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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/10/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 696/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
06/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ALTOE' ENRY
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ALTOE' ENRY
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e
1 successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 277/2025 pubblicata in data 28.2.2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, all'udienza del 14.10.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 25.2.2025, data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella fase della separazione, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi (n. a VITTORIO Parte_1
VE (TV) il 30/11/1966) e (n. in BRASILE il 06/07/1970), Parte_2
matrimonio contratto il 02/09/1994 ad Aichach in Germania e iscritto al n. 41, Parte II, Serie C, Anno
1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VE alle seguenti condizioni:
1) la figlia nata il [...] in [...], oggi maggiorenne, non economicamente Persona_1
autosufficiente, continuerà a risiedere nella casa familiare sita in Vittorio Veneto Via Achillle Grandi civico 20. La figlia
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, s'è trasferita all'estero (Australia); Persona_2
2) la casa familiare sita in Vittorio Veneto Via Achillle Grandi civico 20, di proprietà esclusiva della sig.ra
, potrà essere detenuta, unitamente con la proprietaria e la sig.na , dal sig. Parte_2 Persona_1 Pt_1
2 Il sig. dovrà lasciare libero, da persone e cose anche interposte, l'immobile sito in Vittorio Veneto Pt_1 Parte_1
(TV) Via Achille Grandi civico 20 a semplice richiesta della sig. . Richiesta che potrà essere avanzata Parte_2
dalla proprietaria dal passaggio in giudicato della sentenza divorzile con un preavviso di almeno mesi sei;
3) Il sig. per tutto il periodo in cui continuerà a detenere l'ex residenza familiare, dovrà provvedere Parte_1
al 100% della manutenzione ordinaria dell'immobile e pagamento al 50% fornitura energia elettrica, gas, acqua e tassa raccolta rifiuti;
4) il sig. provvederà al 100% al mantenimento ordinario e al 60% di quello straordinario della figlia Parte_1
per tutto il periodo in cui occuperà l'ex residenza familiare. Dal momento in cui il sig. Persona_1 Parte_1
lascerà libera l'ex residenza familiare i genitori concorderanno, in forza anche delle sopraggiunte nuove condizioni, l'entità del mantenimento delle discendenti e criterio di ripartizione dello stesso tra di loro;
5) Il sig. essendo economicamente autosufficiente, nulla pretende dalla sig.ra a Parte_1 Parte_2
titolo assegno divorzile;
6) la sig.ra , preso atto che il Sig. provvederà al mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1 Per_1
e provvederà altresì alle spese gestione immobile così come dedotto al punto 03) che precede, nulla pretende a titolo assegno divorzile.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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