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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/08/2025, n. 11764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11764 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44622/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 44622/2022 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Luca Savini Zangrandi Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Chelini, n. 4, in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente al ricorso
Attrice
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 400, presso lo studio dell'avv.
AR LI che la rappresenta e difende come da procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 15.03.2024
pagina 1 di 7 convenuta
Oggetto: contratto d'opera professionale
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza dell'11.02.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Nel dettaglio l'attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento in suo favore della somma di € 60.230,00 oltre interessi ex dlgs n. 231/2002 con vittoria di spese.
Parte convenuta si è riportata alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e nelle memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. ha Parte_1 rappresentato di aver prestato la propria opera professionale in favore di dal 1990 a dicembre 2021, occupandosi della tenuta di Controparte_1 tutta la contabilità e di ogni adempimento fiscale, per un compenso annuo, convenuto con il direttore sanitario della società, di € 57.000,00 oltre rimborso spese, IVA e cassa, da versare in rate mensili di € 4.750,00 oltre accessori, come da accordo, concluso in data 27.01.2014. L'attore ha, quindi, dato atto delle fatture emesse nel 2020 e nel 2021 e dei pagamenti ricevuti in tale medesimo lasso di tempo e ne ha riportato la relativa imputazione, evidenziando di aver ricevuto il pagamento integrale dei suoi onorari sino all'anno 2019, mentre per il 2020 gli erano stati versati acconti per € 41.290,00, così che residuava un suo credito di € 15.710,00, mentre per il 2021 gli erano stati versati acconti per € 12.480,00 per un residuo di €
44.520,00.
pagina 2 di 7 Ha pertanto domandato la condanna della controparte al pagamento della somma di € 60.230,00 oltre interessi di cui al d.lgs n. 231/2002 dalla data di costituzione in mora, 4.01.2022, al saldo.
Fissata la data della prima udienza per il 14.02.2023, con comparsa, depositata in data 3.02.2023, si è costituita che ha Controparte_1 contestato sia di aver concordato con il un compenso sia Pt_1
l'effettivo svolgimento delle prestazioni per le quali era stato richiesto il pagamento di un onorario. A tale proposito, ha negato l'imputabilità ad essa convenuta del documento versato in atti dalla controparte, redatto su un foglio bianco e non su carta intestata alla società, dalla cui disamina non emergeva l'identità di colui che lo aveva firmato. Ha, quindi, negato che la firma ivi apposta fosse imputabile al direttore sanitario della società, privo, comunque, del potere di rappresentarla, e ha rilevato che, in ogni caso, tale preteso accordo si riferiva al solo anno 2014. Ha quindi evidenziato che l'attore non aveva, comunque, correttamente adempiuto alle obbligazioni cui era tenuto, avendo registrato in contabilità i debiti della società per importi largamente inferiori al dovuto.
Con ordinanza del 10 aprile 2023, adottata all'esito della prima udienza, è stato disposto il mutamento del rito e la causa è proseguita nelle forme della cognizione ordinaria.
2. La domanda proposta dall'attore deve essere respinta considerato che il non ha dato prova del credito fatto valere in giudizio. Pt_1
pagina 3 di 7 Invero, pur dovendosi ritenere l'esistenza di un rapporto contrattuale, in forza del quale l'attore doveva curare la tenuta della contabilità della controparte, come può evincersi dalle stesse difese della convenuta, nella misura in cui ha lamentato che la contabilità non era stata correttamente tenuta, e dalla corrispondenza versata in atti, con cui Controparte_1 aveva richiesto la restituzione della documentazione nella disponibilità del
(cfr. all. 6 al ricorso), deve rilevarsi che l'attore non ha dato prova Pt_1 del dedotto accordo raggiunto con in forza del quale Controparte_1 quest'ultima si sarebbe impegnata a corrispondergli la somma di €
57.000,00 l'anno a titolo di compenso.
In particolare, non è utilizzabile ai fini del decidere il documento versato in atti, peraltro, riferito ai soli compensi relativi all'anno 2014, atteso che, come evidenziato dalla convenuta, non è identificabile colui che ha sottoscritto tale documento così che non è possibile riscontrare se lo stesso sia imputabile a di cui non è stato neanche speso il nome, Controparte_1 tanto più che il soggetto, indicato dal come firmatario, non era Pt_1 titolare del potere di rappresentare la società. Inoltre, deve darsi atto del fatto che la convenuta ha negato che tale documento fosse stato firmato dal direttore sanitario della struttura, secondo quanto riferito dall'attore, negando l'autenticità di tale firma (cfr. all. 2 al ricorso introduttivo).
Alla luce di tale disconoscimento il documento non è utilizzabile ai fini del decidere, considerato che l'attore non ha prodotto l'originale né ha avanzato istanza di verificazione.
pagina 4 di 7 3. Si osserva, quindi, che non si ricavano elementi utili ai fini del decidere dalla dichiarazione resa da tale che era stata Presidente Testimone_1 del Consiglio di Amministrazione della società, trattandosi della dichiarazione di un terzo, così che viene in rilievo una prova atipica da cui sono evincibili solo elementi probatori, che non sono, peraltro, di per sé soli utili ai fini della decisione considerato che nulla è riportato con riguardo all'ammontare del compenso dovuto all'attore (cfr. all. 3 al ricorso).
Né poteva essere ammessa la prova testimoniale articolata, ostandovi come eccepito dalla convenuta, sin dalla terza memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la disposizione di cui all'art. 2721 c.c. in ciò valutata l'entità del compenso indicato come pattuito tra le parti e considerato che
[...]
è una società di capitali così che non è plausibile che tale CP_1 accordo non fosse stato concluso in forma scritta.
Inoltre, non è possibile ricostruire i contenuti di un accordo, eventualmente raggiunto per facta concludentia, nei termini descritti dalla parte istante, considerato che non sono stati documentati i pagamenti effettuati da
[...]
e, in particolare, i bonifici eseguiti così da potersene rilevare le CP_1 relative causali al fine di procedere ad una ricostruzione dei dedotti accordi intercorsi tra le parti.
4. Si osserva, infine, che non è possibile liquidare il compenso dovuto all'attore, applicando i parametri di cui al DM 140/2012, operante in mancanza di accordo.
E', infatti, mancata la prova delle specifiche prestazioni rese e, in ogni caso,
l'omesso deposito dei bilanci di esercizio impedisce di procedere ad una liquidazione del compenso in applicazione dei parametri previsti dall'art. 23 del richiamato DM 140/2012.
pagina 5 di 7 Né sarebbe stato possibile giungere a diverse conclusioni accogliendo l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata nella seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., cui peraltro, deve ritenersi che l'attore abbia rinunciato, non avendola specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
L'ordine di esibizione di cui al richiamato art. 210 c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti, laddove l'attore avrebbe potuto depositare il bilancio della società e provare in altro modo sia le attività specificamente svolte sia le somme ricevute a titolo di compenso. Deve, inoltre, rilevarsi che è stata chiesta l'acquisizione di documentazione non dirimente ai fini del decidere, quale il libro giornale al
31.12.2020, laddove i compensi richiesti con la domanda introduttiva di giudizio principalmente si riferiscono all'anno 2021 e ciò in un contesto in cui l'attore, senza peraltro neanche illustrare i criteri seguiti nella emissione delle fatture e nella imputazione dei pagamenti ricevuti, ha dedotto di aver incassato per l'anno 2020 onorari per € 41.290,00.
In definitiva, non avendo l'attore provato l'entità dei compensi maturati per l'attività svolta e, quindi, l'esistenza di un credito residuo rispetto alle somme già ricevute, la domanda proposta va respinta.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, ai valori minimi di cui al DM
55/2014 attesa la semplicità delle difese svolte e l'assenza di istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda;
pagina 6 di 7 • condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%,
IVA e cassa come per legge.
Roma, 31 luglio 2025
Il Giudice
sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott. Mario Antonangelo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 44622/2022 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Luca Savini Zangrandi Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Chelini, n. 4, in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente al ricorso
Attrice
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 400, presso lo studio dell'avv.
AR LI che la rappresenta e difende come da procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 15.03.2024
pagina 1 di 7 convenuta
Oggetto: contratto d'opera professionale
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza dell'11.02.2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Nel dettaglio l'attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento in suo favore della somma di € 60.230,00 oltre interessi ex dlgs n. 231/2002 con vittoria di spese.
Parte convenuta si è riportata alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e nelle memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. ha Parte_1 rappresentato di aver prestato la propria opera professionale in favore di dal 1990 a dicembre 2021, occupandosi della tenuta di Controparte_1 tutta la contabilità e di ogni adempimento fiscale, per un compenso annuo, convenuto con il direttore sanitario della società, di € 57.000,00 oltre rimborso spese, IVA e cassa, da versare in rate mensili di € 4.750,00 oltre accessori, come da accordo, concluso in data 27.01.2014. L'attore ha, quindi, dato atto delle fatture emesse nel 2020 e nel 2021 e dei pagamenti ricevuti in tale medesimo lasso di tempo e ne ha riportato la relativa imputazione, evidenziando di aver ricevuto il pagamento integrale dei suoi onorari sino all'anno 2019, mentre per il 2020 gli erano stati versati acconti per € 41.290,00, così che residuava un suo credito di € 15.710,00, mentre per il 2021 gli erano stati versati acconti per € 12.480,00 per un residuo di €
44.520,00.
pagina 2 di 7 Ha pertanto domandato la condanna della controparte al pagamento della somma di € 60.230,00 oltre interessi di cui al d.lgs n. 231/2002 dalla data di costituzione in mora, 4.01.2022, al saldo.
Fissata la data della prima udienza per il 14.02.2023, con comparsa, depositata in data 3.02.2023, si è costituita che ha Controparte_1 contestato sia di aver concordato con il un compenso sia Pt_1
l'effettivo svolgimento delle prestazioni per le quali era stato richiesto il pagamento di un onorario. A tale proposito, ha negato l'imputabilità ad essa convenuta del documento versato in atti dalla controparte, redatto su un foglio bianco e non su carta intestata alla società, dalla cui disamina non emergeva l'identità di colui che lo aveva firmato. Ha, quindi, negato che la firma ivi apposta fosse imputabile al direttore sanitario della società, privo, comunque, del potere di rappresentarla, e ha rilevato che, in ogni caso, tale preteso accordo si riferiva al solo anno 2014. Ha quindi evidenziato che l'attore non aveva, comunque, correttamente adempiuto alle obbligazioni cui era tenuto, avendo registrato in contabilità i debiti della società per importi largamente inferiori al dovuto.
Con ordinanza del 10 aprile 2023, adottata all'esito della prima udienza, è stato disposto il mutamento del rito e la causa è proseguita nelle forme della cognizione ordinaria.
2. La domanda proposta dall'attore deve essere respinta considerato che il non ha dato prova del credito fatto valere in giudizio. Pt_1
pagina 3 di 7 Invero, pur dovendosi ritenere l'esistenza di un rapporto contrattuale, in forza del quale l'attore doveva curare la tenuta della contabilità della controparte, come può evincersi dalle stesse difese della convenuta, nella misura in cui ha lamentato che la contabilità non era stata correttamente tenuta, e dalla corrispondenza versata in atti, con cui Controparte_1 aveva richiesto la restituzione della documentazione nella disponibilità del
(cfr. all. 6 al ricorso), deve rilevarsi che l'attore non ha dato prova Pt_1 del dedotto accordo raggiunto con in forza del quale Controparte_1 quest'ultima si sarebbe impegnata a corrispondergli la somma di €
57.000,00 l'anno a titolo di compenso.
In particolare, non è utilizzabile ai fini del decidere il documento versato in atti, peraltro, riferito ai soli compensi relativi all'anno 2014, atteso che, come evidenziato dalla convenuta, non è identificabile colui che ha sottoscritto tale documento così che non è possibile riscontrare se lo stesso sia imputabile a di cui non è stato neanche speso il nome, Controparte_1 tanto più che il soggetto, indicato dal come firmatario, non era Pt_1 titolare del potere di rappresentare la società. Inoltre, deve darsi atto del fatto che la convenuta ha negato che tale documento fosse stato firmato dal direttore sanitario della struttura, secondo quanto riferito dall'attore, negando l'autenticità di tale firma (cfr. all. 2 al ricorso introduttivo).
Alla luce di tale disconoscimento il documento non è utilizzabile ai fini del decidere, considerato che l'attore non ha prodotto l'originale né ha avanzato istanza di verificazione.
pagina 4 di 7 3. Si osserva, quindi, che non si ricavano elementi utili ai fini del decidere dalla dichiarazione resa da tale che era stata Presidente Testimone_1 del Consiglio di Amministrazione della società, trattandosi della dichiarazione di un terzo, così che viene in rilievo una prova atipica da cui sono evincibili solo elementi probatori, che non sono, peraltro, di per sé soli utili ai fini della decisione considerato che nulla è riportato con riguardo all'ammontare del compenso dovuto all'attore (cfr. all. 3 al ricorso).
Né poteva essere ammessa la prova testimoniale articolata, ostandovi come eccepito dalla convenuta, sin dalla terza memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la disposizione di cui all'art. 2721 c.c. in ciò valutata l'entità del compenso indicato come pattuito tra le parti e considerato che
[...]
è una società di capitali così che non è plausibile che tale CP_1 accordo non fosse stato concluso in forma scritta.
Inoltre, non è possibile ricostruire i contenuti di un accordo, eventualmente raggiunto per facta concludentia, nei termini descritti dalla parte istante, considerato che non sono stati documentati i pagamenti effettuati da
[...]
e, in particolare, i bonifici eseguiti così da potersene rilevare le CP_1 relative causali al fine di procedere ad una ricostruzione dei dedotti accordi intercorsi tra le parti.
4. Si osserva, infine, che non è possibile liquidare il compenso dovuto all'attore, applicando i parametri di cui al DM 140/2012, operante in mancanza di accordo.
E', infatti, mancata la prova delle specifiche prestazioni rese e, in ogni caso,
l'omesso deposito dei bilanci di esercizio impedisce di procedere ad una liquidazione del compenso in applicazione dei parametri previsti dall'art. 23 del richiamato DM 140/2012.
pagina 5 di 7 Né sarebbe stato possibile giungere a diverse conclusioni accogliendo l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata nella seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., cui peraltro, deve ritenersi che l'attore abbia rinunciato, non avendola specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
L'ordine di esibizione di cui al richiamato art. 210 c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti, laddove l'attore avrebbe potuto depositare il bilancio della società e provare in altro modo sia le attività specificamente svolte sia le somme ricevute a titolo di compenso. Deve, inoltre, rilevarsi che è stata chiesta l'acquisizione di documentazione non dirimente ai fini del decidere, quale il libro giornale al
31.12.2020, laddove i compensi richiesti con la domanda introduttiva di giudizio principalmente si riferiscono all'anno 2021 e ciò in un contesto in cui l'attore, senza peraltro neanche illustrare i criteri seguiti nella emissione delle fatture e nella imputazione dei pagamenti ricevuti, ha dedotto di aver incassato per l'anno 2020 onorari per € 41.290,00.
In definitiva, non avendo l'attore provato l'entità dei compensi maturati per l'attività svolta e, quindi, l'esistenza di un credito residuo rispetto alle somme già ricevute, la domanda proposta va respinta.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, ai valori minimi di cui al DM
55/2014 attesa la semplicità delle difese svolte e l'assenza di istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda;
pagina 6 di 7 • condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%,
IVA e cassa come per legge.
Roma, 31 luglio 2025
Il Giudice
sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott. Mario Antonangelo
pagina 7 di 7