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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4636/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. da: nata a [...] il [...] e residente in [...]
Martinella n. 14/E, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Baranca, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in RG (BG) alla via G. Paglia n. 3
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
Corridoni n. 93, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Pedersoli presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in RG (BG) alla via Zambonate n. 33
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per entrambe le parti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23/07/2024, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 09/07/2011 in RG (BG), con rito concordatario (dati trascrizione: Anno 2011; atto n. 116, reg. atti di matrimonio;
parte II;
serie A) e che dalla loro unione nascevano i figli (n. 05/05/2007) e Per_1 Per_2
(n. 19/04/2013). Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio, visto anche il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale dei minori. Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati.
Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di RG (BG) (atto n. 116; parte II;
serie A;
anno 2011)
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Cesare de Sapia per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo;
Così deciso in RG, alla camera di consiglio del 19/12/2024
Il Presidente Cesare De Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. da: nata a [...] il [...] e residente in [...]
Martinella n. 14/E, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Baranca, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in RG (BG) alla via G. Paglia n. 3
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
Corridoni n. 93, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Pedersoli presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in RG (BG) alla via Zambonate n. 33
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per entrambe le parti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23/07/2024, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 09/07/2011 in RG (BG), con rito concordatario (dati trascrizione: Anno 2011; atto n. 116, reg. atti di matrimonio;
parte II;
serie A) e che dalla loro unione nascevano i figli (n. 05/05/2007) e Per_1 Per_2
(n. 19/04/2013). Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio, visto anche il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale dei minori. Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati.
Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di RG (BG) (atto n. 116; parte II;
serie A;
anno 2011)
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Cesare de Sapia per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo;
Così deciso in RG, alla camera di consiglio del 19/12/2024
Il Presidente Cesare De Sapia