TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Dante Martino, nella causa iscritta al N. 10627/2024 R.G.L. promossa
D A
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato Pt_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- ricorrente -
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'avv.to Silvia Parte_2
D'Aloisio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Corso
Alberto Amedeo n. 210.
- resistente –
All'esito dell'udienza del 28/04/2025, trattata in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 12/07/2024, l' ha proposto opposizione avverso le Pt_1
risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., all'esito del quale era stata accertata per la sig.ra la permanente Parte_2
riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali ai sensi della L.222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Resistette in giudizio la convenuta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui chiese il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
L'opposizione è infondata. Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che la convenuta “presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad un terzo del normale in attività a lei usuali: tale situazione è da ritenere stabilizzata già alla data di presentazione della richiesta” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle già indicate considerazioni l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte convenuta che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica Pt_1
già liquidate.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione e dichiara che presenta una Parte_2
permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali ai sensi della L.222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa (12.5.2022).
Condanna l alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.500,00 oltre Pt_1
rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to Silvia
D'Aloisio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. Pt_1
Così deciso in Palermo il 29/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Dante Martino, nella causa iscritta al N. 10627/2024 R.G.L. promossa
D A
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato Pt_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- ricorrente -
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'avv.to Silvia Parte_2
D'Aloisio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, Corso
Alberto Amedeo n. 210.
- resistente –
All'esito dell'udienza del 28/04/2025, trattata in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 12/07/2024, l' ha proposto opposizione avverso le Pt_1
risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., all'esito del quale era stata accertata per la sig.ra la permanente Parte_2
riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali ai sensi della L.222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Resistette in giudizio la convenuta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui chiese il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
L'opposizione è infondata. Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che la convenuta “presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad un terzo del normale in attività a lei usuali: tale situazione è da ritenere stabilizzata già alla data di presentazione della richiesta” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle già indicate considerazioni l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte convenuta che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica Pt_1
già liquidate.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione e dichiara che presenta una Parte_2
permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali ai sensi della L.222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa (12.5.2022).
Condanna l alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.500,00 oltre Pt_1
rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to Silvia
D'Aloisio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. Pt_1
Così deciso in Palermo il 29/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino