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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1014/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Franco Longo,
Ricorrente
nei confronti di
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alessandra Vignoli,
Resistente
con l'intervento dell'avv. AN AG, quale curatrice speciale dei minori Persona_1
C.F. nato a [...] il [...], e
[...] C.F._3 Controparte_2
C.F. nato a [...] il [...];
[...] C.F._4
con l'intervento del Pubblico Ministero;
1 conclusioni congiunte del ricorrente, della resistente e della curatrice speciale dei minori: come da verbale di udienza del 14.10.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 11.1.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.2.2023 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con e che Controparte_1
fosse altresì disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento dei due figli minori della coppia e , nati Persona_1 CP_2
rispettivamente il 19.9.2007 e il 22.7.2013, nonché di contribuzione al mantenimento del figlio maggiore , nato dall'unione coniugale il 31.12.2004. Persona_2
Con memoria del 25.5.2023 si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha dichiarato di nulla opporre alla domanda di divorzio, al contempo, ha instato perché fosse riconosciuto in suo favore un assegno divorzile a carico del marito e ha, per il resto, formulato richieste almeno parzialmente difformi da quelle di controparte.
Con ordinanza del 8.7.2023 il presidente facente funzioni ha dato mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo familiare;
ha provvisoriamente posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre per il mantenimento dei tre figli la somma mensile di euro 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio); ha disposto che le relative spese straordinarie fossero suddivise in via paritaria tra i due genitori;
ha confermato a carico del sig. contributo di 600,00 euro mensili per il mantenimento della moglie già Parte_1
previsto in sede di separazione personale.
Con successiva ordinanza presidenziale del 8.1.2024 è stato disposto: i) l'affidamento di Per_1
e ai Servizi Sociali, con devoluzione all'ente affidatario delle decisioni di
[...] CP_2
ordinaria amministrazione nonché di quelle di maggiore importanza relativamente agli aspetti scolastici, sanitari e ricreativi, e con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti;
ii) la collocazione abitativa dei due figli minori presso la madre;
iii) la possibilità per il padre di incontrare alla necessaria presenza di Persona_1 CP_2
un educatore;
iv) la nomina di un curatore speciale per i due minori, nella persona dell'avv.
AN AG.
2 Con memoria integrativa del 2.4.2024 e, rispettivamente, con comparsa del 26.4.2024 ricorrente e resistente hanno in parte riformulato le proprie conclusioni.
Con memoria del 6.5.2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale dei minori, la quale ha preso posizione sulle domande spiegate dalle parti.
Il ricorrente, con istanza del 5.8.2024, ha chiesto la parziale modifica dei provvedimenti in essere sotto il profilo economico.
All'udienza del 1.10.2024 le parti hanno raggiunto un accordo, pur provvisorio, prevedendo, tra l'altro: la collocazione abitativa di con il padre;
un regime di Persona_1 CP_2
incontri dei due figli minori con la madre;
la frequenza pomeridiana da parte di CP_2
di un centro socio-educativo; la riduzione alla somma di euro 250,00 mensili del contributo al mantenimento della moglie a carico del sig. la revoca dell'obbligo paterno di Parte_1
versamento di una somma alla odierna resistente quale contributo indiretto al mantenimento dei figli;
l'integrale percezione dell'assegno unico per i figli da parte del padre.
Con ordinanza del 29.4.2025 il giudice istruttore ha rimodulato i tempi di frequentazione di da parte della madre. CP_2
All'udienza del 18.6.2025 si è proceduto all'ascolto dei due minori.
Alla successiva udienza del 14.10.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate.
Disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto, la causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio, spiegata dal ricorrente e a cui controparte si è associata, merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Sant'Olcese (GE) il 9.5.2011 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
3 - i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 7.2.2022, omologata dal Tribunale di Genova il 18.2.2022;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Occorre poi rilevare che, nelle more del presente procedimento, il figlio della coppia Per_1
è divenuto maggiorenne.
[...]
Considerate altresì le risultanze procedimentali acquisite e le concordi richieste delle parti, si ritiene di dover revocare, a far data dal raggiungimento della maggiore età del ragazzo
(19.9.2025), la misura dell'affido del predetto ai Servizi Sociali, che era stata provvisoriamente adottata con ordinanza presidenziale.
3. Quanto a , reputa il collegio che, in considerazione delle fragilità rivelate da CP_2
entrambi i genitori quali emerse nel corso dell'ampia istruttoria espletata;
tenuto conto delle posizioni espresse dalle parti e del contenuto delle relazioni trasmesse dagli enti delegati (da ultimo, il 26.9.2025); considerati i poteri officiosi accordati a tutela del minore e al precipuo scopo di assicurare una maggiore salvaguardia degli interessi del predetto, debba: i) mantenersi, per un periodo di dodici mesi dalla comunicazione della presente sentenza,
l'affidamento del minore ai Servizi Sociali competenti, sia pure solo limitatamente alle decisioni relative ai profili educativi del ragazzino;
ii) al contempo e più in generale, disporsi che i Servizi Sociali continuino a svolgere, per l'indicato periodo di dodici mesi, un'attività di stretto monitoraggio sul nucleo familiare.
4 In ordine ai menzionati profili (ulteriori rispetto a quelli rimessi alle decisioni dell'ente affidatario) deve allora ripristinarsi, da subito, l'affidamento del minore in via condivisa a entrambi i genitori.
5. Fin d'ora può altresì precisarsi che, alla scadenza del periodo di dodici mesi quale appena indicato, i genitori recupereranno la pienezza della propria responsabilità genitoriale nei confronti del figlio;
resta tuttavia ferma la possibilità per i Servizi Sociali affidatari di avanzare richieste di segno diverso ove dovessero emergere profili di problematicità o pregiudizio per il minore.
6. Ritiene poi il collegio di poter recepire gli ulteriori accordi raggiunti dalle parti in ordine al regime di collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento di CP_2
, sul presupposto che i predetti accordi si rivelino idonei ad assicurare efficace tutela agli
[...]
interessi del minore e non si pongano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Deve allora disporsi che:
- abbia collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre;
CP_2
- la sig.ra possa frequentare , compatibilmente ai di lui impegni CP_1 CP_2
scolastici ed extrascolastici e nel rispetto della sua volontà, per uno o due pomeriggi infrasettimanalmente (sino alla cena compresa e con possibilità di inserire gradualmente anche i relativi pernottamenti), nonché, sempre nel rispetto del criterio della gradualità, a weekend alternati dal sabato sera prima di cena sino alla domenica sera o sino al lunedì con riaccompagnamento a scuola;
- ulteriori incontri madre-figlio possano essere concordati di volta in volta tra le parti tenuto conto della volontà di;
CP_2
- ciascun genitore possa altresì trascorrere con il figlio minore due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordare entro il giorno 30 maggio di ciascun anno;
nonché le festività secondo il criterio dell'alternanza;
- i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio minore e dei figli CP_2
e (entrambi ormai maggiorenni, ma non ancora economicamente Persona_1 Persona_2
autosufficienti), nei tempi di permanenza dei figli con ciascuno dei due;
5 - le spese straordinarie per i tre figli , e (per la cui Persona_2 Persona_1 CP_2
individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale) siano sostenute dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- l'assegno unico per i figli sia percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
- non sia dovuto contributo alcuno dall'un coniuge in favore dell'altro quale assegno divorzile.
7. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e tenuto conto dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle predette spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
, Parte_1 Controparte_1
contratto in Sant'Olcese (GE) il 9.5.2011;
- revoca, a far data dal 19.9.2025, l'affidamento di ai Servizi Sociali competenti;
Persona_1
- demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti i compiti e i poteri indicati in motivazione con riferimento a;
CP_2
- affida , ferme le prerogative accordate ai Servizi Sociali, in via condivisa a CP_2
entrambi i genitori;
- dispone che abbia collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il CP_2
padre;
- statuisce che la madre possa frequentare nei termini di cui alla motivazione;
CP_2
- dispone che i genitori provvedano al mantenimento dei tre figli , e Persona_2 Persona_1
in via diretta nei tempi di rispettiva permanenza con loro;
CP_2
- pone a carico dei genitori il pagamento delle spese straordinarie per i tre figli , Persona_2
e (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. Persona_1 CP_2 - dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
- stabilisce che non sia dovuto contributo alcuno dall'un coniuge in favore dell'altro quale assegno divorzile;
- dispone la trasmissione del presente provvedimento al giudice tutelare per la vigilanza ex art. 337 c.c., al quale i Servizi Sociali affidatari avranno cura di trasmettere ai sensi dell'art. 5 bis l. 4 maggio 1983, n. 184, relazioni di aggiornamento ogni quattro mesi.
Spese di lite integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 3, parte I, anno 2011), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti, compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali competenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Si ritiene, di contro, di dover sancire fin d'ora l'immediato ripristino dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a entrambi i genitori con riferimento a tutti gli ulteriori profili
(diversi da quelli che restano devoluti ai Servizi Sociali, nei termini sopra precisati): anzitutto, dunque, con riguardo alle decisioni concernenti le questioni scolastiche e sanitarie di CP_2
.
[...]
47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due;
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Franco Longo,
Ricorrente
nei confronti di
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alessandra Vignoli,
Resistente
con l'intervento dell'avv. AN AG, quale curatrice speciale dei minori Persona_1
C.F. nato a [...] il [...], e
[...] C.F._3 Controparte_2
C.F. nato a [...] il [...];
[...] C.F._4
con l'intervento del Pubblico Ministero;
1 conclusioni congiunte del ricorrente, della resistente e della curatrice speciale dei minori: come da verbale di udienza del 14.10.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 11.1.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.2.2023 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con e che Controparte_1
fosse altresì disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento dei due figli minori della coppia e , nati Persona_1 CP_2
rispettivamente il 19.9.2007 e il 22.7.2013, nonché di contribuzione al mantenimento del figlio maggiore , nato dall'unione coniugale il 31.12.2004. Persona_2
Con memoria del 25.5.2023 si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha dichiarato di nulla opporre alla domanda di divorzio, al contempo, ha instato perché fosse riconosciuto in suo favore un assegno divorzile a carico del marito e ha, per il resto, formulato richieste almeno parzialmente difformi da quelle di controparte.
Con ordinanza del 8.7.2023 il presidente facente funzioni ha dato mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo familiare;
ha provvisoriamente posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre per il mantenimento dei tre figli la somma mensile di euro 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio); ha disposto che le relative spese straordinarie fossero suddivise in via paritaria tra i due genitori;
ha confermato a carico del sig. contributo di 600,00 euro mensili per il mantenimento della moglie già Parte_1
previsto in sede di separazione personale.
Con successiva ordinanza presidenziale del 8.1.2024 è stato disposto: i) l'affidamento di Per_1
e ai Servizi Sociali, con devoluzione all'ente affidatario delle decisioni di
[...] CP_2
ordinaria amministrazione nonché di quelle di maggiore importanza relativamente agli aspetti scolastici, sanitari e ricreativi, e con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti;
ii) la collocazione abitativa dei due figli minori presso la madre;
iii) la possibilità per il padre di incontrare alla necessaria presenza di Persona_1 CP_2
un educatore;
iv) la nomina di un curatore speciale per i due minori, nella persona dell'avv.
AN AG.
2 Con memoria integrativa del 2.4.2024 e, rispettivamente, con comparsa del 26.4.2024 ricorrente e resistente hanno in parte riformulato le proprie conclusioni.
Con memoria del 6.5.2024 si è costituita in giudizio la curatrice speciale dei minori, la quale ha preso posizione sulle domande spiegate dalle parti.
Il ricorrente, con istanza del 5.8.2024, ha chiesto la parziale modifica dei provvedimenti in essere sotto il profilo economico.
All'udienza del 1.10.2024 le parti hanno raggiunto un accordo, pur provvisorio, prevedendo, tra l'altro: la collocazione abitativa di con il padre;
un regime di Persona_1 CP_2
incontri dei due figli minori con la madre;
la frequenza pomeridiana da parte di CP_2
di un centro socio-educativo; la riduzione alla somma di euro 250,00 mensili del contributo al mantenimento della moglie a carico del sig. la revoca dell'obbligo paterno di Parte_1
versamento di una somma alla odierna resistente quale contributo indiretto al mantenimento dei figli;
l'integrale percezione dell'assegno unico per i figli da parte del padre.
Con ordinanza del 29.4.2025 il giudice istruttore ha rimodulato i tempi di frequentazione di da parte della madre. CP_2
All'udienza del 18.6.2025 si è proceduto all'ascolto dei due minori.
Alla successiva udienza del 14.10.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate.
Disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto, la causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio, spiegata dal ricorrente e a cui controparte si è associata, merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Sant'Olcese (GE) il 9.5.2011 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
3 - i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 7.2.2022, omologata dal Tribunale di Genova il 18.2.2022;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Occorre poi rilevare che, nelle more del presente procedimento, il figlio della coppia Per_1
è divenuto maggiorenne.
[...]
Considerate altresì le risultanze procedimentali acquisite e le concordi richieste delle parti, si ritiene di dover revocare, a far data dal raggiungimento della maggiore età del ragazzo
(19.9.2025), la misura dell'affido del predetto ai Servizi Sociali, che era stata provvisoriamente adottata con ordinanza presidenziale.
3. Quanto a , reputa il collegio che, in considerazione delle fragilità rivelate da CP_2
entrambi i genitori quali emerse nel corso dell'ampia istruttoria espletata;
tenuto conto delle posizioni espresse dalle parti e del contenuto delle relazioni trasmesse dagli enti delegati (da ultimo, il 26.9.2025); considerati i poteri officiosi accordati a tutela del minore e al precipuo scopo di assicurare una maggiore salvaguardia degli interessi del predetto, debba: i) mantenersi, per un periodo di dodici mesi dalla comunicazione della presente sentenza,
l'affidamento del minore ai Servizi Sociali competenti, sia pure solo limitatamente alle decisioni relative ai profili educativi del ragazzino;
ii) al contempo e più in generale, disporsi che i Servizi Sociali continuino a svolgere, per l'indicato periodo di dodici mesi, un'attività di stretto monitoraggio sul nucleo familiare.
4 In ordine ai menzionati profili (ulteriori rispetto a quelli rimessi alle decisioni dell'ente affidatario) deve allora ripristinarsi, da subito, l'affidamento del minore in via condivisa a entrambi i genitori.
5. Fin d'ora può altresì precisarsi che, alla scadenza del periodo di dodici mesi quale appena indicato, i genitori recupereranno la pienezza della propria responsabilità genitoriale nei confronti del figlio;
resta tuttavia ferma la possibilità per i Servizi Sociali affidatari di avanzare richieste di segno diverso ove dovessero emergere profili di problematicità o pregiudizio per il minore.
6. Ritiene poi il collegio di poter recepire gli ulteriori accordi raggiunti dalle parti in ordine al regime di collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento di CP_2
, sul presupposto che i predetti accordi si rivelino idonei ad assicurare efficace tutela agli
[...]
interessi del minore e non si pongano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Deve allora disporsi che:
- abbia collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre;
CP_2
- la sig.ra possa frequentare , compatibilmente ai di lui impegni CP_1 CP_2
scolastici ed extrascolastici e nel rispetto della sua volontà, per uno o due pomeriggi infrasettimanalmente (sino alla cena compresa e con possibilità di inserire gradualmente anche i relativi pernottamenti), nonché, sempre nel rispetto del criterio della gradualità, a weekend alternati dal sabato sera prima di cena sino alla domenica sera o sino al lunedì con riaccompagnamento a scuola;
- ulteriori incontri madre-figlio possano essere concordati di volta in volta tra le parti tenuto conto della volontà di;
CP_2
- ciascun genitore possa altresì trascorrere con il figlio minore due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordare entro il giorno 30 maggio di ciascun anno;
nonché le festività secondo il criterio dell'alternanza;
- i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio minore e dei figli CP_2
e (entrambi ormai maggiorenni, ma non ancora economicamente Persona_1 Persona_2
autosufficienti), nei tempi di permanenza dei figli con ciascuno dei due;
5 - le spese straordinarie per i tre figli , e (per la cui Persona_2 Persona_1 CP_2
individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale) siano sostenute dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- l'assegno unico per i figli sia percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
- non sia dovuto contributo alcuno dall'un coniuge in favore dell'altro quale assegno divorzile.
7. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e tenuto conto dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle predette spese.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
, Parte_1 Controparte_1
contratto in Sant'Olcese (GE) il 9.5.2011;
- revoca, a far data dal 19.9.2025, l'affidamento di ai Servizi Sociali competenti;
Persona_1
- demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti i compiti e i poteri indicati in motivazione con riferimento a;
CP_2
- affida , ferme le prerogative accordate ai Servizi Sociali, in via condivisa a CP_2
entrambi i genitori;
- dispone che abbia collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il CP_2
padre;
- statuisce che la madre possa frequentare nei termini di cui alla motivazione;
CP_2
- dispone che i genitori provvedano al mantenimento dei tre figli , e Persona_2 Persona_1
in via diretta nei tempi di rispettiva permanenza con loro;
CP_2
- pone a carico dei genitori il pagamento delle spese straordinarie per i tre figli , Persona_2
e (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. Persona_1 CP_2 - dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
- stabilisce che non sia dovuto contributo alcuno dall'un coniuge in favore dell'altro quale assegno divorzile;
- dispone la trasmissione del presente provvedimento al giudice tutelare per la vigilanza ex art. 337 c.c., al quale i Servizi Sociali affidatari avranno cura di trasmettere ai sensi dell'art. 5 bis l. 4 maggio 1983, n. 184, relazioni di aggiornamento ogni quattro mesi.
Spese di lite integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 3, parte I, anno 2011), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti, compresa la comunicazione ai Servizi
Sociali competenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Si ritiene, di contro, di dover sancire fin d'ora l'immediato ripristino dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a entrambi i genitori con riferimento a tutti gli ulteriori profili
(diversi da quelli che restano devoluti ai Servizi Sociali, nei termini sopra precisati): anzitutto, dunque, con riguardo alle decisioni concernenti le questioni scolastiche e sanitarie di CP_2
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47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due;
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