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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 91 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2003/2020(RG 7225/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di indebito, promossa da:
,in persona del Presidente pro tempore, Parte 1
rappr. e difeso dall'avv. I. DE LEONARDIS, M. MATTIA, R. TEDONE,
- Appellante -
contro
Controparte 1
rappr. e difeso dagli avv.ti B. BERTOLINI e R. VALENTINI,
-Appellata-
OGGETTO: "Indebito di assegno ad personam"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 23/3/2021 1'Pt 2 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accertato la non debenza delle somme domandate in restituzione dall' Pt 2 con nota del 18/2/2019, a titolo di assegno ad personam corrisposto e non riassorbito nel periodo gennaio 2006-febbraio 2009, in virtù dell'intervenuta prescrizione decennale.
Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che fossero decorsi dieci anni dal momento in cui l'Pt 2 avrebbe potuto esercitare il diritto alla restituzione dell'assegno ad personam, percepito presso l'amministrazione di provenienza ma da riassorbire nell'amministrazione in cui era transitato. Il recupero era dovuto al fatto che il ricorrente, transitato all' Pt 2 da altra amministrazione, godeva in precedenza di un assegno ad personam che doveva essere riassorbito. Tuttavia nelle more delle trattative sindacali, l'Pt 2 aveva raggiunto con i sindacati dei lavoratori un accordo, sottoscritto
1'11/10/2007, con il quale si determinava di sospendere il recupero per un anno in attesa di raggiungere una intesa definitiva in merito all'assegno ad personam, stabilendo che, scaduto inutilmente l'anno, l'Pt 2 avrebbe potuto attivarsi sospendendo l'erogazione da quel momento e recuperando quanto erogato a tale titolo dal gennaio 2006. Concludeva pertanto ritenendo che la richiesta di restituzione formulata per la prima volta il 18/2/2019 fosse tardiva essendo trascorso oltre un decennio dall'ottobre 2008, data di scadenza dell'anno di sospensione, momento dal quale avrebbe potuto attivarsi per il recupero.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per non avere considerato che l'accordo sindacale di sospensione fosse stato prorogato di un ulteriore periodo fino al febbraio 2009 e, in ogni caso l'istituto aveva continuato ad erogare le somme indebite fino al febbraio 2009, ossia successivamente alla data considerata dal giudice come termine di decorrenza del termine decennale. Chiedeva pertanto accertarsi il diritto dell' Pt 2 a recuperare le somme erogate indebitamente a titolo di assegno ad personam nel periodo gennaio 2006-febbraio 2009.
Si è costituito l'appellato riportandosi alle motivazioni della sentenza appellate e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato per quanto di ragione. È pacifica la natura indebita delle somme erogate in busta paga dal gennaio 2006 al febbraio 2009 a titolo di assegno ad personam. Tali somme infatti a decorrere dal gennaio 2006 avrebbero dovuto essere riassorbite negli aumenti contrattuali previsti nel rinnovo del CCNL. L'istituto aveva avviato il recupero nel 2007 delle somme indebite già erogate a quella data, senonchè anche dietro richiesta del ricorrente, aveva raggiunto una intesa sindacale con cui aveva sospeso fino all'ottobre 2008 il recupero delle somme, confidando nel raggiungimento con i sindacati di un accordo risolutivo sulla questione. Pertanto l'Pt 2 aveva restituito al ricorrente le somme già recuperate e aveva proseguito ad erogare l'assegno anche nel periodo successivo all'accordo dell'11/10/2007.
L'accordo tuttavia è scaduto l'11/10/2008 e l' Pt 2 non ha provato che sia stato prorogato. Difatti la scrittura contenente una bozza di accordo di proroga asseritamente intervenuta tra l'Pt 2 e in sindacati non risulta firmata, a differenza del precedente accordo e dunque è un foglio privo di qualsiasi valore. Bene ha fatto il giudice di primo grado a non consentire la richiesta di informative ai sindacati ai sensi dell'art 425 c.p.c., perché tale richiesta non era finalizzata a comprendere il contenuto di un accordo, ma a dimostrare la sua stessa esistenza, che invece avrebbe dovuto essere provata dall' Pt 2
Dunque già nell'ottobre 2008 1'Pt 2 avrebbe dovuto interrompere la corresponsione dell'assegno aggiuntivo e recuperare le somme già sborsate a tale titolo fino a tale data.
Tuttavia non poteva ovviamente a quella data recuperare somme non ancora erogate. Per errore esso ha continuato ad erogare l'assegno anche per i messi successivi e fino al febbraio 2009. La prima richiesta di recupero è avvenuta nel febbraio 2019, ragion per cui esso può recuperare solo l'assegno erogato nel febbraio 2009 corrispondente all'importo di € 41,71(voce stipendiale 0P56 in busta paga). Non anche gli assegni erogati nei mesi precedenti, perché la prescrizione per ciascun assegno mensile è decorsa dalla data della sua erogazione e si è compiuta allo scadere dei dieci anni.
In conclusione l'Pt 2 può recuperare unicamente l'assegno erogato nel febbraio 2009 sotto la voce
"assegno di garanzia sospeso", voce stipendiale 0P56 di € 41,71( e non di € 82,78 indicato erroneamente in dispositivo).
Il minimo accoglimento dell'appello e l'accertata debenza di una minima parte della somma domandata in restituzione, oggetto del giudizio di primo grado, giustifica la conferma della sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese in favore della parte ricorrente sostanzialmente vincitrice in primo grado, mentre giustifica la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e dichiara che l'Pt 2 può recuperare unicamente l'assegno erogato nel febbraio 2009 sotto la voce "assegno di garanzia sospeso” di € 82,78 non prescritto.
Conferma la sentenza per il resto. Spese compensate di questo grado.
Taranto, 12/11/2025
Il Presidente Il Relatore
dott. ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 91 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2003/2020(RG 7225/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di indebito, promossa da:
,in persona del Presidente pro tempore, Parte 1
rappr. e difeso dall'avv. I. DE LEONARDIS, M. MATTIA, R. TEDONE,
- Appellante -
contro
Controparte 1
rappr. e difeso dagli avv.ti B. BERTOLINI e R. VALENTINI,
-Appellata-
OGGETTO: "Indebito di assegno ad personam"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 23/3/2021 1'Pt 2 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accertato la non debenza delle somme domandate in restituzione dall' Pt 2 con nota del 18/2/2019, a titolo di assegno ad personam corrisposto e non riassorbito nel periodo gennaio 2006-febbraio 2009, in virtù dell'intervenuta prescrizione decennale.
Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che fossero decorsi dieci anni dal momento in cui l'Pt 2 avrebbe potuto esercitare il diritto alla restituzione dell'assegno ad personam, percepito presso l'amministrazione di provenienza ma da riassorbire nell'amministrazione in cui era transitato. Il recupero era dovuto al fatto che il ricorrente, transitato all' Pt 2 da altra amministrazione, godeva in precedenza di un assegno ad personam che doveva essere riassorbito. Tuttavia nelle more delle trattative sindacali, l'Pt 2 aveva raggiunto con i sindacati dei lavoratori un accordo, sottoscritto
1'11/10/2007, con il quale si determinava di sospendere il recupero per un anno in attesa di raggiungere una intesa definitiva in merito all'assegno ad personam, stabilendo che, scaduto inutilmente l'anno, l'Pt 2 avrebbe potuto attivarsi sospendendo l'erogazione da quel momento e recuperando quanto erogato a tale titolo dal gennaio 2006. Concludeva pertanto ritenendo che la richiesta di restituzione formulata per la prima volta il 18/2/2019 fosse tardiva essendo trascorso oltre un decennio dall'ottobre 2008, data di scadenza dell'anno di sospensione, momento dal quale avrebbe potuto attivarsi per il recupero.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per non avere considerato che l'accordo sindacale di sospensione fosse stato prorogato di un ulteriore periodo fino al febbraio 2009 e, in ogni caso l'istituto aveva continuato ad erogare le somme indebite fino al febbraio 2009, ossia successivamente alla data considerata dal giudice come termine di decorrenza del termine decennale. Chiedeva pertanto accertarsi il diritto dell' Pt 2 a recuperare le somme erogate indebitamente a titolo di assegno ad personam nel periodo gennaio 2006-febbraio 2009.
Si è costituito l'appellato riportandosi alle motivazioni della sentenza appellate e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato per quanto di ragione. È pacifica la natura indebita delle somme erogate in busta paga dal gennaio 2006 al febbraio 2009 a titolo di assegno ad personam. Tali somme infatti a decorrere dal gennaio 2006 avrebbero dovuto essere riassorbite negli aumenti contrattuali previsti nel rinnovo del CCNL. L'istituto aveva avviato il recupero nel 2007 delle somme indebite già erogate a quella data, senonchè anche dietro richiesta del ricorrente, aveva raggiunto una intesa sindacale con cui aveva sospeso fino all'ottobre 2008 il recupero delle somme, confidando nel raggiungimento con i sindacati di un accordo risolutivo sulla questione. Pertanto l'Pt 2 aveva restituito al ricorrente le somme già recuperate e aveva proseguito ad erogare l'assegno anche nel periodo successivo all'accordo dell'11/10/2007.
L'accordo tuttavia è scaduto l'11/10/2008 e l' Pt 2 non ha provato che sia stato prorogato. Difatti la scrittura contenente una bozza di accordo di proroga asseritamente intervenuta tra l'Pt 2 e in sindacati non risulta firmata, a differenza del precedente accordo e dunque è un foglio privo di qualsiasi valore. Bene ha fatto il giudice di primo grado a non consentire la richiesta di informative ai sindacati ai sensi dell'art 425 c.p.c., perché tale richiesta non era finalizzata a comprendere il contenuto di un accordo, ma a dimostrare la sua stessa esistenza, che invece avrebbe dovuto essere provata dall' Pt 2
Dunque già nell'ottobre 2008 1'Pt 2 avrebbe dovuto interrompere la corresponsione dell'assegno aggiuntivo e recuperare le somme già sborsate a tale titolo fino a tale data.
Tuttavia non poteva ovviamente a quella data recuperare somme non ancora erogate. Per errore esso ha continuato ad erogare l'assegno anche per i messi successivi e fino al febbraio 2009. La prima richiesta di recupero è avvenuta nel febbraio 2019, ragion per cui esso può recuperare solo l'assegno erogato nel febbraio 2009 corrispondente all'importo di € 41,71(voce stipendiale 0P56 in busta paga). Non anche gli assegni erogati nei mesi precedenti, perché la prescrizione per ciascun assegno mensile è decorsa dalla data della sua erogazione e si è compiuta allo scadere dei dieci anni.
In conclusione l'Pt 2 può recuperare unicamente l'assegno erogato nel febbraio 2009 sotto la voce
"assegno di garanzia sospeso", voce stipendiale 0P56 di € 41,71( e non di € 82,78 indicato erroneamente in dispositivo).
Il minimo accoglimento dell'appello e l'accertata debenza di una minima parte della somma domandata in restituzione, oggetto del giudizio di primo grado, giustifica la conferma della sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese in favore della parte ricorrente sostanzialmente vincitrice in primo grado, mentre giustifica la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e dichiara che l'Pt 2 può recuperare unicamente l'assegno erogato nel febbraio 2009 sotto la voce "assegno di garanzia sospeso” di € 82,78 non prescritto.
Conferma la sentenza per il resto. Spese compensate di questo grado.
Taranto, 12/11/2025
Il Presidente Il Relatore
dott. ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro