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Articolo 1 della Legge 11 luglio 1952, n. 1005
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Legge 11 luglio 1952, n. 1005
Articolo 1 della Legge 11 luglio 1952, n. 1005
Versione
20 agosto 1952
Art. 1.
Il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281 , e' ratificato con le modificazioni disposte nei seguenti articoli.
Entrata in vigore il 20 agosto 1952
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