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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/04/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2277/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2277/2024 promossa da:
nato in [...] l'[...]; nata in [...] il [...]; Parte_1 Persona_1
nato in [...] il [...]; nata in Controparte_1 Parte_2
Argentina il 23.9.1975, in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore nato in [...] il [...]. Persona_2
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Rosa Barletta del Foro di Avellino, come da procura notarile in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostilla, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito in Avellino, Piazza della Libertà 28/B;
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 19.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_2 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_3 nato in [...] in data [...], ed emigrato in Argentina, dove decedeva il
20.07.1970, senza aver ivi acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 4, 6, 7).
In data 5.01.1918, l'avo italiano contraeva matrimonio nella capitale della Repubblica Argentina con la IG.ra (doc. in atti n. 5). Dalla loro unione nasceva in data 26.01.1924 il loro figlio Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 8), il quale si univa in matrimonio con Persona_4 Persona_5 il 7.10.1949 e decedeva in data 20.1.1974 (cfr. doc. in atti n. 9 e 10).
Dalla predetta unione nascevano in Argentina i loro figli l'08.12.1964, e Parte_1 [...]
il 23.06.1952, attuali ricorrenti (cfr. doc. in atti n. 11 e 12). Controparte_1 contraeva matrimonio con la IG.ra in data 8.2.1974 (cfr. Controparte_1 Persona_6 doc. in atti n.13) e dalla predetta unione nascevano in Argentina le loro figlie Parte_2 in data 23.9.1975 e in data 15.3.1977 (cfr. doc. in atti n. 14 e 15), attuali
[...] Persona_1 ricorrenti. in data 16.9.2019 diventava madre di (cfr. doc. in atti n. Parte_2 Persona_2
16), ricorrente minorenne rappresentato dalla madre.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di riconoscere l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da avo italiano, ordinando al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle dovute iscrizioni, CP_2 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio in data 05.03.2025, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_2 dello Stato, eccependo - anzitutto - l'inammissibilità del ricorso poiché i ricorrenti non deducono né dimostrano di aver presentato l'istanza di cittadinanza e, nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 6.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta avvenuto il 15.01.2025,
i ricorrenti si riportavano integralmente al ricorso introduttivo e chiedevano che la causa fosse riservata per la decisione. Con provvedimento del 5.04.2025, adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
2 il giudice disponeva il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve
3 la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
Orbene, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato come, in sede amministrativa, le liste di attesa per la presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis risultino estremamente lunghe e caratterizzate da tempi di definizione che, in taluni Parte_4 superano il decennio. In tale contesto, parte ricorrente ha ulteriormente sottolineato che, nel caso di specie, non è stato neppure possibile perfezionare la presentazione dell'istanza di riconoscimento,
4 attesa la perdurante indisponibilità di date per l'accesso al servizio di prenotazione.
Tuttavia, dall'esame della documentazione depositata in atti non risulta adeguatamente comprovata l'assoluta e oggettiva impossibilità per i ricorrenti di avviare la procedura amministrativa in modo diligente e reiterato. I documenti allegati dimostrano infatti alcuni tentativi di accesso alla piattaforma
Prenot@mi del Ministero degli Affari Esteri, ma non consentono di ritenere integrata una condotta costantemente attiva e perseverante nel tempo, idonea a comprovare l'impossibilità di avvalersi del canale amministrativo.
In particolare, risulta depositata una schermata del sistema Prenot@mi relativa al Consolato Generale Pa talia a Buenos Aires, Argentina, datata 5 luglio 2024, da cui emerge che il sig. ha Parte_1 tentato di prenotare un appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza, ricevendo il seguente avviso: “Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti.
Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente” (cfr. doc. in atti n. 17).
Analogo esito emerge da un ulteriore tentativo di accesso effettuato dal sig. rispetto al CP_1 quale, tuttavia, non è possibile desumere la data certa, atteso che nella schermata prodotta in atti non
è visibile l'indicazione temporale (cfr. doc. in atti n. 17A). Parimenti, dalla schermata riferita alla sig.ra la cui datazione risulta incerta o comunque non agevolmente leggibile, si Parte_2 evince la stessa comunicazione di indisponibilità dei posti, questa volta formulata in lingua spagnola
(cfr. doc. in atti n. 17B). Da ultimo, un ulteriore tentativo di prenotazione è stato documentato con riferimento alla sig.ra ma anche in tal caso non risulta possibile accertare la data Persona_1 dell'accesso, limitandosi la schermata ad attestare che “sorry, all appointments for this service are currently booked. Please check again tomorrow for cancellations or new appointments” (cfr. doc. in atti n. 17C).
Orbene, pur volendo riconoscere l'elevato numero di utenti che quotidianamente tentano di accedere al sistema Prenot@mi e la conseguente difficoltà pratica di fissare un appuntamento, la documentazione prodotta in atti si limita a dimostrare l'effettuazione di singoli e isolati tentativi, di cui soltanto uno riferibile ad una data certa, senza che risulti provato un comportamento reiterato nel tempo. Non vi è infatti evidenza di una serie continua di tentativi, distribuiti su un arco temporale significativo, né di ulteriori iniziative poste in essere per superare l'ostacolo incontrato.
Alla luce di tali elementi, deve concludersi che parte ricorrente non ha assolto l'onere di dimostrare, in modo rigoroso e documentato, l'effettiva e insuperabile impossibilità di intraprendere e portare avanti la procedura amministrativa volta al riconoscimento della cittadinanza. Ne discende pertanto che non può ritenersi integrato il presupposto dell'impossibilità di tutela amministrativa che legittimerebbe l'immediato accesso alla tutela giurisdizionale.
5 Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti, secondo cui i tempi di attesa per l'evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte delle sedi consolari italiane sarebbero particolarmente lunghi. Tale affermazione, infatti, non risulta adeguatamente comprovata.
Invero, la difesa si è limitata a richiamare genericamente un asserito fatto notorio, sostenendo che presso le sedi consolari italiane le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis sarebbero soggette a tempi di attesa estremamente dilatati, stimati in circa dieci anni, e che tale circostanza renderebbe di fatto impraticabile il ricorso alla procedura amministrativa. Tuttavia, tale affermazione non è stata adeguatamente supportata da elementi probatori idonei a confermarne la fondatezza, né risultano prodotti dati ufficiali o riscontri documentali che attestino l'effettiva impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza per via amministrativa entro termini ragionevoli.
In definitiva, la mancata reiterazione dei tentativi di prenotazione da parte dei ricorrenti, unitamente all'assenza di specifiche allegazioni e prove idonee a dimostrare i tempi di attesa del procedimento amministrativo, induce a ritenere che, in assenza di una domanda validamente proposta e in difetto di elementi attestanti un interesse concreto ed attuale ad adire la via giurisdizionale, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_2 resistente la somma di € 1.453 (di cui € 851 per la fase di studio ed € 602 per quella introduttiva) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non CP_2 ha partecipato alla fase decisionale, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 28.04.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2277/2024 promossa da:
nato in [...] l'[...]; nata in [...] il [...]; Parte_1 Persona_1
nato in [...] il [...]; nata in Controparte_1 Parte_2
Argentina il 23.9.1975, in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore nato in [...] il [...]. Persona_2
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Rosa Barletta del Foro di Avellino, come da procura notarile in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostilla, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito in Avellino, Piazza della Libertà 28/B;
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 19.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_2 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_3 nato in [...] in data [...], ed emigrato in Argentina, dove decedeva il
20.07.1970, senza aver ivi acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 4, 6, 7).
In data 5.01.1918, l'avo italiano contraeva matrimonio nella capitale della Repubblica Argentina con la IG.ra (doc. in atti n. 5). Dalla loro unione nasceva in data 26.01.1924 il loro figlio Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 8), il quale si univa in matrimonio con Persona_4 Persona_5 il 7.10.1949 e decedeva in data 20.1.1974 (cfr. doc. in atti n. 9 e 10).
Dalla predetta unione nascevano in Argentina i loro figli l'08.12.1964, e Parte_1 [...]
il 23.06.1952, attuali ricorrenti (cfr. doc. in atti n. 11 e 12). Controparte_1 contraeva matrimonio con la IG.ra in data 8.2.1974 (cfr. Controparte_1 Persona_6 doc. in atti n.13) e dalla predetta unione nascevano in Argentina le loro figlie Parte_2 in data 23.9.1975 e in data 15.3.1977 (cfr. doc. in atti n. 14 e 15), attuali
[...] Persona_1 ricorrenti. in data 16.9.2019 diventava madre di (cfr. doc. in atti n. Parte_2 Persona_2
16), ricorrente minorenne rappresentato dalla madre.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di riconoscere l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da avo italiano, ordinando al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle dovute iscrizioni, CP_2 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio in data 05.03.2025, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_2 dello Stato, eccependo - anzitutto - l'inammissibilità del ricorso poiché i ricorrenti non deducono né dimostrano di aver presentato l'istanza di cittadinanza e, nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 6.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta avvenuto il 15.01.2025,
i ricorrenti si riportavano integralmente al ricorso introduttivo e chiedevano che la causa fosse riservata per la decisione. Con provvedimento del 5.04.2025, adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
2 il giudice disponeva il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve
3 la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
Orbene, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato come, in sede amministrativa, le liste di attesa per la presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis risultino estremamente lunghe e caratterizzate da tempi di definizione che, in taluni Parte_4 superano il decennio. In tale contesto, parte ricorrente ha ulteriormente sottolineato che, nel caso di specie, non è stato neppure possibile perfezionare la presentazione dell'istanza di riconoscimento,
4 attesa la perdurante indisponibilità di date per l'accesso al servizio di prenotazione.
Tuttavia, dall'esame della documentazione depositata in atti non risulta adeguatamente comprovata l'assoluta e oggettiva impossibilità per i ricorrenti di avviare la procedura amministrativa in modo diligente e reiterato. I documenti allegati dimostrano infatti alcuni tentativi di accesso alla piattaforma
Prenot@mi del Ministero degli Affari Esteri, ma non consentono di ritenere integrata una condotta costantemente attiva e perseverante nel tempo, idonea a comprovare l'impossibilità di avvalersi del canale amministrativo.
In particolare, risulta depositata una schermata del sistema Prenot@mi relativa al Consolato Generale Pa talia a Buenos Aires, Argentina, datata 5 luglio 2024, da cui emerge che il sig. ha Parte_1 tentato di prenotare un appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza, ricevendo il seguente avviso: “Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti.
Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente” (cfr. doc. in atti n. 17).
Analogo esito emerge da un ulteriore tentativo di accesso effettuato dal sig. rispetto al CP_1 quale, tuttavia, non è possibile desumere la data certa, atteso che nella schermata prodotta in atti non
è visibile l'indicazione temporale (cfr. doc. in atti n. 17A). Parimenti, dalla schermata riferita alla sig.ra la cui datazione risulta incerta o comunque non agevolmente leggibile, si Parte_2 evince la stessa comunicazione di indisponibilità dei posti, questa volta formulata in lingua spagnola
(cfr. doc. in atti n. 17B). Da ultimo, un ulteriore tentativo di prenotazione è stato documentato con riferimento alla sig.ra ma anche in tal caso non risulta possibile accertare la data Persona_1 dell'accesso, limitandosi la schermata ad attestare che “sorry, all appointments for this service are currently booked. Please check again tomorrow for cancellations or new appointments” (cfr. doc. in atti n. 17C).
Orbene, pur volendo riconoscere l'elevato numero di utenti che quotidianamente tentano di accedere al sistema Prenot@mi e la conseguente difficoltà pratica di fissare un appuntamento, la documentazione prodotta in atti si limita a dimostrare l'effettuazione di singoli e isolati tentativi, di cui soltanto uno riferibile ad una data certa, senza che risulti provato un comportamento reiterato nel tempo. Non vi è infatti evidenza di una serie continua di tentativi, distribuiti su un arco temporale significativo, né di ulteriori iniziative poste in essere per superare l'ostacolo incontrato.
Alla luce di tali elementi, deve concludersi che parte ricorrente non ha assolto l'onere di dimostrare, in modo rigoroso e documentato, l'effettiva e insuperabile impossibilità di intraprendere e portare avanti la procedura amministrativa volta al riconoscimento della cittadinanza. Ne discende pertanto che non può ritenersi integrato il presupposto dell'impossibilità di tutela amministrativa che legittimerebbe l'immediato accesso alla tutela giurisdizionale.
5 Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti, secondo cui i tempi di attesa per l'evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte delle sedi consolari italiane sarebbero particolarmente lunghi. Tale affermazione, infatti, non risulta adeguatamente comprovata.
Invero, la difesa si è limitata a richiamare genericamente un asserito fatto notorio, sostenendo che presso le sedi consolari italiane le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis sarebbero soggette a tempi di attesa estremamente dilatati, stimati in circa dieci anni, e che tale circostanza renderebbe di fatto impraticabile il ricorso alla procedura amministrativa. Tuttavia, tale affermazione non è stata adeguatamente supportata da elementi probatori idonei a confermarne la fondatezza, né risultano prodotti dati ufficiali o riscontri documentali che attestino l'effettiva impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza per via amministrativa entro termini ragionevoli.
In definitiva, la mancata reiterazione dei tentativi di prenotazione da parte dei ricorrenti, unitamente all'assenza di specifiche allegazioni e prove idonee a dimostrare i tempi di attesa del procedimento amministrativo, induce a ritenere che, in assenza di una domanda validamente proposta e in difetto di elementi attestanti un interesse concreto ed attuale ad adire la via giurisdizionale, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_2 resistente la somma di € 1.453 (di cui € 851 per la fase di studio ed € 602 per quella introduttiva) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non CP_2 ha partecipato alla fase decisionale, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 28.04.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
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