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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 27.1.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3182/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Carlo Merlino
CONTRO
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Giovanni Consolo.
Oggetto: infortunio sul lavoro
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
Con ricorso depositato il 12.06.2023 , dipendente della Parte_1 Controparte_2
con qualifica di “autotrasportatore”, esponeva:
[...]
- che in data 29.06.2022 mentre era alla guida del mezzo di trasporto aziendale, presso l'autostrada
A/18, in direzione Me-Ct, aveva subito un incidente imputabile ad un veicolo terzo ignoto, giusta dinamica descritta nella denuncia n. 10 225 redatto dalla Polizia Stradale di Catania, sez. di Messina;
- che, a seguito del sinistro, il ricorrente era stato ricoverato presso l'U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza del Policlinico “G. Martino” Università di Messina, dal 29.06.2022 all'11.07.2022, con la seguente diagnosi: “Politrauma con frattura VII costa destra, infrazione IX e X costa dx, lesione traumatica del fegato (di II grado sec. AAST), emoperitoneo, versamento pleurico;
enfisema polmonare, addensamenti polmonari”;
- che la predetta aveva provveduto a denunciare il sinistro , giusta Controparte_3 CP_1
“Certificazione Medica di Infortunio lavorativo” dell' di Messina del 05.07.2022, con prognosi CP_4
1 “inabilità temporanea assoluta al lavoro”, dal giorno 29.06.2022 fino al 28.07.2022. La prognosi di inabilità era stata poi prolungata fino al 07.10.2022;
- che l' di MI aveva attribuito all'infortunio il n. 518253436 del 29.06.2022; CP_1
- che con nota del 21.10.2022, l' aveva comunicato al ricorrente il “Prospetto liquidazione CP_1 indennità e rimborso spese” per un totale pari ad € 4.902,72, a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta, relativamente al periodo indennizzato dal 03.07.2022 al 06.10.2022;
- che con nota del 03.11.2022, l' aveva comunicato al ricorrente il “Prospetto liquidazione CP_1 indennità e rimborso spese” per un totale pari ad € 5.407,97, a titolo di danno biologico, per le seguenti patologie: “Trauma chiuso addominale con lacerazione del parenchima epatico di grado 2° - Trauma toracico con frattura bifocale dell'VIII costa e infrazione della IX e X costa dx – Trauma cranio-facciale, flc regione mentoniera”;
- che con p.e.c. del 03.05.2023, il ricorrente aveva proposto “Opposizione ex art. 104 D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965”, avendo allegato rispettivamente rituali certificazioni mediche redatte dal dott.
del 07.10.2022 e del 10.01.2023; Persona_1
- che l' , con nota del 16.05.2023, aveva rigettato il ricorso amministrativo. CP_1
Premesso ciò, lamentava la durata del periodo indennizzato ed il valore della somma riconosciuta dall' a titolo di indennità del danno biologico. Chiedeva, pertanto, che fosse nominato un CP_1
CTU medico-legale che calcolasse il periodo in cui deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad un'indennità giornaliera suppletiva per l'inabilità temporanea, nonché l'indennizzo per danno biologico in capitale o la rendita per danno biologico, specificamente nella misura non inferiore al
31%; per l'effetto, condannare l' al pagamento dei relativi emolumenti, con vittoria di spese CP_1
e compensi.
Con memoria del 18.12.2023 si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento del CP_1 ricorso del quale chiedeva il rigetto.
L'udienza del 27.1.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione, sollevata da parte resistente, sull'improcedibilità dell'azione legale ex art. 443 c.p.c.
Unica condizione di procedibilità è il ricorso amministrativo ex art. 104 D.P.R. n. 1124 del
30.06.1965, ritualmente esperito ed esitato dal ricorrente, e dunque l'azione giudiziale è procedibile ex art. 443 c.p.c.
Nel merito il ricorso risulta parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito specificati.
Va infatti rilevato che espletata la consulenza tecnica, il ctu, dopo attenti esami specialistici, ha accertato che risultano i seguenti esiti: “Esiti di frattura VIII, IX e X costa di destra. Cicatrice regione
2 sottomentoniera da flc. Esisti di lacerazione parenchima epatico da trauma chiuso americano. Deficit uditivo da trauma cranio-facciale”.
Lo stesso ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico nella misura del 12%.
Inoltre il ctu in risposta ai rilievi mossi dall' , ha rilevato che: “con riferimento a quanto riferito in CP_1 anamnesi, a quanto riportato in atti e dopo verifica dei criteri cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di idoneità, di esclusione (come giusta metodologia medico-legale impone per la determinazione del nesso di causa) non appare possibile, in atto, escludere il nesso di causa tra infortunio denunciato, lesioni riportate e postumi obiettivati.
In atto, detti esiti (accertati, come puntuale criteriologia medico-legale impone, dopo disamina della documentazione sanitaria prodotta, raccolta anamnestica, esame obiettivo, in assenza di riferite preesistenze) sono tali da determinare
(con riferimento alle percentuali riportate dalle tabelle di legge D.L. n. 38 del 12.07.2000 ai codici 219, 36, 59,
312) danno biologico nella misura complessiva del 12 % (dodici per cento) della totale.”.
Con riferimento al periodo di ITA il ctu ha riconosciuto che la stessa è di giorni 100 (cento), cioè dal giorno dell'infortunio (29.06.2022) fino al 06.10.2022. va pertanto rigettata la domanda di parte ricorrente di un periodo di ITA maggiore di quello già riconosciuto dall' CP_1
Tale accertamento, sorretto da congrua motivazione e non specificatamente contestato dalle parti, appare condivisibile e pertanto va, conformemente alle indicazioni sopra riferite, riconosciuto al CP_ ricorrente un danno biologico nella misura del 12% con conseguente condanna dell al pagamento del relativo indennizzo oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali, detratto quanto già percepito a tal titolo. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L. 30/12/1991
n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7/10/1992).
Atteso l'esito della lite appare equo compensare le spese in ragione di due terzi e porre a carico di parte resistente la restante quota così come da dispositivo tento conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio. Le spese di CTU sono poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
-Dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico in capitale per menomazione residuata permanente nella misura del 12% e condanna l' al pagamento dello stesso, detratto CP_1 quanto già percepito per il danno biologico precedentemente riconosciuto, oltre interessi e rivalutazione fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L.30/12/1991 n. 412;
3 - Compensa le spese di lite in ragione dei due terzi e condanna l' al pagamento della restante CP_1 quota che si liquidano in euro 898,5 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c. Pone a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate separatamente. CP_1
Messina, 28.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 27.1.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3182/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Carlo Merlino
CONTRO
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Giovanni Consolo.
Oggetto: infortunio sul lavoro
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
Con ricorso depositato il 12.06.2023 , dipendente della Parte_1 Controparte_2
con qualifica di “autotrasportatore”, esponeva:
[...]
- che in data 29.06.2022 mentre era alla guida del mezzo di trasporto aziendale, presso l'autostrada
A/18, in direzione Me-Ct, aveva subito un incidente imputabile ad un veicolo terzo ignoto, giusta dinamica descritta nella denuncia n. 10 225 redatto dalla Polizia Stradale di Catania, sez. di Messina;
- che, a seguito del sinistro, il ricorrente era stato ricoverato presso l'U.O.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza del Policlinico “G. Martino” Università di Messina, dal 29.06.2022 all'11.07.2022, con la seguente diagnosi: “Politrauma con frattura VII costa destra, infrazione IX e X costa dx, lesione traumatica del fegato (di II grado sec. AAST), emoperitoneo, versamento pleurico;
enfisema polmonare, addensamenti polmonari”;
- che la predetta aveva provveduto a denunciare il sinistro , giusta Controparte_3 CP_1
“Certificazione Medica di Infortunio lavorativo” dell' di Messina del 05.07.2022, con prognosi CP_4
1 “inabilità temporanea assoluta al lavoro”, dal giorno 29.06.2022 fino al 28.07.2022. La prognosi di inabilità era stata poi prolungata fino al 07.10.2022;
- che l' di MI aveva attribuito all'infortunio il n. 518253436 del 29.06.2022; CP_1
- che con nota del 21.10.2022, l' aveva comunicato al ricorrente il “Prospetto liquidazione CP_1 indennità e rimborso spese” per un totale pari ad € 4.902,72, a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta, relativamente al periodo indennizzato dal 03.07.2022 al 06.10.2022;
- che con nota del 03.11.2022, l' aveva comunicato al ricorrente il “Prospetto liquidazione CP_1 indennità e rimborso spese” per un totale pari ad € 5.407,97, a titolo di danno biologico, per le seguenti patologie: “Trauma chiuso addominale con lacerazione del parenchima epatico di grado 2° - Trauma toracico con frattura bifocale dell'VIII costa e infrazione della IX e X costa dx – Trauma cranio-facciale, flc regione mentoniera”;
- che con p.e.c. del 03.05.2023, il ricorrente aveva proposto “Opposizione ex art. 104 D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965”, avendo allegato rispettivamente rituali certificazioni mediche redatte dal dott.
del 07.10.2022 e del 10.01.2023; Persona_1
- che l' , con nota del 16.05.2023, aveva rigettato il ricorso amministrativo. CP_1
Premesso ciò, lamentava la durata del periodo indennizzato ed il valore della somma riconosciuta dall' a titolo di indennità del danno biologico. Chiedeva, pertanto, che fosse nominato un CP_1
CTU medico-legale che calcolasse il periodo in cui deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad un'indennità giornaliera suppletiva per l'inabilità temporanea, nonché l'indennizzo per danno biologico in capitale o la rendita per danno biologico, specificamente nella misura non inferiore al
31%; per l'effetto, condannare l' al pagamento dei relativi emolumenti, con vittoria di spese CP_1
e compensi.
Con memoria del 18.12.2023 si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento del CP_1 ricorso del quale chiedeva il rigetto.
L'udienza del 27.1.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione, sollevata da parte resistente, sull'improcedibilità dell'azione legale ex art. 443 c.p.c.
Unica condizione di procedibilità è il ricorso amministrativo ex art. 104 D.P.R. n. 1124 del
30.06.1965, ritualmente esperito ed esitato dal ricorrente, e dunque l'azione giudiziale è procedibile ex art. 443 c.p.c.
Nel merito il ricorso risulta parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito specificati.
Va infatti rilevato che espletata la consulenza tecnica, il ctu, dopo attenti esami specialistici, ha accertato che risultano i seguenti esiti: “Esiti di frattura VIII, IX e X costa di destra. Cicatrice regione
2 sottomentoniera da flc. Esisti di lacerazione parenchima epatico da trauma chiuso americano. Deficit uditivo da trauma cranio-facciale”.
Lo stesso ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico nella misura del 12%.
Inoltre il ctu in risposta ai rilievi mossi dall' , ha rilevato che: “con riferimento a quanto riferito in CP_1 anamnesi, a quanto riportato in atti e dopo verifica dei criteri cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di idoneità, di esclusione (come giusta metodologia medico-legale impone per la determinazione del nesso di causa) non appare possibile, in atto, escludere il nesso di causa tra infortunio denunciato, lesioni riportate e postumi obiettivati.
In atto, detti esiti (accertati, come puntuale criteriologia medico-legale impone, dopo disamina della documentazione sanitaria prodotta, raccolta anamnestica, esame obiettivo, in assenza di riferite preesistenze) sono tali da determinare
(con riferimento alle percentuali riportate dalle tabelle di legge D.L. n. 38 del 12.07.2000 ai codici 219, 36, 59,
312) danno biologico nella misura complessiva del 12 % (dodici per cento) della totale.”.
Con riferimento al periodo di ITA il ctu ha riconosciuto che la stessa è di giorni 100 (cento), cioè dal giorno dell'infortunio (29.06.2022) fino al 06.10.2022. va pertanto rigettata la domanda di parte ricorrente di un periodo di ITA maggiore di quello già riconosciuto dall' CP_1
Tale accertamento, sorretto da congrua motivazione e non specificatamente contestato dalle parti, appare condivisibile e pertanto va, conformemente alle indicazioni sopra riferite, riconosciuto al CP_ ricorrente un danno biologico nella misura del 12% con conseguente condanna dell al pagamento del relativo indennizzo oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali, detratto quanto già percepito a tal titolo. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L. 30/12/1991
n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7/10/1992).
Atteso l'esito della lite appare equo compensare le spese in ragione di due terzi e porre a carico di parte resistente la restante quota così come da dispositivo tento conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio. Le spese di CTU sono poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
-Dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico in capitale per menomazione residuata permanente nella misura del 12% e condanna l' al pagamento dello stesso, detratto CP_1 quanto già percepito per il danno biologico precedentemente riconosciuto, oltre interessi e rivalutazione fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L.30/12/1991 n. 412;
3 - Compensa le spese di lite in ragione dei due terzi e condanna l' al pagamento della restante CP_1 quota che si liquidano in euro 898,5 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c. Pone a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate separatamente. CP_1
Messina, 28.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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