusivo, ma, si deve presumere, in ipotesi di pari teorico possesso dei requisiti soggettivi in capo ad entrambi i genitori;
6 - nel caso in esame, il rischio di duplicazione dell'erogazione del beneficio ad entrambi i genitori, per l'intero, non sussisteva, in quanto, diversamente dall'ipotesi normativa appena richiamata, il padre di non poteva in ogni caso richiedere l'erogazione Persona_1 Per_1
della provvidenza, per assenza di requisiti soggettivi;
- la normativa contenuta nel dlvo 230/2021 deve essere interpretata nel senso del possibile riconoscimento dell'assegno unico in misura del 100% anche in ipotesi di unico genitore titolato a richiedere ed ottenere tale provvidenza;
una diversa interpretazione frustrerebbe, in simili ipotesi, le esigenze di tutela dei minori, beneficiari mediati dell'assegno, in assenza di rischio di duplicazione dell'erogazione dei ratei al 100%, e quindi in assenza di ragionevole condizione ostativa;
- la ricorrente, quindi, già al marzo del 2022 aveva il diritto di ottenere l'assegno unico al 100%
nell'interesse del minore, anche se il era già materialmente compreso Persona_2 Per_1
nel nucleo;
tanto rileva per il riconoscimento del diritto di credito di natura assistenziale, e non le modalità formali di presentazione della domanda amministrativa e della documentazione a corredo di essa, oggetto delle eccezioni dell' ; il giudice della previdenza è infatti giudice CP_2
della cognizione del diritto di credito, non della forma del procedimento amministrativo che porta alla soddisfazione di esso;
- ciò che poteva condizionare negativamente il riconoscimento dell'assegno unico in favore della ricorrente, nel marzo del 2022 (momento di inizio della sospensione dell'erogazione) e sino alla presentazione della nuova domanda amministrativa, ed anzi già nel 2021, era l'eventuale modifica del livello dell'ISEE, appunto in presenza di altro genitore nel nucleo familiare e dell'eventuale percepimento, da parte di quest'ultimo, di redditi, in aggiunta a quelli della ricorrente;
ma tanto non è stato oggetto di allegazione da parte dell' (anche se si CP_2
Per_ parla in memoria di costituzione dell' di attività lavorativa del da , ma non si specifica CP_1
per quanto tempo e con quale reddito);
7 - ne consegue che eventuali discrasie tra domanda amministrativa presentata prima del marzo del 2022 e situazione effettiva del nucleo familiare ben avrebbero potuto portare l' alla CP_1
semplice sospensione cautelare dell'erogazione dell'assegno, ma con contestuale inizio di verifiche sulle incongruenze rilevate e comunicazione delle ragioni della sospensione alla
[...]
, onde stimolare la partecipazione alle verifiche medesime, che avrebbero potuto Pt_1
condurre a ritenere sussistente il diritto indipendentemente dalle eventuali carenze formali della domanda amministrativa e della documentazione ad essa ancillare (che sono il tramite dell'esercizio del diritto di credito, diritto che non si risolve però in esse); ma tanto non risulta essere stato fatto dall'Istituto, che, a rigore, non risulta neppure avere formalmente comunicato le ragioni della sospensione alla ricorrente;
non si comprende poi, comunque, per quale motivo il rateo di gennaio 2024, essendo stata “regolarizzata” la posizione della ricorrente a livello anche formale ed amministrativo (in conseguenza della domanda del luglio 2024), non sia stata corrisposta;
- in ogni caso, secondo l'Istituto la ricorrente avrebbe dovuto allegare alla domanda amministrativa presentata prima del luglio del 2022, in quanto percettore anche di quota del reddito di cittadinanza ed in ragione della situazione peculiare del proprio nucleo familiare, il modello RdC/AU, illustrando appunto tale situazione, ed in particolare la presenza nel nucleo anche dell'altro genitore, ma con la necessaria percezione dell'intero importo dell'assegno da parte sua, non partecipando il padre alla corresponsione dei ratei;
deve però osservarsi, in relazione a tale eccezione, che il messaggio dello stesso Istituto n. 2261 del 20/5/2022 (peraltro successivo alla sospensione del beneficio) prevede una serie di ipotesi molto precise in relazione alle quali deve essere usato il modello RdC/AU, proprio per la rappresentazione dei casi di nucleo con genitore unico percettore;
tra di essi l'unico che presenta caratteri di analogia alla situazione familiare della ricorrente è quello di altro genitore del minore, rispetto al percettore, che sia sconosciuto o cittadino straniero non avente codice fiscale italiano (par. 3
8 del messaggio, punto 4)); ma tale di certo non era la situazione della , posto che Parte_1
il , dal momento della presentazione della domanda di rilascio del Parte_2
permesso di soggiorno (28/4/2021, come si è detto) di sicuro ha visto assegnarsi codice fiscale provvisorio, da utilizzare sino all'assegnazione del codice fiscale italiano definitivo (al rilascio del permesso, appunto); ne consegue che comunque la non avrebbe potuto usare Parte_1
tale modello per rappresentare in origine la situazione peculiare in cui si trovava il nucleo, stante la ben evidente differenza rispetto alla casistica prevista dall' . CP_2
In conclusione, la domanda, così come ridotta dalla parte ricorrente, in ragione dei pagamenti effettuati medio tempore dall' , deve essere accolta. L'accoglimento è però al netto delle CP_2
somme che hanno costituito oggetto di eccezione riconvenzionale da parte dell' , ovvero CP_1
di euro 1.108,88, dovuti in ripetizione per le ragioni illustrate in memoria di costituzione CP_1
e nelle note autorizzate del 20/11/2025, ripetizione in relazione alla quale parte ricorrente non ha formulato eccezioni di sorta (in particolare per ciò che attiene all'an di tale ripetizione,
ovvero il percepimento di somme in esubero rispetto al dovuto, tra il 2022 ed il 2023).
3. In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo,
tenendo in considerazione che:
- non deve essere disposta la compensazione, in quanto, come si è già osservato, la ricorrente non ha dato causa alla lite, errando le dichiarazioni nella sede amministrativa (è sufficiente richiamare quanto sopra scritto in ordine all'assenza della previsione della sua situazione peculiare nella modulistica predisposta dall' , ed in particolare nel modello RdC/AU); CP_2
- le spese devono essere liquidate in considerazione del valore del victum, inferiore ad euro
1.000,00, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di parte convenuta;
- le spese sono poi liquidate anche con riferimento alla fase istruttoria, ma in misura minima,
essendovi stata mera acquisizione di una circolare e di un messaggio dell'Istituto;
- le spese sono distratte in favore dei difensori della ricorrente, antistatarie.
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P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442, 443 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei di assegno unico CP_1
universale relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2022, e di gennaio 2024, al netto delle somme dovute dalla ricorrente all' , in ripetizione, somme pari ad euro CP_2
1.108,88;
- visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti dei CP_1
procuratori alle liti della parte ricorrente;
spese liquidate in complessivi euro 589,00, rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 28/11/2025
IL GIUDICE
DOTT. ON OM
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