Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1357/2024 V.G, avente per oggetto le domande di separazione consensuale tra coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Liborio Paolo Pastorello
E DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Salvatore Burcheri.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento delle domande congiunte.
Il P.M. nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 2 settembre 2024, e Parte_1
hanno esposto: di avere contratto matrimonio a Caltanissetta il 3 Parte_2 giugno 2004, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2004, parte II, n. 72; che dal matrimonio sono nati tre figli, il 7/2/2005, il 2/4/2008, Per_1 Per_2
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Per_ e il 29/8/2010, la prima maggiorenne ed economicamente indipendente;
che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis per incompatibilità di carattere ed incomprensioni;
di vivere separati da alcuni mesi, essendosi la moglie, d'accordo con il marito, trasferita in altra casa di abitazione.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto:
1) l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni indicate in ricorso;
2) decorsi i termini di legge, previa rimessione della causa sul ruolo e concessione dei termini per il deposito di note scritte, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione.
Con il consenso delle parti, che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare,
l'udienza di comparizione è stata sostituita dal deposito di note scritte, all'esito del quale il tribunale - con ordinanza in data 15 novembre 2024 - ha invitato le predette a modificare l'accordo su alcuni punti, sì da renderlo conforme all'interesse dei figli minori, assegnando termine e fissando una nuova udienza, sostituendola con il deposito di note scritte.
In data 8 gennaio 2025, le parti hanno depositato le note, con cui hanno modificato l'accordo, chiedendo, sulla base di esso, l'omologa della separazione consensuale.
Nelle more, la ricorrente ha revocato il mandato al difensore, conferendolo ad uno nuovo, che si è costituito con memoria depositata il 21 gennaio 2025, con la quale ha dichiarato la volontà della predetta di revocare il consenso in ordine all'accordo già raggiunto.
Successivamente, la previa revoca del mandato al secondo difensore, lo Pt_1
ha nuovamente conferito al primo, che si è costituito con memoria depositata il 19 febbraio
2025, con cui ha confermato le deduzioni e richieste di cui al ricorso introduttivo.
Nel prosieguo (4 aprile 2025) le parti hanno nuovamente integrato l'accordo di separazione, in ottemperanza all'invito del collegio, al fine di renderlo conforme all'interesse dei figli minori.
Alla successiva udienza del giorno 8 aprile 2025, dinanzi al presidente, i coniugi, personalmente comparsi, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e dichiarato di volere parzialmente modificare l'accordo del 4 aprile 2025, con l'aumento dell'assegno dovuto dalla madre in favore di ciascuno dei due figli minori.
I procuratori hanno insistito per l'omologa della separazione, alle condizioni di cui all'accordo del 4 aprile 2025, come integrato in udienza.
Il P.M. nulla ha opposto.
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Con l'accordo conclusivo le parti hanno previsto, per quanto riguarda i figli minori:
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre nella casa familiare, di sua proprietà, dando atto che abiterà con il padre nei periodi Per_2
in cui sarà libero dagli impegni a Trieste, dove studia e gioca nella locale squadra di calcio;
la regolamentazione della facoltà di visita della madre nei confronti dei figli;
il contributo della madre al mantenimento dei predetti, pari ad euro 150,00 per ciascuno, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
l'attribuzione per intero alla moglie dell'AU per i figli, pari a complessivi euro 114,00; l'onere a carico del padre di provvedere per intero alle spese straordinarie nell'interesse dei figli. Con l'accordo, inoltre, le parti hanno previsto, in caso di volontà dei minori di trasferirsi a vivere con la madre, un contributo mensile del padre al loro mantenimento, nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio, fino al raggiungimento della indipendenza economica.
Ancora, con l'accordo i coniugi hanno dettagliatamente regolato i loro rapporti patrimoniali, prevedendo l'obbligo del marito di versare alla moglie una tantum la somma di euro 70.000,00, in considerazione del suo attuale stato di inoccupazione;
alcuni obblighi reciproci, di trasferimenti immobiliari ed altro;
il tutto, come meglio specificato in seno all'accordo del 4 aprile 2025, al quale si rinvia.
Ritiene il collegio che ricorrano le condizioni per l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 4 aprile 2025, come integrato all'udienza dell'8 aprile 2025 (v. il relativo verbale), reputando che le stesse non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume e che siano conformi all'interesse dei figli minori.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 4 aprile 2025, come integrato all'udienza dell'8 aprile 2025.
Nulla sulle spese.
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ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Dispone come da separata ordinanza in pari data in ordine alla prosecuzione del giudizio in vista della pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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