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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 07/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 2126/2024 promossa da:
opponente:
, , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con gli avv. dom. Luigi Cesaro, Valentina Arruzzo e Carmine Cesaro di Roma,
[...]
giusta procura in calce all'atto di citazione,
contro
opposta:
, , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
, con l'avv. dom. Luca Zanoni di Bolzano, giusta procura depositata;
[...]
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 639/2024.
CONCLUSIONI
dell'opponente:
pagina 1 di 5 “accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale, essendo competente il
Tribunale di Roma, o il Tribunale di Arezzo, o di Firenze ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., e
1182 c.c., e, per l'effetto, annullare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'invalidità del
rapporto intercorso tra le parti e come non dovute le somme ingiunte per i motivi esposti in
narrativa, e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo
opposto;
condannare controparte al pagamento di spese e compensi professionali del giudizio, e al
rimborso del contributo unificato versato”;
dell'opposta:
“In via pregiudiziale: rigettare e/o respingere l'eccezione di incompetenza territoriale come
proposta dalla società in quanto totalmente infondata e, conseguentemente, CP_1
accertare e confermare la propria competenza territoriale in ordine all'emissione del decreto
ingiuntivo n. 639/2024 così come della presente opposizione.
Nel merito: rigettare tutte le domande della società in quanto infondate in fatto CP_1
ed in diritto, ed accertato il credito della nei confronti della società CP_3
, confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 639/2024 come emesso dal CP_1
Tribunale di Bolzano.
In ogni caso: con vittoria di tutte le spese di causa, comprensive dei diritti, onorari e spese
anche generali, oltre a CNPA ed IVA nella misura di legge sulle competenze imponibili”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La soc. oppone il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 639 del CP_1
25.05.2024, emesso per l'importo capitale di € 40.400,02, ed avente per oggetto la realizzazione della rete dati presso l'Ospedale di Silandro.
La soc. si è costituita nel giudizio di opposizione, chiedendone il rigetto. CP_3
pagina 2 di 5 Alla prima udienza del 16.01.2025 entrambe le parti hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, cui si è dato corso con ordinanza del 03.04.2025, previa assegnazione dei termini per conclusioni e scritti difensivi.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. Nelle conclusioni rassegnate l'opponente società ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale, affermando di avere la sede legale in Roma, mentre l'obbligazione dedotta in giudizio non sarebbe sorta né da eseguire nel circondario di questo Tribunale.
Secondo l'opponente, il credito non sarebbe liquido, dato che l'ordine n. 6025 dell'11.01.2023,
recherebbe quotazioni economiche non corrispondenti a quanto richiesto nel ricorso monitorio.
È pacifico che il credito azionato riguarda il pagamento del compenso inerente l'incarico assunto dalla nei confronti di di realizzare una rete dati nell'Ospedale CP_3 CP_1
di Silandro, come da ordine dell'11.01.2023.
Risulta documentalmente provato, e non è contestato, che successivamente a tale ordine le parti hanno concordato nuovi prezzi (cfr. e-mail di tale per la del Parte_1 CP_1
13.03.2023 e del 12.04.2023, doc. 18 e 19 opposta), in base ai quali la creditrice ha richiesto il decreto ingiuntivo.
Il credito azionato è quindi sempre stato liquido: in origine sulla base dell'ordine dell'11.01.2023 (cfr. doc. 17 opposta: “importo totale accordo € 51.590,00”), successivamente in base ai nuovi prezzi concordati tra le parti.
Il Tribunale osserva che ai fini del forum destinatae solutionis un'obbligazione pecuniaria relativa ad un credito liquido ed esigibile deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ex art. 1182 co. 3 c.c.. Posto che la ha la sede nel circondario di questo Tribunale, CP_3
sussiste la competenza territoriale.
2.2. La contesta, sia pure in modo generico, la pretesa avversaria, affermando che CP_1
l'ordine citato non è stato da essa sottoscritto, mentre il sig. sarebbe un semplice Pt_1
pagina 3 di 5 dipendente addetto all'Ufficio Area Centro – Progetti speciali, non avendo alcun potere di impegnare la società.
Si rileva che in data 30.05.2023 a sottoscritto un piano di rientro, per € 131.313,04, e CP_1
la e-mail è stata mandata da tale di per conoscenza anche ad altri Persona_1 CP_1
dipendenti, ossia nessuno dei quali risulta Persona_2 Persona_3 Persona_4
essere membro del CDA della società; per la firma pare essere di tale sig. al CP_1 Per_2
quale il piano di rientro predisposto da è indirizzato (doc. 8 opposta). CP_3
La poteva quindi ragionevolmente giungere alla conclusione che nella CP_3 CP_1
società con un capitale sociale di € 2.500.000,00 (cfr. visura, doc. 2), e quindi di elevate dimensioni, il CDA delegasse ai vari dipendenti di seguire determinate operazioni, per il principio dell'apparenza del diritto, espressione del più generale principio dell'affidamento incolpevole.
Posto che , come emerge dalla corrispondenza e-mail intercorsa con tale CP_3 Pt_1
aveva già ottenuto il “benestare” per il pagamento di € 62.541,24, come da fatture ivi
[...]
riportate (cfr. e-mail del 31.07.2023), essa ha incolpevolmente fatto affidamento sul potere rappresentativo dello stesso.
Sulla base dell'ordine, dell'accordo sui nuovi prezzi e delle fatture azionate in via monitoria, il credito risulta liquido ed esigibile. Le fatture riportano le varie lavorazioni, la cui effettuazione non è stata specificamente contestata dall'attrice-opponente (art. 115 c.p.c.), e tale fatto va posto a base della decisione.
L'opposizione va quindi rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo, per capitale,
interessi e spese.
3. Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi dello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00, con riduzione della fase istruttoria, vanno poste a carico dell'opponente, in virtù del principio della soccombenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da al CP_1
decreto ingiuntivo n. 639/2024, di pagamento della somma di € 40.400,02 oltre interessi e spese,
1) RIGETTA l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo per capitale,
interessi e spese;
2) DICHIARA la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 639/2024 del 24.05.2024;
3) CONDANNA l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta soc. CP_1
delle spese processuali, che liquida nell'importo di € 6.713,00, per compenso di CP_3
avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge,
oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 07/04/2025
la Giudice
Elena Covi
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