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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 23/09/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
(Continua verbale udienza del 23/09/2025)
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici, visti gli atti, udita la discussione orale, visto l'art. 429 cpc , 1 comma al termine della camera di consiglio in assenza dei difensori pronunzia la seguente
R.G.L. 296/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Croce Parte_1
( ), e presso il suo studio in Vercelli, Via Duchessa Email_1
Jolanda, n. 27, elettivamente domiciliato giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO- USR Piemonte- A.T. di Vercelli (c.f
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, P.IVA_1 CP_1 comma 1 cpc dal Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell'
[...]
e dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Vento Controparte_2 legalmente domiciliati presso l in Controparte_2
Piazza Roma n. 17
- resistente –
Oggetto: Risarcimento del danno per abusiva reiterazione del contratto a termine. I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 10/04/2025 la ricorrente, docente di religione cattolica, assunta con contratti a tempo determinato dall'a.s. 2013/2014 ed in servizio al momento del deposito del ricorso presso la scuola primaria “Cancino” in Borgosesia (VC) (doc. 1 ricorrente), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine avendo sottoscritto contratti a tempo determinato annuali per oltre 36 mesi.
Il Ministero dell'Istruzione si è costituito regolarmente in giudizio contestando il fondamento della domanda proposta con richiamo alla normativa degli insegnanti di religione ed alla giurisprudenza in merito.
La causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza sulla base della documentazione allegata in atti.
La domanda risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine è fondata.
Excursus del quadro normativo rilevante ai fini decisori.
L'art. 5 comma 4 bis, d.lgs 368/2001 dispone:
“qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2.”
Per il settore del pubblico impiego l'art. 36 del d.lvo 165/2001 stabilisce, per quel che qui rileva, che:
“
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione
e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. […] 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.
4 […]
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative […]”.
L'art.
4. L. 124/1999 (“disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”) dispone:
“
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e2 si provvede con supplenze temporanee
[…]”.
La norma (ed il regolamento attuativo di cui al D.M. n. 201/2000) distingue, dunque, tre tipologie di supplenza: -la prima è destinata a soddisfare l'esigenza dell'Amministrazione scolastica di coprire posti
“vacanti e disponibili” e va attuata con contratti a termine di durata annuale -ossia fino al 31 agosto successivo -attingendo dalle graduatorie permanenti ex art. 401 d. lgs 297/1994, mediante individuazione ad opera del dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente;
a tale forma di supplenza è consentito ricorrere quando non sia possibile provvedere con personale di ruolo o in sovrannumero, o non vi sia già assegnato personale di ruolo, e che si sia “in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per il personale docente di ruolo”;
-la seconda ipotesi permette di coprire posti “non vacanti che si rendano di fatto disponibili” fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), anche in tal attingendo dalle citate graduatorie permanenti ex art. 401;
-la terza ed ultima ipotesi, di natura residuale, è volta a soddisfare ogni altra esigenza temporanea di servizio e si attua attingendo dalle graduatorie di circolo o di istituto, mediante individuazione diretta del dirigente scolastico interessato.
In giurisprudenza va ricordata la sentenza n. 187/2016 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.”
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22552/2016 del 18.10.2016 (alla cui integrale lettura si rimanda), dopo una ricostruzione del complesso quadro normativo e tenuto conto delle sentenze della CGUE e della Corte Costituzionale, ha affermato in sintesi i seguenti principi di diritto:
a) “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs.n. 165 del2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità” così escludendo ogni rilevanza delle previsioni di cui al d.lvo 368/2001 nella valutazione circa la legittimità
o meno della reiterazione dei contratti a termine da parte dell'amministrazione scolastica, che deve essere piuttosto compiuta avendo come unico diretto riferimento il diritto dell'Unione Europea (punto 118 della sentenza); b) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi (punto 119)
c) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. (punto 120)
d) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma
1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed
a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma
109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. (punto 121)
e) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente
e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed
a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
(punto 122)
f) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle
SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. (punto 123)
g) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art.
4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia
(come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016. (punto 124)
h) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”. (punto 125).
In definitiva, sulla scorta dei principi enucleati dalla Suprema Corte deve affermarsi che la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 4, comma 1 cit., è illegittima soltanto se sia accertato il superamento dei 36 mesi (ovvero tre anni) su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd. “organico di diritto”): in sostanza, l'abuso si concretizza con il venire in essere di un quarto contratto, quand'anche i tre precedenti non siano consecutivi. Nell'ipotesi di pluralità di contratti riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 4 (tendenzialmente destinati, come si è detto, a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee) il lavoratore è invece onerato di allegare e provare non soltanto la durata complessiva superiore a 36 mesi, ma altresì che i contratti fossero di fatto impiegati per ottenere la copertura di posti vacanti e disponibili.
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 683/2015, peraltro, è lecito trarre la prova dell'abuso dalla ripetuta assegnazione del docente presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra. In ogni caso, l'eventuale abuso non può comportare la costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per gli insegnanti di religione, la materia è regolata dalla legge n. 186/2003 il cui art. 3 onera l'Amministrazione di indire con frequenza triennale pubblici concorsi per l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione, dai quali attingere, durante il periodo di validità delle graduatorie concorsuali, per la copertura con contratti a tempo indeterminato dei posti nelle relative dotazioni organiche (pari al 70% dei posti funzionanti); la possibilità di fare ricorso al contratto a tempo determinato è limitata ai soli posti non coperti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 186/2003 il Ministero ha indetto un unico concorso nel
2004 (D.D.G. 2.2.2004): a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, attesa la mancata indizione dei concorsi triennali per la copertura delle vacanze nelle dotazioni organiche con contratti a tempo indeterminato, il reclutamento attraverso la reiterazione di contratti a termine di durata annuale, ove protratta per oltre 36 mesi, integra un abuso rilevante anche sotto il profilo della clausola 5 Direttiva 1999/70/CE (cft. Corte di Appello di Torino, sentenza
490/2017).
Nel caso in esame la documentazione versata in atti comprova che la ricorrente ha ricevuto plurimi incarichi di supplenza su posti vacanti in organico di diritto (supplenze annuali con scadenza 31 agosto); si è trattato, in particolare, delle seguenti supplenze:
-per 2 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia (a.s. 2013/2014),
- per 4 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 16 presso la scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2014/2015),
- per 6 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 16 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2015/2016),
- per 6 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 16 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2016/2017), - per 6 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 14 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2017/2018),
- per 6 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 14 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2018/2019),
- per 8 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 12 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2019/2020),
- per 10 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 12 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2020/2021),
- per 10 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 12 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2021/2022),
- per 10 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 12 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2022/2023),
- per 10 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 12 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2023/2024),
- per 12 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 10 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2024/2025) (doc 1 stato matricolare allegato al ricorso).
A fronte della ripetuta assegnazione della ricorrente nel medesimo plesso scolastico e per la stessa classe di concorso, è provato che l'Amministrazione abbia inteso fronteggiare una situazione di perenne scopertura del posto attraverso un impiego distorto dello strumento contrattuale (il convenuto Ministero, infatti, non è stato in grado di allegare e provare l'esistenza di concrete esigenze che giustificassero, di anno in anno, la copertura del posto con contratti a termine, quali ad esempio temporanee assente dei docenti titolari della cattedra).
Per quanto attiene ai profili sanzionatori dell'abuso, è sufficiente fare rimando alle puntuali osservazioni della Corte di legittimità, sopra riportate, per escludere che nell'ambito del pubblico impiego possa operare il rimedio della “conversione” del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
cionondimeno, è indubitabile che il ricorrente debba essere risarcito del danno conseguente alla abusiva reiterazione di contratti a termine.
Nel caso di specie, al fine di quantificare il risarcimento del danno appare opportuno valorizzare, da un lato, il numero non esiguo di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo, la circostanza per la quale sono stati reiterati contratti che hanno consentito la copertura dell'intero anno scolastico (con il conseguente diritto alle ferie e alla maggiore anzianità), e, dall'altro, il fatto che non è stato allegato e provato un ulteriore danno riferito a patimenti soggettivi connessi alle difficoltà di una stabile organizzazione di vita. In definitiva, dunque, considerati e bilanciati fra loro gli elementi sopra evidenziati, appare equo determinare il danno risarcibile nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (oltre interessi dalla domanda al saldo), potendosi riscontrare un abuso nella reiterazione dei contratti a termine a partire dall'anno scolastico 2016/2017
(corrispondente al primo contratto a termine dopo tre consecutivi).
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori minimi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCERTA E DICHIARA che il Ministero resistente ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una illegittima reiterazione dei contratti a termine e conseguentemente
CONDANNA il Ministero a risarcire il danno alla ricorrente nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
CONDANNA il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre € 259,00 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 23/09/2025
il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Patrizia BAICI
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici, visti gli atti, udita la discussione orale, visto l'art. 429 cpc , 1 comma al termine della camera di consiglio in assenza dei difensori pronunzia la seguente
R.G.L. 296/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Croce Parte_1
( ), e presso il suo studio in Vercelli, Via Duchessa Email_1
Jolanda, n. 27, elettivamente domiciliato giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO- USR Piemonte- A.T. di Vercelli (c.f
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, P.IVA_1 CP_1 comma 1 cpc dal Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell'
[...]
e dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Vento Controparte_2 legalmente domiciliati presso l in Controparte_2
Piazza Roma n. 17
- resistente –
Oggetto: Risarcimento del danno per abusiva reiterazione del contratto a termine. I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 10/04/2025 la ricorrente, docente di religione cattolica, assunta con contratti a tempo determinato dall'a.s. 2013/2014 ed in servizio al momento del deposito del ricorso presso la scuola primaria “Cancino” in Borgosesia (VC) (doc. 1 ricorrente), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine avendo sottoscritto contratti a tempo determinato annuali per oltre 36 mesi.
Il Ministero dell'Istruzione si è costituito regolarmente in giudizio contestando il fondamento della domanda proposta con richiamo alla normativa degli insegnanti di religione ed alla giurisprudenza in merito.
La causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza sulla base della documentazione allegata in atti.
La domanda risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine è fondata.
Excursus del quadro normativo rilevante ai fini decisori.
L'art. 5 comma 4 bis, d.lgs 368/2001 dispone:
“qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2.”
Per il settore del pubblico impiego l'art. 36 del d.lvo 165/2001 stabilisce, per quel che qui rileva, che:
“
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione
e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. […] 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.
4 […]
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative […]”.
L'art.
4. L. 124/1999 (“disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”) dispone:
“
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e2 si provvede con supplenze temporanee
[…]”.
La norma (ed il regolamento attuativo di cui al D.M. n. 201/2000) distingue, dunque, tre tipologie di supplenza: -la prima è destinata a soddisfare l'esigenza dell'Amministrazione scolastica di coprire posti
“vacanti e disponibili” e va attuata con contratti a termine di durata annuale -ossia fino al 31 agosto successivo -attingendo dalle graduatorie permanenti ex art. 401 d. lgs 297/1994, mediante individuazione ad opera del dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente;
a tale forma di supplenza è consentito ricorrere quando non sia possibile provvedere con personale di ruolo o in sovrannumero, o non vi sia già assegnato personale di ruolo, e che si sia “in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per il personale docente di ruolo”;
-la seconda ipotesi permette di coprire posti “non vacanti che si rendano di fatto disponibili” fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), anche in tal attingendo dalle citate graduatorie permanenti ex art. 401;
-la terza ed ultima ipotesi, di natura residuale, è volta a soddisfare ogni altra esigenza temporanea di servizio e si attua attingendo dalle graduatorie di circolo o di istituto, mediante individuazione diretta del dirigente scolastico interessato.
In giurisprudenza va ricordata la sentenza n. 187/2016 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.”
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22552/2016 del 18.10.2016 (alla cui integrale lettura si rimanda), dopo una ricostruzione del complesso quadro normativo e tenuto conto delle sentenze della CGUE e della Corte Costituzionale, ha affermato in sintesi i seguenti principi di diritto:
a) “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs.n. 165 del2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità” così escludendo ogni rilevanza delle previsioni di cui al d.lvo 368/2001 nella valutazione circa la legittimità
o meno della reiterazione dei contratti a termine da parte dell'amministrazione scolastica, che deve essere piuttosto compiuta avendo come unico diretto riferimento il diritto dell'Unione Europea (punto 118 della sentenza); b) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi (punto 119)
c) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. (punto 120)
d) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma
1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed
a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma
109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. (punto 121)
e) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente
e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed
a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
(punto 122)
f) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle
SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. (punto 123)
g) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art.
4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia
(come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016. (punto 124)
h) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”. (punto 125).
In definitiva, sulla scorta dei principi enucleati dalla Suprema Corte deve affermarsi che la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 4, comma 1 cit., è illegittima soltanto se sia accertato il superamento dei 36 mesi (ovvero tre anni) su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd. “organico di diritto”): in sostanza, l'abuso si concretizza con il venire in essere di un quarto contratto, quand'anche i tre precedenti non siano consecutivi. Nell'ipotesi di pluralità di contratti riconducibili ai commi 2 e 3 dell'art. 4 (tendenzialmente destinati, come si è detto, a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee) il lavoratore è invece onerato di allegare e provare non soltanto la durata complessiva superiore a 36 mesi, ma altresì che i contratti fossero di fatto impiegati per ottenere la copertura di posti vacanti e disponibili.
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 683/2015, peraltro, è lecito trarre la prova dell'abuso dalla ripetuta assegnazione del docente presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra. In ogni caso, l'eventuale abuso non può comportare la costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per gli insegnanti di religione, la materia è regolata dalla legge n. 186/2003 il cui art. 3 onera l'Amministrazione di indire con frequenza triennale pubblici concorsi per l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione, dai quali attingere, durante il periodo di validità delle graduatorie concorsuali, per la copertura con contratti a tempo indeterminato dei posti nelle relative dotazioni organiche (pari al 70% dei posti funzionanti); la possibilità di fare ricorso al contratto a tempo determinato è limitata ai soli posti non coperti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 186/2003 il Ministero ha indetto un unico concorso nel
2004 (D.D.G. 2.2.2004): a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, attesa la mancata indizione dei concorsi triennali per la copertura delle vacanze nelle dotazioni organiche con contratti a tempo indeterminato, il reclutamento attraverso la reiterazione di contratti a termine di durata annuale, ove protratta per oltre 36 mesi, integra un abuso rilevante anche sotto il profilo della clausola 5 Direttiva 1999/70/CE (cft. Corte di Appello di Torino, sentenza
490/2017).
Nel caso in esame la documentazione versata in atti comprova che la ricorrente ha ricevuto plurimi incarichi di supplenza su posti vacanti in organico di diritto (supplenze annuali con scadenza 31 agosto); si è trattato, in particolare, delle seguenti supplenze:
-per 2 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia (a.s. 2013/2014),
- per 4 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 16 presso la scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2014/2015),
- per 6 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 16 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2015/2016),
- per 6 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 16 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2016/2017), - per 6 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 14 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2017/2018),
- per 6 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 14 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2018/2019),
- per 8 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 12 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2019/2020),
- per 10 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 12 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2020/2021),
- per 10 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 12 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2021/2022),
- per 10 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 12 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2022/2023),
- per 10 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 12 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2023/2024),
- per 12 ore settimanali presso scuola primaria “Cancino” di Borgosesia, 10 presso scuola
Primaria “Serravalle Sesia” (a.s. 2024/2025) (doc 1 stato matricolare allegato al ricorso).
A fronte della ripetuta assegnazione della ricorrente nel medesimo plesso scolastico e per la stessa classe di concorso, è provato che l'Amministrazione abbia inteso fronteggiare una situazione di perenne scopertura del posto attraverso un impiego distorto dello strumento contrattuale (il convenuto Ministero, infatti, non è stato in grado di allegare e provare l'esistenza di concrete esigenze che giustificassero, di anno in anno, la copertura del posto con contratti a termine, quali ad esempio temporanee assente dei docenti titolari della cattedra).
Per quanto attiene ai profili sanzionatori dell'abuso, è sufficiente fare rimando alle puntuali osservazioni della Corte di legittimità, sopra riportate, per escludere che nell'ambito del pubblico impiego possa operare il rimedio della “conversione” del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
cionondimeno, è indubitabile che il ricorrente debba essere risarcito del danno conseguente alla abusiva reiterazione di contratti a termine.
Nel caso di specie, al fine di quantificare il risarcimento del danno appare opportuno valorizzare, da un lato, il numero non esiguo di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo, la circostanza per la quale sono stati reiterati contratti che hanno consentito la copertura dell'intero anno scolastico (con il conseguente diritto alle ferie e alla maggiore anzianità), e, dall'altro, il fatto che non è stato allegato e provato un ulteriore danno riferito a patimenti soggettivi connessi alle difficoltà di una stabile organizzazione di vita. In definitiva, dunque, considerati e bilanciati fra loro gli elementi sopra evidenziati, appare equo determinare il danno risarcibile nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (oltre interessi dalla domanda al saldo), potendosi riscontrare un abuso nella reiterazione dei contratti a termine a partire dall'anno scolastico 2016/2017
(corrispondente al primo contratto a termine dopo tre consecutivi).
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori minimi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCERTA E DICHIARA che il Ministero resistente ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una illegittima reiterazione dei contratti a termine e conseguentemente
CONDANNA il Ministero a risarcire il danno alla ricorrente nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
CONDANNA il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre € 259,00 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 23/09/2025
il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Patrizia BAICI