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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/05/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.10231/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti PELLEGRINO GIANCARLO, MOSTINI DAVIDE)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 14/05/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste: indennità di accompagnamento dal mese di Gennaio 2025 e disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 dal
Gennaio 2024;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 03/07/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per la sussistenza di quello previsto per la disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 con decorrenza dal mese di gennaio 2024;
- premesso che la ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata
CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di Gennaio
2025;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerata la decorrenza del riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento, successivo al deposito del ricorso, le spese di lite vanno compensate;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 14.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.10231/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti PELLEGRINO GIANCARLO, MOSTINI DAVIDE)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 14/05/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste: indennità di accompagnamento dal mese di Gennaio 2025 e disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 dal
Gennaio 2024;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 03/07/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per la sussistenza di quello previsto per la disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 con decorrenza dal mese di gennaio 2024;
- premesso che la ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata
CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di Gennaio
2025;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerata la decorrenza del riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento, successivo al deposito del ricorso, le spese di lite vanno compensate;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 14.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno