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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
17/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 1685/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti GIOVANNI BATTISTA SCALIA ed Avv.ta Parte_1
STEFANIA MANNINO)
ricorrente
CONTRO
e Controparte_1 [...]
(dott.ssa DANIELA BRUNO Controparte_2
n.q. di funzionario del , Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_5
, TUTTI I DOCENTI Controparte_6 Controparte_7
TITOLARI IN SUPPLENZA (contumaci)
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 13/02/2023 la ricorrente – premesso di essere una docente inserita nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) della Provincia
di per la classe di concorso della Scuola di II Grado A018; premesso di CP_5
avere presentato, in data 12/08/2022, istanza per partecipare all'aggiornamento delle graduatorie a seguito della pubblicazione del decreto del
[...]
del 6/05/2022 e di esservi stata regolarmente inserita con la Controparte_3
posizione 8 e punti 200 – riferiva di avere regolarmente preso parte alle prime convocazioni in occasione delle quali si era provveduto alle “nomine di seconda
fascia con riserva e spezzone” e di essere stata invece esclusa dalle convocazioni successive, destinate ai docenti con punteggio superiore al suo, per avere indicato nella propria domanda solo cattedre per intero, senza spezzone;
deduceva l'illegittimità di tale esclusione, che addebitava ad un sistema informatico non spiegato nel decreto ministeriale, utilizzato in assenza di qualsivoglia trasparenza e con una palese disparità di trattamento. Concludeva chiedendo al Tribunale di
“… dare atto che la ricorrente è una docente inserita nelle GPS della Provincia di
per la classe di concorso della Scuola di II Grado A018; - dare atto che CP_5
la ricorrente è stata superata nelle convocazioni da docenti con punteggio
inferiore a causa dell'algoritmo risultando di fatto rinunciataria;
- accertare,
ritenere e dichiarare illegittimità della condotta del Controparte_3
consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza annuale in favore di docenti
con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente: - dichiarare il diritto
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro della ricorrente ad ottenere l'incarico annuale nella classe di concorso A018 in
virtù del maggiore punteggio posseduto, conseguentemente ordinare a parte
resistente la convocazione ed il conferimento di incarico annuale alla ricorrente;
- dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le
retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del
contratto dal settembre 2022, per un importo complessivo lordo di € 11.000,00
alla data di deposito del ricorso oltre le somme maturate fino al conferimento
dell'incarico, o quella somma maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di
giustizia …”.
Costituitesi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 18/01/2024, le amministrazioni resistenti eccepivano preliminarmente la “competenza esclusiva
della giustizia amministrativa in materia di contenziosi sorti sulle GPS” ed il litisconsorzio necessario con i docenti che avevano ottenuto le supplenze e deducevano, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio con ordinanza del giorno 01/02/2024,
veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti attraverso note scritte, la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
1. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di e Controparte_6 CP_7
, le quali, sebbene evocate in giudizio, giusta ordine di integrazione del
[...]
contraddittorio del giorno 01/02/2024, non si sono costituite. Deve darsi atto,
altresì, dell'intervenuta notifica per pubblici proclami nei confronti dei restanti docenti che hanno ottenuto le supplenze nei vari turni di nomina, così come disposto con la stessa ordinanza resa in data 01/02/2024.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
2. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti. Occorre rilevare infatti come, secondo il principio del petitum sostanziale, la parte attrice non ha domandato l'annullamento di un atto amministrativo generale o normativo (e solo qual effetto della rimozione dello stesso, l'accertamento del proprio diritto),
quanto piuttosto la dichiarazione del proprio diritto a non essere superata all'interno delle graduatorie inerenti ai nominativi dei docenti individuati ai fini del conferimento di incarico a tempo determinato dalla seconda fascia delle GPS
per l'anno scolastico 2022/2023, da docenti aventi punteggio inferiore al suo, con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali ai fini del conseguimento di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico in corso: ne deriva la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario, considerata la posizione di diritto soggettivo fatta valere nel processo (in materia, cfr. Cass. SU nn. 25836/2016, 25838/2016,
25839/2016, 25840/2016, 25841/2016, 25842/2016, 25843/2016, 25844/2016,
25845/2016 e 25846/2016).
3. Nel merito, giova premettere che parte ricorrente contesta, in ricorso, la legittimità della procedura di assegnazione delle supplenze così come delineata dalla ordinanza ministeriale su richiamata, sostenendo in particolar modo che,
non essendo risultando assegnataria di alcun incarico al termine dei primi turni di nomine, avrebbe dovuto essere nuovamente considerata in quelli successivi,
allorquando si erano rese disponibili anche sedi rientranti nelle preferenze espresse in domanda. Invece, l'algoritmo utilizzato dal , piuttosto che CP_3
tornare indietro riesaminando la sua posizione, è ripartito dall'ultimo dei candidati non interpellati nei precedenti turni di nomine, il che ha comportato che le sedi espresse dalla ricorrente fossero assegnate ad altri candidati con punteggio
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro inferiore rispetto al suo.
Ora, l'O.M. n. 112/2022 ha disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
In particolare, l'art. 12 della sopracitata O.M. n. 112/2022 testualmente dispone quanto segue: “
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo
2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità
informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2,
comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle
GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al
conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica
attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura CP_3
informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o
analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo
che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31
dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come
registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata
presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al
conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4,
lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno
scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di
concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non
esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di
posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto
in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con
riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia
espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo
determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per
l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente
competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità
informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche
attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o
tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione
occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze
espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti
dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
… 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di
supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì,
il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di
posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di
rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi
degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo
dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di
cui al successivo comma 12.”.
Tale ordinanza ministeriale è stata oggetto di numerose e spesso contrastanti
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro interpretazioni da parte della giurisprudenza di merito. Appare al giudicante preferibile la linea interpretativa già propugnata, fra gli altri anche dal Tribunale
di Palermo nelle pronunce allegate dal alle note difensive conclusive, CP_3
conseguentemente ritenendo che detta ordinanza preveda in sostanza che all'atto della domanda per l'assegnazione degli incarichi di supplenza la mancata indicazione di una sede o di una classe di concorso/tipologia di posto cui si abbia titolo viene intesa non solo quale rinuncia alle sedi o ai posti non indicati nella domanda ma alla stessa possibilità di conseguire supplenze per la classe di insegnamento cui quelle sedi o quei posti si riferivano.
Tanto è stabilito, infatti, nel comma 4 dell'art 12 dell'O.M. 112/2022 il quale, dopo avere affermato che: “costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze
non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie
di posto”, premurandosi peraltro di aggiungere l'ulteriore inciso chiarificatore:
“Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le
sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio
turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze
espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di
concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”, a differenza della disposizione contenuta dell'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 242 del 30
luglio 2021 aggiunge espressamente pure che “Ne consegue la mancata
assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali
sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. È, dunque,
chiaramente stabilito che la mancata indicazione di una sede o di una tipologia di posto resasi disponibile per un determinato turno di nomina equivale, per il candidato rimasto per quel turno altrimenti insoddisfatto, ad una rinuncia a
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro qualsivoglia proposta di assunzione che concerna “l'incarico” cui la sede o il posto non indicati si riferivano.
Anche nel comma 10, del resto, espressamente è previsto che “le disponibilità
successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di
ulteriori fasi di attribuzione nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di
graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla
procedura”, così ribadendosi l'esclusione del candidato rinunciatario anche dai successivi turni di nomina. Ed infatti, il rinunciatario che è stato 'trattato dalla procedura' e che al momento del suo turno sia rimasto insoddisfatto per indisponibilità tra le limitate sedi indicate non potrà più partecipare per l'incarico cui si riferivano le sedi o i posti rinunciati neppure ai successivi turni di nomina.
A questo punto, giova richiamare, ai sensi dell'art. 118 c.p.c., l'orientamento della giurisprudenza di merito, richiamato dalle amministrazioni resistenti e pienamente condiviso da questo Giudice, secondo il quale “… occorre chiedersi se
le disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 si pongano in
contrasto con una norma di rango primario ovvero con un precetto
costituzionale direttamente applicabile alla fattispecie e vadano, pertanto,
disapplicate”. Va quindi considerato che “Da una lettura complessiva dell'art. 12
O.M. 122/2022 emerge che i vari turni di nomina sono comunque fasi di
un'unica procedura (per quanto articolata in fasi di carattere successivo) che
trova il suo incipit nella domanda informatizzata presentata ai sensi del terzo
comma. All'interno della domanda i docenti hanno la facoltà di indicare delle
preferenze (nozione diversa dalla scelta tra più sedi predeterminate) tra tutte le
sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando
così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia. Nel
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro momento in cui l'aspirante sceglie di non esprimere preferenze su tutte le sedi,
incorre nella possibilità, espressamente indicata (a differenza della formulazione
di cui al Decreto 9 Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021) nel comma 4 dell'art. 12
O.M. 122/2022, ove non siano disponibili nessuna delle sedi indicate, di essere
considerato rinunciatario, con conseguente mancata assegnazione di incarico da
GPS. La mancata partecipazione ai turni di nomina successivi al primo è
conseguenza, pertanto, di una libera determinazione assunta dalla parte e,
stante la chiarezza del dettato normativo sopra descritto, non può ritenersi
violativa di un legittimo affidamento. D'altronde la ratio sottesa a tale scelta
organizzativa nel conferimento delle supplenze risiede proprio, come indicato
nel dodicesimo considerando dell'O.M. 122/2022, nella finalità di garantire
l'economicità e l'efficacia della procedura, limitando il più possibile il
rifacimento delle operazioni. Se tutti gli aspiranti compilassero la domanda
inserendo tutte le sedi, tutti i soggetti collocati nelle posizioni più alte in
graduatoria troverebbero soddisfacimento del loro diritto soggettivo ad
assumere un incarico a termine sin dal primo turno di nomina, risultando
pienamente rispettato il diritto soggettivo ad essere reclutati secondo l'ordine di
graduatoria. La mancata partecipazione dell'aspirante ai turni di nomina
successivi al primo è conseguenza di una scelta del singolo docente;
alcuna
violazione del principio meritocratico – per come strutturato il sistema di
reclutamento - può ritenersi in astratto prospettabile, in quanto gli incarichi
vengono dal sistema automatizzato assegnati sulla scorta dell'ordine di
graduatoria. Inoltre, è opportuno precisare che il diritto soggettivo vantato dai
partecipanti alla procedura di reclutamento è quello al conferimento
dell'incarico sulla provincia e non al conferimento dell'incarico in una specifica e
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro determinata sede. D'altronde se il docente, secondo sua libera scelta ed in
conformità al principio di autoresponsabilità, sceglie di correre il rischio di
risultare rinunciatario inserendo in domanda solo alcune sedi, non vede
comunque irrimediabilmente preclusa la sua aspirazione a lavorare presso una
sede da lui preferita, attesa la partecipazione (e quindi la possibilità di
conferimento incarico) dalle graduatorie di istituto …” (Trib. Messina, ordinanza del 22/03/2023).
Nel caso in esame, risulta dalla documentazione versata in atti che la ricorrente ha formulato domanda per l'incarico di supplenza su diverse classi di concorso,
esprimendo la propria preferenza verso molteplici scuole, indicando, con riferimento alla cattedra orario esterna, “stesso comune” e limitando la tipologia contrattuale prescelta alle supplenze annuali o sino al termine delle attività
didattiche, senza gli “spezzoni” orari. E' risultata rinunciataria al II processo di nomina sulla classe di concorso A018 (II fascia), poiché il solo posto disponibile per la classe in questione era su spezzone orario, non indicato dalla stessa in domanda. La conseguente esclusione, per la stessa classe di concorso, anche dai successivi turni di nomina – e pacifica invece la possibilità di partecipare ai turni di nomina delle supplenze per le altre classi di concorso per la quale è inserita in
GPS e pure di ottenere supplenza da graduatorie d'istituto anche per la stessa classe di concorso A018 - appare conforme alle disposizioni esaminate, non può
considerarsi illegittima né appare violativa di alcuna norma di legge o precetto costituzionale.
4. Rigettato il ricorso, la presenza di pronunciamenti contrastanti da parte di altra giurisprudenza di merito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
◊
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Così deciso in Palermo, il 27/03/2025.
- 11 -
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
17/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 1685/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti GIOVANNI BATTISTA SCALIA ed Avv.ta Parte_1
STEFANIA MANNINO)
ricorrente
CONTRO
e Controparte_1 [...]
(dott.ssa DANIELA BRUNO Controparte_2
n.q. di funzionario del , Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_5
, TUTTI I DOCENTI Controparte_6 Controparte_7
TITOLARI IN SUPPLENZA (contumaci)
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 13/02/2023 la ricorrente – premesso di essere una docente inserita nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) della Provincia
di per la classe di concorso della Scuola di II Grado A018; premesso di CP_5
avere presentato, in data 12/08/2022, istanza per partecipare all'aggiornamento delle graduatorie a seguito della pubblicazione del decreto del
[...]
del 6/05/2022 e di esservi stata regolarmente inserita con la Controparte_3
posizione 8 e punti 200 – riferiva di avere regolarmente preso parte alle prime convocazioni in occasione delle quali si era provveduto alle “nomine di seconda
fascia con riserva e spezzone” e di essere stata invece esclusa dalle convocazioni successive, destinate ai docenti con punteggio superiore al suo, per avere indicato nella propria domanda solo cattedre per intero, senza spezzone;
deduceva l'illegittimità di tale esclusione, che addebitava ad un sistema informatico non spiegato nel decreto ministeriale, utilizzato in assenza di qualsivoglia trasparenza e con una palese disparità di trattamento. Concludeva chiedendo al Tribunale di
“… dare atto che la ricorrente è una docente inserita nelle GPS della Provincia di
per la classe di concorso della Scuola di II Grado A018; - dare atto che CP_5
la ricorrente è stata superata nelle convocazioni da docenti con punteggio
inferiore a causa dell'algoritmo risultando di fatto rinunciataria;
- accertare,
ritenere e dichiarare illegittimità della condotta del Controparte_3
consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza annuale in favore di docenti
con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente: - dichiarare il diritto
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro della ricorrente ad ottenere l'incarico annuale nella classe di concorso A018 in
virtù del maggiore punteggio posseduto, conseguentemente ordinare a parte
resistente la convocazione ed il conferimento di incarico annuale alla ricorrente;
- dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le
retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del
contratto dal settembre 2022, per un importo complessivo lordo di € 11.000,00
alla data di deposito del ricorso oltre le somme maturate fino al conferimento
dell'incarico, o quella somma maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di
giustizia …”.
Costituitesi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 18/01/2024, le amministrazioni resistenti eccepivano preliminarmente la “competenza esclusiva
della giustizia amministrativa in materia di contenziosi sorti sulle GPS” ed il litisconsorzio necessario con i docenti che avevano ottenuto le supplenze e deducevano, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio con ordinanza del giorno 01/02/2024,
veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti attraverso note scritte, la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
1. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di e Controparte_6 CP_7
, le quali, sebbene evocate in giudizio, giusta ordine di integrazione del
[...]
contraddittorio del giorno 01/02/2024, non si sono costituite. Deve darsi atto,
altresì, dell'intervenuta notifica per pubblici proclami nei confronti dei restanti docenti che hanno ottenuto le supplenze nei vari turni di nomina, così come disposto con la stessa ordinanza resa in data 01/02/2024.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
2. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti. Occorre rilevare infatti come, secondo il principio del petitum sostanziale, la parte attrice non ha domandato l'annullamento di un atto amministrativo generale o normativo (e solo qual effetto della rimozione dello stesso, l'accertamento del proprio diritto),
quanto piuttosto la dichiarazione del proprio diritto a non essere superata all'interno delle graduatorie inerenti ai nominativi dei docenti individuati ai fini del conferimento di incarico a tempo determinato dalla seconda fascia delle GPS
per l'anno scolastico 2022/2023, da docenti aventi punteggio inferiore al suo, con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali ai fini del conseguimento di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico in corso: ne deriva la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario, considerata la posizione di diritto soggettivo fatta valere nel processo (in materia, cfr. Cass. SU nn. 25836/2016, 25838/2016,
25839/2016, 25840/2016, 25841/2016, 25842/2016, 25843/2016, 25844/2016,
25845/2016 e 25846/2016).
3. Nel merito, giova premettere che parte ricorrente contesta, in ricorso, la legittimità della procedura di assegnazione delle supplenze così come delineata dalla ordinanza ministeriale su richiamata, sostenendo in particolar modo che,
non essendo risultando assegnataria di alcun incarico al termine dei primi turni di nomine, avrebbe dovuto essere nuovamente considerata in quelli successivi,
allorquando si erano rese disponibili anche sedi rientranti nelle preferenze espresse in domanda. Invece, l'algoritmo utilizzato dal , piuttosto che CP_3
tornare indietro riesaminando la sua posizione, è ripartito dall'ultimo dei candidati non interpellati nei precedenti turni di nomine, il che ha comportato che le sedi espresse dalla ricorrente fossero assegnate ad altri candidati con punteggio
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro inferiore rispetto al suo.
Ora, l'O.M. n. 112/2022 ha disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
In particolare, l'art. 12 della sopracitata O.M. n. 112/2022 testualmente dispone quanto segue: “
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo
2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità
informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2,
comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle
GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al
conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica
attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura CP_3
informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o
analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo
che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31
dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come
registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata
presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al
conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4,
lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno
scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di
concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non
esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di
posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto
in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con
riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia
espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo
determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per
l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente
competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità
informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche
attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o
tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione
occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze
espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti
dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
… 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di
supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì,
il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di
posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di
rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi
degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo
dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di
cui al successivo comma 12.”.
Tale ordinanza ministeriale è stata oggetto di numerose e spesso contrastanti
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro interpretazioni da parte della giurisprudenza di merito. Appare al giudicante preferibile la linea interpretativa già propugnata, fra gli altri anche dal Tribunale
di Palermo nelle pronunce allegate dal alle note difensive conclusive, CP_3
conseguentemente ritenendo che detta ordinanza preveda in sostanza che all'atto della domanda per l'assegnazione degli incarichi di supplenza la mancata indicazione di una sede o di una classe di concorso/tipologia di posto cui si abbia titolo viene intesa non solo quale rinuncia alle sedi o ai posti non indicati nella domanda ma alla stessa possibilità di conseguire supplenze per la classe di insegnamento cui quelle sedi o quei posti si riferivano.
Tanto è stabilito, infatti, nel comma 4 dell'art 12 dell'O.M. 112/2022 il quale, dopo avere affermato che: “costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze
non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie
di posto”, premurandosi peraltro di aggiungere l'ulteriore inciso chiarificatore:
“Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le
sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio
turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze
espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di
concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”, a differenza della disposizione contenuta dell'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 242 del 30
luglio 2021 aggiunge espressamente pure che “Ne consegue la mancata
assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali
sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. È, dunque,
chiaramente stabilito che la mancata indicazione di una sede o di una tipologia di posto resasi disponibile per un determinato turno di nomina equivale, per il candidato rimasto per quel turno altrimenti insoddisfatto, ad una rinuncia a
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro qualsivoglia proposta di assunzione che concerna “l'incarico” cui la sede o il posto non indicati si riferivano.
Anche nel comma 10, del resto, espressamente è previsto che “le disponibilità
successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di
ulteriori fasi di attribuzione nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di
graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla
procedura”, così ribadendosi l'esclusione del candidato rinunciatario anche dai successivi turni di nomina. Ed infatti, il rinunciatario che è stato 'trattato dalla procedura' e che al momento del suo turno sia rimasto insoddisfatto per indisponibilità tra le limitate sedi indicate non potrà più partecipare per l'incarico cui si riferivano le sedi o i posti rinunciati neppure ai successivi turni di nomina.
A questo punto, giova richiamare, ai sensi dell'art. 118 c.p.c., l'orientamento della giurisprudenza di merito, richiamato dalle amministrazioni resistenti e pienamente condiviso da questo Giudice, secondo il quale “… occorre chiedersi se
le disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 si pongano in
contrasto con una norma di rango primario ovvero con un precetto
costituzionale direttamente applicabile alla fattispecie e vadano, pertanto,
disapplicate”. Va quindi considerato che “Da una lettura complessiva dell'art. 12
O.M. 122/2022 emerge che i vari turni di nomina sono comunque fasi di
un'unica procedura (per quanto articolata in fasi di carattere successivo) che
trova il suo incipit nella domanda informatizzata presentata ai sensi del terzo
comma. All'interno della domanda i docenti hanno la facoltà di indicare delle
preferenze (nozione diversa dalla scelta tra più sedi predeterminate) tra tutte le
sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando
così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia. Nel
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro momento in cui l'aspirante sceglie di non esprimere preferenze su tutte le sedi,
incorre nella possibilità, espressamente indicata (a differenza della formulazione
di cui al Decreto 9 Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021) nel comma 4 dell'art. 12
O.M. 122/2022, ove non siano disponibili nessuna delle sedi indicate, di essere
considerato rinunciatario, con conseguente mancata assegnazione di incarico da
GPS. La mancata partecipazione ai turni di nomina successivi al primo è
conseguenza, pertanto, di una libera determinazione assunta dalla parte e,
stante la chiarezza del dettato normativo sopra descritto, non può ritenersi
violativa di un legittimo affidamento. D'altronde la ratio sottesa a tale scelta
organizzativa nel conferimento delle supplenze risiede proprio, come indicato
nel dodicesimo considerando dell'O.M. 122/2022, nella finalità di garantire
l'economicità e l'efficacia della procedura, limitando il più possibile il
rifacimento delle operazioni. Se tutti gli aspiranti compilassero la domanda
inserendo tutte le sedi, tutti i soggetti collocati nelle posizioni più alte in
graduatoria troverebbero soddisfacimento del loro diritto soggettivo ad
assumere un incarico a termine sin dal primo turno di nomina, risultando
pienamente rispettato il diritto soggettivo ad essere reclutati secondo l'ordine di
graduatoria. La mancata partecipazione dell'aspirante ai turni di nomina
successivi al primo è conseguenza di una scelta del singolo docente;
alcuna
violazione del principio meritocratico – per come strutturato il sistema di
reclutamento - può ritenersi in astratto prospettabile, in quanto gli incarichi
vengono dal sistema automatizzato assegnati sulla scorta dell'ordine di
graduatoria. Inoltre, è opportuno precisare che il diritto soggettivo vantato dai
partecipanti alla procedura di reclutamento è quello al conferimento
dell'incarico sulla provincia e non al conferimento dell'incarico in una specifica e
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro determinata sede. D'altronde se il docente, secondo sua libera scelta ed in
conformità al principio di autoresponsabilità, sceglie di correre il rischio di
risultare rinunciatario inserendo in domanda solo alcune sedi, non vede
comunque irrimediabilmente preclusa la sua aspirazione a lavorare presso una
sede da lui preferita, attesa la partecipazione (e quindi la possibilità di
conferimento incarico) dalle graduatorie di istituto …” (Trib. Messina, ordinanza del 22/03/2023).
Nel caso in esame, risulta dalla documentazione versata in atti che la ricorrente ha formulato domanda per l'incarico di supplenza su diverse classi di concorso,
esprimendo la propria preferenza verso molteplici scuole, indicando, con riferimento alla cattedra orario esterna, “stesso comune” e limitando la tipologia contrattuale prescelta alle supplenze annuali o sino al termine delle attività
didattiche, senza gli “spezzoni” orari. E' risultata rinunciataria al II processo di nomina sulla classe di concorso A018 (II fascia), poiché il solo posto disponibile per la classe in questione era su spezzone orario, non indicato dalla stessa in domanda. La conseguente esclusione, per la stessa classe di concorso, anche dai successivi turni di nomina – e pacifica invece la possibilità di partecipare ai turni di nomina delle supplenze per le altre classi di concorso per la quale è inserita in
GPS e pure di ottenere supplenza da graduatorie d'istituto anche per la stessa classe di concorso A018 - appare conforme alle disposizioni esaminate, non può
considerarsi illegittima né appare violativa di alcuna norma di legge o precetto costituzionale.
4. Rigettato il ricorso, la presenza di pronunciamenti contrastanti da parte di altra giurisprudenza di merito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
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- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Così deciso in Palermo, il 27/03/2025.
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(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro