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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5144/2024 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Viviana GUERRIERI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo professionale resistente
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede in Messina in via G. La Farina
resistente contumace
Avente ad oggetto: riconoscimento pensione d'invalidità civile, esenzione ticket sanitario e benefici ex art. 3, co. III, legge 104
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 04/10/2024, conveniva in giudizio l' al fine Parte_1 CP_3 di ottenere la condanna dell' al ripristino della pensione di invalidità e del riconoscimento CP_3
dello status di handicap grave, illegittimamente sospesi a far data dalla visita di revisione del
14 settembre 2023.
A sostegno dell'azione proposta, parte ricorrente rappresentava che l'ente previdenziale aveva riconosciuto la sussistenza dei diritti invocati fino alla visita di revisione suddetta, ove non venivano più riconosciuti, pur sussistendo le medesime patologie;
esponeva la parte di aver pertanto promosso il ricorso per atp con procedimento recante n.r.g. 5534/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che però non aveva ritenuto sussistenti i presupposti richiesti dalla legge per il ripristino degli invocati diritti.
Pertanto nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% o in subordine nella percentuale del 67% dalla data della revoca del 14 settembre 2023 o da altra accertanda e dei benefici ex art. 3, co. III, legge 104, eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale.
Si costituiva l' che chiedeva verificarsi la tempestività del ricorso dell'odierna fase di CP_3 giudizio, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva circa il riconoscimento dell'esenzione ticket ed esponendo l'assenza di specifici motivi di contestazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, nella contumacia dell' ritualmente evocata in CP_2 giudizio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Sull'eccezione di improcedibilità.
Si osserva che la ricorrente agiva in questa sede dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente valutato le patologie da cui risultava affetta.
Il dissenso è il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni della consulenza medico-legale e va esercitato nei termini di legge. Orbene, la dott.ssa Persona_1 - Ctu nominata nel procedimento per Atp - depositava la consulenza in data
[...]
03/09/2024, in data 30/09/2024 la parte promuoveva il suo dissenso alla suddetta relazione medica, infine depositando tempestivamente ricorso il 04/10/2024.
3. Difetto di legittimazione.
L'ente resistente deduce il proprio difetto di legittimazione circa il riconoscimento a controparte dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Si tratta di un vecchio orientamento della giurisprudenza, allo stato superato (vedi Cass.civ.sentn. 26317/202), attribuendosi pertanto all' la titolarità anche per l'esenzione dal pagamento del ticket CP_3 sanitario.
4. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede contestando tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione della pensione di invalidità e dello status di handicap grave.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente nominato dal giudice, dott.ssa che, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed Persona_2
esaminato la documentazione medica in atti, ha concluso come il complesso morboso da cui la predetto risultava affetto integrasse una condizione invalidante nella misura dell'85% a far data dalla visita di revisione e pertanto non riconosceva i requisiti sanitari necessari per la concessione dell'assegno di invalidità.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. – Ctu nominato nel presente giudizio – ha esaminato la Persona_3
documentazione prodotta, accertando che la paziente è portatrice di “cardiopatia ipertensiva in attuale buon compenso emodinamico – artrosi polidistrettuale a modica incidenza funzionale – esiti di pregressa (2022) nefrectomia parziale dx per K renale in attuale follow up oncologico ed in assenza, in atto, di segni di ripresa della malattia – sindrome ansioso depressiva reattiva”, accertando un grado di invalidità permanente nella misura del 88% e portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, co. I, legge 104 dalla visita di revisione. non possiede quindi i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione della Parte_1
pensione mensile d'invalidità ed il ricorso è da ritenersi rigettato, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Nulla sulle spese processuali, stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza sono poste a carico dell' in ragione della suddetta esenzione. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso con riferimento al riconoscimento della pensione d'invalidità ed allo stato di handicap grave, riconfermando il diritto all'esenzione del ticket sanitario per come non escluso nella visita di revisione;
- nulla sulle spese;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_3
del dott. . Persona_3
Messina, 21 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando